Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3741/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3741 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
con gli avv.ti Jacobo Sanchez Codoni, Matteo Vricella e Mattia Giudici. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., , Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., e in persona Controparte_3 del legale rappresentante p.t., con l'avv. Oscar Pinna.
PARTI CONVENUTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Cecilia Franchin. Controparte_4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notifica, la parte attrice ha evocato in giudizio le parti convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale di:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente:
a. all'inquadramento nel livello 4, in subordine nel livello 4J, del CCNL trasporto merci logistica per tutta la durata del rapporto (in subordine: a far data dal momento in cui ha iniziato a svolgere le mansioni di cui in narrativa, e fino al termine di tale svolgimento;
in ulteriore subordine: nel periodo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di Giustizia) (in estremo subordine, per la denegata ipotesi di mancato riconoscimento del livello superiore, si invoca l'applicazione del comma 7 dell'art. 2103 c.c., accertando dunque il diritto della ricorrente al trattamento corrispondente all'attività svolta in relazione ai periodi
1
b. a percepire l'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica,
Trasporto e Spedizioni Merci;
c. a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda prevista dall'art. 63 CCNL;
d. a percepire le integrazioni alle indennità di infortunio di cui all'Accordo quadro sub doc.7;
e. a percepire le mensilità aggiuntive nella misura prevista dagli artt. 18-19 CCNL il tutto previa eventuale declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità dell'Accordo quadro sub doc.7, nella parte in cui prevede l'erogazione degli istituti differiti solo in relazione alle ore effettivamente lavorate, laddove prevede l'erogazione delle indennità di cui sopra in misura inferiore ai minimi di legge e CCNL ed in generale laddove prevede l'erogazione di una retribuzione inferiore ai suddetti minimi;
per l'effetto, condannare e GE soc. coop. al pagamento in favore Controparte_5 della ricorrente delle seguenti somme, o le diverse ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo:
- € 11048,46 per differenze da sottoinquadramento, di cui € 8771,81 presso e CP_1
Con
€ 2276,65 presso
- € 3548,97 a titolo di 13ma e 14ma mensilità (Urano 2070,49 €, GE 1478,48 €); Con
- € 638,69 a titolo di integrazione delle indennità da infortunio (tutti presso;
- € 1239,25 a titolo di integrazione malattia (Urano € 639,96, GE € 599,29).
- il tutto oltre incidenza TFR;
Con così complessivi € 17.695,76, di cui € 12.332,80 presso e € 5.362,96 presso o CP_1 le diverse somme ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
accertare e dichiarare in capo a e/o ut supra, la sussistenza CP_3 Controparte_4 di responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 in relazione ai crediti della ricorrente Con nei confronti di CP_ per l'effetto, condannare e/o al pagamento, in via solidale CP_3 CP_4 con e delle somme di cui alle presenti conclusioni. CP_1 Pt_2 CP_5
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
Le parti convenute si sono costituite in giudizio ed hanno contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. Le domande attoree devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
2 *
2. Tanto premesso, è pacifico tra le parti che l'attrice nel periodo di causa sia stata socia lavoratrice della e poi della GE soc. coop. e applicata presso i magazzini di DE (PV) e Broni Controparte_5
(PV) in forza di contratto di appalto di servizi affidato da (committente) a Controparte_4
e da questa affidato a e a GE soc. coop. Controparte_3 Controparte_5
*
3. Con la prima domanda di superiore inquadramento, l'attrice, seppur inquadrata nel livello 6J° CCNL
Logistica, Trasporto merci e Spedizioni (livello 6J: “lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”; livello 6: “lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare, appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici”; tra i profili esemplificativi vengono ivi citati gli addetti a “attività manuali di scarico e carico merci – facchino”) e poi nel livello 5° CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni (“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”; tra i profili esemplificativi vi sono gli addetti a “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”), ha sostenuto di aver svolto mansioni sussumibili nel livello
4° (“lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”; tra i profili esemplificativi vengono ivi citati “Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)” e “conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li”) o, in subordine, nel livello 4J° (“Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori”).
3.1. Ai fini della risoluzione dell'odierna vicenda, si impone innanzitutto di esaminare le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo, che si riportano qui di seguito:
3 - il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato con l'attrice nel periodo di causa. All'epoca ero responsabile di Tes_1 impianto nell'appalto dove ha lavorato l'attrice.
Cap. 12 ricorso: sin dall'agosto 2018, l'attrice era adibita a mansioni di addetta a picking, prelievo mediante utilizzo di carrelli elettrici. Faceva anche confezionamento
Lei invece non faceva controllo qualità.
