Articolo 429 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 428Articolo 430
Versione
6 maggio 1952
Art. 429.
(Arruolamento di stranieri)


Nei casi previsti dagli articoli 318, secondo comma, e 319 del codice, gli stranieri assunti a far parte dello equipaggio di navi nazionali devono essere provvisti di documenti che li abilitino alla navigazione e all'espletamento delle mansioni che dovrebbero assumere, secondo le leggi de lo Stato al quale appartengono.
L'autorita' marittima mercantile o quella consolare che procede all'imbarco puo' esigere che la validita' dei documenti suddetti sia attestata dalla competente autorita' dello Stato cui il marittimo appartiene.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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