Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 03/07/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01127/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00710/2025 REG.RIC.
N. 00711/2025 REG.RIC.
N. 00714/2025 REG.RIC.
N. 00718/2025 REG.RIC.
N. 00722/2025 REG.RIC.
N. 00737/2025 REG.RIC.
N. 00767/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 710 del 2025, proposto da
AN AR, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2025, proposto da
NN IO, rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
sul ricorso numero di registro generale 714 del 2025, proposto da
FR LI, rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
sul ricorso numero di registro generale 718 del 2025, proposto da
TA VA, rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2025, proposto da
IA RO AN, rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
sul ricorso numero di registro generale 737 del 2025, proposto da
MA MO, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2025, proposto da
IN MA, rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’ottemperanza
- quanto al ricorso n. 710 del 2025: del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro del 20/02/2024 n. 424, a mezzo della quale è stato accertato e dichiarato il diritto di AN AR ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad accreditare le somme corrispondenti sulla carta medesima;
- quanto al ricorso n. 711 del 2025: del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro del 07/06/2024 n. 205, a mezzo della quale è stato accertato e dichiarato il diritto di NN IO ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad accreditare le somme corrispondenti sulla carta medesima;
- quanto al ricorso n. 714 del 2025: del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Verbania, Sezione Lavoro del 03/06/2024 n. 137, a mezzo della quale è stato accertato e dichiarato il diritto di FR LI ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad accreditare le somme corrispondenti sulla carta medesima;
- quanto al ricorso n. 718 del 2025: del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Novara, Sezione Lavoro del 06/06/2024 n. 158, a mezzo della quale è stato accertato e dichiarato il diritto di TA VA ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad accreditare le somme corrispondenti sulla carta medesima;
- quanto al ricorso n. 722 del 2025: del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Novara, Sezione Lavoro del 14/05/2024 n. 119, a mezzo della quale è stato accertato e dichiarato il diritto di IA RO AN ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad accreditare le somme corrispondenti sulla carta medesima;
- quanto al ricorso n. 737 del 2025: del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Novara, Sezione Lavoro del 06/06/2024 n. 158, a mezzo della quale è stato accertato e dichiarato il diritto di MA MO ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad accreditare le somme corrispondenti sulla carta medesima;
- quanto al ricorso n. 767 del 2025: del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro del 17/04/2024 n. 113, a mezzo della quale è stato accertato e dichiarato il diritto di IN MA ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad accreditare le somme corrispondenti sulla carta medesima;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone « La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite »;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con separati ricorsi gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento dei ricorsi.
All’odierna camera di consiglio le cause sono state trattenute in decisione.
2. – Per ciascun ricorso ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alle sentenze di cui in epigrafe mediante accredito sulla carta del docente di ciascuna parte ricorrente delle somme ivi liquidate in loro favore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta , individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Appare infine meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per ciascun ricorso e indipendentemente dalla riunione dei ricorsi (come da decreto n. 3/2025 del Presidente della Sezione, di cui in epigrafe), sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, che neppure presenta difficoltà interpretative e/o applicative in punto di diritto, sia della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato ( id est , l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale. Il Collegio ritiene sia equa liquidazione unitaria delle competenze spettanti per i ricorsi RG n. 718/2025 e n. 737/2025, in quanto entrambi diretti a chiedere l’ottemperanza della medesima pronuncia giudiziale. Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione ai titoli di cui in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione ai provvedimenti in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
3) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
4) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alle parti ricorrenti le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), per entrambi i ricorsi RG n. 718/2025 e n. 737/2025, nonché per ciascuno dei restanti ricorsi, a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, nonché a rifondere il contributo unificato, alle condizioni di legge.
5) Manda alla Segreteria per la trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Cappadonia, Presidente FF
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Alessandro Cappadonia |
IL SEGRETARIO