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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17447 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE
Il Giudice, dott. Fausto Basile, all'esito dell'udienza del 20.11.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2786/2024, vertente tra rappresentata dalla società procuratrice Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
[...]
Parenti, giusta procura in atti;
OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv. Ceveriano Calderon Cerna e Luna Fontana, giuste procure in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI per parte attrice:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, così giudicare:
- In via preliminare: accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a emettere il decreto ingiuntivo n. 16146/2023, revocare e/o annullare il decreto oggetto della presente opposizione;
- Sempre in via preliminare, ma subordinata: accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il difetto di legittimazione passiva di e per essa Pt_1 Parte_2
revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1614672023 emesso in data 26/10/2023
[...] dal Tribunale di Roma;
- Nel merito: accertata l'infondatezza della pretesa avanzata dalla Parte_3 revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte in parte narrativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie ed articolare prove orali anche in conseguenza delle avverse difese. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge».
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
In vila preliminare
• Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 16146/2023
• In rito, confermare la competenza del giudice adito in Roma
Nel merito
• Rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto
e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, e per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo
n. 16146/2023
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la consegna di documentazione contrattuale - eccezione di incompetenza per territorio - difetto di legittimazione passiva del cessionario dei crediti in blocco.
FATTI DI CAUSA E POSIZIONE DELLE PARTI
(in avanti anche solo ha ritualmente proposto opposizione avverso Parte_1 Pt_1 il decreto ingiuntivo n. 16146/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 26.10.2023 per la consegna alla della documentazione indicata nel ricorso, ed in particolare: Controparte_1 contratto di cessione dei crediti intercorso tra la e la medesima società Controparte_2
pubblicato in G.U. del 13.11.2021 n. 135, e del fascicolo documentale ceduto;
Pt_1 estratti di saldaconto ed estratti di c/c dal 17.12.2020 a febbraio 2023, delle linee di credito A) apertura in c/c n. 40146/1000/403 comprensivo della linea B) anticipo fatture import export, linea
C) anticipo fatture ordinario, nonché estratti di c/c e saldo conto del finanziamento industriale sottoscritto con contratto n. 47795895, tutti intercorrenti con . Controparte_2
A sostegno delle conclusioni emarginate in epigrafe, in via pregiudiziale l'opponente ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma nell'emettere il decreto ingiuntivo, invocando l'applicazione delle clausole contrattuali approvate dalla società convenuta che istituiscono convenzionalmente il Tribunale di Milano quale foro esclusivamente competente “per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto” (clausola 19 contratto di finanziamento di cui al doc. 5; clausola contratto di apertura di credito in conto corrente di cui al doc. 6). Ha inoltre sollevato eccezione sul difetto di legittimazione passiva di rispetto all'obbligo Pt_1 di consegnare la documentazione contrattuale indicata nel decreto ingiuntivo, che avrebbe dovuto essere richiesta all'Istituto cedente, , in quanto il diritto del cliente ad Controparte_2 ottenere tale documentazione trova fondamento normativo nell'art. 117 TUB, attuandosi al momento di sottoscrizione e consegna dei contratti bancari, recanti forma scritta a pena di nullità. si è invece resa cessionaria della sola linea di credito del finanziamento n. 10637, del Pt_1 rapporto di conto corrente n. 6792 e dell'apertura di credito di cui al rapporto n. 68649, non potendo rispondere per la consegna della documentazione inerente a tutti i rapporti elencati dalla opposta, in quanto non tutte le linee di credito oggetto della ingiunzione di consegna le sono state cedute.
Nel merito, l'opponente ha eccepito l'infondatezza della ingiunzione perché in data 25.11.2022 ha già provveduto a trasmettere tutta la documentazione in suo possesso, ossia la pubblicazione in
G.U. della cessione dei crediti ex art. 58 TUB da NT ANOL a avvenuta in Pt_1 data 13.11.2021, oltre agli allegati relativi ai rapporti ceduti con evidenza di quelli relativi alla posizione debitoria della società CP_1
Si è costituita in giudizio la per il rigetto della domanda attorea, e Controparte_1 conseguente concessione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rilevando l'infondatezza della eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, poiché, a fondamento di tale eccezione, l'opponente ha allegato e prodotto due contratti stipulati dall'odierna opposta con
[...]
