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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente
IZ PE, LA
VA AN AT MA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 704/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Armando Diaz N. 30 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420250001829721000 IMP. REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: La difensore_2 per ADE insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1, nato a [...], il data_1 ed ivi residente Indirizzo_1, C.F. CF_Ricorrente_1 rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso contro l'AGENZIA delle Entrate Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di
Enna, in persona del proprio rappresentante legale pro tempor e contro l'AGENZIA delle Entrate, Direzione
Provinciale di Enna, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, per l'annullamento della
Cartella di pagamento n. 29420250001829721000 e relativo ruolo di cui alla pretesa annessa di natura tributaria notificata in 26 agosto 2025.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato deducendo i seguenti motivi:
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE
1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE CONTRIBUENTE
SANCITO DALL'ART 10 DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE.
2) VIOLAZIONE DELL'ART. 10 QUATER LETTERA E) STANTE L'ERRORE SUL PRESUPPOSTO DI
IMPOSTA E DELLA RELATIVA SANZIONE E VIOLAZIONE ART. 19 COMMA 6 D.LGS 472/97.
3) NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE PER VIOLAZIONE DELL' ART.
7, LEGGE 212/2000, E DELL'ART. 3, LEGGE 241/1990
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate controdeducendo a tutti i vizi di illegittimità dedotti.
Nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente citata in giudizio, il ricorso all'udienza del 16 gennaio 2026 veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento della Cartella di pagamento n. 29420250001829721000 e relativo ruolo di cui alla pretesa annessa di natura tributaria notificata in 26 agosto 2025.
La Corte rileva che tra i motivi dedotti in ricorso quello relativo alla violazione dell'art. 10 quater lettera e) stante l'errore sul presupposto di imposta e della relativa sanzione e violazione art. 19 comma 6 d.lgs 472/97 risulta assorbente rispetto agli altri che, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida non necessitano di autonomo e separato scrutinio (cfr. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n.
9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019;Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass.Civ. n. 9936/2014).
Il motivo è fondato e, pertanto. va accolto.
Prima, tuttavia, di dare contezza delle conclusioni cui perviene la Corte occorre evidenziare gli aspetti fattuali che sottendono alla richiesta tributaria oggi avversata.
La Società_1 – odierna ricorrente – in esito ad un processo civile R.G. 401/2014 instaurato dalla Società_2, veniva dichiarata, giusta sentenza n. 534/2018 del Tribunale di Enna, proprietaria per intervenuta usucapione di un immobile.
La sentenza veniva appellata dall'allora parte attorea e la Corte di Appello di Caltanissetta riformava interamente la sentenza nel procedimento n. 41/19 con sentenza che negava l'acquisto per usucapione del bene e, conseguentemente, veniva meno il trasferimento del bene in capo alla odierna ricorrente.
La cartella di pagamento oggi impugnata ed il ruolo ivi contenuto ha ad oggetto, precisamente, l'imposta di registro pari al 9% del valore dell'immobile oggetto del trasferimento dell'immobile con la sentenza di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate, sollecitata dalla società ricorrente ha proceduto allo sgravio dell'imposta, pari ad
Euro 31.046,00 3 mentre, ha lasciato iscritta a ruolo la sanzione pari ad Euro 9.283,80.
Il motivo come dedotto e articolato dalla società ricorrente è condivisibile da questa Corte sotto un duplice profilo.
Ed invero, l'annullamento della sentenza di primo grado del tribunale di Enna ad opera della Corte di appello di Caltanissetta, caducando l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile per usucapione in capo alla Società_1, ha fatto venir meno il presupposto , e cioè il fatto generativo del tributo, quale elemento essenziale della pretesa azionata dall'Agenzia delle Entrate che, correttamente ha, infatti, operato lo sgravio della imposta principale applicata sulla mancata registrazione della sentenza di primo grado.
Lo sgravio dell'imposta principale sulla omessa registrazione della sentenza di primo grado effettuato dalla
Agenzia delle Entrate si inquadra in un corretta interpretazione della norma che disciplina la registrazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al D.P.R. n.131/1986, in ragione del fatto che, come già chiarito, la sentenza di secondo grado ha fatto venir meno il presupposto applicativo dell'imposta.
