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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliera dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice all'udienza dell'11 novembre 2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 44/2025 del Ruolo generale, promossa da in persona dell'amministratore delegato pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti , e Nicola Parte_2 Parte_3
LL in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado APPELLANTE contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani in forza CP_1 di procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA
Conclusioni per l'appellante: in via principale, in riforma della sentenza n. 787/2024, emessa in data 20 luglio 2024 dal Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, pubblicata in data 22 luglio 2024 e non notificata, accogliere integralmente il presente atto d'appello in quanto fondato in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e conseguente condanna dell'appellata alla ripetizione di quanto medio tempore ricevuto dalla società appellante in adempimento dei capi della sentenza impugnata, e alla ripetizione dell'ulteriore importo liquidato in sentenza di primo grado a titolo di spese legali. In ogni caso, spese di lite integralmente rifuse.
Conclusioni per l'appellata: rigettare integralmente l'appello proposto da e confermare Parte_1 in ogni sua parte la sentenza n. 787/2024 del Tribunale di Firenze, o la diversa statuizione ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Svolgimento del processo ha adìto il Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, esponendo – per quanto qui CP_1 interessa - di essere stata assunta dalla (d'ora in avanti Parte_1 [...]
con contratto di lavoro intermittente ex art. 13 e ss. d.lg. n. 81/2015, a tempo CP_2 determinato, dal 29 giugno 2020 al 31 marzo 2022, con mansione di addetta alla portineria di alcuni ospedali e presidi sanitari, servizio che la datrice di lavoro aveva avuto in appalto dall'Azienda sanitaria locale. ha dedotto che, in realtà, essa non ha lavorato su CP_1 chiamata come disposto dalla normativa citata, ma tutti i giorni, dal lunedì al venerdì ed anche il sabato per due volte al mese, con orario mattutino, dalle 7 alle 13, oppure pomeridiano, dalle 13 alle 19; i turni le venivano comunicati ogni due settimane dalle incaricate della CP_2
Ha anche lamentato che il rapporto si è interrotto prima del termine fissato contrattualmente,
e cioè il 3 gennaio 2022 quando una di tali incaricate le ha comunicato, per telefono, che aveva raggiunto il limite di legge di 400 giornate lavorate nell'arco di tre anni, e che quindi non avrebbe più prestato servizio.
Sulla base di tali presupposti in fatto, ha chiesto la conversione di tale contratto in un CP_1 normale rapporto a tempo indeterminato e pieno, invocando la regola generale di cui all'art. 1 d.lg. n. 81/2015 (“Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”); ha domandato anche la condanna generica della società a pagarle le differenze retributive maturate in rapporto a tale conversione, e dichiararsi nullo quello che di fatto è stato un licenziamento orale, con conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ed all'indennità risarcitoria di cui all'art. 2 d.lg. n.
23/2015; in subordine, condannarsi comunque la società alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno, ed in ulteriore subordine, se ritenuta comunque legittima l'apposizione del termine, condannare la convenuta a pagare le retribuzioni che sarebbero maturate dal recesso alla scadenza del contrato.
Costituitasi, la società convenuta si è opposta alle pretese della lavoratrice sostenendo che nel contratto di lavoro intermittente il datore di lavoro il datore ha la facoltà di chiamare il lavoratore a seconda delle proprie esigenze produttive - esigenze che erano difficili da prevedere nel periodo di svolgimento del contratto di date le difficoltà operative dei CP_1 presidi sanitari nel periodo della pandemia – sicchè la chiamata può essere, di fatto, così frequente da integrare una prestazione continuativa, oppure può non esservi per nulla.
L'unico limite in proposito è quello fissato dall'art. 13 terzo comma d.lg. .n. 81/2015, delle quattrocento giornate lavorate in un periodo di tre anni, superalto il quale il contratto “si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato” (art. 13 terzo comma d.lg.
