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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 3554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3554 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel. est. dott. Paolo Celentano Consigliere dott. Caterina di Martino Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2515 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del
2024, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 C.C.I.I.
TRA
( c.f. ) in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Santini (CF: ) C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente con l'avvocato Gilberto Gagliardi (C.F:
) del Foro di Arezzo in virtù di procura alle liti prodotta in C.F._2
giudizio
RECLAMANTE
CONTRO
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
INTIMATA
NONCHE'
in persona del Controparte_2 Parte_1
curatore CP_3
FATTO e DIRITTO Con ricorso depositato il 27.5.2024, la (già Parte_1
ha proposto reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso la “ Controparte_4
Sentenza n. 87/2024 pubbl. il 29/04/2024 Rep. n. 131/2024 del 29/04/2024 dichiarativa di Liquidazione Giudiziale del Tribunale di Ravenna ( rectius, Napoli ) R.G.P.U. 23 /
2024 del 29/04/24”, nei confronti del creditore ricorrente
[...]
in persona del Curatore. Controparte_5
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati a tutti gli aventi diritto in data 28.5.2024 da parte della cancelleria, stante l'anteriorità della pendenza del reclamo rispetto al cd correttivo ter di cui al D.Lgs. n. 136/2024, entrato in vigore il 28 settembre 2024 .
Le parti intimate non si sono costituite;
ne va dichiarata la contumacia.
Con il primo motivo parte reclamante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto regolarmente instaurato il contraddittorio processuale mediante
“notifica ai sensi dell'art. 49 C.C.I.I.”. In particolare, i reclamanti hanno invocato la pronunzia di nullità dell'intero procedimento di primo grado e della sentenza oggetto del reclamo in quanto sarebbe stato leso il principio del contraddittorio e non consentito agli odierni reclamanti il diritto di difesa. Ed infatti, hanno allegato di non aver ricevuto notifica del ricorso per liquidazione giudiziale e della conseguente fissazione di udienza, ma solo della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Hanno fatto presente di non aver rinvenuto nel fascicolo telematico prefallimentare la documentazione attestante il tentativo, non andato a buon fine, di notifica via PEC del ricorso per liquidazione giudiziale e della conseguente fissazione di udienza e degli adempimenti successivi, quali l'inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 35 CCII del ricorso per liquidazione giudiziale e della conseguente fissazione di udienza e gli atti di notificazione a mezzo deposito presso la Casa
Comunale. Hanno precisato di aver tenuto sempre attiva la pec di
[...]
alla quale il Tribunale di Napoli ha effettuato la notifica della Email_1
sentenza e che tra le pec ricevute nell'anno, dal luglio 2023 al 29/04/24, non risulta la notifica del ricorso per liquidazione giudiziale e della conseguente fissazione di udienza. Hanno aggiunto che le modalità di notifica tramite inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 35 CCII e deposito nella Casa Comunale non sono alternative alla notifica via pec, ma subordinate alla stessa nel caso in cui questa “non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario” . Hanno argomentato che il servizio di assistenza clienti di ha attestato che nell'anno Pt_2
2024 vi sono stati in media 57 malfunzionamenti al giorno;
di conseguenza nel caso in esame non può presumersi che la notifica all'indirizzo pec sia fallita per causa imputabile al destinatario. Hanno fatto presente che a seguito di interrogazione dei registri di sistema, la società ha certificato che le uniche PEC corse tra CP_6
e la pec del Tribunale di Napoli Email_1
tribunale. tel.giustiziacert.it nel periodo dal 1/09/23 al 23/05/24 sono Email_2
quelle ricevute in data 29/04/24 con la notifica della sentenza.
Hanno concluso che la modalità di notifica adottata ha reso nulla o addirittura inesistente la notifica in quanto ha impedito il raggiungimento dello scopo, non essendo la società destinataria tenuta a verificare i depositi di notifiche presso l'area web riservata sul portale ministeriale predisposto dal CCII.