Non mi risulta facesse preparazione roll (comunque non era la sua occupazione prevalente).
Cap. 14 a, b, c, d, g, j:
a. alla ricorrente veniva data in dotazione una pistola scanner;
b. sul monitor riceveva le indicazioni sulle corsie dove prelevare i prodotti;
c-d. con la pistola scansionava i codici a barre dei libri (o dei gruppi di libri) siti negli scaffali e così evinceva in quale scatolone collocare il libro (o i libri o eventuali altri prodotti);
g. nello svolgimento di tutte le suddette operazioni utilizzava solo il carrello commissionatore orizzontale (EK110);
j. una volta riempiti tutti gli scatoloni, portava il roll, tramite il carrello, nella zona di imballaggio ed etichettatura, ove altri lavoratori provvedevano alle altre operazioni.
Cap. 15e: non mi risulta che l'attrice abbia fatto versamento.
Cap. 16b-c: quanto al confezionamento, l'attrice accedeva al PC, scansionava con la pistola il codice a barre della lista del bancale/roll; poi, il PC le diceva di prendere la tipologia di scatola da utilizzare, quante copie mettere;
quindi, successivamente stampava l'etichetta, la applicava e collocava la scatola sulla rulliera.
Per il confezionamento, usava un transpallet elettrico senza uomo a bordo”;
- il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato con l'attrice nel periodo di causa. Tes_2
All'epoca ero responsabile di reparto nell'appalto dove ha lavorato l'attrice.
La vedevo più o meno tutti i giorni.
Cap. 12 ricorso: sin dall'agosto 2018, l'attrice era adibita a mansioni di addetta a picking, prelievo mediante utilizzo di carrelli elettrici. Faceva anche confezionamento
Lei invece non faceva controllo qualità.
Non mi risulta facesse preparazione roll (comunque non era la sua occupazione prevalente) né versamento.
Cap. 14 a, b, c, d, g, j:
a. alla ricorrente veniva data in dotazione una pistola scanner;
b. sul monitor riceveva le indicazioni sulle corsie dove prelevare i prodotti;
c-d. con la pistola scansionava i codici a barre dei libri (o dei gruppi di libri) siti negli scaffali e così evinceva in quale scatolone collocare il libro (o i libri o eventuali altri prodotti);
g. nello svolgimento di tutte le suddette operazioni utilizzava solo il carrello commissionatore orizzontale (EKS110): questo carrello può elevare la pedana dal suolo fino a un massimo di 1,10 mt;
j. una volta riempiti tutti gli scatoloni, portava il roll, tramite il carrello, nella zona di imballaggio ed etichettatura, ove altri lavoratori provvedevano alle altre operazioni.
4 Cap. 15e: non mi risulta che l'attrice abbia fatto versamento.
Cap. 16b-c: quanto al confezionamento, l'attrice accedeva al PC, scansionava con la pistola il codice a barre della lista del bancale/roll; poi, il PC le diceva di prendere la tipologia di scatola da utilizzare, quante copie mettere;
quindi, successivamente stampava l'etichetta, la applicava e collocava la scatola sulla rulliera.
Per il confezionamento, usava un transpallet elettrico senza uomo a bordo”;
- la teste ha dichiarato: “Io ho lavorato con l'attrice nel periodo di causa. Tes_3
All'epoca ero responsabile di reparto nell'appalto dove ha lavorato l'attrice.
La vedevo più o meno tutti i giorni.
Cap. 12 ricorso: sin dall'agosto 2018, l'attrice era adibita a mansioni di addetta a picking, prelievo mediante utilizzo di carrelli elettrici. Faceva anche confezionamento
Lei invece non faceva controllo qualità.
Non mi risulta facesse preparazione roll (comunque non era la sua occupazione prevalente) né versamento.
Cap. 14 a, b, c, d, g, j:
a. alla ricorrente veniva data in dotazione una pistola scanner;
b. sul monitor riceveva le indicazioni sulle corsie dove prelevare i prodotti;
c-d. con la pistola scansionava i codici a barre dei libri (o dei gruppi di libri) siti negli scaffali e così evinceva in quale scatolone collocare il libro (o i libri o eventuali altri prodotti);
g. nello svolgimento di tutte le suddette operazioni utilizzava solo il carrello commissionatore orizzontale (EKS110): questo carrello può elevare la pedana dal suolo fino a un massimo di 1,10 mt;
j. una volta riempiti tutti gli scatoloni, portava il roll, tramite il carrello, nella zona di imballaggio ed etichettatura, ove altri lavoratori provvedevano alle altre operazioni.