81/2015), limite che, però, la società pacificamente ha rispettato. Del resto, l'eventuale continuità della prestazione resa in concreto è irrilevante, perché ciò che conta, invece, è la discontinuità potenziale, assicurata, nel caso in esame, dal fatto che per contratto non CP_1 era tenuta ad accettare la chiamata, ed infatti in più occasioni l'aveva rifiutata. In ogni caso, gli orari di lavoro da lei osservati, come risultanti dalle schede presenza prodotte dalla stessa non erano paragonabili a quelli di un dipendente assunto con un normale contratto di CP_1 lavoro subordinato.
Ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 34 del d.lg. n. 276/2003 che ha introdotto per la prima volta l'istituto, i settori in cui poteva applicarsi questa tipologia contrattuale (non essendo stati individuati dalla contrattazione collettiva) sono stati indicati da un decreto ministeriale del 23 ottobre 2004 mediante rinvio al regio decreto 692/1923 sui lavori discontinui;
rinvio che è stato poi fatto salvo dall'art. 55 terzo comma d.lg. n. 81/2015 (“Sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizione del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti”). Anche sotto questo aspetto l'assunzione di CP_1
è stata regolare, dato che essa ha svolto mansioni di addetta alla portineria, che rientrano appunto nell'elencazione contenuta nel suddetto regio decreto.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
Con sentenza del 22 luglio 2024 n. 787, il Tribunale ha accolto il ricorso di dichiarando CP_1 la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno fin dalla data dell'assunzione, e condannando la società a reintegrare nel posto di lavoro ed a CP_1 pagarle le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento, detratto quanto da lei percepito CP_ per altre attività lavorative svolte, ed a versare all' i corrispondenti contributi previdenziali.
Contro la sentenza propone appello la cui resiste IL. CP_2
Motivi della decisione
Con il primo motivo, l'appellante critica la sentenza sulla ritenuta nullità del contratto per la mancanza di discontinuità della prestazione;
mancanza di discontinuità che il Tribunale avrebbe desunto dalle testimonianze acquisite, le quali in realtà depongono in senso diverso, cioè che il lavoro avveniva effettivamente su chiamata, che i dipendenti venivano comandati a lavorare in luoghi sempre diversi, e che gli orari erano sempre diversi.
Sottolinea che, successivamente alla sentenza di primo grado, il Tribunale di Firenze in una Contr fattispecie uguale – relativa cioè ad altro dipendente della assunto con lo stesso tipo di contratto - ha deciso nel senso della liceità dell'operato della società.
Come secondo motivo, si duole che il Tribunale abbia ravvisato un licenziamento nella semplice comunicazione, da parte dell'incaricata della società, che aveva esaurito le CP_1
400 giornate lavorabili. Il giudice non ha considerato che questa incaricata non aveva alcun potere di licenziare;
ed inoltre era perfettamente consapevole sia del suddetto limite di CP_1 legge, sia del fatto che il contratto da lei sottoscritto era a tempo determinato;
sicchè
l'incaricata l'ha semplicemente informata che le chiamate al lavoro sarebbero cessate.
In terzo luogo contesta la trasformazione a tempo indeterminato disposta dal giudice di prime cure. Proprio la volontà concorde e la consapevolezza delle parti di stipulare un contratto a termine impediva la conversione a tempo indeterminato;
tale conversione è prevista dalla legge solo ed esclusivamente, appunto, per il caso di superamento dei 400 giorni, che pacificamente non si è verificato;
quindi si tratta di una sanzione per un'ipotesi particolare, che non può essere estesa ad altri casi di invalidità.
Infine si duole di essere stata condannata alle spese. Sostiene che, facendo buon governo dell'art. 92 c.p.c. e della sentenza della Corte costituzionale n. 78/2018, le spese dovessero essere integralmente compensate.
L'appello è infondato.