(un contratto di finanziamento ed un altro afferente ad un anticipo fatture, oltre ad Parte_4 una apertura in conto corrente), inconferenti rispetto alla richiesta di consegna ingiunta nel decreto ingiuntivo, che ha ad oggetto il contratto di cessione dei crediti e gli estratti di saldo-conto riguardanti i rapporti intercorsi tra la società d NT AN OL S.p.a. CP_1
Parte convenuta deduce altresì l'infondatezza della eccezione sulla carenza di legittimazione passiva in capo a per la consegna ingiunta della documentazione contrattuale, in quanto Pt_1
l'ingiunzione non riguarda solo i contratti bancari tra NT AN OL e la società ma anche il contratto di cessione intercorso ex art. 58 TUB tra CP_1 CP_2
, in qualità di cedente delle linee di credito, e la società come di
[...] CP_3 cessionaria delle medesime, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione. In particolare, il contratto di cessione sarebbe obbligatoriamente nel possesso di dovendosi affermare Pt_1 che, a partire dalla efficacia della cessione nei riguardi del debitore ceduto, mediante pubblicazione dell'estratto dell'avviso in G.U., la banca cedente avrebbe trasferito all'intermediario cessionario anche gli obblighi nei confronti della clientela, nello specifico quello di consegna dei contratti bancari ex art. 117 TUB e di comunicazione periodica degli estratti conto ex art. 119 TUB. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata e merita quindi accoglimento per i motivi di seguito esposti.
2. In via pregiudiziale, il Tribunale rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata da Pt_1
3. A mente dell'art. 1182, co. 2, c.c., l'obbligazione di consegnare una cosa determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.
Alla norma di diritto sostanziale, si giustappone l'art. 20 c.p.c. il quale stabilisce, per le cause relative ai diritti di obbligazione, che è anche competente (foro alternativo o concorrente) il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
4. In disparte il merito della controversia, che attiene proprio all'accertamento del diritto dell'opposta a conseguire dall'opponente la consegna di cose determinate (documentazione contrattuale), le questioni sulla incompetenza devono essere risolte in base a quello che risulta dagli atti ex art. 38 u.c. c.p.c.
5. Nella specie, agli atti sono versati due contratti che individuano pattiziamente quale foro esclusivo il Tribunale di Milano, rispetto all'insorgenza di controversie scaturenti da questi;
tuttavia, i contratti prodotti concernono rapporti bancari intercorsi tra e la Parte_4 società inidonei dunque a provare i fatti a fondamento dell'eccezione di rito sollevata CP_1 dall'opponente, considerato che il titolo monitorio ingiunge la consegna di documenti riguardanti i rapporti contrattuali con NT AN OL S.p.a.
6. Si deve invece ritenere che l'obbligazione di consegnare la documentazione per cui è causa, ove effettivamente sorta dalla cessione dei crediti, debba essere adempiuta ex artt. 1182, co. 2, c.c. e 20
c.p.c. nel luogo in cui questa si trovavano al momento in cui l'obbligo è sorto, vale a dire Roma, in quanto i documenti indicati nel decreto ingiuntivo si trovavano presso la filiale romana di NT
AN OL quando è avvenuta la cessione da a CP_2 Pt_1
7. Osserva il Tribunale che l'opponente, a seguito di tale cessione, e solo ai fini di decidere sulla questione della competenza per territorio, verrebbe ad essere gravata dell'obbligo di eseguire la consegna dei documenti in Roma, luogo in cui si trovavano nel momento in cui si è verificata la cessione da NT AN OL S.p.a. alla società cessionaria.
8. Al riguardo, basti considerare il doc. 5 prodotto dall'opposta, contenente l'accordo di rientro del debito con del dicembre 2020, nel quale è espressamente indicata la filiale CP_2
“ , con sede in Viale E. Franceschini n. 49 (Roma), dal quale si evince l'intera Controparte_4 posizione debitoria della ed i titoli contrattuali da cui i debiti sono Controparte_1 scaturiti, tutti da ritenersi conservati presso la filiale romana di NT AN OL.
9. Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Roma, sollevata dall'opponente, di poiché, per quanto argomentato, e solo ai fini della decisione sulla questione della competenza del Giudice adito, l'obbligazione di consegnare i documenti contrattuali indicati nel decreto ingiuntivo è obbligazione che - ove effettivamente esistente in capo al cessionario - deve essere adempiuta nel luogo in cui tali documenti si trovano al momento dell'insorgenza dell'obbligo – eventualmente formatosi a seguito della cessione dei crediti - vala a dire Roma, quale sede della filiale di presso cui sono conservati i documenti CP_2 contrattuali oggetto di cessione.