Non è, invece, condivisibile da questa Corte la prospettazione formulata dall'Agenzia delle Entrate che ritiene di mantenere in vita la sanzione collegandola non tanto all'imposta principale, di cui costituisce elemento accessorio e ad essa parametrandola per la corretta liquidazione, ma alla condotta omissiva della ricorrente.
Ed anche a volere, in astratta ipotesi accedere alla tesi dell'Agenzia delle Entrate – ma così non è – la sanzione andrebbe liquidata sull'imposta fissa a cui sarebbe stata sottoposta la registrazione della sentenza di primo grado e non certamente in misura proporzionale rispetto all'imposta principale caducata opportunamente con il provvedimento di sgravio.
Sotto altro profilo il motivo si appalesa meritevole di accoglimento in quanto l'AdE di Enna e per essa anche l'AdER avrebbe dovuto far buon governo della norma in materia di autotutela obbligatoria di cui all'art. 10 quater del Legge 212/00 in combinato con l'art. 19 comma 6 del D.Lgs 472/97.
Infatti con D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 entrato in vigore il 18 gennaio 2024 è stata introdotta la c.
d. “autotutela obbligatoria” 1. Lo stesso articolo così recita: “L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione… a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;…f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti…”.
Per completezza di motivazione la Corte osserva che lo sgravio dell'imposta principale impone anche la restituzione delle sanzioni ( cfr. ordinanza Cass. n. 3984 / 2021 ),
Per tutte le motivazioni suesposte il ricorso è meritevole di accoglimento.
Le questioni giuridiche sottese al presente ricorso, la complessità interpretativa connessa alle stesse, costituiscono congrue ragioni per compensare tra le parti le spese processuali
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate tra tutte le parti tenuto conto delle questioni giuridiche sottese al presente ricorso e della complessità interpretativa delle stesse. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del
16 gennaio 2026.. Il GIUDICE EST. REL. IL PRESIDENTE Giuseppe Capizzi Domenico Guzz
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente
IZ PE, LA
VA AN AT MA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 704/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Armando Diaz N. 30 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420250001829721000 IMP. REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: La difensore_2 per ADE insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1, nato a [...], il data_1 ed ivi residente Indirizzo_1, C.F. CF_Ricorrente_1 rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso contro l'AGENZIA delle Entrate Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di
Enna, in persona del proprio rappresentante legale pro tempor e contro l'AGENZIA delle Entrate, Direzione
Provinciale di Enna, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, per l'annullamento della
Cartella di pagamento n. 29420250001829721000 e relativo ruolo di cui alla pretesa annessa di natura tributaria notificata in 26 agosto 2025.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato deducendo i seguenti motivi:
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE
1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE CONTRIBUENTE
SANCITO DALL'ART 10 DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE.
2) VIOLAZIONE DELL'ART. 10 QUATER LETTERA E) STANTE L'ERRORE SUL PRESUPPOSTO DI
IMPOSTA E DELLA RELATIVA SANZIONE E VIOLAZIONE ART. 19 COMMA 6 D.LGS 472/97.
3) NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE PER VIOLAZIONE DELL' ART.
7, LEGGE 212/2000, E DELL'ART. 3, LEGGE 241/1990
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate controdeducendo a tutti i vizi di illegittimità dedotti.
Nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente citata in giudizio, il ricorso all'udienza del 16 gennaio 2026 veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posta a giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento della Cartella di pagamento n. 29420250001829721000 e relativo ruolo di cui alla pretesa annessa di natura tributaria notificata in 26 agosto 2025.
La Corte rileva che tra i motivi dedotti in ricorso quello relativo alla violazione dell'art. 10 quater lettera e) stante l'errore sul presupposto di imposta e della relativa sanzione e violazione art. 19 comma 6 d.lgs 472/97 risulta assorbente rispetto agli altri che, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida non necessitano di autonomo e separato scrutinio (cfr. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n.
9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019;Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass.Civ. n. 9936/2014).
Il motivo è fondato e, pertanto. va accolto.