Con riguardo al primo motivo, è da rilevare anzitutto che l'odierna appellante nel giudizio di primo grado non ha contestato le deduzioni in fatto della lavoratrice ricorrente riguardo alla frequenza giornaliera della sua prestazione, limitandosi a dedurre che l'orario del turno pomeridiano non era dalle 13 alle 19, ma dalle 14 alle 19; tale differenza non incide, evidentemente, sulla continuità quotidiana del lavoro svolto da continuità che si rileva CP_1 comunque dalle schede giornaliere di presenza da lei prodotte, la cui autenticità non solo Contr non è stata contestata, ma anzi è stata confermata dalla difesa della (ai punti 12 e 13 della memoria di costituzione in primo grado). Da tali schede si evince che essa lavorava tutti i giorni o nel turno della mattina, dalle 7 alle 13 o talvolta dalle 7 alle 12, oppure in quello di pomeriggio, dalle 13 alle 19 oppure dalle 14 alle 19; saltuariamente prestava sia il turno della mattina sia quello pomeridiano. Tali minime variazioni di orario dipendevano dal presidio sanitario dove lavorava a seconda dei diversi periodi. Non risulta alcuna CP_1 soluzione di continuità nella prestazione, a parte la domenica e talvolta il sabato.
Diversamente da quanto sostiene l'appellante, tale situazione di fatto non è stata smentita in nulla dalla prova testimoniale, anzi è stata confermata: sia sia , Tes_1 Parte_4 colleghi di lavoro, hanno riferito di aver lavorato anch'essi tutti i giorni;
le “chiamate” cui hanno fatto riferimento erano, in realtà, le comunicazioni periodiche dei turni in cui erano inseriti, oppure, occasionalmente, le richieste datoriali di coprire un turno in più per sostituire un dipendente assente;
prestazioni aggiuntive, osserva questa Corte, che ben possono essere richieste anche nell'ambito di un normale rapporto di lavoro subordinato. Tes_2
Contr
, referente di zona per la ha riferito a sua volta che lungi dall'essere
[...] CP_1 chiamata di volta in volta, “era già inserita in una turnazione in base alla quale prestava servizio alla Asl di Santa Croce sull'Arno o nel turno della mattina o nel turno del pomeriggio
(7.30/13 o 13.30; 14/18)”. Né vale a mutare il quadro la possibilità, attribuita contrattualmente a di rifiutare la chiamata – possibilità peraltro mai esercitata, se si CP_1 deve stare alle schede di presenza – perché attiene al possibile comportamento del lavoratore, che non fa venir meno il suo inserimento fisso nell'organizzazione dell'impresa.
Neppure ha rilievo il fatto che sia stata talvolta trasferita da una sede di lavoro ad CP_1 un'altra, perché ciò attiene al luogo della prestazione, non alla sua continuità o discontinuità.
Si è avuto quindi un utilizzo abusivo del contratto di lavoro intermittente, come ha ritenuto correttamente il giudice di primo grado. Esso è definito dall'art. 13 d.lg. n. 81/2015 “il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente (…)”. La discontinuità, quindi, è un elemento essenziale del rapporto di lavoro che viene a costituirsi con tale contratto;
il quale, introdotto nell'ordinamento per consentire una maggior flessibilità dell'utilizzo della forza lavoro in ragione di esigenze non preventivabili, non può essere usato dal datore, invece, per assicurarsi una prestazione continuativa sottraendosi alla garanzia che assiste il normale rapporto di lavoro dipendente, ossia il diritto del lavoratore di prestare la propria attività continuativamente e per tutto l'orario convenuto, di fruire di ferie retribuite,
e di essere licenziato solo in presenza di certi presupposti. Anche l'aver previsto il legislatore un numero massimo di giornate lavorabili in un periodo più lungo (400 giornate in tre anni), denota che la prestazione deve essere discontinua. Se invece, come è avvenuto nel caso in esame, le quattrocento giornate vengono lavorate tutte di seguito, si verifica un'ulteriore perdita di tutela: il dipendente viene allontanato definitivamente dal lavoro nonostante che il suo contratto sia ancora in corso, il che gli impedisce di fruire della Naspi. L'appellante insiste sul fatto che è stata assunta per svolgere mansioni di addetta alla CP_1 portineria, che sono per loro natura discontinue, essendo previste nel regio decreto n.
