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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 791/2024 R.g.l.; avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 520 del 4.6.2024, non notificata;
avente ad oggetto: indebito previdenziale promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Gennari ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma – appellante nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi, Oreste Manzi e Pt_2
Renato Vestini ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Sede di
Bologna – appellato;
posta in decisione all'udienza collegiale del 12.6.2025, sentite le parti e viste le conclusioni assunte dai relativi procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. , figlio ed erede di (deceduta il 30.7.2012), Parte_1 Persona_1 agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di sentir dichiarare non dovuta la restituzione delle somme richieste dall' con i verbali di accertamento nn. RK2 68484886949-9 e RK2 Pt_2
68484886950-1, relative ai ratei della pensione di reversibilità indebitamente corrisposti nei periodi 2.1.1999 – 28.2.2006 (per € 8.695,79) e 1.1.2007 –
31.7.2010 (per € 8.236,13).
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Pt_2 infondato in fatto e in diritto, dando atto che l'indebito afferente al periodo
1.1.2007 – 31.7.2010 ammontava alla minor somma di € 1.146,59.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di prescrizione del credito restitutorio, richiamava l'art. 52, comma 2, della l. n. 88/1989 (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”), evidenziando che la pensione di reversibilità erogata alla madre dell'interessato era stata rideterminata dall' in applicazione dell'art. 1, comma 41, della l. n. 335/1995, che Pt_2 prevede un abbattimento della prestazione di reversibilità del 25 %, del 40% e del
50 % qualora il reddito del superstite ecceda di tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo, discendendone nel caso di specie un indebito, rispettivamente, di € 22.972,35 e di € 8.236,13.
A fronte del dato, segnalato dall'interessato, dell'assenza di dolo o dell'omessa segnalazione da parte della madre, evidenziava il Giudice che
“tuttavia, è stato documentato solamente che la stessa abbia presentato regolarmente le annuali dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate, ma non che abbia segnalato a l'avvenuto superamento delle soglie di reddito Pt_2
(non contestato).
13. Si tratta di onere che la beneficiaria della pensione avrebbe dovuto assolvere in quanto circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della prestazione previdenziale erogata e non già in conoscenza di in Pt_2 quanto sopravvenuta all'originario riconoscimento della provvidenza.
14. Legittimamente, pertanto, ha rilevato l'indebita percezione di Pt_2 somme ulteriori rispetto a quelle dovute e ha iniziato il progressivo recupero delle stesse mediante periodiche trattenute sui ratei di pensione, peraltro mai contestate dalla de cuius.
15. La mancata tempestiva segnalazione a del superamento delle Pt_2 soglie di reddito impedisce peraltro l'operatività della decadenza di cui all'art. 2 13 co. 2 l. 412/1991, dato che l'obbligo di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione presuppone, appunto, la preventiva segnalazione dei relativi fatti da parte dell'interessato (Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228)”.
Il ricorso era allora accolto soltanto in relazione all'accertamento del minore importo dovuto per l'indebito afferente al periodo 1.1.2007 – 31.7.2010 e rigettato per il resto (“Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta che è tenuto alla restituzione in favore di di € Parte_3 Pt_2
8.695,79 per il periodo 1999-2006 e di € 1.146,59 per il periodo 2007-2010 per le ragioni di cui in parte motiva;
2. compensa il 50% delle spese di lite;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € Parte_1 Pt_2
1.200,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e 15% per spese generali”).
2. L'interessato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Ferrara, chiedendone la riforma, con accoglimento del ricorso proposto in primo grado, “accertando l'irripetibilità delle pretese patrimoniali azionate da con Pt_2
i verbali di accertamento RK2 68484886949-9 e RK2 68484886950-1, entrambi del 10 agosto 2021 e caducando la delibera n. 222638 del 25 gennaio 2022, condannando alla refusione di tutte le somme eventualmente corrisposte a Pt_2 tale titolo a seguito del deposito della Sentenza di primo grado;
in subordine e nel merito, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, in riforma della impugnata sentenza, voglia accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza di per tutti i motivi meglio esposti Pt_2 in atti, perlomeno con riferimento al verbale di accertamento RK2 68484886949-
9, del 10 agosto 2021, facente riferimento al provvedimento del 16 gennaio 2006, non notificato, accertando la corollaria NON debenza di alcuna somma da parte dell'odierno ricorrete e liberandolo da qualsiasi vincolo, condannando alla Pt_2 refusione di tutte le somme eventualmente corrisposte a tale titolo a seguito del deposito della Sentenza di primo grado”.