Prima, tuttavia, di dare contezza delle conclusioni cui perviene la Corte occorre evidenziare gli aspetti fattuali che sottendono alla richiesta tributaria oggi avversata.
La Società_1 – odierna ricorrente – in esito ad un processo civile R.G. 401/2014 instaurato dalla Società_2, veniva dichiarata, giusta sentenza n. 534/2018 del Tribunale di Enna, proprietaria per intervenuta usucapione di un immobile.
La sentenza veniva appellata dall'allora parte attorea e la Corte di Appello di Caltanissetta riformava interamente la sentenza nel procedimento n. 41/19 con sentenza che negava l'acquisto per usucapione del bene e, conseguentemente, veniva meno il trasferimento del bene in capo alla odierna ricorrente.
La cartella di pagamento oggi impugnata ed il ruolo ivi contenuto ha ad oggetto, precisamente, l'imposta di registro pari al 9% del valore dell'immobile oggetto del trasferimento dell'immobile con la sentenza di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate, sollecitata dalla società ricorrente ha proceduto allo sgravio dell'imposta, pari ad
Euro 31.046,00 3 mentre, ha lasciato iscritta a ruolo la sanzione pari ad Euro 9.283,80.
Il motivo come dedotto e articolato dalla società ricorrente è condivisibile da questa Corte sotto un duplice profilo.
Ed invero, l'annullamento della sentenza di primo grado del tribunale di Enna ad opera della Corte di appello di Caltanissetta, caducando l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile per usucapione in capo alla Società_1, ha fatto venir meno il presupposto , e cioè il fatto generativo del tributo, quale elemento essenziale della pretesa azionata dall'Agenzia delle Entrate che, correttamente ha, infatti, operato lo sgravio della imposta principale applicata sulla mancata registrazione della sentenza di primo grado.
Lo sgravio dell'imposta principale sulla omessa registrazione della sentenza di primo grado effettuato dalla
Agenzia delle Entrate si inquadra in un corretta interpretazione della norma che disciplina la registrazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al D.P.R. n.131/1986, in ragione del fatto che, come già chiarito, la sentenza di secondo grado ha fatto venir meno il presupposto applicativo dell'imposta.
Non è, invece, condivisibile da questa Corte la prospettazione formulata dall'Agenzia delle Entrate che ritiene di mantenere in vita la sanzione collegandola non tanto all'imposta principale, di cui costituisce elemento accessorio e ad essa parametrandola per la corretta liquidazione, ma alla condotta omissiva della ricorrente.
Ed anche a volere, in astratta ipotesi accedere alla tesi dell'Agenzia delle Entrate – ma così non è – la sanzione andrebbe liquidata sull'imposta fissa a cui sarebbe stata sottoposta la registrazione della sentenza di primo grado e non certamente in misura proporzionale rispetto all'imposta principale caducata opportunamente con il provvedimento di sgravio.
Sotto altro profilo il motivo si appalesa meritevole di accoglimento in quanto l'AdE di Enna e per essa anche l'AdER avrebbe dovuto far buon governo della norma in materia di autotutela obbligatoria di cui all'art. 10 quater del Legge 212/00 in combinato con l'art. 19 comma 6 del D.Lgs 472/97.
Infatti con D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 entrato in vigore il 18 gennaio 2024 è stata introdotta la c.
d. “autotutela obbligatoria” 1. Lo stesso articolo così recita: “L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione… a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;…f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti…”.
Per completezza di motivazione la Corte osserva che lo sgravio dell'imposta principale impone anche la restituzione delle sanzioni ( cfr. ordinanza Cass. n. 3984 / 2021 ),
Per tutte le motivazioni suesposte il ricorso è meritevole di accoglimento.
Le questioni giuridiche sottese al presente ricorso, la complessità interpretativa connessa alle stesse, costituiscono congrue ragioni per compensare tra le parti le spese processuali
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate tra tutte le parti tenuto conto delle questioni giuridiche sottese al presente ricorso e della complessità interpretativa delle stesse. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del
16 gennaio 2026.. Il GIUDICE EST. REL. IL PRESIDENTE Giuseppe Capizzi Domenico Guzz