Cap. 15e: non mi risulta che l'attrice abbia fatto versamento.
Cap. 16b-c: quanto al confezionamento, l'attrice accedeva al PC, scansionava con la pistola il codice a barre della lista del bancale/roll; poi, il PC le diceva di prendere la tipologia di scatola da utilizzare, quante copie mettere;
quindi, successivamente stampava l'etichetta, la applicava e collocava la scatola sulla rulliera.
Per il confezionamento, usava un transpallet elettrico senza uomo a bordo”.
- la teste ha dichiarato: “Io ho lavorato con l'attrice nel periodo di causa nello stesso reparto. Tes_4
Cap. 12 ricorso: sin dall'agosto 2018, l'attrice era adibita a mansioni di addetta a picking, prelievo mediante utilizzo di carrelli elettrici. Faceva anche confezionamento
Cap. 14 a, b, c, d, g, j:
a. alla ricorrente veniva data in dotazione una pistola scanner;
b. sul monitor riceveva le indicazioni sulle corsie dove prelevare i prodotti;
c-d. con la pistola scansionava i codici a barre dei libri (o dei gruppi di libri) siti negli scaffali e così evinceva in quale scatolone collocare il libro;
g. nello svolgimento di tutte le suddette operazioni utilizzava solo il carrello commissionatore elettrico con le forche dietro
5 (lunghe più di 1 metro); le forche potevano elevarsi fino ad arrivare alla corsia 2.2 (fino a 1,70).
j. una volta riempiti tutti gli scatoloni, portava il roll, tramite il carrello, nella zona di imballaggio ed etichettatura.
Cap. 15e: non mi risulta che l'attrice abbia fatto versamento.
Cap. 16b-c: quanto al confezionamento, l'attrice accedeva al PC, scansionava con la pistola il codice a barre della lista del bancale/roll; poi, il PC le diceva di prendere quale tipologia di scatola da utilizzare e quante scatole e quanti pezzi;
quindi, successivamente stampava l'etichetta, la applicava e collocava la scatola sulla rulliera.
Per il confezionamento, usava un transpallet manuale, che si spingeva a mano, senza uomo a bordo”.
3.2. Sulla base delle allegazioni in ricorso e delle riportate testimonianze, deve escludersi che le attività attoree rientrino nel livello 4°.
Come si è visto, invero tale livello comporta attività che richiedano “periodi di tirocinio o corsi di addestramento”, “specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche”, “formazione professionale”, “specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche”.
Tuttavia, non risulta che la parte attrice avesse svolto corsi di addestramento e/o di formazione professionale né tantomeno che avesse spiccate capacità in ambito logistico tali da poter gestire una lavorazione come quella dell'appalto di causa.
In ogni caso, l'analisi delle deposizioni testimoniali porta a negare che le mansioni di parte attrice corrispondano a quelle “mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)” di cui al livello 4° (come invece preteso in ricorso).
Sul punto, l'istruttoria delinea chiaramente un ruolo ben individuato e circoscritto delle mansioni svolte dalla parte attrice, che operava nel solo segmento relativo alla preparazione dell'ordine da spedire;
non partecipava, invece, della fase successiva di carico dell'ordine, intervenendo per tale segmento altri lavoratori.
I testimoni, infatti, hanno riferito di una scansione delle mansioni attoree connesse alla preparazione della merce, non anche a quella di carico.
Ciò è pertanto indice dell'assenza di mansioni qualificabili come “multiple di magazzino”, svolgendo la parte attrice dei compiti che possono essere ricondotti unicamente alla fase di preparazione dell'ordine.
3.3. Inoltre, la mancata prova dei requisiti professionali indicati nella declaratoria del livello 4° impedisce di inquadrare l'attività attorea nel livello 4°J, atteso che la relativa declaratoria impone il rispetto dei medesimi requisiti professionali di cui al livello 4°.
3.4. Tanto basta a respingere le domande di superiore inquadramento.
*
4. La parte attrice ha poi sostenuto di non aver mai ricevuto, nel corso dello svolgimento del rapporto, il corretto trattamento retributivo derivante dall'applicazione del CCNL in ragione delle mansioni espletate, essendo state erogate le quote mensili di 13ma e 14ma per un numero di ore inferiore a quello previsto contrattualmente.
6 4.1. La doglianza appare condivisibile.
4.2. La questione controversa attiene all'individuazione del trattamento economico utilizzabile quale parametro di una retribuzione proporzionata e sufficiente per i soci lavoratori e, più nello specifico, dell'orario minimo retribuibile.
