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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4837 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 4041/2025 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. PIETRO SICOLO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 20.03.2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis
c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento); il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della domanda. CP_1
Espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza in trattazione scritta la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Il Tribunale premette che la provvidenza richiesta si inquadra nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria capacità psico-fisica. La legge n. 18 del 1980, che costituisce la normativa base in materia, richiede, oltre al requisito dell'inabilità totale e permanente, che sia accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicchè è necessaria un'assistenza continua. Tale requisito va inteso come impossibilità a svolgere le funzioni quotidiane primarie (v. tra le tante
Cass. 3228/99). La finalità dell'indennità di accompagnamento è quella di alleviare i disagi di chi si trovi nell'impossibilità di provvedere a se stesso, incentivando l'assistenza domiciliare (cfr. Cass. 4641/92; Cass.
Sez. Un. 11843/92; Cass. 10480/94).
Ciò posto, venendo al caso di specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (30.11.2023).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente al momento della visita peritale.
Il ricorso va, quindi, accolto.
In conclusione, va dichiarato che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (30.11.2023).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese processuali – liquidate complessivamente con riferimento sia alla fase dell'accertamento tecnico preventivo sia a quella di merito ai sensi del D.M. n.55/2014 nell'ambito dello scaglione di riferimento secondo i minimi in ragione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata e distratte come da dispositivo – vengono poste a carico dell secondo soccombenza. CP_1
Anche le spese della C.T.U. – nella misura liquidata con separati provvedimenti – vengono poste definitivamente a carico dell CP_1 secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede: -dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal
30.11.2023;
-condanna l alla rifusione nei confronti della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro
3.500,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 4041/2025 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. PIETRO SICOLO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 20.03.2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis
c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento); il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l invocando il rigetto della domanda. CP_1
Espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza in trattazione scritta la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Il Tribunale premette che la provvidenza richiesta si inquadra nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria capacità psico-fisica. La legge n. 18 del 1980, che costituisce la normativa base in materia, richiede, oltre al requisito dell'inabilità totale e permanente, che sia accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicchè è necessaria un'assistenza continua. Tale requisito va inteso come impossibilità a svolgere le funzioni quotidiane primarie (v. tra le tante
Cass. 3228/99). La finalità dell'indennità di accompagnamento è quella di alleviare i disagi di chi si trovi nell'impossibilità di provvedere a se stesso, incentivando l'assistenza domiciliare (cfr. Cass. 4641/92; Cass.
Sez. Un. 11843/92; Cass. 10480/94).
Ciò posto, venendo al caso di specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (30.11.2023).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente al momento della visita peritale.
Il ricorso va, quindi, accolto.
In conclusione, va dichiarato che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (30.11.2023).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese processuali – liquidate complessivamente con riferimento sia alla fase dell'accertamento tecnico preventivo sia a quella di merito ai sensi del D.M. n.55/2014 nell'ambito dello scaglione di riferimento secondo i minimi in ragione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata e distratte come da dispositivo – vengono poste a carico dell secondo soccombenza. CP_1
Anche le spese della C.T.U. – nella misura liquidata con separati provvedimenti – vengono poste definitivamente a carico dell CP_1 secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede: -dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal
30.11.2023;
-condanna l alla rifusione nei confronti della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro
3.500,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli