Art. 2.
Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
a) l'Ispettorato del lavoro;
b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
a) l'Ispettorato del lavoro;
b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.