2657/1923. Ma non è così. Secondo l'art. 13 d.lg. n. 81/2015, le causali oggettive di ricorso al lavoro intermittente devono essere stabilite nei contratti collettivi, oppure, in mancanza, da un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (come era già previsto dall'art. 34 del d.lg. 276/2003, sia pure “in via provvisoriamente sostitutiva”). Ed in effetti il decreto del Ministero del lavoro 23 ottobre 2024 ha individuato tali causali mediante rinvio al regio decreto n. 2657/2023, che elenca le “occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia”, tra le quali quelle di portineria. Tale rinvio vale tuttora, essendo stato fatto salvo dall'art. 55 d.lg. n. 81/015; ma è ben chiara la differenza tra la discontinuità del lavoro intermittente e la discontinuità delle occupazioni di tale decreto: la prima attiene alla collocazione della prestazione nel tempo, mentre la seconda attiene alla durata della prestazione nella giornata;
infatti il regio decreto in questione è stato adottato per sottrarre certe mansioni alla disciplina normale dell'orario di lavoro. Pertanto, non è sufficiente che il contratto di lavoro intermittente abbia ad oggetto una di tali mansioni per assicurare la discontinuità necessaria ai sensi dell'art. 13.
In questo senso, del resto, si è già pronunciata questa Corte in casi analoghi (cfr. sentenza
3 febbraio 2021 n. 725; sentenza 16 luglio 2025 n. 343, con cui peraltro si è riformata la sentenza del Tribunale citata dall'appellante resa in un ricorso analogo a quello di CP_1 proposto da altro dipendente della . CP_2
Per ragioni logiche si esamina il terzo motivo di appello prima del secondo. La nullità del contratto stipulato tra le odierne parti deriva dalla mancanza della sua causa tipica, ossia l'utilizzo intermittente del lavoratore con chiamate incerte nel se e nel quando. Tale nullità è parziale perché colpisce solo, appunto, la clausola della chiamata, e non comporta l'inefficacia di tutto il contratto: ai sensi dell'art. 1419 secondo comma c.c., la clausola nulla
è sostituita di diritto dalla disciplina imperativa del normale rapporto di lavoro dipendente, disciplina che è a tempo indeterminato, come detta l'art. 1 del d.lg. n. 81/2015. Tale sostituzione discende dalle regole civilistiche generali, quindi, lungi dall'essere esclusa dalla specifica previsione di conversione a tempo indeterminato sancita dall'art. 13 comma 3 del d.lg. 81/2015, si aggiunge ad essa. Peraltro, se tale conversione operi in un'ipotesi di violazione per contratti intermittenti regolari nell'esecuzione ma che superano il limite delle quattrocento giornate, a maggior ragione deve operare nei contratti irregolari.
Una volta stabilito che il rapporto di lavoro deve intendersi a tempo indeterminato, la circostanza – anch'essa pacifica in causa – che la referente locale della CP_2 Tes_2 abbia comunicato a che non sarebbe più stata chiamata al lavoro perché aveva
[...] CP_1 raggiunto il limite delle 400 giornate, tale comunicazione costituisce recesso unilaterale del datore di lavoro, cioè licenziamento, formulato oralmente. Anche se non era Tes_2 autorizzata ad intimare licenziamenti, la comunicazione non può che essere ricondotta alla volontà datoriale, dovendosi ragionevolmente escludere che la fosse estranea CP_2 alla decisione di non avvalersi più dell'opera di Pertanto, la conseguenza è la CP_1 reintegrazione in servizio, il pagamento di un'indennità commisurata alle delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla ripresa del rapporto, ed il versamento dei corrispondenti contributi previdenziali, come previsto dall'art. 2 d.lg. n. 23/2015.
Il quarto motivo di appello è da rigettare perché, a fronte della soccombenza della
[...] in primo grado, non enuncia nessuno dei possibili motivi di compensazione delle CP_2 spese previsti dall'art. 92 comma 2 c.p.c., né alcuna delle ragioni “analoghe, gravi ed eccezionali” che possono legittimare la compensazione in base alla sentenza additiva della
Corte Costituzionale n. 77/2018.
La sentenza va pertanto confermata anche sotto questo aspetto.
L'appellante è tenuto alla rifusione anche delle spese di questo grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa ed all'attività processuale svolta.