10. Nel merito, occorre accertare la sussistenza o meno del diritto della società CP_1 ad ottenere dalla società la consegna dei documenti ingiunta nel decreto ingiuntivo, in Pt_1 particolare:
a) il contratto di cessione intercorso tra e sotteso alla G.U. del CP_2 CP_3
13.11.2021 n. 135, ed il fascicolo documentale ceduto dalla Banca alla società opponente;
b) gli estratti di saldo conto ed estratti di c/c dal 17.12.2020 a febbraio 2023, delle linee di credito apertura in c/c n. 40146/1000/403 comprensivo della linea anticipo fatture import export, linea anticipo fatture ordinario, nonché estratti di c/c e saldo-conto del finanziamento industriale sottoscritto con contratto n. 47795895, intercorsi tra NT ANOL e la CP_1
[...]
11. Il Tribunale ritiene che tale diritto non possa essere vantato nei confronti della per Pt_1 ragioni che differenziano la richiesta di consegna del contratto di cessione di crediti da quelle che attengono alla richiesta di consegna dei documenti contrattuali inerenti ai rapporti bancari.
12. Riguardo alla richiesta di consegna del contratto di cessione delle linee di credito intervenuto tra e il Giudice rileva che la società è debitrice CP_2 Pt_1 CP_1 ceduta, terza rispetto al contratto bilaterale tra la cedente e la società cessionaria dei crediti. CP_2
13. Sia dall'esame della normativa civilistica che da quella contenuta nel Testo unico bancario risulta che la società cessionaria del credito abbia solo obblighi di carattere pubblicitario nei riguardi del debitore ceduto, al fine di rendere efficace la cessione nei suoi riguardi, senza essere tenuta a consegnargli copia del contratto il quale, rispetto al debitore ceduto, rimane res inter alios acta, diversamente dalla cessione della posizione contrattuale richiedente il consenso del creditore ceduto ex art. 1406 c.c.
13. Ai termini dell'art. 58, co. 2, TUB, il cessionario dei rapporti giuridici in blocco dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. L'art. 58, co. 4, TUB dispone che, nei confronti dei debitori ceduti, gli adempimenti pubblicitari del secondo comma producono gli effetti indicati dall'art. 1264
c.c., vale a dire determinano l'efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto, sostituendo l'accettazione della singola cessione o la sua notificazione. 14. Non vi è alcun obbligo di legge che imponga al cessionario di consegnare copia della cessione dei crediti al debitore ceduto, che non può neanche opporsi a questa (art. 1260, co. 1, c.c.), e che deve essere solo notiziato della avvenuta cessione ai fini della sua efficacia, onde evitare che paghi al cedente un credito ormai di altri e possa quindi non essere liberato.
15. Nel caso di specie, nel foglio delle inserzioni n. 135 pubblicato il 13.11.2021 nella Gazzetta
Ufficiale è stata data notizia dell'avviso di cessione dei crediti di a Parte_5
(doc. 7, memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. dell'opponente), la quale ha Parte_1 provveduto anche, in data 15.12.2021, a comunicare alla per il tramite Controparte_5 della società procuratrice , la cessione pro soluto delle linee di Parte_2 credito, secondo l'allegata nota di sintesi in calce alla missiva (doc. 3, comparsa di costituzione e risposa dell'opposta).
16. Ne consegue, pertanto, che la società cessionaria ha assolto agli adempimenti pubblicitari necessari a rendere opponibile ed efficace la cessione dei crediti alla debitrice ceduta,
[...]
non potendo questa agire per la consegna del contratto di cessione in quanto non è CP_1 parte contrattuale del medesimo e vanta il solo diritto a conoscere le linee di credito cedute, onde evitare un indebito pagamento al cedente;
questa ultima circostanza risulta peraltro esclusa sia dalla pubblicazione dell'estratto dell'avviso di cessione in G.U. sia dalla comunicazione individuale dei crediti ceduti con identificazione dei rapporti bancari dai quali sono scaturiti.
17. La stipulazione di un piano di rientro rateale della posizione debitoria dell'odierna opposta non può valere a rendere invalida o inefficace la cessione nei riguardi di in quanto tale Pt_1 accordo pertiene ai rapporti tra NT AN OL e la società non Controparte_1 potendo quindi essere opposto alla cessionaria, che neanche è dimostrato ne fosse a conoscenza.
18. Rispetto alla richiesta di consegna della documentazione contrattuale afferente ai rapporti indicati nel decreto ingiuntivo, il Tribunale rileva l'infondatezza della tesi dell'odierna convenuta secondo cui - alla efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto - seguirebbe il trasferimento in capo al cessionario dell'obbligo di consegna dei contratti bancari aventi forma scritta ex art. 117 TUB e di comunicazione periodica alla clientela degli estratti conto ex art. 119
TUB.
19. In particolare, l'art. 117 TUB statuisce un obbligo a carico della banca di redazione per iscritto dei contratti e successiva consegna ai clienti, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità (co. 3).
20. L'art. 119 TUB, sempre nell'ottica della trasparenza bancaria e conoscibilità del contenuto dei rapporti, regola obblighi di comunicazioni periodiche alla clientela, prevedendo una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto di durata, alla sua scadenza o almeno una volta all'anno (co. 1); l'invio degli estratti conto al cliente con periodicità annuale, o anche inferiore, a scelta del cliente, per i rapporti regolati in conto corrente (co. 3); oltre al diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (co. 4).
21. L'obbligo di consegna della copia del contratto in forma scritta ex art. 117 TUB, così come gli obblighi di comunicazione periodica ai clienti ex art. 119 TUB, gravano sulla banca e non possono ritenersi traslati in capo al cessionario dei crediti in blocco, che invero non acquisisce la titolarità della intera posizione contrattuale, e la conseguente gestione del rapporto, ma unicamente le linee di credito, non potendo pertanto essere ritenuto responsabile del mancato adempimento di obbligazioni che rimangono in capo alla banca cedente, a meno che non venga dimostrato da questa di aver effettivamente consegnato la documentazione al nuovo creditore. (cfr. Corte di Appello di Firenze
n. 554/2025).
22. La cessione del credito non comporta infatti un automatico trasferimento della responsabilità documentale, poiché l'obbligo di consegna dei documenti è un dovere che resta ancorato al rapporto originario, scisso dalla titolarità sopravvenuta del credito in capo al cessionario.
23. In altri termini, la titolarità del rapporto contrattuale può rimanere “sdoppiata”: la banca cedente, che ha stipulato gli originari contratti, conserva una posizione di responsabilità documentale nei confronti dei clienti ex artt. 117 e 119 TUB, a cui questi può legittimamente rivolgersi per conseguire la documentazione, nei limiti temporali del decennio di conservazione dei documenti.
24. La presunzione di responsabilità ex recepto della banca per la consegna dei documenti potrà essere superata ove la cedente dimostri di aver trasmesso al cessionario i documenti probatori del credito ex art. 1262 c.c., senza limitarsi ad invocare l'applicazione di tale norma.
25. I principi giurisprudenziali affermati mirano alla tutela del cliente nel mercato bancario, in quanto le moderne operazioni di cessioni in blocco dei crediti, spesso complesse e poco trasparenti, rischiano di opacizzare la figura dell'interlocutore; si impongono dunque alle banche doveri di diligenza ed informativi anche nella fase successiva alla stipulazione dei contratti di cessione dei crediti in blocco, favorendo così la trasparenza delle comunicazioni alla clientela da parte dell'Istituto di credito originario (salva la prova di consegna al nuovo creditore di tutta la documentazione contrattuale).
26. Nel caso di specie, l'ingiunzione di consegna dei documenti contrattuali menzionati nel ricorso per decreto ingiuntivo è stata rivolta verso un soggetto, la società che - in qualità di Pt_1 cessionario delle sole linee di credito - non può dirsi gravato, oltre che degli obblighi pubblicitari della cessione dei crediti in blocco, ai fini della sua efficacia, anche degli obblighi di consegna della documentazione contrattuale e di comunicazione degli estratti conto, i quali risulterebbe peraltro obbligazioni giuridicamente impossibile da attuare, non essendo stato provato che NT AN
OL abbia trasmesso i documenti dei contratti con la società alla CP_1 cessionaria dei crediti.
27. Nei suddetti termini, dunque, l'eccezione sulla carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
è fondata in quanto, allo stato, è unicamente dimostrata la titolarità dei crediti ceduti, ma Pt_1 non anche la responsabilità documentale della cessionaria per la consegna dei documenti richiesti dall'opposta, potendosi per contro ritenere che l'obbligo di conservazione e consegna dei medesimi continui a gravare su , anche dopo la cessione dei crediti, in conseguenza di uno CP_2
“sdoppiamento” della titolarità dei rapporti contrattuali originali, menzionati nel titolo monitorio.
28. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza processuale ex art. 91, co. 1, c.p.c. e, pertanto, vanno poste a carico di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. 147/2022, applicati nei valori minimi, in considerazione della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Ottava Sezione Civile, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
rappresentata dalla società procuratrice Parte_1 Parte_2 che liquida in euro 3.809,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in Roma, il 5.12.2025
Il Giudice Dott. Fausto Basile
Perso Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. giustizia 22 ottobre 2024.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE
Il Giudice, dott. Fausto Basile, all'esito dell'udienza del 20.11.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2786/2024, vertente tra rappresentata dalla società procuratrice Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
[...]
