Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 973
CASS
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante fosse adeguatamente contestata in fatto, attraverso il riferimento alle modalità della condotta (allaccio abusivo alla rete pubblica di erogazione) e alla natura di servizio pubblico dell'ENEL. La contestazione in fatto è considerata sufficiente sulla base della giurisprudenza consolidata.

  • Inammissibile
    Inosservanza della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che, data la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. (bene destinato a pubblico servizio), il reato rimane perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 624, ultimo comma, cod. pen., anche nel testo modificato dal d.lgs. n. 150/2022.

  • Inammissibile
    Inosservanza della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che, vista la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, cod. pen. e il relativo regime edittale, i termini massimi di prescrizione non fossero maturati alla data della sentenza di appello, considerando la data del fatto (03/05/2016) e gli artt. 157 e 161 cod. pen.

  • Inammissibile
    Violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante fosse adeguatamente contestata in fatto, attraverso il riferimento alle modalità della condotta (allaccio abusivo alla rete pubblica di erogazione) e alla natura di servizio pubblico dell'ENEL. La contestazione in fatto è considerata sufficiente sulla base della giurisprudenza consolidata.

  • Inammissibile
    Inosservanza della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che, data la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. (bene destinato a pubblico servizio), il reato rimane perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 624, ultimo comma, cod. pen., anche nel testo modificato dal d.lgs. n. 150/2022.

  • Inammissibile
    Inosservanza della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che, vista la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, cod. pen. e il relativo regime edittale, i termini massimi di prescrizione non fossero maturati alla data della sentenza di appello, considerando la data del fatto (03/05/2016) e gli artt. 157 e 161 cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 973
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 973
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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