Inoltre, il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, è presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte
rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, del 22 luglio 2024 n. 787; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'appellata, che liquida in euro 4.500, oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e Cpf.; dichiara che sussiste in capo all'appellante il presupposto processuale previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 11 novembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait
In nome del popolo italiano LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliera dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice all'udienza dell'11 novembre 2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 44/2025 del Ruolo generale, promossa da in persona dell'amministratore delegato pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti , e Nicola Parte_2 Parte_3
LL in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado APPELLANTE contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani in forza CP_1 di procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA
Conclusioni per l'appellante: in via principale, in riforma della sentenza n. 787/2024, emessa in data 20 luglio 2024 dal Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, pubblicata in data 22 luglio 2024 e non notificata, accogliere integralmente il presente atto d'appello in quanto fondato in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e conseguente condanna dell'appellata alla ripetizione di quanto medio tempore ricevuto dalla società appellante in adempimento dei capi della sentenza impugnata, e alla ripetizione dell'ulteriore importo liquidato in sentenza di primo grado a titolo di spese legali. In ogni caso, spese di lite integralmente rifuse.
Conclusioni per l'appellata: rigettare integralmente l'appello proposto da e confermare Parte_1 in ogni sua parte la sentenza n. 787/2024 del Tribunale di Firenze, o la diversa statuizione ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Svolgimento del processo ha adìto il Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, esponendo – per quanto qui CP_1 interessa - di essere stata assunta dalla (d'ora in avanti Parte_1 [...]
con contratto di lavoro intermittente ex art. 13 e ss. d.lg. n. 81/2015, a tempo CP_2 determinato, dal 29 giugno 2020 al 31 marzo 2022, con mansione di addetta alla portineria di alcuni ospedali e presidi sanitari, servizio che la datrice di lavoro aveva avuto in appalto dall'Azienda sanitaria locale. ha dedotto che, in realtà, essa non ha lavorato su CP_1 chiamata come disposto dalla normativa citata, ma tutti i giorni, dal lunedì al venerdì ed anche il sabato per due volte al mese, con orario mattutino, dalle 7 alle 13, oppure pomeridiano, dalle 13 alle 19; i turni le venivano comunicati ogni due settimane dalle incaricate della CP_2
Ha anche lamentato che il rapporto si è interrotto prima del termine fissato contrattualmente,
e cioè il 3 gennaio 2022 quando una di tali incaricate le ha comunicato, per telefono, che aveva raggiunto il limite di legge di 400 giornate lavorate nell'arco di tre anni, e che quindi non avrebbe più prestato servizio.
Sulla base di tali presupposti in fatto, ha chiesto la conversione di tale contratto in un CP_1 normale rapporto a tempo indeterminato e pieno, invocando la regola generale di cui all'art. 1 d.lg. n. 81/2015 (“Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”); ha domandato anche la condanna generica della società a pagarle le differenze retributive maturate in rapporto a tale conversione, e dichiararsi nullo quello che di fatto è stato un licenziamento orale, con conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ed all'indennità risarcitoria di cui all'art. 2 d.lg. n.
23/2015; in subordine, condannarsi comunque la società alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno, ed in ulteriore subordine, se ritenuta comunque legittima l'apposizione del termine, condannare la convenuta a pagare le retribuzioni che sarebbero maturate dal recesso alla scadenza del contrato.
Costituitasi, la società convenuta si è opposta alle pretese della lavoratrice sostenendo che nel contratto di lavoro intermittente il datore di lavoro il datore ha la facoltà di chiamare il lavoratore a seconda delle proprie esigenze produttive - esigenze che erano difficili da prevedere nel periodo di svolgimento del contratto di date le difficoltà operative dei CP_1 presidi sanitari nel periodo della pandemia – sicchè la chiamata può essere, di fatto, così frequente da integrare una prestazione continuativa, oppure può non esservi per nulla.
L'unico limite in proposito è quello fissato dall'art. 13 terzo comma d.lg. .n. 81/2015, delle quattrocento giornate lavorate in un periodo di tre anni, superalto il quale il contratto “si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato” (art. 13 terzo comma d.lg.
81/2015), limite che, però, la società pacificamente ha rispettato. Del resto, l'eventuale continuità della prestazione resa in concreto è irrilevante, perché ciò che conta, invece, è la discontinuità potenziale, assicurata, nel caso in esame, dal fatto che per contratto non CP_1 era tenuta ad accettare la chiamata, ed infatti in più occasioni l'aveva rifiutata. In ogni caso, gli orari di lavoro da lei osservati, come risultanti dalle schede presenza prodotte dalla stessa non erano paragonabili a quelli di un dipendente assunto con un normale contratto di CP_1 lavoro subordinato.
Ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 34 del d.lg. n. 276/2003 che ha introdotto per la prima volta l'istituto, i settori in cui poteva applicarsi questa tipologia contrattuale (non essendo stati individuati dalla contrattazione collettiva) sono stati indicati da un decreto ministeriale del 23 ottobre 2004 mediante rinvio al regio decreto 692/1923 sui lavori discontinui;
rinvio che è stato poi fatto salvo dall'art. 55 terzo comma d.lg. n. 81/2015 (“Sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizione del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti”). Anche sotto questo aspetto l'assunzione di CP_1
è stata regolare, dato che essa ha svolto mansioni di addetta alla portineria, che rientrano appunto nell'elencazione contenuta nel suddetto regio decreto.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
Con sentenza del 22 luglio 2024 n. 787, il Tribunale ha accolto il ricorso di dichiarando CP_1 la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno fin dalla data dell'assunzione, e condannando la società a reintegrare nel posto di lavoro ed a CP_1 pagarle le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento, detratto quanto da lei percepito CP_ per altre attività lavorative svolte, ed a versare all' i corrispondenti contributi previdenziali.
Contro la sentenza propone appello la cui resiste IL. CP_2
Motivi della decisione
Con il primo motivo, l'appellante critica la sentenza sulla ritenuta nullità del contratto per la mancanza di discontinuità della prestazione;
mancanza di discontinuità che il Tribunale avrebbe desunto dalle testimonianze acquisite, le quali in realtà depongono in senso diverso, cioè che il lavoro avveniva effettivamente su chiamata, che i dipendenti venivano comandati a lavorare in luoghi sempre diversi, e che gli orari erano sempre diversi.
Sottolinea che, successivamente alla sentenza di primo grado, il Tribunale di Firenze in una Contr fattispecie uguale – relativa cioè ad altro dipendente della assunto con lo stesso tipo di contratto - ha deciso nel senso della liceità dell'operato della società.
Come secondo motivo, si duole che il Tribunale abbia ravvisato un licenziamento nella semplice comunicazione, da parte dell'incaricata della società, che aveva esaurito le CP_1
400 giornate lavorabili. Il giudice non ha considerato che questa incaricata non aveva alcun potere di licenziare;
ed inoltre era perfettamente consapevole sia del suddetto limite di CP_1 legge, sia del fatto che il contratto da lei sottoscritto era a tempo determinato;
sicchè
l'incaricata l'ha semplicemente informata che le chiamate al lavoro sarebbero cessate.
In terzo luogo contesta la trasformazione a tempo indeterminato disposta dal giudice di prime cure. Proprio la volontà concorde e la consapevolezza delle parti di stipulare un contratto a termine impediva la conversione a tempo indeterminato;
tale conversione è prevista dalla legge solo ed esclusivamente, appunto, per il caso di superamento dei 400 giorni, che pacificamente non si è verificato;
quindi si tratta di una sanzione per un'ipotesi particolare, che non può essere estesa ad altri casi di invalidità.
Infine si duole di essere stata condannata alle spese. Sostiene che, facendo buon governo dell'art. 92 c.p.c. e della sentenza della Corte costituzionale n. 78/2018, le spese dovessero essere integralmente compensate.
L'appello è infondato.
