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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/12/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2525/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per interdizione instaurato da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, con l'Avv. ROBERTA PEDROTTI Parte_2
INTERDICENDA con l'intervento di
, , Parte_3 CP_1 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, Parte_5
dall'avv. Carlo Chelodi e dall'avv. Riccardo Modena del Foro di Trento
TERZI INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Per il P.M. ricorrente: accoglimento del ricorso.
Per la parte resistente: rigetto della domanda di interdizione.
Per i terzi intervenuti: chiedono che il Tribunale, assunte occorrendo le necessarie informazioni:
- nomini da subito un amministratore di sostegno provvisorio in favore di
[...]
Parte_2
- nomini un consulente tecnico d'ufficio al quale affidare l'incarico di valutare la situazione di , indicando per quanto di sua competenza gli aspetti positivi e/o Pt_2
negativi di un eventuale provvedimento di interdizione e/o di amministrazione di sostegno, soprattutto nell'ottica delle prospettive terapeutiche e dell'auspicato miglioramento complessivo del quadro odierno;
- affidi al CTU l'incarico di rivalutare la posizione medesima all'esito di un primo periodo di sei-otto mesi o del diverso periodo che, anche in sede di conferimento dell'incarico o in corso dello stesso, il CTU riterrà indicare;
- assuma conseguentemente la decisone finale.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, letto il ricorso presentato dal P.M. sede volto a dichiarare l'interdizione della sig.ra , nata il [...] a [...]; Parte_2 letta la comparsa di costituzione della difesa della interdicenda con la quale si oppone alla dichiarazione di interdizione;
letta la memoria di costituzione dei familiari, sigg.ri Parte_3
, con la quale si chiede la CP_1 Parte_4 Parte_5
nomina di un ADS provvisorio, nonché la nomina di un CTU per valutare la situazione della sig.ra ; Parte_2
sentita l'interdicenda, nonché i familiari della stessa all'udienza del giorno 11 dicembre 2025 dinanzi al Presidente istruttore;
Pag. 2 di 4
considerato che
non può essere accolto il ricorso del Pubblico Ministero alla luce delle conclusioni degli stessi familiari della signora – terzi Parte_2
intervenuti – i quali hanno chiaramente evidenziato nella memoria di costituzione come “Anche grazie all'attuale percorso presso la Casa del Sole la situazione di
è migliorata e, costantemente seguita dal Dipartimento Sanitario di Pt_2
competenza e dalla dott.ssa in particolare, il suo comportamento non ha CP_2 più dato luogo ad iniziative di rigore quali i recenti TSO. mantiene un Pt_2
ottimo rapporto quotidiano con la famiglia, ed in particolare col padre, ne risultano favorite le sue relazioni sociali all'interno della struttura”; gli stessi familiari hanno precisato come “In questo contesto, che meglio potrà essere acclarato da competente ausiliario tecnico di questo Tribunale al quale consentire libero accesso alle strutture attualmente deputate a seguire Pt_2
acquisendo informazioni, documenti e quant'altro necessario, gli esponenti si permettono di chiedere che venga evitato l'immediato provvedimento di interdizione” ; rilevato che la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio in favore di risulta incompatibile con l'attuale procedimento di interdizione;
Parte_2 considerato che a giudizio del Collegio, anche all'esito dell'audizione della signora è allo stato configurabile solo la necessità di un aiuto nella Parte_2
gestione quotidiana della predetta, sia per l'aspetto che riguarda l'accompagnamento nel percorso di cura, sia per quanto riguarda la gestione delle proprie risorse economiche, essendo stato evidenziato il rischio di sperpero delle stesse;
ritenuto che va quindi disposto d'ufficio che la presente decisione sia comunicata a cura della Cancelleria al Giudice tutelare per quanto previsto dall'art. 429 comma 3 c.c. ai fini della apertura di un procedimento di nomina di un amministratore di sostegno, segnalandosi che si è già
Pag. 3 di 4 Contr dichiarata disponibile ad assumere l'incarico di l'avv. Francesca
Lunardi del Foro di Trento;
ritenuto infine che attesi rapporti tra le parti e la natura della controversia, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 473 bis.52 ss. c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza:
1) rigetta la domanda di interdizione avanzata dalla Procura della Repubblica di
Trento con ricorso in data 4 novembre 2025;
2) dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare per quanto previsto dall'art. 429 comma 3 c.c. per l'apertura di un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2525/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per interdizione instaurato da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, con l'Avv. ROBERTA PEDROTTI Parte_2
INTERDICENDA con l'intervento di
, , Parte_3 CP_1 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, Parte_5
dall'avv. Carlo Chelodi e dall'avv. Riccardo Modena del Foro di Trento
TERZI INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Per il P.M. ricorrente: accoglimento del ricorso.
