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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/10/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
NA RA, all'udienza del 29 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 179/2021 R.G. vertente
fra
nt a Melfi il 26.11.1991 res in Avigliano alla via Roma n.92 c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Santangelo;
C.F._1
RICORRENTE
e
c.f. con sede in legale in Ruoti alla via G.F. Bona n.22, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t. Rag. , difesa dagli avvocati Diego Pucillo Controparte_2
( ; fax 097671220) e Vito C.F._2 Email_1
Carella;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato il 27.01.2021 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che l'istante ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della ditta c.f. con sede in legale in Ruoti alla CP_1 P.IVA_1 via G.F. Bona n.22 ed addetta alla sede di Potenza – viale del Basento snc, con mansioni di impiegata addetta alla reception per il noleggio liv C3 CCNL autonoleggio e che prestava la sua opera dal 1.4.2019 al 3.7.2020 allorché rassegnava le dimissioni per giusta causa, che se pure assunta con contratto part time, in realtà prestava la sua opera per n. 47 ore settimanali
Tanto premesso in fatto, adiva il Giudice per: dichiarare e/o accertare che la ricorrente per le ragioni ed i titoli cui in premessa in relazione al dedotto rapporto di lavoro restava in credito della ditta datrice di lavoro della somma complessiva di € 21.570,45 al lordo CP_1 delle ritenute fiscali oltre interessi e rivalutazione come meglio analiticamente chiarito nei sopra allegati conteggi. Per l'effetto condannarsi la ditta datrice di lavoro al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 21.570,45 oltre interessi e rivalutazione ovvero della maggiore o minore somma che l'on. Giudicante riterrà di legge anche ex art 36 ZI .
Si costituiva la c.f. in persona del legale rapp.te p.t.il quale Controparte_1 P.IVA_1 domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza e la carenza probatoria delle allegazioni attoree.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e CTU ,e in data 29 ottobre 2025, questo Giudice subentrato nella trattazione della causa ad istruttoria già esaurita, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato e depositato la presente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda va rigettata.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda la condanna del datore di lavoro al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro di € 21.570,45 deducendo di aver prestato la sua opera dal 1.4.2019 al 3.7.2020 presso la società resistente, allorché rassegnava le dimissioni per giusta causa, e che se pure assunta con contratto part time, in realtà aveva lavorato per n. 47 ore settimanali
2 La lavoratrice ha depositato: dichiarazione di assunzione;
contratto di apprendistato;
buste paga;
CCNL di riferimento;
verbale dell'Ispettorato.
Il dato documentale acquisito nonché la prova testimoniale non consentono di ritenere provata la pretesa azionata dal ricorrente.
Giova rammentare, in termini generali, che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta e, laddove venga richiesto il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, spetta al lavoratore fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, quale proiezione del principio del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Con riguardo, in particolare, ai compensi rivendicati per lavoro straordinario, la Suprema Corte, con orientamento costante, ha ravvisato in capo al lavoratore, oltre ad un rigoroso onere probatorio, anche un preliminare onere di specifica allegazione del fatto costitutivo (diritto al compenso per lavoro straordinario), secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova. Ha statuito, infatti, in relazione ai richiamati oneri, che “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3714 del 16.02.2009) e che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 16150 del
19.06.2018). Tanto premesso, sul piano giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, la parte ricorrente si limita ad affermare di avere lavorato, dal 1.4.2019 al 3.7.2020 nei
3 giorni di lunedì mercoledì e sabato dalle ore 8,00 alle ore 13 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30 nei giorni di martedi e giovedi lavorava solo mezza giornata e cioè o dalle 8,00 alle ore 13 o dalle ore 15,00 alle ore 19,30, nulla viene, tuttavia, puntualmente allegato, prima ancora che provato, in relazione a ciascuna ora della quale è richiesto il compenso maggiorato, non essendo specificato, in relazione ad ogni giorno lavorativo, il numero di ore effettivamente svolto oltre l'orario normale di lavoro e per le quali sarebbe maturata la retribuzione maggiorata. Per le ragioni esposte, l'attività istruttoria, comunque ammessa ed espletata, non ha consentito di ritenere provato lo svolgimento del lavoro straordinario come dedotto, attesa la genericità della capitolazione proprio in relazione a quegli aspetti che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamato, i lavoratori avrebbero dovuto puntualmente allegare (si vedano al riguardo, i testi di parte ricorrente escussi, i quali si sono limitati a confermare l'orario di lavoro come genericamente dedotto dal ricorrente) da qui la superfluità della domandata consulenza tecnica d'ufficio (si veda, ex multis, Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 9060 del 6.06.2003, comunque disposta. “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. La parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata, mentre al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche: in questo caso è consentito al c.t.u. anche acquisire ogni elementi necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati” nonché Cass. civ., sez. 6, ordinanza n. 30218 del 15.12.2017: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di
4 quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
La carenza probatoria, in relazione alle richieste economiche avanzate dal ricorrente, determina il rigetto del ricorso.
4. Le connotazioni oggettive e soggettive, nonché l'anno di iscrizione, impongono la compensazione integrale delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così Pt_2 provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite
3) spese di CTU a carico di entrambe le parti per la metà
Potenza, 29 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
NA RA
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