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. Pt_2
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha respinto l'eccezione di estinzione della pretesa restitutoria per intervenuta prescrizione, non essendovi prova della notificazione almeno del documento del 16.1.2006 con cui l' avrebbe comunicato alla il CP_1 Per_1 recupero delle somme. La considerazione del Giudice, secondo cui le trattenute mensili sui ratei di pensione operate dall' valevano quali atti interruttivi Pt_2 della prescrizione, non sarebbe dunque condivisibile alla luce della circolare dell'Istituto n. n. 47 del 16 marzo 2018, per cui “la prescrizione, trattandosi di
3 indebiti, si compie con il decorso di 10 anni che si calcolano a ritroso dall'invio della comunicazione del provvedimento di recupero all'interessato o dalla trasmissione del debito al servizio preposto da parte dell . Pertanto sono CP_1 recuperabili le differenze di pensione erogate indebitamente sui ratei corrisposti del decennio anteriore all'invio della comunicazione dell'indebito o alla trasmissione del debito al servizio preposto”.
Secondo l'appellante, allora, è la stessa controparte “a dichiarare come in assenza di preventiva comunicazione del provvedimento di recupero all'interessato, NON possano essere instaurate procedure per ripetizione d'indebito”.
Dovrebbero pertanto ritenersi prescritte tutte le pretese facenti riferimento all'arco temporale 1999/2006, portate dal provvedimento del gennaio 2006 (€
8.695,79).
Il motivo è infondato per due autonome ragioni.
Da una parte, infatti, si nota, ad integrazione della motivazione, che l'interessato, nel momento in cui afferma che “in assenza di preventiva comunicazione del provvedimento di recupero all'interessato, NON possano essere instaurate procedure per ripetizione d'indebito”, mostra di intendere l'eccezione proposta come volta a far valere un impedimento giuridico alla ripetizione rappresentato dall'assenza di una comunicazione relativa al recupero, conclusione che non può però condividersi, non sussistendo alcuna giuridica impossibilità di procedere alla ripetizione in assenza di una preventiva comunicazione formale.
Dall'altra, sul piano inerente, propriamente, al tema della prescrizione, la parte si limita a ricordare che la richiesta formale di pagamento consente di rivendicare il credito (recuperatorio) in relazione al decennio anteriore. La precisazione, tuttavia, non costituisce adeguata censura all'argomentazione seguita dal Tribunale, che, nel far riferimento al valore interruttivo delle trattenute applicate ai ratei di pensione, non ha certamente negato la durata decennale del termine prescrizionale (“Trattandosi di azione di ripetizione di indebito, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, la prescrizione non è quindi maturata, essendo stato il credito intimato al ricorrente nel settembre 2021 con la notifica dei verbali di accertamento”). Il Tribunale, piuttosto, nel fare espressa questione di effetto interruttivo, ha richiamato implicitamente l'art. 2943 c.c., comma 4, c.c., che, in materia, ricollega l'effetto a “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. L'affermazione “È infatti pacifico che, fino al momento del decesso della madre del ricorrente avvenuto nel settembre 2012, abbia praticato trattenute mensili sui ratei della pensione di quest'ultima, Pt_2 ponendo così in essere atti interruttivi della prescrizione” va pertanto letta
4 tenendo conto di questo implicito richiamo e del dato, implicitamente richiamato, che l'atto interruttivo fa seguito all'invio di una comunicazione relativa all'esercizio della pretesa. Il Giudice, nel far riferimento all'effetto interruttivo, ha quindi necessariamente tenuto conto del contenuto dei cedolini relativi ai ratei della pensione, prodotti dall' in cui si dà conto delle trattenute effettuate, Pt_2 considerati perciò inviati o comunque noti all'interessata. Il Giudice, inoltre, ha riferito l'effetto interruttivo (conseguente all'invio o comunque alla conoscenza dei cedolini mensili recanti indicazione della trattenuta) all'intero credito restitutorio, affermando che il decorso, nel 2012, quando la pensionata era ancora in vita, del decennio utile alla prescrizione era stato nuovamente interrotto dall'invio all'appellante nel 2021 della comunicazione di ripetizione.
