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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2779/23 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Colella, Silvano Imbraci, Paola Forgione e Sergio
Sica, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura Distrettuale Inps di Napoli, Via De Gasperi
n. 55
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Bernardo e Gaetano Verde, pressi Controparte_1 quali elettivamente domicilia, in Napoli, c.so Novara n. 43
APPELLATO
1
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' ha proposto tempestivo Parte_1 gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro,
n. 3635 del 2023, con la quale veniva accolta la domanda di volta a conseguire Controparte_1 la pensione di reversibilità del padre con i relativi ratei. Parte_2
Censurava la sentenza impugnata, la quale aveva riconosciuto il beneficio azionato, nonostante l'insussistenza del requisito sanitario al momento della morte dei genitori, quindi del genitore dante causa, avvenuta il 2 dicembre 2020, mentre lo stato inabilitante a un proficuo lavoro della controparte sorgeva in data successiva, dal 14 gennaio 2021, come rilevabile dalla ctu espletata, che pur il primo Giudice aveva posto a fondamento della decisone di accoglimento.
Lamentava, inoltre, che non risultava nemmeno la prova dell'ulteriore requisito della “vivenza a carico”.
Concludeva, pertanto, chiedendo che in riforma della sentenza appellata venisse rigettata la domanda formulata dalla controparte con il ricorso di primo grado. .
Ricostituito il contraddittorio con la causa giungeva all'odierna udienza, Controparte_1 all'esito della quale veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene l'appello è infondato.
Pacifico il dato fattuale della morte dei genitori dell'appellata appellata in data 2 dicembre 2020
e dell'originaria titolarità del trattamento pensionistico da parte del padre , va Parte_2 rilevato che sussisteva il requisito sanitario dell'inabilità ad un proficuo lavoro della predetta già alla data del 2 dicembre 2020.
Appare del tutto evidente che il ctu, nello stabilire tale sussistenza, ha preso come riferimento temporale il 14 gennaio 2021, in quanto data della domanda della pensione di reversibilità, ma dall'esposizione peritale della natura e della storia clinica del radicale deficit ambulatorio di si arguisce inequivocabilmente che il grave quadro patologico in questione Controparte_1 non sorgeva, ma solo permaneva, a quella data, risalendo invece a molti anni addietro (e nel
2022, ma con decorrenza dal gennaio 2017, alla predetta veniva giudizialmente riconosciuta anche l'indennità di accompagnamento per le medesime limitazioni) e certamente sussisteva al
20 dicembre 2020, appena 25 giorni prima della data erroneamente presa a parametro dal ctu.
Sussiste, inoltre, il requisito della “vivenza a carico” dei genitori al momento del loro decesso.
Come ben rilevato dal Tribunale, senza che nemmeno le relative argomentazioni siano state sul
2 punto specificamente censurate dall'Inps, tanto si ricava dal fatto che la come emergeva CP_1 dalle risultanze anagrafiche prodotte, conviveva con i genitori, senza percepire alcun reddito sino al 2022.
Infatti, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi e vi sia il requisito della "vivenza a carico". Pur non essendovi un automatismo con lo stato di convivenza o con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, il ricorrere, nella fattispecie al vaglio, di entrambe le condizioni, in uno con la considerazione della natura delle limitazioni che affliggevano l'odierna appellata, possono far ritenere provato che i genitori provvedevano, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento della predetta (arg. ex Cass., VI, 23.1.2019 n. 1861),
D'altra parte, la “vivenza a carico” del pensionato è una situazione che in base all'art. 13 della l. n. 218 del 1952 , nel testo sostituito dall'art. 22 della l.n. 903 del 1965, per effetto del rinvio operato dall'art. 13 del r.d. n. 636 del 1939, presuppone che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente (così Cass., VI, 22.10.2020 n. 23058).
In ogni caso, e va ribadito a chiusura, tale ricostruzione, in modo più succinto definita nella sentenza impugnata e in questa sede maggiormente esplicitata, non viene specificamente contrastata nell'atto di appello.
In conclusione, la pensione di reversibilità azionata è stata correttamente riconosciuta dal primo
Giudice, per cui l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del grado, liquidandosi come indicato in dispositivo, nella misura reputata congrua alla luce dei parametri offerti dal d.m. n. 55 del 2014, come aggiornati dal d.m. n. 147 del 2022.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'Inps alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di che Controparte_1
liquida, per compenso, in euro 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%,
3 iva e cpa.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 21 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'odierna udienza, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2779/23 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Colella, Silvano Imbraci, Paola Forgione e Sergio
Sica, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura Distrettuale Inps di Napoli, Via De Gasperi
n. 55
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Bernardo e Gaetano Verde, pressi Controparte_1 quali elettivamente domicilia, in Napoli, c.so Novara n. 43
APPELLATO
1
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' ha proposto tempestivo Parte_1 gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro,
n. 3635 del 2023, con la quale veniva accolta la domanda di volta a conseguire Controparte_1 la pensione di reversibilità del padre con i relativi ratei. Parte_2
Censurava la sentenza impugnata, la quale aveva riconosciuto il beneficio azionato, nonostante l'insussistenza del requisito sanitario al momento della morte dei genitori, quindi del genitore dante causa, avvenuta il 2 dicembre 2020, mentre lo stato inabilitante a un proficuo lavoro della controparte sorgeva in data successiva, dal 14 gennaio 2021, come rilevabile dalla ctu espletata, che pur il primo Giudice aveva posto a fondamento della decisone di accoglimento.
Lamentava, inoltre, che non risultava nemmeno la prova dell'ulteriore requisito della “vivenza a carico”.
Concludeva, pertanto, chiedendo che in riforma della sentenza appellata venisse rigettata la domanda formulata dalla controparte con il ricorso di primo grado. .
Ricostituito il contraddittorio con la causa giungeva all'odierna udienza, Controparte_1 all'esito della quale veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene l'appello è infondato.
Pacifico il dato fattuale della morte dei genitori dell'appellata appellata in data 2 dicembre 2020
e dell'originaria titolarità del trattamento pensionistico da parte del padre , va Parte_2 rilevato che sussisteva il requisito sanitario dell'inabilità ad un proficuo lavoro della predetta già alla data del 2 dicembre 2020.
Appare del tutto evidente che il ctu, nello stabilire tale sussistenza, ha preso come riferimento temporale il 14 gennaio 2021, in quanto data della domanda della pensione di reversibilità, ma dall'esposizione peritale della natura e della storia clinica del radicale deficit ambulatorio di si arguisce inequivocabilmente che il grave quadro patologico in questione Controparte_1 non sorgeva, ma solo permaneva, a quella data, risalendo invece a molti anni addietro (e nel
2022, ma con decorrenza dal gennaio 2017, alla predetta veniva giudizialmente riconosciuta anche l'indennità di accompagnamento per le medesime limitazioni) e certamente sussisteva al
20 dicembre 2020, appena 25 giorni prima della data erroneamente presa a parametro dal ctu.
Sussiste, inoltre, il requisito della “vivenza a carico” dei genitori al momento del loro decesso.
Come ben rilevato dal Tribunale, senza che nemmeno le relative argomentazioni siano state sul
2 punto specificamente censurate dall'Inps, tanto si ricava dal fatto che la come emergeva CP_1 dalle risultanze anagrafiche prodotte, conviveva con i genitori, senza percepire alcun reddito sino al 2022.
Infatti, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi e vi sia il requisito della "vivenza a carico". Pur non essendovi un automatismo con lo stato di convivenza o con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, il ricorrere, nella fattispecie al vaglio, di entrambe le condizioni, in uno con la considerazione della natura delle limitazioni che affliggevano l'odierna appellata, possono far ritenere provato che i genitori provvedevano, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento della predetta (arg. ex Cass., VI, 23.1.2019 n. 1861),
D'altra parte, la “vivenza a carico” del pensionato è una situazione che in base all'art. 13 della l. n. 218 del 1952 , nel testo sostituito dall'art. 22 della l.n. 903 del 1965, per effetto del rinvio operato dall'art. 13 del r.d. n. 636 del 1939, presuppone che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente (così Cass., VI, 22.10.2020 n. 23058).
In ogni caso, e va ribadito a chiusura, tale ricostruzione, in modo più succinto definita nella sentenza impugnata e in questa sede maggiormente esplicitata, non viene specificamente contrastata nell'atto di appello.
In conclusione, la pensione di reversibilità azionata è stata correttamente riconosciuta dal primo
Giudice, per cui l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del grado, liquidandosi come indicato in dispositivo, nella misura reputata congrua alla luce dei parametri offerti dal d.m. n. 55 del 2014, come aggiornati dal d.m. n. 147 del 2022.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'Inps alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di che Controparte_1
liquida, per compenso, in euro 2.000,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%,
3 iva e cpa.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 21 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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