Al riguardo, gli artt. 3, l. n. 142/2001 e 7 l. n. 31/2008, dichiarano applicabile ai soci lavoratori di cooperativa il “trattamento economico complessivo” non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di maggiore rappresentatività comparativa e l'art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 impone di “osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore nel settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni”.
Dal combinato disposto delle norme appena richiamate emerge come il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi “complessivo”, quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle (cfr. Cass. n.
5189/2019).
In tal senso, la giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 17583/2014, 19832/2013) ha affermato che “In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della legge n. 142 del 2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria”.
Su questa linea, dunque, deve ritenersi che, con riferimento all'orario minimo retribuibile, anche per le società cooperative viga l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito all'atto dell'assunzione.
Conseguentemente, le eventuali riduzioni di orario al di sotto delle soglie contrattuali nei confronti dei soci lavoratori necessitano sempre di un accordo sindacale, perché altrimenti si sarebbe in presenza di una fattispecie impropria di lavoro a chiamata e, quindi, di una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, inammissibile nel nostro ordinamento.
Non è infatti consentito al datore di lavoro ridurre unilateralmente l'orario di lavoro e, quindi, la retribuzione dei dipendenti (art. 1372 c.c.).
Le cooperative, al pari delle altre imprese, devono garantire ai soci lavoratori, l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito, a meno che non esistano accordi collettivi che prevedano un orario multi- periodale o situazioni di reale crisi aziendale deliberate dall'assemblea e comprovate da una riduzione del fatturato.
4.3. Orbene, nel caso in esame, non possono dirsi vigenti accordi sindacali prescrittivi di riduzioni di orario né è stata
7 allegata e provata una situazione di crisi tale da giustificare il mancato rispetto delle soglie orarie contrattuali.
Dunque, il trattamento economico complessivo spettante, in quanto proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, deve trovare ragione negli artt. 9,
61 e 73 CCNL Logistica laddove si dispone che il tempo pieno è di 39 ore alla settimana e la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.
Sicché all'attrice, seppur socia lavoratrice, deve essere riconosciuta la corresponsione di una retribuzione che abbia quale parametro mensile minimo quello delle 168 ore.
4.4. E ciò con ricadute creditorie (in termini di incrementi differenziali) anche per quanto concerne gli istituti retributivi indiretti quali 13ma e 14ma.
*
5. Va pure accolta la domanda attorea di ottenere, per i periodi di malattia, l'integrazione sancita dall'art. 63, punti 12 e 13, CCNL di settore, che dispone:
“Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
13. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' ma le integra per differenza, CP_6 nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati”.
5.1. Sul punto, valgono le medesime considerazioni già svolte in precedenza in relazione a quanto stabilito dagli artt. 3, l. n. 142/2001 e 7 l. n. 31/2008 (che impongono l'applicazione ai soci lavoratori di cooperativa del “trattamento economico complessivo” non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di maggiore rappresentatività comparativa), tenuto conto che il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi “complessivo”, quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle (cfr. le già citate Cass. nn.
5189/2019, 17583/2014, 19832/2013).
5.2. Su questa linea, dunque, deve ritenersi che, con riferimento alla tutela della malattia, anche per le società cooperative viga l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'integrazione retributiva riconosciuta dal CCNL.
Del resto, nel caso in esame, non possono dirsi vigenti accordi sindacali prescrittivi di riduzioni di tutela né è stata
8 allegata e provata una situazione di crisi tale da giustificare il mancato rispetto delle soglie contrattuali.
5.3. Sicché alla parte attrice, deve essere attribuita la corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per il numero di mesi di assenza per malattia indicati dal CCNL.
*
6. Non può invece trovare accoglimento la domanda relativa all'integrazione dell'indennità di infortunio.
Al riguardo, infatti, la difesa attorea si è limitata a denunciare che la datrice di lavoro non avrebbe erogato correttamente le somme dovuta a titolo di integrazione, senza illustrare i calcoli da cui poter desumere il preteso errore e rinviando genericamente ai conteggi allegati (che riportano solo i risultati dei calcoli).
Per contro, le parti datrici hanno spiegato le ragioni sottese alla determinazione degli importi indicati Cont nei cedolini a titolo di integrazione (pag. 35 della memoria di e CP_1
*
7. In relazione al quantum creditorio, possono ritenersi congrui i conteggi offerti dalla difesa attorea, da parametrare ai livelli 6J° e 5° (essendo stata rigettata la domanda di superiore inquadramento) ed eliminando le somme relative all'integrazione dell'indennità di infortunio (essendo stata rigettata la relativa domanda).