Questa argomentazione non è stata in alcun modo censurata dall'appellante, il quale, come si è visto, si è limitato ad affermare che l'effetto interruttivo del decorso decennale della prescrizione fa seguito all'invio di una comunicazione formale di esercizio della pretesa creditoria. Ma questa contestazione è relativa a un principio affermato anche dal Tribunale, il quale, partendo da questo dato, è però giunto a rigettare l'eccezione sulla base del riferito ulteriore sviluppo argomentativo, su cui l'interessato non ha preso posizione.
4. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice non ha rilevato l'irripetibilità delle somme percepite stante l'assenza di dolo, tantomeno omissivo, nella condotta della sig.ra Persona_1
Precisamente, nell'affermare che “…è stato documentato solamente che la stessa abbia presentato regolarmente le annuali dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate, ma non che abbia segnalato a l'avvenuto Pt_2 superamento delle soglie di reddito. Si tratta di onere che la beneficiaria della pensione avrebbe dovuto assolvere in quanto circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della prestazione previdenziale erogata e non già di conoscenza di in quanto sopravvenuta all'originario riconoscimento della Pt_2 provvidenza. Legittimamente, pertanto, ha rilevato l'indebita percezione di Pt_2 somme ulteriori rispetto a quelle dovute e ha iniziato il progressivo recupero delle stesse mediante periodiche trattenute sui ratei di pensione, …”, il Tribunale non avrebbe chiarito quale onere di trasmissione previsto dalla legge sarebbe stato disatteso dalla sig.ra dal momento che, in verità, unico obbligo imputabile Per_1 alla stessa, regolarmente assolto, era quello di depositare la propria dichiarazione dei redditi. Lo stesso ha affermato che la rideterminazione della pensione CP_1
è derivata da dalla mera lettura della dichiarazione dei redditi regolarmente presentata e non da una omissione della pensionata.
Secondo l'appellante, “ conferma insomma di aver sempre avuto a Pt_2 disposizione tutti i dati fiscali atti alla verifica delle somme da corrispondere
5 mensilmente alla ma di avervi dato luogo tardivamente … La rettifica Per_1 operata dall'istituto è allora frutto di un mero errore della stessa … Nel caso concreto è stata stessa a confermare di aver tardivamente effettuato Pt_2 controlli su tutti i dati già in proprio possesso, acquisiti tramite la verifica delle dichiarazioni dei redditi depositate dalla sig.ra . Per_1
Il motivo è infondato.
4.1. Occorre innanzitutto notare, ad integrazione della motivazione, che, secondo l'indicazione di Cass., 17.6.2024, n. 16767, “4.1. In linea generale va ricordato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. tra le altre Cass. n.
10337 del 2023, n. 5984 del 2022 e Cass. n. 21878 del 2022 e le richiamate Cass.
n. 18615 del 2021, n. 31832 del 2019 e n. 28771 del 2018).
4.2. La legge n. 88 del 1989, all'art. 52, comma 2, stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato e la legge n. 412 del 1991 all'art. 13, comma 1, formulato come norma di interpretazione autentica ma in realtà innovativa (Corte
Cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52 comma 2 riguarda le somme indebitamente corrisposte per "errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore" e che la ripetibilità sussiste non solo in caso dì comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad "omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato" di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
In definitiva per essere ripetibile l'indebito pensionistico deve derivare da Pt_2 un errore non imputabile all'ente ovvero è necessario il dolo del percettore o ancora che sia stata omessa la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all Pt_2
5.3. La verifica annuale citata sulle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e il recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo (ex art. 13 comma 2 della legge n. 412 del 1991), che sorge in presenza di dati reddituali certi, non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019, n. 953 del 2012 e anche Cass. n.
1228 del 2011 e n. 18551 del 2017).
6 5.4. Ne consegue che la questione che attiene alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla Pt_2 sfera della non ripetibilità ma soggiace invece alla regola della ripetibilità da effettuare nel termine decadenziale stabilito dal citato art. 13 comma 2. La ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico”.