Parenti, giusta procura in atti;
OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv. Ceveriano Calderon Cerna e Luna Fontana, giuste procure in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI per parte attrice:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, così giudicare:
- In via preliminare: accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a emettere il decreto ingiuntivo n. 16146/2023, revocare e/o annullare il decreto oggetto della presente opposizione;
- Sempre in via preliminare, ma subordinata: accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il difetto di legittimazione passiva di e per essa Pt_1 Parte_2
revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1614672023 emesso in data 26/10/2023
[...] dal Tribunale di Roma;
- Nel merito: accertata l'infondatezza della pretesa avanzata dalla Parte_3 revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte in parte narrativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie ed articolare prove orali anche in conseguenza delle avverse difese. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge».
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
In vila preliminare
• Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 16146/2023
• In rito, confermare la competenza del giudice adito in Roma
Nel merito
• Rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto
e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, e per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo
n. 16146/2023
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la consegna di documentazione contrattuale - eccezione di incompetenza per territorio - difetto di legittimazione passiva del cessionario dei crediti in blocco.
FATTI DI CAUSA E POSIZIONE DELLE PARTI
(in avanti anche solo ha ritualmente proposto opposizione avverso Parte_1 Pt_1 il decreto ingiuntivo n. 16146/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 26.10.2023 per la consegna alla della documentazione indicata nel ricorso, ed in particolare: Controparte_1 contratto di cessione dei crediti intercorso tra la e la medesima società Controparte_2
pubblicato in G.U. del 13.11.2021 n. 135, e del fascicolo documentale ceduto;
Pt_1 estratti di saldaconto ed estratti di c/c dal 17.12.2020 a febbraio 2023, delle linee di credito A) apertura in c/c n. 40146/1000/403 comprensivo della linea B) anticipo fatture import export, linea
C) anticipo fatture ordinario, nonché estratti di c/c e saldo conto del finanziamento industriale sottoscritto con contratto n. 47795895, tutti intercorrenti con . Controparte_2
A sostegno delle conclusioni emarginate in epigrafe, in via pregiudiziale l'opponente ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma nell'emettere il decreto ingiuntivo, invocando l'applicazione delle clausole contrattuali approvate dalla società convenuta che istituiscono convenzionalmente il Tribunale di Milano quale foro esclusivamente competente “per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto” (clausola 19 contratto di finanziamento di cui al doc. 5; clausola contratto di apertura di credito in conto corrente di cui al doc. 6). Ha inoltre sollevato eccezione sul difetto di legittimazione passiva di rispetto all'obbligo Pt_1 di consegnare la documentazione contrattuale indicata nel decreto ingiuntivo, che avrebbe dovuto essere richiesta all'Istituto cedente, , in quanto il diritto del cliente ad Controparte_2 ottenere tale documentazione trova fondamento normativo nell'art. 117 TUB, attuandosi al momento di sottoscrizione e consegna dei contratti bancari, recanti forma scritta a pena di nullità. si è invece resa cessionaria della sola linea di credito del finanziamento n. 10637, del Pt_1 rapporto di conto corrente n. 6792 e dell'apertura di credito di cui al rapporto n. 68649, non potendo rispondere per la consegna della documentazione inerente a tutti i rapporti elencati dalla opposta, in quanto non tutte le linee di credito oggetto della ingiunzione di consegna le sono state cedute.
Nel merito, l'opponente ha eccepito l'infondatezza della ingiunzione perché in data 25.11.2022 ha già provveduto a trasmettere tutta la documentazione in suo possesso, ossia la pubblicazione in
G.U. della cessione dei crediti ex art. 58 TUB da NT ANOL a avvenuta in Pt_1 data 13.11.2021, oltre agli allegati relativi ai rapporti ceduti con evidenza di quelli relativi alla posizione debitoria della società CP_1
Si è costituita in giudizio la per il rigetto della domanda attorea, e Controparte_1 conseguente concessione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rilevando l'infondatezza della eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, poiché, a fondamento di tale eccezione, l'opponente ha allegato e prodotto due contratti stipulati dall'odierna opposta con
[...]
