Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 45
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 10 quater lettera e) stante l'errore sul presupposto di imposta e della relativa sanzione e violazione art. 19 comma 6 d.lgs 472/97

    La Corte rileva che l'annullamento della sentenza di primo grado ha fatto venir meno il presupposto del tributo, rendendo illegittima la pretesa erariale. L'Agenzia delle Entrate ha correttamente proceduto allo sgravio dell'imposta principale, ma non era condivisibile il mantenimento della sanzione. La Corte richiama anche la normativa sull'autotutela obbligatoria e la giurisprudenza che impone la restituzione delle sanzioni in caso di sgravio dell'imposta principale.

  • Rigettato
    Violazione del principio di buona fede e leale collaborazione contribuente sancito dall'art 10 dello Statuto del Contribuente

    Questo motivo è stato assorbito dalla decisione sul motivo relativo all'errore sul presupposto d'imposta, in applicazione del principio della ragione più liquida.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per mancanza di motivazione per violazione dell'art. 7, Legge 212/2000, e dell'art. 3, Legge 241/1990

    Questo motivo è stato assorbito dalla decisione sul motivo relativo all'errore sul presupposto d'imposta, in applicazione del principio della ragione più liquida.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 45
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 45
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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