Con riguardo al primo motivo, è da rilevare anzitutto che l'odierna appellante nel giudizio di primo grado non ha contestato le deduzioni in fatto della lavoratrice ricorrente riguardo alla frequenza giornaliera della sua prestazione, limitandosi a dedurre che l'orario del turno pomeridiano non era dalle 13 alle 19, ma dalle 14 alle 19; tale differenza non incide, evidentemente, sulla continuità quotidiana del lavoro svolto da continuità che si rileva CP_1 comunque dalle schede giornaliere di presenza da lei prodotte, la cui autenticità non solo Contr non è stata contestata, ma anzi è stata confermata dalla difesa della (ai punti 12 e 13 della memoria di costituzione in primo grado). Da tali schede si evince che essa lavorava tutti i giorni o nel turno della mattina, dalle 7 alle 13 o talvolta dalle 7 alle 12, oppure in quello di pomeriggio, dalle 13 alle 19 oppure dalle 14 alle 19; saltuariamente prestava sia il turno della mattina sia quello pomeridiano. Tali minime variazioni di orario dipendevano dal presidio sanitario dove lavorava a seconda dei diversi periodi. Non risulta alcuna CP_1 soluzione di continuità nella prestazione, a parte la domenica e talvolta il sabato.
Diversamente da quanto sostiene l'appellante, tale situazione di fatto non è stata smentita in nulla dalla prova testimoniale, anzi è stata confermata: sia sia , Tes_1 Parte_4 colleghi di lavoro, hanno riferito di aver lavorato anch'essi tutti i giorni;
le “chiamate” cui hanno fatto riferimento erano, in realtà, le comunicazioni periodiche dei turni in cui erano inseriti, oppure, occasionalmente, le richieste datoriali di coprire un turno in più per sostituire un dipendente assente;
prestazioni aggiuntive, osserva questa Corte, che ben possono essere richieste anche nell'ambito di un normale rapporto di lavoro subordinato. Tes_2
Contr
, referente di zona per la ha riferito a sua volta che lungi dall'essere
[...] CP_1 chiamata di volta in volta, “era già inserita in una turnazione in base alla quale prestava servizio alla Asl di Santa Croce sull'Arno o nel turno della mattina o nel turno del pomeriggio
(7.30/13 o 13.30; 14/18)”. Né vale a mutare il quadro la possibilità, attribuita contrattualmente a di rifiutare la chiamata – possibilità peraltro mai esercitata, se si CP_1 deve stare alle schede di presenza – perché attiene al possibile comportamento del lavoratore, che non fa venir meno il suo inserimento fisso nell'organizzazione dell'impresa.
Neppure ha rilievo il fatto che sia stata talvolta trasferita da una sede di lavoro ad CP_1 un'altra, perché ciò attiene al luogo della prestazione, non alla sua continuità o discontinuità.
Si è avuto quindi un utilizzo abusivo del contratto di lavoro intermittente, come ha ritenuto correttamente il giudice di primo grado. Esso è definito dall'art. 13 d.lg. n. 81/2015 “il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente (…)”. La discontinuità, quindi, è un elemento essenziale del rapporto di lavoro che viene a costituirsi con tale contratto;
il quale, introdotto nell'ordinamento per consentire una maggior flessibilità dell'utilizzo della forza lavoro in ragione di esigenze non preventivabili, non può essere usato dal datore, invece, per assicurarsi una prestazione continuativa sottraendosi alla garanzia che assiste il normale rapporto di lavoro dipendente, ossia il diritto del lavoratore di prestare la propria attività continuativamente e per tutto l'orario convenuto, di fruire di ferie retribuite,
e di essere licenziato solo in presenza di certi presupposti. Anche l'aver previsto il legislatore un numero massimo di giornate lavorabili in un periodo più lungo (400 giornate in tre anni), denota che la prestazione deve essere discontinua. Se invece, come è avvenuto nel caso in esame, le quattrocento giornate vengono lavorate tutte di seguito, si verifica un'ulteriore perdita di tutela: il dipendente viene allontanato definitivamente dal lavoro nonostante che il suo contratto sia ancora in corso, il che gli impedisce di fruire della Naspi. L'appellante insiste sul fatto che è stata assunta per svolgere mansioni di addetta alla CP_1 portineria, che sono per loro natura discontinue, essendo previste nel regio decreto n.