(un contratto di finanziamento ed un altro afferente ad un anticipo fatture, oltre ad Parte_4 una apertura in conto corrente), inconferenti rispetto alla richiesta di consegna ingiunta nel decreto ingiuntivo, che ha ad oggetto il contratto di cessione dei crediti e gli estratti di saldo-conto riguardanti i rapporti intercorsi tra la società d NT AN OL S.p.a. CP_1
Parte convenuta deduce altresì l'infondatezza della eccezione sulla carenza di legittimazione passiva in capo a per la consegna ingiunta della documentazione contrattuale, in quanto Pt_1
l'ingiunzione non riguarda solo i contratti bancari tra NT AN OL e la società ma anche il contratto di cessione intercorso ex art. 58 TUB tra CP_1 CP_2
, in qualità di cedente delle linee di credito, e la società come di
[...] CP_3 cessionaria delle medesime, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione. In particolare, il contratto di cessione sarebbe obbligatoriamente nel possesso di dovendosi affermare Pt_1 che, a partire dalla efficacia della cessione nei riguardi del debitore ceduto, mediante pubblicazione dell'estratto dell'avviso in G.U., la banca cedente avrebbe trasferito all'intermediario cessionario anche gli obblighi nei confronti della clientela, nello specifico quello di consegna dei contratti bancari ex art. 117 TUB e di comunicazione periodica degli estratti conto ex art. 119 TUB. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata e merita quindi accoglimento per i motivi di seguito esposti.
2. In via pregiudiziale, il Tribunale rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata da Pt_1
3. A mente dell'art. 1182, co. 2, c.c., l'obbligazione di consegnare una cosa determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.
Alla norma di diritto sostanziale, si giustappone l'art. 20 c.p.c. il quale stabilisce, per le cause relative ai diritti di obbligazione, che è anche competente (foro alternativo o concorrente) il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
4. In disparte il merito della controversia, che attiene proprio all'accertamento del diritto dell'opposta a conseguire dall'opponente la consegna di cose determinate (documentazione contrattuale), le questioni sulla incompetenza devono essere risolte in base a quello che risulta dagli atti ex art. 38 u.c. c.p.c.
5. Nella specie, agli atti sono versati due contratti che individuano pattiziamente quale foro esclusivo il Tribunale di Milano, rispetto all'insorgenza di controversie scaturenti da questi;
tuttavia, i contratti prodotti concernono rapporti bancari intercorsi tra e la Parte_4 società inidonei dunque a provare i fatti a fondamento dell'eccezione di rito sollevata CP_1 dall'opponente, considerato che il titolo monitorio ingiunge la consegna di documenti riguardanti i rapporti contrattuali con NT AN OL S.p.a.
6. Si deve invece ritenere che l'obbligazione di consegnare la documentazione per cui è causa, ove effettivamente sorta dalla cessione dei crediti, debba essere adempiuta ex artt. 1182, co. 2, c.c. e 20
c.p.c. nel luogo in cui questa si trovavano al momento in cui l'obbligo è sorto, vale a dire Roma, in quanto i documenti indicati nel decreto ingiuntivo si trovavano presso la filiale romana di NT
AN OL quando è avvenuta la cessione da a CP_2 Pt_1
7. Osserva il Tribunale che l'opponente, a seguito di tale cessione, e solo ai fini di decidere sulla questione della competenza per territorio, verrebbe ad essere gravata dell'obbligo di eseguire la consegna dei documenti in Roma, luogo in cui si trovavano nel momento in cui si è verificata la cessione da NT AN OL S.p.a. alla società cessionaria.
8. Al riguardo, basti considerare il doc. 5 prodotto dall'opposta, contenente l'accordo di rientro del debito con del dicembre 2020, nel quale è espressamente indicata la filiale CP_2
“ , con sede in Viale E. Franceschini n. 49 (Roma), dal quale si evince l'intera Controparte_4 posizione debitoria della ed i titoli contrattuali da cui i debiti sono Controparte_1 scaturiti, tutti da ritenersi conservati presso la filiale romana di NT AN OL.
9. Ne deriva, pertanto, il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Roma, sollevata dall'opponente, di poiché, per quanto argomentato, e solo ai fini della decisione sulla questione della competenza del Giudice adito, l'obbligazione di consegnare i documenti contrattuali indicati nel decreto ingiuntivo è obbligazione che - ove effettivamente esistente in capo al cessionario - deve essere adempiuta nel luogo in cui tali documenti si trovano al momento dell'insorgenza dell'obbligo – eventualmente formatosi a seguito della cessione dei crediti - vala a dire Roma, quale sede della filiale di presso cui sono conservati i documenti CP_2 contrattuali oggetto di cessione.