4.2. Va poi considerato che, come affermato dalla Corte di Appello di
Palermo nella sentenza dell'8.2.2022, n. 35, la previsione di cui all'art. 15, comma
1, del d. l. n. 78/2009, secondo cui “a decorrere dal 1 gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di previdenza e Pt_2 assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia” è entrata in vigore solo dall'1.1.2010 e non è utilmente invocabile in relazione al caso di specie, ove il maggior reddito è stato percepito dalla pensionata anteriormente (e, in ogni caso, è ragionevole affermare che alla data del 26.5.2010, in cui è stata inviata la seconda comunicazione di recupero di indebito, non fossero stati comunicati all' Pt_2 dall'Amministrazione finanziaria i dati reddituali del 2010, trattandosi peraltro di dati ancora non conoscibili).
È opportuno allora menzionare quanto evidenziato, sotto il concorrente profilo del dolo del percettore, da Cass., 14.5.2024, n. 13194, secondo cui “11 … si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto, sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché sia stato disatteso l'obbligo legale, a carico dell'assicurato, di comunicare all determinate circostanze, rilevanti ai fini della sussistenza Pt_2
7 e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e
11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018);
12. questa Corte, inoltre, ai fini dell'identificazione del dolo dell'assicurato, ha da tempo affermato (Cass. n. 11498 del 1996) che le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto,
l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate (Cass. n. 22081 del
2021);
13. lo stesso Giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a
Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte
Cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996);
14. nel solco di tale principio, si è precisato, pertanto, che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 cod.civ. (Cass. nn.
1919 del 2018 e 8731 del 2019);
15. infine, come noto, la qualificazione dell'elemento soggettivo costituisce attività tipica del giudice e compito del giudice è l'accertamento del dolo, agli effetti della disciplina applicabile dell'indebito previdenziale e, dunque,
l'indagine, nei termini dianzi esposti, sul dolo del percettore di trattamenti previdenziali indebiti rimane insindacabile in sede di legittimità”.
È pacifico che i dati reddituali non siano stati comunicati all' dalla Pt_2 pensionata e, quand'anche volesse farsi questione di errore dell' (da CP_1 escludere, per quanto rilevato al punto 4.1), la omessa o incompleta segnalazione
8 di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, non conosciuti dall'ente competente sarebbe da equiparare “quoad effectum” al dolo, precludendo l'irripetibilità della prestazione erogata.
5. Con il terzo motivo¸ l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto che la mancata tempestiva segnalazione all' del Pt_2 superamento delle soglie di reddito avrebbe impedito l'operatività della decadenza di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. l. 412/1991, dato che l'obbligo di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione presuppone, appunto, la preventiva segnalazione dei relativi fatti da parte dell'interessato.
Afferma, la parte, che la pensionata non si era resa partecipe di alcuna omissione nella trasmissione dei redditi, apparendo confermata la decadenza dell'istituto ex art. 13, comma 2, cit.
Il motivo è infondato.
Non essendo sufficiente nei periodi di interesse, per le ragioni già evidenziate, la trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria, presenta effettivo rilievo l'omessa comunicazione all' dei dati Pt_2 reddituali rilevanti nel senso indicato, potendo richiamarsi quanto affermato da
Cass., n. 16767/2024, secondo cui, come si è visto, “5.3. La verifica annuale citata sulle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e il recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo (ex art. 13 comma 2 della legge n. 412 del
1991), che sorge in presenza di dati reddituali certi, non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr. Cass. nn. 3802 e
15039 del 2019, n. 953 del 2012 e anche Cass. n. 1228 del 2011 e n. 18551 del
2017)”.
6. L'appello non merita allora accoglimento, occorrendo confermare, con le segnalate integrazioni della motivazione, la sentenza impugnata (con rigetto del quarto motivo inerente alla regolamentazione delle spese di primo grado, regolate secondo la soccombenza).
7. Le spese del grado si compensano in ragione della complessità del panorama normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenendo conto del quale il
Collegio ha ritenuto di dover integrare, come evidenziato, le argomentazioni svolte dal primo Giudice.
Occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
9
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese;
dà atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 791/2024 R.g.l.; avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 520 del 4.6.2024, non notificata;
avente ad oggetto: indebito previdenziale promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Gennari ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma – appellante nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi, Oreste Manzi e Pt_2
Renato Vestini ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Sede di
Bologna – appellato;
posta in decisione all'udienza collegiale del 12.6.2025, sentite le parti e viste le conclusioni assunte dai relativi procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. , figlio ed erede di (deceduta il 30.7.2012), Parte_1 Persona_1 agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di sentir dichiarare non dovuta la restituzione delle somme richieste dall' con i verbali di accertamento nn. RK2 68484886949-9 e RK2 Pt_2
68484886950-1, relative ai ratei della pensione di reversibilità indebitamente corrisposti nei periodi 2.1.1999 – 28.2.2006 (per € 8.695,79) e 1.1.2007 –
31.7.2010 (per € 8.236,13).
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Pt_2 infondato in fatto e in diritto, dando atto che l'indebito afferente al periodo
1.1.2007 – 31.7.2010 ammontava alla minor somma di € 1.146,59.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di prescrizione del credito restitutorio, richiamava l'art. 52, comma 2, della l. n. 88/1989 (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”), evidenziando che la pensione di reversibilità erogata alla madre dell'interessato era stata rideterminata dall' in applicazione dell'art. 1, comma 41, della l. n. 335/1995, che Pt_2 prevede un abbattimento della prestazione di reversibilità del 25 %, del 40% e del
50 % qualora il reddito del superstite ecceda di tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo, discendendone nel caso di specie un indebito, rispettivamente, di € 22.972,35 e di € 8.236,13.
A fronte del dato, segnalato dall'interessato, dell'assenza di dolo o dell'omessa segnalazione da parte della madre, evidenziava il Giudice che
“tuttavia, è stato documentato solamente che la stessa abbia presentato regolarmente le annuali dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate, ma non che abbia segnalato a l'avvenuto superamento delle soglie di reddito Pt_2
(non contestato).
13. Si tratta di onere che la beneficiaria della pensione avrebbe dovuto assolvere in quanto circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della prestazione previdenziale erogata e non già in conoscenza di in Pt_2 quanto sopravvenuta all'originario riconoscimento della provvidenza.
14. Legittimamente, pertanto, ha rilevato l'indebita percezione di Pt_2 somme ulteriori rispetto a quelle dovute e ha iniziato il progressivo recupero delle stesse mediante periodiche trattenute sui ratei di pensione, peraltro mai contestate dalla de cuius.
15. La mancata tempestiva segnalazione a del superamento delle Pt_2 soglie di reddito impedisce peraltro l'operatività della decadenza di cui all'art. 2 13 co. 2 l. 412/1991, dato che l'obbligo di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione presuppone, appunto, la preventiva segnalazione dei relativi fatti da parte dell'interessato (Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228)”.
Il ricorso era allora accolto soltanto in relazione all'accertamento del minore importo dovuto per l'indebito afferente al periodo 1.1.2007 – 31.7.2010 e rigettato per il resto (“Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta che è tenuto alla restituzione in favore di di € Parte_3 Pt_2
8.695,79 per il periodo 1999-2006 e di € 1.146,59 per il periodo 2007-2010 per le ragioni di cui in parte motiva;
2. compensa il 50% delle spese di lite;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € Parte_1 Pt_2
1.200,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e 15% per spese generali”).
2. L'interessato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Ferrara, chiedendone la riforma, con accoglimento del ricorso proposto in primo grado, “accertando l'irripetibilità delle pretese patrimoniali azionate da con Pt_2
i verbali di accertamento RK2 68484886949-9 e RK2 68484886950-1, entrambi del 10 agosto 2021 e caducando la delibera n. 222638 del 25 gennaio 2022, condannando alla refusione di tutte le somme eventualmente corrisposte a Pt_2 tale titolo a seguito del deposito della Sentenza di primo grado;
in subordine e nel merito, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, in riforma della impugnata sentenza, voglia accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza di per tutti i motivi meglio esposti Pt_2 in atti, perlomeno con riferimento al verbale di accertamento RK2 68484886949-
9, del 10 agosto 2021, facente riferimento al provvedimento del 16 gennaio 2006, non notificato, accertando la corollaria NON debenza di alcuna somma da parte dell'odierno ricorrete e liberandolo da qualsiasi vincolo, condannando alla Pt_2 refusione di tutte le somme eventualmente corrisposte a tale titolo a seguito del deposito della Sentenza di primo grado”.