Per la parte resistente: rigetto della domanda di interdizione.
Per i terzi intervenuti: chiedono che il Tribunale, assunte occorrendo le necessarie informazioni:
- nomini da subito un amministratore di sostegno provvisorio in favore di
[...]
Parte_2
- nomini un consulente tecnico d'ufficio al quale affidare l'incarico di valutare la situazione di , indicando per quanto di sua competenza gli aspetti positivi e/o Pt_2
negativi di un eventuale provvedimento di interdizione e/o di amministrazione di sostegno, soprattutto nell'ottica delle prospettive terapeutiche e dell'auspicato miglioramento complessivo del quadro odierno;
- affidi al CTU l'incarico di rivalutare la posizione medesima all'esito di un primo periodo di sei-otto mesi o del diverso periodo che, anche in sede di conferimento dell'incarico o in corso dello stesso, il CTU riterrà indicare;
- assuma conseguentemente la decisone finale.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, letto il ricorso presentato dal P.M. sede volto a dichiarare l'interdizione della sig.ra , nata il [...] a [...]; Parte_2 letta la comparsa di costituzione della difesa della interdicenda con la quale si oppone alla dichiarazione di interdizione;
letta la memoria di costituzione dei familiari, sigg.ri Parte_3
, con la quale si chiede la CP_1 Parte_4 Parte_5
nomina di un ADS provvisorio, nonché la nomina di un CTU per valutare la situazione della sig.ra ; Parte_2
sentita l'interdicenda, nonché i familiari della stessa all'udienza del giorno 11 dicembre 2025 dinanzi al Presidente istruttore;
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considerato che
non può essere accolto il ricorso del Pubblico Ministero alla luce delle conclusioni degli stessi familiari della signora – terzi Parte_2
intervenuti – i quali hanno chiaramente evidenziato nella memoria di costituzione come “Anche grazie all'attuale percorso presso la Casa del Sole la situazione di
è migliorata e, costantemente seguita dal Dipartimento Sanitario di Pt_2
competenza e dalla dott.ssa in particolare, il suo comportamento non ha CP_2 più dato luogo ad iniziative di rigore quali i recenti TSO. mantiene un Pt_2
ottimo rapporto quotidiano con la famiglia, ed in particolare col padre, ne risultano favorite le sue relazioni sociali all'interno della struttura”; gli stessi familiari hanno precisato come “In questo contesto, che meglio potrà essere acclarato da competente ausiliario tecnico di questo Tribunale al quale consentire libero accesso alle strutture attualmente deputate a seguire Pt_2
acquisendo informazioni, documenti e quant'altro necessario, gli esponenti si permettono di chiedere che venga evitato l'immediato provvedimento di interdizione” ; rilevato che la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio in favore di risulta incompatibile con l'attuale procedimento di interdizione;
Parte_2 considerato che a giudizio del Collegio, anche all'esito dell'audizione della signora è allo stato configurabile solo la necessità di un aiuto nella Parte_2
gestione quotidiana della predetta, sia per l'aspetto che riguarda l'accompagnamento nel percorso di cura, sia per quanto riguarda la gestione delle proprie risorse economiche, essendo stato evidenziato il rischio di sperpero delle stesse;
ritenuto che va quindi disposto d'ufficio che la presente decisione sia comunicata a cura della Cancelleria al Giudice tutelare per quanto previsto dall'art. 429 comma 3 c.c. ai fini della apertura di un procedimento di nomina di un amministratore di sostegno, segnalandosi che si è già
Pag. 3 di 4 Contr dichiarata disponibile ad assumere l'incarico di l'avv. Francesca
Lunardi del Foro di Trento;
ritenuto infine che attesi rapporti tra le parti e la natura della controversia, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 473 bis.52 ss. c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza:
1) rigetta la domanda di interdizione avanzata dalla Procura della Repubblica di
Trento con ricorso in data 4 novembre 2025;
2) dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare per quanto previsto dall'art. 429 comma 3 c.c. per l'apertura di un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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