Pertanto, devono essere riconosciuti in favore della parte attrice:
- euro 2.056,46 a titolo di 13ma e 14ma mensilità ( per euro 956,39, GE per euro 1.100,07); CP_1
- euro 1.101,71 a titolo di integrazione malattia ( per euro 605,41, GE per euro 496,29). CP_1
* Cont 8. Di tali obbligazioni rispondono in solido anche le convenute e , in forza Controparte_4 dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. Cont E, al riguardo, non può darsi seguito all'eccezione della secondo cui non dovrebbe rispondere di alcune delle somme pretese perché aventi natura risarcitoria, atteso che l'integrazione dell'indennità di malattia ha, per espressa previsione del CCNL, natura retributiva.
*
9. In applicazione delle regole generali relative al diritto di regresso nelle obbligazioni solidali, deve poi essere accolta la domanda di manleva svolta dalla nei confronti di Controparte_4 [...]
Controparte_3
9.1. Ed invero, accertata la responsabilità solidale di queste parti convenute, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti dell'attore, in assenza di una sua specifica allegazione in tal senso, ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché il creditore può pretendere la totalità della prestazione anche da una sola delle parti coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive responsabilità può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso dell'adempimento debitorio.
9 9.2. Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il giudice del merito adito dal creditore può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle responsabilità se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna.
In tal caso, secondo lo schema delineato dagli artt. 1298 e 1299 c.c., la condanna del condebitore chiamato in causa in via di regresso è condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti del creditore (cfr. Cass. n. 12300/2003).
9.3. Ebbene, nel caso di specie, il contratto di subappalto stipulato prevedeva una clausola di garanzia a Cont carico di in forza della quale si impegnava a manlevare, Controparte_3 risarcire e tenere integralmente indenne “da ogni richiesta di pagamento, risarcimento, sanzione, CP_4 danno, onere, passività o costo (escluse le spese per assistenza professionale), subiti da ma non imputabili a CP_4
, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, che fosse direttamente o indirettamente, riferibile all'esecuzione CP_4 dei Servizi regolata dal presente Contratto. […] In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore Cont
[n.d.r. ] si obbliga a manlevare, risarcire e tenere indenne in relazione a: […] eventuali pretese che CP_4 dovessero essere avanzate da parte degli Addetti nei confronti di a causa di qualsiasi inadempimento, da parte del CP_4
Fornitore, agli obblighi contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, con riferimento alle persone impiegate nello svolgimento dei Servizi e che possano derivare dall'applicazione, in particolare (i) dell'Articolo 1676 del
Codice Civile, (ii) degli Articoli 38, 38 bis, del D.Lgs. del 15 giugno 2015, n. 81, (iii) dell'Articolo 26 del Decreto
Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 ed, in generale (iv) delle norme in materia di salute e sicurezza” (cfr. all. n. 11 alla memoria di ). Controparte_4
9.4. Poiché l'operatività di tale clausola non è stata posta in discussione dalla società subappaltatrice convenuta, in accoglimento della menzionata domanda di manleva e subordinatamente all'effettivo pagamento, la va condannata a rifondere, per l'intero, la Controparte_3 [...] di quanto da questa sarà corrisposto in favore della parte attrice in esecuzione della Controparte_4 presente sentenza.
*
10. Allo stesso modo, può essere accolta la domanda di regresso avanzata da nei Controparte_4 confronti della e GE soc. coop., risultando imputabile esclusivamente alle datrici Controparte_5
l'inadempimento in controversia.
*
11. L'esito della vicenda, tenuto conto delle posizioni di reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di 2/3, con addebito del residuo a carico delle parti convenute in solido.
10
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto della parte attrice all'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L.
Logistica, Trasporto e Spedizioni Merci in punto di 13ma e 14ma e a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda prevista dall'art. 63 CCNL;
- condanna e in Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 solido, al pagamento, in favore della parte attrice della somma di euro 1.561,80, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna GE soc. coop., e in solido, Controparte_3 Controparte_4 al pagamento, in favore della parte attrice della somma di euro 1.596,36, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- dichiara la tenuta a manlevare la in Controparte_3 Controparte_4 relazione a quanto da quest'ultima dovuto a parte attrice in esecuzione della presente sentenza;
- dichiara e GE soc. coop. tenute a manlevare la in Controparte_5 Controparte_4 relazione a quanto da quest'ultima dovuto a parte attrice in esecuzione della presente sentenza;
- condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali nella misura di 1/3, che determina per detta misura in complessivi euro 700,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore difensori antistatari, compensando per il resto.
Milano, 08.01.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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