Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00123/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2025, proposto dal prof. NI De LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Quirino Mescia e Andrea Cuccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, n.122/2025 depositata in data 17.4.2025, nel giudizio avente numero di R.G. 148/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la nota del 24.3.2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. RG OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il professor NI De LI agisce per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, che ha riconosciuto il suo diritto a percepire la cd. “Carta Docenti” per l’annualità 2023/24, “ oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ”.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma.
Come documentato in atti la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, ed è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice.
Con atto depositato in data 24 marzo 2026 i difensori di parte ricorrente hanno prodotto “ comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale n. prot. 0001049 del 22.01.2026 e relativa PEC, con la quale viene dato atto dell’avvenuta esecuzione del giudicato ”, chiedendo quindi al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, ed insistendo per la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, atteso che l’esecuzione del decisum “è avvenuta solo in data 22.01.2026 e quindi successivamente all’iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza (avvenuta il 26.11.2025)”.
All’udienza camerale del 25 marzo 2026 la causa è stata introitata.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come del resto riconosciuto dalla stessa interessata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione delle spese a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre a spese generali e a oneri accessori, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato effettivamente versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI IL, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
RG OC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG OC | ZI IL |
IL SEGRETARIO