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. Pt_2
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha respinto l'eccezione di estinzione della pretesa restitutoria per intervenuta prescrizione, non essendovi prova della notificazione almeno del documento del 16.1.2006 con cui l' avrebbe comunicato alla il CP_1 Per_1 recupero delle somme. La considerazione del Giudice, secondo cui le trattenute mensili sui ratei di pensione operate dall' valevano quali atti interruttivi Pt_2 della prescrizione, non sarebbe dunque condivisibile alla luce della circolare dell'Istituto n. n. 47 del 16 marzo 2018, per cui “la prescrizione, trattandosi di
3 indebiti, si compie con il decorso di 10 anni che si calcolano a ritroso dall'invio della comunicazione del provvedimento di recupero all'interessato o dalla trasmissione del debito al servizio preposto da parte dell . Pertanto sono CP_1 recuperabili le differenze di pensione erogate indebitamente sui ratei corrisposti del decennio anteriore all'invio della comunicazione dell'indebito o alla trasmissione del debito al servizio preposto”.
Secondo l'appellante, allora, è la stessa controparte “a dichiarare come in assenza di preventiva comunicazione del provvedimento di recupero all'interessato, NON possano essere instaurate procedure per ripetizione d'indebito”.
Dovrebbero pertanto ritenersi prescritte tutte le pretese facenti riferimento all'arco temporale 1999/2006, portate dal provvedimento del gennaio 2006 (€
8.695,79).
Il motivo è infondato per due autonome ragioni.
Da una parte, infatti, si nota, ad integrazione della motivazione, che l'interessato, nel momento in cui afferma che “in assenza di preventiva comunicazione del provvedimento di recupero all'interessato, NON possano essere instaurate procedure per ripetizione d'indebito”, mostra di intendere l'eccezione proposta come volta a far valere un impedimento giuridico alla ripetizione rappresentato dall'assenza di una comunicazione relativa al recupero, conclusione che non può però condividersi, non sussistendo alcuna giuridica impossibilità di procedere alla ripetizione in assenza di una preventiva comunicazione formale.
Dall'altra, sul piano inerente, propriamente, al tema della prescrizione, la parte si limita a ricordare che la richiesta formale di pagamento consente di rivendicare il credito (recuperatorio) in relazione al decennio anteriore. La precisazione, tuttavia, non costituisce adeguata censura all'argomentazione seguita dal Tribunale, che, nel far riferimento al valore interruttivo delle trattenute applicate ai ratei di pensione, non ha certamente negato la durata decennale del termine prescrizionale (“Trattandosi di azione di ripetizione di indebito, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, la prescrizione non è quindi maturata, essendo stato il credito intimato al ricorrente nel settembre 2021 con la notifica dei verbali di accertamento”). Il Tribunale, piuttosto, nel fare espressa questione di effetto interruttivo, ha richiamato implicitamente l'art. 2943 c.c., comma 4, c.c., che, in materia, ricollega l'effetto a “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. L'affermazione “È infatti pacifico che, fino al momento del decesso della madre del ricorrente avvenuto nel settembre 2012, abbia praticato trattenute mensili sui ratei della pensione di quest'ultima, Pt_2 ponendo così in essere atti interruttivi della prescrizione” va pertanto letta
4 tenendo conto di questo implicito richiamo e del dato, implicitamente richiamato, che l'atto interruttivo fa seguito all'invio di una comunicazione relativa all'esercizio della pretesa. Il Giudice, nel far riferimento all'effetto interruttivo, ha quindi necessariamente tenuto conto del contenuto dei cedolini relativi ai ratei della pensione, prodotti dall' in cui si dà conto delle trattenute effettuate, Pt_2 considerati perciò inviati o comunque noti all'interessata. Il Giudice, inoltre, ha riferito l'effetto interruttivo (conseguente all'invio o comunque alla conoscenza dei cedolini mensili recanti indicazione della trattenuta) all'intero credito restitutorio, affermando che il decorso, nel 2012, quando la pensionata era ancora in vita, del decennio utile alla prescrizione era stato nuovamente interrotto dall'invio all'appellante nel 2021 della comunicazione di ripetizione.