2657/1923. Ma non è così. Secondo l'art. 13 d.lg. n. 81/2015, le causali oggettive di ricorso al lavoro intermittente devono essere stabilite nei contratti collettivi, oppure, in mancanza, da un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (come era già previsto dall'art. 34 del d.lg. 276/2003, sia pure “in via provvisoriamente sostitutiva”). Ed in effetti il decreto del Ministero del lavoro 23 ottobre 2024 ha individuato tali causali mediante rinvio al regio decreto n. 2657/2023, che elenca le “occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia”, tra le quali quelle di portineria. Tale rinvio vale tuttora, essendo stato fatto salvo dall'art. 55 d.lg. n. 81/015; ma è ben chiara la differenza tra la discontinuità del lavoro intermittente e la discontinuità delle occupazioni di tale decreto: la prima attiene alla collocazione della prestazione nel tempo, mentre la seconda attiene alla durata della prestazione nella giornata;
infatti il regio decreto in questione è stato adottato per sottrarre certe mansioni alla disciplina normale dell'orario di lavoro. Pertanto, non è sufficiente che il contratto di lavoro intermittente abbia ad oggetto una di tali mansioni per assicurare la discontinuità necessaria ai sensi dell'art. 13.
In questo senso, del resto, si è già pronunciata questa Corte in casi analoghi (cfr. sentenza
3 febbraio 2021 n. 725; sentenza 16 luglio 2025 n. 343, con cui peraltro si è riformata la sentenza del Tribunale citata dall'appellante resa in un ricorso analogo a quello di CP_1 proposto da altro dipendente della . CP_2
Per ragioni logiche si esamina il terzo motivo di appello prima del secondo. La nullità del contratto stipulato tra le odierne parti deriva dalla mancanza della sua causa tipica, ossia l'utilizzo intermittente del lavoratore con chiamate incerte nel se e nel quando. Tale nullità è parziale perché colpisce solo, appunto, la clausola della chiamata, e non comporta l'inefficacia di tutto il contratto: ai sensi dell'art. 1419 secondo comma c.c., la clausola nulla
è sostituita di diritto dalla disciplina imperativa del normale rapporto di lavoro dipendente, disciplina che è a tempo indeterminato, come detta l'art. 1 del d.lg. n. 81/2015. Tale sostituzione discende dalle regole civilistiche generali, quindi, lungi dall'essere esclusa dalla specifica previsione di conversione a tempo indeterminato sancita dall'art. 13 comma 3 del d.lg. 81/2015, si aggiunge ad essa. Peraltro, se tale conversione operi in un'ipotesi di violazione per contratti intermittenti regolari nell'esecuzione ma che superano il limite delle quattrocento giornate, a maggior ragione deve operare nei contratti irregolari.
Una volta stabilito che il rapporto di lavoro deve intendersi a tempo indeterminato, la circostanza – anch'essa pacifica in causa – che la referente locale della CP_2 Tes_2 abbia comunicato a che non sarebbe più stata chiamata al lavoro perché aveva
[...] CP_1 raggiunto il limite delle 400 giornate, tale comunicazione costituisce recesso unilaterale del datore di lavoro, cioè licenziamento, formulato oralmente. Anche se non era Tes_2 autorizzata ad intimare licenziamenti, la comunicazione non può che essere ricondotta alla volontà datoriale, dovendosi ragionevolmente escludere che la fosse estranea CP_2 alla decisione di non avvalersi più dell'opera di Pertanto, la conseguenza è la CP_1 reintegrazione in servizio, il pagamento di un'indennità commisurata alle delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla ripresa del rapporto, ed il versamento dei corrispondenti contributi previdenziali, come previsto dall'art. 2 d.lg. n. 23/2015.
Il quarto motivo di appello è da rigettare perché, a fronte della soccombenza della
[...] in primo grado, non enuncia nessuno dei possibili motivi di compensazione delle CP_2 spese previsti dall'art. 92 comma 2 c.p.c., né alcuna delle ragioni “analoghe, gravi ed eccezionali” che possono legittimare la compensazione in base alla sentenza additiva della
Corte Costituzionale n. 77/2018.
La sentenza va pertanto confermata anche sotto questo aspetto.
L'appellante è tenuto alla rifusione anche delle spese di questo grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa ed all'attività processuale svolta.
Inoltre, il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, è presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte
rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, del 22 luglio 2024 n. 787; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'appellata, che liquida in euro 4.500, oltre al 15% per spese forfettarie, Iva e Cpf.; dichiara che sussiste in capo all'appellante il presupposto processuale previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 11 novembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait