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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9691 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 23409/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21/6/2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
19/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025 promossa
DA
c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
9/10/1989, rappresentata e difesa dall'avv. PASQUALE PALMIERI e dall'avv. JACOPO
RI nel cui studio in MILANO alla via MONTE NAPOLEONE n. 8 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CHIARA CALDARINI nel cui studio in MILANO al CORSO DI
PORTA VITTORIA n. 47 è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
AVV. quale curatrice speciale dei minori , nata a [...]_1
Monza il 6/2/2010, , nato a [...] il [...], , nato Persona_2 Persona_3
a Monza il 9/3/2022;
CURATORE SPECIALE
1
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
LIMBIATE il 22.10.2018, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 2018, atto n. 49 – Parte I.
Dal matrimonio sono nati i figli (nata il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Per_2 Per_3
(nato il [...]).
Con ricorso, depositato in data 20.6.2023, deduceva come il rapporto tra i Parte_1 coniugi fosse stato buono sino al maggio 2022, quando lei scopriva che il marito aveva una relazione extraconiugale;
da quel momento, il resistente rivolgeva minacci e insulti alla moglie, sino ad arrivare ad un episodio di violenza fisica del 19.5.2023.
La ricorrente richiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione con addebito al marito,
l'affidamento esclusivo dei figli minori, l'assegnazione della casa coniugale, contributo di mantenimento a carico del resistente pari ad € 2.000 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.9.2023, si costituiva in giudizio il quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, e richiedeva pronunciarsi la Controparte_1 separazione con addebito alla moglie, l'affido condiviso dei figli minori, con proprio obbligo di versare € 200 mensili per il mantenimento di e con mantenimento diretto degli altri due figli. Per_3
Le parti, in data 8.11.2023, comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
Autorizza i coniugi e a vivere separati nel mutuo rispetto;
Parte_1 Controparte_1
Dispone l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 Persona_3 prevalente presso la madre;
Parte_1
Dispone l'assegnazione della casa coniugale sita a Limbiate Via Vittor Pisani n.12 a Parte_1
Dispone che il padre potrà tener i figli e come di seguito: durante la settimana Controparte_1 Per_1 Per_2 il lunedì dall'uscita da scuola fino alle 21.00 quando li riaccompagnerà a casa della madre e il martedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a casa della madre, a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 8.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00, durante le festività pasquali ad anni alterni con la madre, la metà delle vacanze natalizie alternando con la madre il primo con il secondo periodo, tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno, fatti salvi diversi accordi tra i genitori sulla base dei rispettivi impegni lavorativi e delle necessità di studio dei figli, previo congruo avviso;
il figlio tutti i sabati per tre ore dalle 15 alle 18 e tutti i mercoledì dalle 16 alle 18 salvo diverso accordo tra le parti da Per_3 comunicarsi con congruo preavviso;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 900 mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT( prima rivalutazione ottobre 2024), oltre al 50% delle spese extrassegno secondo le linee guida del Tribunale di Milano e della Corte di Appello di Milano;
Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito da;
Parte_1
2 Pone a carico di l'obbligo di pagare il 50% delle rate del finanziamento bancario per Controparte_1
l'acquisto del furgone.
Con successivo provvedimento del 22.12.2024, attese la conflittualità tra i genitori e la sofferenza dei minori, il Giudice assumeva i seguenti ulteriori provvedimenti:
1) Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori (6.2.2010), Per_1 Per_2
(13.3.2014) e (9.3.2022) ai Servizii Sociali del Comune di Limbiate;
Per_3
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
3) Incarica i Servizi sociali affidatari di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, sentiti i minori medesimo, il Curatore Speciale, tenuto delle condizioni di benessere psicofisico dei figlii, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore dei minori e dei genitori;
4) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
5) Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso ai Servizi affidatarii al Curatore ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato
(es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica
– es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7) Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto dei genitori in caso di collocamento alternato oppure in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, i Servizi, sentiti i genitori medesimi, il minore ed il
3 Curatore Speciale, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità
Giudiziaria;
9) Dispone che i Servizi Sociali affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi
(per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore ed il Curatore Speciale, convochino i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
10) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente (o uno di essi, in caso di collocamento alternato) provveda al compimento dei relativi atti;
11) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, i Servizi sociali affidatari segnalino la situazione all'Autorità
Giudiziaria indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
12) Incarica i Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare gli interventi di supporto di seguito dettagliati: attivazione di educativa domiciliare , individuazione di famiglia di appoggio, individuazione di centro diurno per i minori, supporto psicologico per la madre ed eventuale presa in carico presso il CPS per la stessa, ;
13) Incarica i Servizi sociali affidatari in collaborazione con quelli di Senago di continuare l' attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, e di mantenere incarichi di supporto psicologico per i minori.
Veniva, quindi, nominata quale curatrice speciale dei minori l'avv. la Controparte_2 quale si costituiva in giudizio in data 20.1.2025, chiedendo la conferma dei provvedimenti in vigore.