Con il secondo motivo hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Napoli a norma degli artt. 28 e 29 CCII, stante il fatto che il trasferimento della iscrizione presso il R.I. della provincia di Napoli ( da Arezzo) è intervenuto meno di un anno prima del ricorso per istanza di apertura della liquidazione giudiziale da parte dell CP_7
E' priva di fondamento la prima doglianza dei reclamanti, relativa all'omessa notifica a mezzo pec del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza cd. prefallimentare.
Difatti, nella sentenza impugnata correttamente il primo Giudice ha ritenuto che la notifica era avvenuta nel rispetto della modalità ex art. 40 CCII, avendo richiamato espressamente l'adempimento conclusivo del deposito presso la da CP_8
parte dell .. A norma dell'art. 40 commi 6-7-8- CCII “
6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso con modalita' telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento ((nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario)). La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui
e' compiuto l'inserimento ((o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata)).
8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza.
Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero ((della)) residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso”.
Nel caso in esame i reclamanti censurano l'adozione del procedimento suppletivo di cui al comma 8 in quanto, a loro dire, non era stato attivato il procedimento di notifica ordinaria ed in quanto l'eventuale mancato funzionamento della pec – da cui era derivata l'attivazione della modalità suppletiva – non era univocamente imputabile al destinatario, non potendosi escludere un disservizio del sistema.
Ad avviso della Corte, i reclamanti non possono dolersi del fatto che la ricorrente abbia proceduto ad attivare il citato procedimento cd. suppletivo nonostante la asserita piena funzionalità della propria casella di posta elettronica certificata all'epoca della notifica contestata;
ed infatti, l'originario ricorrente si è attivato per procedere alla notifica personale, ai sensi del citato comma 8 dell'art. 40 c.c.i.i., solo dopo che la cancelleria fallimentare gli aveva comunicato tramite pec in data 16 gennaio 2024 che la notifica del ricorso e del decreto alla società resistente al suo indirizzo di posta elettronica certificata non era andata a buon fine. Tale comunicazione può essere equiparata ad una specifica attestazione del cancelliere, al pari di quella prevista dal pregresso art. 15, co. 3 l. fall., per il quale non era indicata una specifica formalità di attestazione (cfr. Cass. 8014/2017), sicché in sua presenza, il ricorrente è stato investito dell'onere di procedere alla notificazione del ricorso e del decreto di comparizione con le modalità di legge, da ultimo mediante deposito nella casa comunale, come avvenuto nella specie.
Né può valere a determinare la nullità della sentenza impugnata il fatto che parte reclamante abbia prodotto in giudizio documenti che, a suo dire, provano la piena funzionalità della sua pec all'epoca della notifica;
infatti, in disparte l'idoneità alla prova della documentazione prodotta ( costituita da report di pec attestanti il Pt_2
“funzionamento” della casella della società in un certo arco temporale, documenti non idonei a dare prova di quanto si vuole affermare), deve evidenziarsi che il testo dell'art. 40, co. 8, c.c.i.i. consente di procedere alla notifica a mezzo U.G. presso la sede sociale,
e poi, in caso di irreperibilità del debitore presso di essa, col deposito del ricorso e del decreto presso la casa comunale, al verificarsi dell'impossibilità “per qualsiasi causa” di procedere alla notifica tramite pec. Ne deriva che, risultando provato il tentativo della cancelleria fallimentare di procedere alla notifica a mezzo pec al debitore del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di comparizione e la comunicazione dell'esito negativo dell'adempimento, il creditore istante risultava legittimato a procedere alla notifica mediante le modalità alternative previste nella citata norma. Inoltre è la stessa parte reclamante ad affermare che la pratica rivela l'insorgenza di un gran numero di malfunzionamenti anche temporanei delle trasmissioni via Aruba pec;
di conseguenza l'inconveniente ben può essersi verificato anche nel caso in esame.