Questa argomentazione non è stata in alcun modo censurata dall'appellante, il quale, come si è visto, si è limitato ad affermare che l'effetto interruttivo del decorso decennale della prescrizione fa seguito all'invio di una comunicazione formale di esercizio della pretesa creditoria. Ma questa contestazione è relativa a un principio affermato anche dal Tribunale, il quale, partendo da questo dato, è però giunto a rigettare l'eccezione sulla base del riferito ulteriore sviluppo argomentativo, su cui l'interessato non ha preso posizione.
4. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice non ha rilevato l'irripetibilità delle somme percepite stante l'assenza di dolo, tantomeno omissivo, nella condotta della sig.ra Persona_1
Precisamente, nell'affermare che “…è stato documentato solamente che la stessa abbia presentato regolarmente le annuali dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate, ma non che abbia segnalato a l'avvenuto Pt_2 superamento delle soglie di reddito. Si tratta di onere che la beneficiaria della pensione avrebbe dovuto assolvere in quanto circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della prestazione previdenziale erogata e non già di conoscenza di in quanto sopravvenuta all'originario riconoscimento della Pt_2 provvidenza. Legittimamente, pertanto, ha rilevato l'indebita percezione di Pt_2 somme ulteriori rispetto a quelle dovute e ha iniziato il progressivo recupero delle stesse mediante periodiche trattenute sui ratei di pensione, …”, il Tribunale non avrebbe chiarito quale onere di trasmissione previsto dalla legge sarebbe stato disatteso dalla sig.ra dal momento che, in verità, unico obbligo imputabile Per_1 alla stessa, regolarmente assolto, era quello di depositare la propria dichiarazione dei redditi. Lo stesso ha affermato che la rideterminazione della pensione CP_1
è derivata da dalla mera lettura della dichiarazione dei redditi regolarmente presentata e non da una omissione della pensionata.
Secondo l'appellante, “ conferma insomma di aver sempre avuto a Pt_2 disposizione tutti i dati fiscali atti alla verifica delle somme da corrispondere
5 mensilmente alla ma di avervi dato luogo tardivamente … La rettifica Per_1 operata dall'istituto è allora frutto di un mero errore della stessa … Nel caso concreto è stata stessa a confermare di aver tardivamente effettuato Pt_2 controlli su tutti i dati già in proprio possesso, acquisiti tramite la verifica delle dichiarazioni dei redditi depositate dalla sig.ra . Per_1
Il motivo è infondato.
4.1. Occorre innanzitutto notare, ad integrazione della motivazione, che, secondo l'indicazione di Cass., 17.6.2024, n. 16767, “4.1. In linea generale va ricordato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. tra le altre Cass. n.
10337 del 2023, n. 5984 del 2022 e Cass. n. 21878 del 2022 e le richiamate Cass.
n. 18615 del 2021, n. 31832 del 2019 e n. 28771 del 2018).
4.2. La legge n. 88 del 1989, all'art. 52, comma 2, stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato e la legge n. 412 del 1991 all'art. 13, comma 1, formulato come norma di interpretazione autentica ma in realtà innovativa (Corte
Cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52 comma 2 riguarda le somme indebitamente corrisposte per "errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore" e che la ripetibilità sussiste non solo in caso dì comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad "omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato" di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
In definitiva per essere ripetibile l'indebito pensionistico deve derivare da Pt_2 un errore non imputabile all'ente ovvero è necessario il dolo del percettore o ancora che sia stata omessa la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all Pt_2
5.3. La verifica annuale citata sulle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e il recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo (ex art. 13 comma 2 della legge n. 412 del 1991), che sorge in presenza di dati reddituali certi, non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019, n. 953 del 2012 e anche Cass. n.
1228 del 2011 e n. 18551 del 2017).
6 5.4. Ne consegue che la questione che attiene alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla Pt_2 sfera della non ripetibilità ma soggiace invece alla regola della ripetibilità da effettuare nel termine decadenziale stabilito dal citato art. 13 comma 2. La ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). Su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico”.