Le parti, in corso di causa, davano atto di essersi riconciliate, e manifestavano la loro volontà di abbandonare il giudizio in corso.
Pertanto, all'udienza del 18.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter con note scritte, concludevano come di seguito:
1) Estinzione del giudizio, stante la rinuncia reciproca agli atti;
2) Mantenimento della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali di Limbiate, con prosecuzione del percorso psicologico per i minori;
i Servizi Sociali saranno invitati a inoltrare relazioni periodiche al
Giudice Tutelare e a segnalare tempestivamente alla Procura Minori qualsivoglia situazione di pregiudizio per i minori;
3) Spese di lite compensate;
4 4) Condanna delle parti a corrispondere, per metà ciascuno, in favore dello Stato quanto sarà liquidato a titolo di onorario alla Curatrice speciale, ammessa al gratuito patrocinio.
La causa veniva, quindi, riservata al Collegio per la decisione con ordinanza del 19.11.2025.
Considerato in diritto
Tenuto conto della intervenuta riconciliazione delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alle domande di separazione e alle domande inerenti la responsabilità genitoriale.
Considerata, però, la conflittualità emersa in corso di causa e viste anche le richieste della curatrice speciale, vengono mantenuti attivi tutti i percorsi in essere nell'interesse del nucleo da parte dei Servizi Sociali incaricati e, in particolare, i percorsi psicologici per i minori. I Servizi Sociali manterranno, quindi, il monitoraggio sul nucleo familiare e inoltreranno al Giudice Tutelare relazioni semestrali e segnaleranno tempestivamente alla Procura Minori qualsiasi situazione di pregiudizio per i minori.
Le spese di lite devono essere compensate.
Le spese della curatrice speciale sono poste, per metà ciascuno, a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di separazione e alle domande inerenti la responsabilità genitoriale;
2. Dispone, a cura dei Servizi Sociali di Limbiate, la prosecuzione di tutti i percorsi in essere nell'interesse del nucleo e, in particolare, dei percorsi psicologici per i minori. I Servizi Sociali inoltreranno al Giudice Tutelare relazioni semestrali e segnaleranno tempestivamente alla Procura
Minori qualsiasi situazione di pregiudizio per i minori;
3. Spese di lite compensate;
4. Condanna e alla refusione in favore dello Stato, nella quota Parte_1 Controparte_1 di metà ciascuno, del compenso che verrà liquidato, come da separato decreto, in favore del Curatore speciale.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Limbiate.
Milano, 10.12.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Laura Maria Cosmai
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21/6/2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
19/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 10/12/2025 promossa
DA
c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
9/10/1989, rappresentata e difesa dall'avv. PASQUALE PALMIERI e dall'avv. JACOPO
RI nel cui studio in MILANO alla via MONTE NAPOLEONE n. 8 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CHIARA CALDARINI nel cui studio in MILANO al CORSO DI
PORTA VITTORIA n. 47 è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
AVV. quale curatrice speciale dei minori , nata a [...]_1
Monza il 6/2/2010, , nato a [...] il [...], , nato Persona_2 Persona_3
a Monza il 9/3/2022;
CURATORE SPECIALE
1
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
LIMBIATE il 22.10.2018, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 2018, atto n. 49 – Parte I.
Dal matrimonio sono nati i figli (nata il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Per_2 Per_3
(nato il [...]).
Con ricorso, depositato in data 20.6.2023, deduceva come il rapporto tra i Parte_1 coniugi fosse stato buono sino al maggio 2022, quando lei scopriva che il marito aveva una relazione extraconiugale;
da quel momento, il resistente rivolgeva minacci e insulti alla moglie, sino ad arrivare ad un episodio di violenza fisica del 19.5.2023.
La ricorrente richiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione con addebito al marito,
l'affidamento esclusivo dei figli minori, l'assegnazione della casa coniugale, contributo di mantenimento a carico del resistente pari ad € 2.000 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.9.2023, si costituiva in giudizio il quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, e richiedeva pronunciarsi la Controparte_1 separazione con addebito alla moglie, l'affido condiviso dei figli minori, con proprio obbligo di versare € 200 mensili per il mantenimento di e con mantenimento diretto degli altri due figli. Per_3
Le parti, in data 8.11.2023, comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
Autorizza i coniugi e a vivere separati nel mutuo rispetto;
Parte_1 Controparte_1
Dispone l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 Persona_3 prevalente presso la madre;
Parte_1
Dispone l'assegnazione della casa coniugale sita a Limbiate Via Vittor Pisani n.12 a Parte_1
Dispone che il padre potrà tener i figli e come di seguito: durante la settimana Controparte_1 Per_1 Per_2 il lunedì dall'uscita da scuola fino alle 21.00 quando li riaccompagnerà a casa della madre e il martedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a casa della madre, a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 8.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00, durante le festività pasquali ad anni alterni con la madre, la metà delle vacanze natalizie alternando con la madre il primo con il secondo periodo, tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno, fatti salvi diversi accordi tra i genitori sulla base dei rispettivi impegni lavorativi e delle necessità di studio dei figli, previo congruo avviso;
il figlio tutti i sabati per tre ore dalle 15 alle 18 e tutti i mercoledì dalle 16 alle 18 salvo diverso accordo tra le parti da Per_3 comunicarsi con congruo preavviso;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 900 mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT( prima rivalutazione ottobre 2024), oltre al 50% delle spese extrassegno secondo le linee guida del Tribunale di Milano e della Corte di Appello di Milano;
Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito da;
Parte_1
2 Pone a carico di l'obbligo di pagare il 50% delle rate del finanziamento bancario per Controparte_1
l'acquisto del furgone.
