Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1016.
(Perimento parziale della cosa).
Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra cio' che rimane.
(Perimento parziale della cosa).
Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra cio' che rimane.
Commentario • 1
- 1. cos'è e come funzionaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 19 febbraio 2019 · 19.371592
[…] E nell'ipotesi di perimento parziale? Secondo quanto stabilito dall'art. 1016 c.c., se una sola parte della cosa soggetta a usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane. […]
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Giurisprudenza • 10
- 1. Trib. Napoli, sentenza 05/05/2023, n. 4635Provvedimento: […] conservandosi sulla porzione di casa familiare residuata alla vendita , in modo analogo a quanto accade nel caso disciplinato dall'art. 1016 cc. […]Leggi di più...
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