Art. 35.
Sono abolite le commissioni, di cui all'art. 13 del testo unico richiamato all'articolo precedente, e la commissione tecnica centrale per le bonificazioni istituita a norma dell' articolo 7 del regolamento 8 maggio 1908, n. 368 .
Sono abolite le commissioni, di cui all'art. 13 del testo unico richiamato all'articolo precedente, e la commissione tecnica centrale per le bonificazioni istituita a norma dell' articolo 7 del regolamento 8 maggio 1908, n. 368 .