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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9744/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 9744/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. ELISABETTA LAZZARONI) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
.f. (avv. ENRICO BERTONI) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 6 aprile 1997 a Poncarale
(atto n. 1 parte 2 serie A - anno 1997), sono genitori di IC, nato a [...] il 22 gennaio
1999 e nata a [...] l'[...] e si sono separate consensualmente nel 2015, Per_1 concordando, per quanto interessa in questa sede, l'obbligazione paterna di contribuire al
1 mantenimento dei figli con un assegno di euro 325,00 cadauno e con la partecipazione al
50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'innalzamento dell'assegno per i figli ad euro 400,00 ciascuno.
Il resistente, in via riconvenzionale, ha chiesto la revoca dell'assegno per il figlio e la riduzione ad euro 250,00 mensili di quello per la figlia.
Con ordinanza in data 13 dicembre 2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «riduce, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025, l'assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio IC, rideterminandone l'importo in euro 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. Resta ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come concordata in sede di separazione;
conferma, quanto alla figlia le condizioni Per_1 economiche di cui alla separazione».
Non è stata svolta attività istruttoria.
L'udienza di discussione è stata celebrata mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Acquisite le conclusioni delle parti, il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b)
l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – I figli sono maggiorenni e le parti non hanno avanzato reciproche richieste di assegno divorzile. Di conseguenza, l'unica questione controversa attiene alla spettanza e alla quantificazione dell'assegno per i figli.
Rispetto a tale questione, la ricorrente ha dichiarato di aderire all'ordinanza del 13 dicembre 2024, mentre il resistente ha reiterato le conclusioni rassegnate in precedenza.
Quanto al mantenimento di IC, di cui il padre non mette solo in discussione il quantum, ma anche l'an, il Collegio condivide le valutazioni già espresse nei provvedimenti provvisori. Il figlio si è da poco laureato in scienze motorie, vorrebbe proseguire negli studi per implementare le sue potenzialità occupazionali e, allo stato, è privo di un impiego stabile
2 e formalizzato da cui possa ritrarre guadagni tali da renderlo autonomo. Dall'estratto conto prodotto dalla ricorrente quale doc. 9, emerge che, nel periodo 1° agosto 2024-8 novembre
2024, IC ha percepito somme – con causale «accredito per emolumenti» – per complessivi euro 2.057,79, per una media mensile di euro 685,93. Non si tratta, come anticipato, di importi sufficienti per giudicare il figlio indipendente, ma che, al contempo non possono essere del tutto trascurati. Siamo di fronte ad una situazione di indipendenza (sopravvenuta rispetto al tempo della separazione) che potremmo definire “parziale”, in grado, cioè, di giustificare una riduzione degli oneri a carico del padre, ma non una loro completa elisione.
Posto che gli introiti di IC sono di poco superiori alla metà del reddito che, per comune esperienza, consente di ritenere un figlio autonomo (che si stima in circa euro 1.200,00 mensili), l'assegno a carico del padre sarà ridotto di poco più della metà, così da essere quantificato nella nuova misura di euro 150,00 mensili. Resta ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie fra i genitori.
Rimane da discutere l'assegno per la figlia, controverso solo nel quantum.
L'importo attuale, già rivalutato, ammonta ad euro 375,00 mensili. La ricorrente si contenterebbe di una sua conferma, mentre il resistente insiste per la sua riduzione ad euro
250,00 mensili.
Il resistente è proprietario/comproprietario di numerosi immobili (dal quadro RB dell'Unico PF 2024 risultano tredici cespiti) e, nel 2023, ha percepito un reddito, al netto degli oneri deducibili (contributi) e delle imposte, pari ad euro 19.752,00, corrispondente ad una media mensile netta di euro 1.646,00. Questo reddito va, però, integrato con i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca al 21%, che non sono cumulati nel reddito complessivo, ed ammontano a complessivi euro 8.268,00 lordi (cfr. righi RB2, RB3 e RB4).
A ciò si deve aggiungere – fatto non contestato – che il resistente non ha contatti con la figlia, sicché non provvede al suo mantenimento in forma diretta, gravante interamente sulla madre.
Non va, infine, trascurato che dal tempo della separazione sono passati dieci anni, con un fisiologico incremento delle esigenze della figlia.
Questi tre dati – capacità reddituale del padre;
carenza di mantenimento diretto;
aumento delle esigenze – paiono ampiamente sufficienti per fissare l'assegno a carico del padre nell'importo di euro 375,00, richiesto dalla ricorrente. Vi si affianca la ripartizione al
50% delle spese straordinarie.
§ 4. – Il procedimento si conclude con la conferma dei provvedimenti provvisori, a cui la ricorrente ha aderito. Di contro, le richieste del resistente sono state disattese. Egli dovrà, quindi, rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in dispositivo, secondo i
3 parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00. Sono liquidati i compensi minimi, poiché non è stata svolta istruttoria e il numero delle questioni affrontate è molto limitato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. riduce, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025, l'assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio IC, rideterminandone l'importo in euro 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. Resta ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come concordata in sede di separazione;
3. dispone che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti provvisori, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 10 di Per_1 ogni mese, un assegno di euro 375,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio
2016;
4. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro
98,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e
Cassa;
5. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 9744/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. ELISABETTA LAZZARONI) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
.f. (avv. ENRICO BERTONI) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 6 aprile 1997 a Poncarale
(atto n. 1 parte 2 serie A - anno 1997), sono genitori di IC, nato a [...] il 22 gennaio
1999 e nata a [...] l'[...] e si sono separate consensualmente nel 2015, Per_1 concordando, per quanto interessa in questa sede, l'obbligazione paterna di contribuire al
1 mantenimento dei figli con un assegno di euro 325,00 cadauno e con la partecipazione al
50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'innalzamento dell'assegno per i figli ad euro 400,00 ciascuno.