4.2. Va poi considerato che, come affermato dalla Corte di Appello di
Palermo nella sentenza dell'8.2.2022, n. 35, la previsione di cui all'art. 15, comma
1, del d. l. n. 78/2009, secondo cui “a decorrere dal 1 gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di previdenza e Pt_2 assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia” è entrata in vigore solo dall'1.1.2010 e non è utilmente invocabile in relazione al caso di specie, ove il maggior reddito è stato percepito dalla pensionata anteriormente (e, in ogni caso, è ragionevole affermare che alla data del 26.5.2010, in cui è stata inviata la seconda comunicazione di recupero di indebito, non fossero stati comunicati all' Pt_2 dall'Amministrazione finanziaria i dati reddituali del 2010, trattandosi peraltro di dati ancora non conoscibili).
È opportuno allora menzionare quanto evidenziato, sotto il concorrente profilo del dolo del percettore, da Cass., 14.5.2024, n. 13194, secondo cui “11 … si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto, sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché sia stato disatteso l'obbligo legale, a carico dell'assicurato, di comunicare all determinate circostanze, rilevanti ai fini della sussistenza Pt_2
7 e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e
11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018);
12. questa Corte, inoltre, ai fini dell'identificazione del dolo dell'assicurato, ha da tempo affermato (Cass. n. 11498 del 1996) che le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto,
l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate (Cass. n. 22081 del
2021);
13. lo stesso Giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a
Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte
Cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996);
14. nel solco di tale principio, si è precisato, pertanto, che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 cod.civ. (Cass. nn.
1919 del 2018 e 8731 del 2019);
15. infine, come noto, la qualificazione dell'elemento soggettivo costituisce attività tipica del giudice e compito del giudice è l'accertamento del dolo, agli effetti della disciplina applicabile dell'indebito previdenziale e, dunque,
l'indagine, nei termini dianzi esposti, sul dolo del percettore di trattamenti previdenziali indebiti rimane insindacabile in sede di legittimità”.
È pacifico che i dati reddituali non siano stati comunicati all' dalla Pt_2 pensionata e, quand'anche volesse farsi questione di errore dell' (da CP_1 escludere, per quanto rilevato al punto 4.1), la omessa o incompleta segnalazione
8 di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, non conosciuti dall'ente competente sarebbe da equiparare “quoad effectum” al dolo, precludendo l'irripetibilità della prestazione erogata.
5. Con il terzo motivo¸ l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto che la mancata tempestiva segnalazione all' del Pt_2 superamento delle soglie di reddito avrebbe impedito l'operatività della decadenza di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. l. 412/1991, dato che l'obbligo di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione presuppone, appunto, la preventiva segnalazione dei relativi fatti da parte dell'interessato.
Afferma, la parte, che la pensionata non si era resa partecipe di alcuna omissione nella trasmissione dei redditi, apparendo confermata la decadenza dell'istituto ex art. 13, comma 2, cit.
Il motivo è infondato.
Non essendo sufficiente nei periodi di interesse, per le ragioni già evidenziate, la trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria, presenta effettivo rilievo l'omessa comunicazione all' dei dati Pt_2 reddituali rilevanti nel senso indicato, potendo richiamarsi quanto affermato da
Cass., n. 16767/2024, secondo cui, come si è visto, “5.3. La verifica annuale citata sulle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e il recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo (ex art. 13 comma 2 della legge n. 412 del
1991), che sorge in presenza di dati reddituali certi, non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr. Cass. nn. 3802 e
15039 del 2019, n. 953 del 2012 e anche Cass. n. 1228 del 2011 e n. 18551 del
2017)”.
6. L'appello non merita allora accoglimento, occorrendo confermare, con le segnalate integrazioni della motivazione, la sentenza impugnata (con rigetto del quarto motivo inerente alla regolamentazione delle spese di primo grado, regolate secondo la soccombenza).
7. Le spese del grado si compensano in ragione della complessità del panorama normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenendo conto del quale il
Collegio ha ritenuto di dover integrare, come evidenziato, le argomentazioni svolte dal primo Giudice.
Occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese;
dà atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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