Con successivo provvedimento del 22.12.2024, attese la conflittualità tra i genitori e la sofferenza dei minori, il Giudice assumeva i seguenti ulteriori provvedimenti:
1) Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori (6.2.2010), Per_1 Per_2
(13.3.2014) e (9.3.2022) ai Servizii Sociali del Comune di Limbiate;
Per_3
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
3) Incarica i Servizi sociali affidatari di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, sentiti i minori medesimo, il Curatore Speciale, tenuto delle condizioni di benessere psicofisico dei figlii, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore dei minori e dei genitori;
4) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
5) Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso ai Servizi affidatarii al Curatore ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato
(es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica
– es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7) Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto dei genitori in caso di collocamento alternato oppure in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, i Servizi, sentiti i genitori medesimi, il minore ed il
3 Curatore Speciale, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità
Giudiziaria;
9) Dispone che i Servizi Sociali affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi
(per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore ed il Curatore Speciale, convochino i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
10) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente (o uno di essi, in caso di collocamento alternato) provveda al compimento dei relativi atti;
11) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, i Servizi sociali affidatari segnalino la situazione all'Autorità
Giudiziaria indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
12) Incarica i Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare gli interventi di supporto di seguito dettagliati: attivazione di educativa domiciliare , individuazione di famiglia di appoggio, individuazione di centro diurno per i minori, supporto psicologico per la madre ed eventuale presa in carico presso il CPS per la stessa, ;
13) Incarica i Servizi sociali affidatari in collaborazione con quelli di Senago di continuare l' attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, e di mantenere incarichi di supporto psicologico per i minori.
Veniva, quindi, nominata quale curatrice speciale dei minori l'avv. la Controparte_2 quale si costituiva in giudizio in data 20.1.2025, chiedendo la conferma dei provvedimenti in vigore.
Le parti, in corso di causa, davano atto di essersi riconciliate, e manifestavano la loro volontà di abbandonare il giudizio in corso.
Pertanto, all'udienza del 18.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter con note scritte, concludevano come di seguito:
1) Estinzione del giudizio, stante la rinuncia reciproca agli atti;
2) Mantenimento della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali di Limbiate, con prosecuzione del percorso psicologico per i minori;
i Servizi Sociali saranno invitati a inoltrare relazioni periodiche al
Giudice Tutelare e a segnalare tempestivamente alla Procura Minori qualsivoglia situazione di pregiudizio per i minori;
3) Spese di lite compensate;
4 4) Condanna delle parti a corrispondere, per metà ciascuno, in favore dello Stato quanto sarà liquidato a titolo di onorario alla Curatrice speciale, ammessa al gratuito patrocinio.
La causa veniva, quindi, riservata al Collegio per la decisione con ordinanza del 19.11.2025.
Considerato in diritto
Tenuto conto della intervenuta riconciliazione delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alle domande di separazione e alle domande inerenti la responsabilità genitoriale.
Considerata, però, la conflittualità emersa in corso di causa e viste anche le richieste della curatrice speciale, vengono mantenuti attivi tutti i percorsi in essere nell'interesse del nucleo da parte dei Servizi Sociali incaricati e, in particolare, i percorsi psicologici per i minori. I Servizi Sociali manterranno, quindi, il monitoraggio sul nucleo familiare e inoltreranno al Giudice Tutelare relazioni semestrali e segnaleranno tempestivamente alla Procura Minori qualsiasi situazione di pregiudizio per i minori.
Le spese di lite devono essere compensate.
Le spese della curatrice speciale sono poste, per metà ciascuno, a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di separazione e alle domande inerenti la responsabilità genitoriale;
2. Dispone, a cura dei Servizi Sociali di Limbiate, la prosecuzione di tutti i percorsi in essere nell'interesse del nucleo e, in particolare, dei percorsi psicologici per i minori. I Servizi Sociali inoltreranno al Giudice Tutelare relazioni semestrali e segnaleranno tempestivamente alla Procura
Minori qualsiasi situazione di pregiudizio per i minori;
3. Spese di lite compensate;
4. Condanna e alla refusione in favore dello Stato, nella quota Parte_1 Controparte_1 di metà ciascuno, del compenso che verrà liquidato, come da separato decreto, in favore del Curatore speciale.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Limbiate.
Milano, 10.12.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Laura Maria Cosmai
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