10. Nel merito, occorre accertare la sussistenza o meno del diritto della società CP_1 ad ottenere dalla società la consegna dei documenti ingiunta nel decreto ingiuntivo, in Pt_1 particolare:
a) il contratto di cessione intercorso tra e sotteso alla G.U. del CP_2 CP_3
13.11.2021 n. 135, ed il fascicolo documentale ceduto dalla Banca alla società opponente;
b) gli estratti di saldo conto ed estratti di c/c dal 17.12.2020 a febbraio 2023, delle linee di credito apertura in c/c n. 40146/1000/403 comprensivo della linea anticipo fatture import export, linea anticipo fatture ordinario, nonché estratti di c/c e saldo-conto del finanziamento industriale sottoscritto con contratto n. 47795895, intercorsi tra NT ANOL e la CP_1
[...]
11. Il Tribunale ritiene che tale diritto non possa essere vantato nei confronti della per Pt_1 ragioni che differenziano la richiesta di consegna del contratto di cessione di crediti da quelle che attengono alla richiesta di consegna dei documenti contrattuali inerenti ai rapporti bancari.
12. Riguardo alla richiesta di consegna del contratto di cessione delle linee di credito intervenuto tra e il Giudice rileva che la società è debitrice CP_2 Pt_1 CP_1 ceduta, terza rispetto al contratto bilaterale tra la cedente e la società cessionaria dei crediti. CP_2
13. Sia dall'esame della normativa civilistica che da quella contenuta nel Testo unico bancario risulta che la società cessionaria del credito abbia solo obblighi di carattere pubblicitario nei riguardi del debitore ceduto, al fine di rendere efficace la cessione nei suoi riguardi, senza essere tenuta a consegnargli copia del contratto il quale, rispetto al debitore ceduto, rimane res inter alios acta, diversamente dalla cessione della posizione contrattuale richiedente il consenso del creditore ceduto ex art. 1406 c.c.
13. Ai termini dell'art. 58, co. 2, TUB, il cessionario dei rapporti giuridici in blocco dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. L'art. 58, co. 4, TUB dispone che, nei confronti dei debitori ceduti, gli adempimenti pubblicitari del secondo comma producono gli effetti indicati dall'art. 1264
c.c., vale a dire determinano l'efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto, sostituendo l'accettazione della singola cessione o la sua notificazione. 14. Non vi è alcun obbligo di legge che imponga al cessionario di consegnare copia della cessione dei crediti al debitore ceduto, che non può neanche opporsi a questa (art. 1260, co. 1, c.c.), e che deve essere solo notiziato della avvenuta cessione ai fini della sua efficacia, onde evitare che paghi al cedente un credito ormai di altri e possa quindi non essere liberato.
15. Nel caso di specie, nel foglio delle inserzioni n. 135 pubblicato il 13.11.2021 nella Gazzetta
Ufficiale è stata data notizia dell'avviso di cessione dei crediti di a Parte_5
(doc. 7, memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. dell'opponente), la quale ha Parte_1 provveduto anche, in data 15.12.2021, a comunicare alla per il tramite Controparte_5 della società procuratrice , la cessione pro soluto delle linee di Parte_2 credito, secondo l'allegata nota di sintesi in calce alla missiva (doc. 3, comparsa di costituzione e risposa dell'opposta).
16. Ne consegue, pertanto, che la società cessionaria ha assolto agli adempimenti pubblicitari necessari a rendere opponibile ed efficace la cessione dei crediti alla debitrice ceduta,
[...]
non potendo questa agire per la consegna del contratto di cessione in quanto non è CP_1 parte contrattuale del medesimo e vanta il solo diritto a conoscere le linee di credito cedute, onde evitare un indebito pagamento al cedente;
questa ultima circostanza risulta peraltro esclusa sia dalla pubblicazione dell'estratto dell'avviso di cessione in G.U. sia dalla comunicazione individuale dei crediti ceduti con identificazione dei rapporti bancari dai quali sono scaturiti.
17. La stipulazione di un piano di rientro rateale della posizione debitoria dell'odierna opposta non può valere a rendere invalida o inefficace la cessione nei riguardi di in quanto tale Pt_1 accordo pertiene ai rapporti tra NT AN OL e la società non Controparte_1 potendo quindi essere opposto alla cessionaria, che neanche è dimostrato ne fosse a conoscenza.
18. Rispetto alla richiesta di consegna della documentazione contrattuale afferente ai rapporti indicati nel decreto ingiuntivo, il Tribunale rileva l'infondatezza della tesi dell'odierna convenuta secondo cui - alla efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto - seguirebbe il trasferimento in capo al cessionario dell'obbligo di consegna dei contratti bancari aventi forma scritta ex art. 117 TUB e di comunicazione periodica alla clientela degli estratti conto ex art. 119
TUB.