A monte, come spiegato, l'attestazione del mancato esito positivo della notifica via pec da parte della cancelleria, ha investito direttamente il ricorrente notificante della necessità di attivare una modalità di notifica alternativa e ciò anche nell'interesse del destinatario della notifica. Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal parte reclamante, sarebbe stata prova di regolare diligenza la consultazione da parte del liquidatore della società, già amministratore ed unico socio, nella consapevolezza di una grave esposizione debitoria che infondatamente parte reclamante allega fumosamente di non aver conosciuto prima della notifica della sentenza, degli strumenti atti a conoscere l'adozione di iniziative giudiziarie da parte dei creditori.
Il secondo motivo, che parte reclamante espressamente dissocia sul piano logico dalla fondatezza del primo motivo invocandone l'accoglimento “in ogni caso”, è inammissibile ex art. 345 comma 2 c.p.c., stante il fatto che la declaratoria di incompetenza è soggetta a limiti processuali ben precisi e non può essere sollevata in appello. E' noto in fatti il consolidato orientamento di legittimità per il quale
“l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, sicché l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado” ( v.
Cass. n. 12131/2024 in cui si fa riferimento ai precedenti della stessa Corte, quali
Cass. n. 20661/2019, Cass. n. 26771/2016; Cass. 23393/2016). Né si ravvisa alcun motivo per ritenere il principio suddetto non applicabile al procedimento di apertura della liquidazione giudiziale disciplinato dal C.C.I.I., stante il silenzio delle norme relative al tema della competenza ( ed incompetenza) per territorio, artt. 27 – 29
C.C.I.I., ed il fatto che, al di là delle innovazioni terminologiche, il legislatore del
Codice della Crisi non ha rivoluzionato le caratteristiche principali della L.F. ma in prevalenza, almeno con riferimento alla L.G., ha operato per rendere la procedura liquidatoria più rapida e snella.
In definitiva, il reclamo va rigettato e va confermata la sentenza impugnata che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della . Parte_1
Nulla per le spese del grado, stante la contumacia delle intimate in appello.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dei reclamanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla CP_10
, con ricorso depositato il 27.5.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Napoli n. 87/2024 del 29 aprile 2024, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della , rigetta il reclamo, e per l'effetto, Controparte_10 conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese del grado;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento in solido da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell 1.7.2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel. est. dott. Paolo Celentano Consigliere dott. Caterina di Martino Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2515 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del
2024, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 C.C.I.I.
TRA
( c.f. ) in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Santini (CF: ) C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente con l'avvocato Gilberto Gagliardi (C.F:
) del Foro di Arezzo in virtù di procura alle liti prodotta in C.F._2
giudizio
RECLAMANTE
CONTRO
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
INTIMATA
NONCHE'
in persona del Controparte_2 Parte_1
curatore CP_3
FATTO e DIRITTO Con ricorso depositato il 27.5.2024, la (già Parte_1
ha proposto reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso la “ Controparte_4
Sentenza n. 87/2024 pubbl. il 29/04/2024 Rep. n. 131/2024 del 29/04/2024 dichiarativa di Liquidazione Giudiziale del Tribunale di Ravenna ( rectius, Napoli ) R.G.P.U. 23 /
2024 del 29/04/24”, nei confronti del creditore ricorrente
[...]
in persona del Curatore. Controparte_5
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati a tutti gli aventi diritto in data 28.5.2024 da parte della cancelleria, stante l'anteriorità della pendenza del reclamo rispetto al cd correttivo ter di cui al D.Lgs. n. 136/2024, entrato in vigore il 28 settembre 2024 .
Le parti intimate non si sono costituite;
ne va dichiarata la contumacia.
Con il primo motivo parte reclamante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto regolarmente instaurato il contraddittorio processuale mediante
“notifica ai sensi dell'art. 49 C.C.I.I.”. In particolare, i reclamanti hanno invocato la pronunzia di nullità dell'intero procedimento di primo grado e della sentenza oggetto del reclamo in quanto sarebbe stato leso il principio del contraddittorio e non consentito agli odierni reclamanti il diritto di difesa. Ed infatti, hanno allegato di non aver ricevuto notifica del ricorso per liquidazione giudiziale e della conseguente fissazione di udienza, ma solo della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Hanno fatto presente di non aver rinvenuto nel fascicolo telematico prefallimentare la documentazione attestante il tentativo, non andato a buon fine, di notifica via PEC del ricorso per liquidazione giudiziale e della conseguente fissazione di udienza e degli adempimenti successivi, quali l'inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 35 CCII del ricorso per liquidazione giudiziale e della conseguente fissazione di udienza e gli atti di notificazione a mezzo deposito presso la Casa
Comunale. Hanno precisato di aver tenuto sempre attiva la pec di
[...]