Il resistente, in via riconvenzionale, ha chiesto la revoca dell'assegno per il figlio e la riduzione ad euro 250,00 mensili di quello per la figlia.
Con ordinanza in data 13 dicembre 2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «riduce, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025, l'assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio IC, rideterminandone l'importo in euro 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. Resta ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come concordata in sede di separazione;
conferma, quanto alla figlia le condizioni Per_1 economiche di cui alla separazione».
Non è stata svolta attività istruttoria.
L'udienza di discussione è stata celebrata mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Acquisite le conclusioni delle parti, il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b)
l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – I figli sono maggiorenni e le parti non hanno avanzato reciproche richieste di assegno divorzile. Di conseguenza, l'unica questione controversa attiene alla spettanza e alla quantificazione dell'assegno per i figli.
Rispetto a tale questione, la ricorrente ha dichiarato di aderire all'ordinanza del 13 dicembre 2024, mentre il resistente ha reiterato le conclusioni rassegnate in precedenza.
Quanto al mantenimento di IC, di cui il padre non mette solo in discussione il quantum, ma anche l'an, il Collegio condivide le valutazioni già espresse nei provvedimenti provvisori. Il figlio si è da poco laureato in scienze motorie, vorrebbe proseguire negli studi per implementare le sue potenzialità occupazionali e, allo stato, è privo di un impiego stabile
2 e formalizzato da cui possa ritrarre guadagni tali da renderlo autonomo. Dall'estratto conto prodotto dalla ricorrente quale doc. 9, emerge che, nel periodo 1° agosto 2024-8 novembre
2024, IC ha percepito somme – con causale «accredito per emolumenti» – per complessivi euro 2.057,79, per una media mensile di euro 685,93. Non si tratta, come anticipato, di importi sufficienti per giudicare il figlio indipendente, ma che, al contempo non possono essere del tutto trascurati. Siamo di fronte ad una situazione di indipendenza (sopravvenuta rispetto al tempo della separazione) che potremmo definire “parziale”, in grado, cioè, di giustificare una riduzione degli oneri a carico del padre, ma non una loro completa elisione.
Posto che gli introiti di IC sono di poco superiori alla metà del reddito che, per comune esperienza, consente di ritenere un figlio autonomo (che si stima in circa euro 1.200,00 mensili), l'assegno a carico del padre sarà ridotto di poco più della metà, così da essere quantificato nella nuova misura di euro 150,00 mensili. Resta ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie fra i genitori.
Rimane da discutere l'assegno per la figlia, controverso solo nel quantum.
L'importo attuale, già rivalutato, ammonta ad euro 375,00 mensili. La ricorrente si contenterebbe di una sua conferma, mentre il resistente insiste per la sua riduzione ad euro
250,00 mensili.
Il resistente è proprietario/comproprietario di numerosi immobili (dal quadro RB dell'Unico PF 2024 risultano tredici cespiti) e, nel 2023, ha percepito un reddito, al netto degli oneri deducibili (contributi) e delle imposte, pari ad euro 19.752,00, corrispondente ad una media mensile netta di euro 1.646,00. Questo reddito va, però, integrato con i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca al 21%, che non sono cumulati nel reddito complessivo, ed ammontano a complessivi euro 8.268,00 lordi (cfr. righi RB2, RB3 e RB4).
A ciò si deve aggiungere – fatto non contestato – che il resistente non ha contatti con la figlia, sicché non provvede al suo mantenimento in forma diretta, gravante interamente sulla madre.
Non va, infine, trascurato che dal tempo della separazione sono passati dieci anni, con un fisiologico incremento delle esigenze della figlia.
Questi tre dati – capacità reddituale del padre;
carenza di mantenimento diretto;
aumento delle esigenze – paiono ampiamente sufficienti per fissare l'assegno a carico del padre nell'importo di euro 375,00, richiesto dalla ricorrente. Vi si affianca la ripartizione al
50% delle spese straordinarie.
§ 4. – Il procedimento si conclude con la conferma dei provvedimenti provvisori, a cui la ricorrente ha aderito. Di contro, le richieste del resistente sono state disattese. Egli dovrà, quindi, rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in dispositivo, secondo i
3 parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00. Sono liquidati i compensi minimi, poiché non è stata svolta istruttoria e il numero delle questioni affrontate è molto limitato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. riduce, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2025, l'assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio IC, rideterminandone l'importo in euro 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. Resta ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come concordata in sede di separazione;
3. dispone che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti provvisori, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 10 di Per_1 ogni mese, un assegno di euro 375,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio
2016;
4. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro
98,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e
Cassa;
5. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025.
Il Presidente estensore
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