Art. 2.
Il comitato di cui al precedente articolo, su proposta dei comitati previsti dall' articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , determina in modo differenziato la tassa d'ingresso per l'accesso a ogni singolo monumento, museo, galleria o scavo di antichita' dello Stato, tenuto conto delle caratteristiche specifiche e del contesto socio culturale.
Il comitato di cui al precedente articolo, su proposta dei comitati previsti dall' articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , determina in modo differenziato la tassa d'ingresso per l'accesso a ogni singolo monumento, museo, galleria o scavo di antichita' dello Stato, tenuto conto delle caratteristiche specifiche e del contesto socio culturale.