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Articolo 2 della Legge 23 ottobre 1948, n. 1413
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Legge 23 ottobre 1948, n. 1413
Articolo 2 della Legge 23 ottobre 1948, n. 1413
Versione
28 dicembre 1948
Art. 2.
La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1 luglio 1946.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1948
Vedi fonte istituzionale
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