alla quale il Tribunale di Napoli ha effettuato la notifica della Email_1
sentenza e che tra le pec ricevute nell'anno, dal luglio 2023 al 29/04/24, non risulta la notifica del ricorso per liquidazione giudiziale e della conseguente fissazione di udienza. Hanno aggiunto che le modalità di notifica tramite inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 35 CCII e deposito nella Casa Comunale non sono alternative alla notifica via pec, ma subordinate alla stessa nel caso in cui questa “non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario” . Hanno argomentato che il servizio di assistenza clienti di ha attestato che nell'anno Pt_2
2024 vi sono stati in media 57 malfunzionamenti al giorno;
di conseguenza nel caso in esame non può presumersi che la notifica all'indirizzo pec sia fallita per causa imputabile al destinatario. Hanno fatto presente che a seguito di interrogazione dei registri di sistema, la società ha certificato che le uniche PEC corse tra CP_6
e la pec del Tribunale di Napoli Email_1
tribunale. tel.giustiziacert.it nel periodo dal 1/09/23 al 23/05/24 sono Email_2
quelle ricevute in data 29/04/24 con la notifica della sentenza.
Hanno concluso che la modalità di notifica adottata ha reso nulla o addirittura inesistente la notifica in quanto ha impedito il raggiungimento dello scopo, non essendo la società destinataria tenuta a verificare i depositi di notifiche presso l'area web riservata sul portale ministeriale predisposto dal CCII.
Con il secondo motivo hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Napoli a norma degli artt. 28 e 29 CCII, stante il fatto che il trasferimento della iscrizione presso il R.I. della provincia di Napoli ( da Arezzo) è intervenuto meno di un anno prima del ricorso per istanza di apertura della liquidazione giudiziale da parte dell CP_7
E' priva di fondamento la prima doglianza dei reclamanti, relativa all'omessa notifica a mezzo pec del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza cd. prefallimentare.
Difatti, nella sentenza impugnata correttamente il primo Giudice ha ritenuto che la notifica era avvenuta nel rispetto della modalità ex art. 40 CCII, avendo richiamato espressamente l'adempimento conclusivo del deposito presso la da CP_8
parte dell .. A norma dell'art. 40 commi 6-7-8- CCII “
6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso con modalita' telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento ((nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario)). La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui
e' compiuto l'inserimento ((o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata)).
8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza.
Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero ((della)) residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso”.
Nel caso in esame i reclamanti censurano l'adozione del procedimento suppletivo di cui al comma 8 in quanto, a loro dire, non era stato attivato il procedimento di notifica ordinaria ed in quanto l'eventuale mancato funzionamento della pec – da cui era derivata l'attivazione della modalità suppletiva – non era univocamente imputabile al destinatario, non potendosi escludere un disservizio del sistema.
Ad avviso della Corte, i reclamanti non possono dolersi del fatto che la ricorrente abbia proceduto ad attivare il citato procedimento cd. suppletivo nonostante la asserita piena funzionalità della propria casella di posta elettronica certificata all'epoca della notifica contestata;
ed infatti, l'originario ricorrente si è attivato per procedere alla notifica personale, ai sensi del citato comma 8 dell'art. 40 c.c.i.i., solo dopo che la cancelleria fallimentare gli aveva comunicato tramite pec in data 16 gennaio 2024 che la notifica del ricorso e del decreto alla società resistente al suo indirizzo di posta elettronica certificata non era andata a buon fine. Tale comunicazione può essere equiparata ad una specifica attestazione del cancelliere, al pari di quella prevista dal pregresso art. 15, co. 3 l. fall., per il quale non era indicata una specifica formalità di attestazione (cfr. Cass. 8014/2017), sicché in sua presenza, il ricorrente è stato investito dell'onere di procedere alla notificazione del ricorso e del decreto di comparizione con le modalità di legge, da ultimo mediante deposito nella casa comunale, come avvenuto nella specie.