19. In particolare, l'art. 117 TUB statuisce un obbligo a carico della banca di redazione per iscritto dei contratti e successiva consegna ai clienti, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità (co. 3).
20. L'art. 119 TUB, sempre nell'ottica della trasparenza bancaria e conoscibilità del contenuto dei rapporti, regola obblighi di comunicazioni periodiche alla clientela, prevedendo una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto di durata, alla sua scadenza o almeno una volta all'anno (co. 1); l'invio degli estratti conto al cliente con periodicità annuale, o anche inferiore, a scelta del cliente, per i rapporti regolati in conto corrente (co. 3); oltre al diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (co. 4).
21. L'obbligo di consegna della copia del contratto in forma scritta ex art. 117 TUB, così come gli obblighi di comunicazione periodica ai clienti ex art. 119 TUB, gravano sulla banca e non possono ritenersi traslati in capo al cessionario dei crediti in blocco, che invero non acquisisce la titolarità della intera posizione contrattuale, e la conseguente gestione del rapporto, ma unicamente le linee di credito, non potendo pertanto essere ritenuto responsabile del mancato adempimento di obbligazioni che rimangono in capo alla banca cedente, a meno che non venga dimostrato da questa di aver effettivamente consegnato la documentazione al nuovo creditore. (cfr. Corte di Appello di Firenze
n. 554/2025).
22. La cessione del credito non comporta infatti un automatico trasferimento della responsabilità documentale, poiché l'obbligo di consegna dei documenti è un dovere che resta ancorato al rapporto originario, scisso dalla titolarità sopravvenuta del credito in capo al cessionario.
23. In altri termini, la titolarità del rapporto contrattuale può rimanere “sdoppiata”: la banca cedente, che ha stipulato gli originari contratti, conserva una posizione di responsabilità documentale nei confronti dei clienti ex artt. 117 e 119 TUB, a cui questi può legittimamente rivolgersi per conseguire la documentazione, nei limiti temporali del decennio di conservazione dei documenti.
24. La presunzione di responsabilità ex recepto della banca per la consegna dei documenti potrà essere superata ove la cedente dimostri di aver trasmesso al cessionario i documenti probatori del credito ex art. 1262 c.c., senza limitarsi ad invocare l'applicazione di tale norma.
25. I principi giurisprudenziali affermati mirano alla tutela del cliente nel mercato bancario, in quanto le moderne operazioni di cessioni in blocco dei crediti, spesso complesse e poco trasparenti, rischiano di opacizzare la figura dell'interlocutore; si impongono dunque alle banche doveri di diligenza ed informativi anche nella fase successiva alla stipulazione dei contratti di cessione dei crediti in blocco, favorendo così la trasparenza delle comunicazioni alla clientela da parte dell'Istituto di credito originario (salva la prova di consegna al nuovo creditore di tutta la documentazione contrattuale).
26. Nel caso di specie, l'ingiunzione di consegna dei documenti contrattuali menzionati nel ricorso per decreto ingiuntivo è stata rivolta verso un soggetto, la società che - in qualità di Pt_1 cessionario delle sole linee di credito - non può dirsi gravato, oltre che degli obblighi pubblicitari della cessione dei crediti in blocco, ai fini della sua efficacia, anche degli obblighi di consegna della documentazione contrattuale e di comunicazione degli estratti conto, i quali risulterebbe peraltro obbligazioni giuridicamente impossibile da attuare, non essendo stato provato che NT AN
OL abbia trasmesso i documenti dei contratti con la società alla CP_1 cessionaria dei crediti.
27. Nei suddetti termini, dunque, l'eccezione sulla carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
è fondata in quanto, allo stato, è unicamente dimostrata la titolarità dei crediti ceduti, ma Pt_1 non anche la responsabilità documentale della cessionaria per la consegna dei documenti richiesti dall'opposta, potendosi per contro ritenere che l'obbligo di conservazione e consegna dei medesimi continui a gravare su , anche dopo la cessione dei crediti, in conseguenza di uno CP_2
“sdoppiamento” della titolarità dei rapporti contrattuali originali, menzionati nel titolo monitorio.
28. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza processuale ex art. 91, co. 1, c.p.c. e, pertanto, vanno poste a carico di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. 147/2022, applicati nei valori minimi, in considerazione della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Ottava Sezione Civile, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
rappresentata dalla società procuratrice Parte_1 Parte_2 che liquida in euro 3.809,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in Roma, il 5.12.2025
Il Giudice Dott. Fausto Basile
Perso Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. giustizia 22 ottobre 2024.