Né può valere a determinare la nullità della sentenza impugnata il fatto che parte reclamante abbia prodotto in giudizio documenti che, a suo dire, provano la piena funzionalità della sua pec all'epoca della notifica;
infatti, in disparte l'idoneità alla prova della documentazione prodotta ( costituita da report di pec attestanti il Pt_2
“funzionamento” della casella della società in un certo arco temporale, documenti non idonei a dare prova di quanto si vuole affermare), deve evidenziarsi che il testo dell'art. 40, co. 8, c.c.i.i. consente di procedere alla notifica a mezzo U.G. presso la sede sociale,
e poi, in caso di irreperibilità del debitore presso di essa, col deposito del ricorso e del decreto presso la casa comunale, al verificarsi dell'impossibilità “per qualsiasi causa” di procedere alla notifica tramite pec. Ne deriva che, risultando provato il tentativo della cancelleria fallimentare di procedere alla notifica a mezzo pec al debitore del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di comparizione e la comunicazione dell'esito negativo dell'adempimento, il creditore istante risultava legittimato a procedere alla notifica mediante le modalità alternative previste nella citata norma. Inoltre è la stessa parte reclamante ad affermare che la pratica rivela l'insorgenza di un gran numero di malfunzionamenti anche temporanei delle trasmissioni via Aruba pec;
di conseguenza l'inconveniente ben può essersi verificato anche nel caso in esame.
A monte, come spiegato, l'attestazione del mancato esito positivo della notifica via pec da parte della cancelleria, ha investito direttamente il ricorrente notificante della necessità di attivare una modalità di notifica alternativa e ciò anche nell'interesse del destinatario della notifica. Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal parte reclamante, sarebbe stata prova di regolare diligenza la consultazione da parte del liquidatore della società, già amministratore ed unico socio, nella consapevolezza di una grave esposizione debitoria che infondatamente parte reclamante allega fumosamente di non aver conosciuto prima della notifica della sentenza, degli strumenti atti a conoscere l'adozione di iniziative giudiziarie da parte dei creditori.
Il secondo motivo, che parte reclamante espressamente dissocia sul piano logico dalla fondatezza del primo motivo invocandone l'accoglimento “in ogni caso”, è inammissibile ex art. 345 comma 2 c.p.c., stante il fatto che la declaratoria di incompetenza è soggetta a limiti processuali ben precisi e non può essere sollevata in appello. E' noto in fatti il consolidato orientamento di legittimità per il quale
“l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009, applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti, sicché l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado” ( v.
Cass. n. 12131/2024 in cui si fa riferimento ai precedenti della stessa Corte, quali
Cass. n. 20661/2019, Cass. n. 26771/2016; Cass. 23393/2016). Né si ravvisa alcun motivo per ritenere il principio suddetto non applicabile al procedimento di apertura della liquidazione giudiziale disciplinato dal C.C.I.I., stante il silenzio delle norme relative al tema della competenza ( ed incompetenza) per territorio, artt. 27 – 29
C.C.I.I., ed il fatto che, al di là delle innovazioni terminologiche, il legislatore del
Codice della Crisi non ha rivoluzionato le caratteristiche principali della L.F. ma in prevalenza, almeno con riferimento alla L.G., ha operato per rendere la procedura liquidatoria più rapida e snella.
In definitiva, il reclamo va rigettato e va confermata la sentenza impugnata che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della . Parte_1
Nulla per le spese del grado, stante la contumacia delle intimate in appello.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dei reclamanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla CP_10
, con ricorso depositato il 27.5.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Napoli n. 87/2024 del 29 aprile 2024, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della , rigetta il reclamo, e per l'effetto, Controparte_10 conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese del grado;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento in solido da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell 1.7.2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino