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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/12/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa EN NA Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 349 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BARBANO FEDERICO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIA PALEOCAPA 25/6
17100 SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso dall'Avv. D'ANGELO LUCA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in PIAZZA GARIBALDI
2/2 IR TT, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in rilievo la causa di divorzio instaurata da nei confronti di , coniuge Parte_1 Parte_2
per matrimonio contratto in data 15.4.2017 a Cairo Montenotte, con ogni conseguente statuizione in ordine Per_ all'affido, alla collocazione, al regime delle visite ed al mantenimento della figlia minore (6.9.2016).
La ricorrente ha lamentato che il convenuto non ha mai corrisposto il contributo per il mantenimento per la figlia posto a suo carico in sede di separazione (150,00 euro) e ha mostrato un generale disinteresse per la bambina, fra l'altro sottraendosi anche ai percorsi cui era condizionato l'avvio degli incontri protetti. Ha lamentato infine che, anche dopo la separazione, l'ex marito avrebbe tenuto nei suoi confronti condotte penalmente rilevanti, in quanto violente e minacciose, costringendola a sporgere ulteriori due querele, una in data 29.7.2024 per fatti occorsi il 20.7.2024 e l'altra in data 24.9.2024 per i fatti occorsi il 23.9.2024.
La ricorrente ha, quindi, chiesto: la declaratoria di divorzio;
l'affido esclusivo rafforzato della figlia a sé; la collocazione della bimba presso di sé, con assegnazione della ex casa familiare;
la sospensione degli incontri padre-figlia, con previsione che eventuali futuri incontri possano tenersi soltanto in modalità protetta, previo positivo espletamento da parte del di adeguato percorso di sostegno alla genitorialità, previo Pt_2
svolgimento da parte del di percorso di disintossicazione presso il SERD e previa verifica da parte dei Pt_2
Servizi Sociali incaricati, di concerto con gli specialisti che hanno in carico la minore, della fattibilità in
Per_ concreto di un graduale reinserimento della figura paterna nella vita di;
un contributo per il mantenimento della minore da porre a carico del padre pari a 400,00 euro, oltre al 40% delle spese straordinarie.
Il resistente si è costituito in giudizio, affermando di aver contribuito economicamente in costanza di matrimonio al mantenimento della famiglia, contestando le avverse prospettazioni e domande ed in particolare contestando di essersi mai disinteressato della figlia, allegando che sarebbe piuttosto la ex
Per_ moglie ad essersi adoperata per estromettere dalla vita di il padre e la di lui famiglia, deducendo infine di non aver potuto dare immediatamente corso ai percorsi per esso previsti in sede di separazione in quanto all'epoca in stato di carcerazione. Per_ Il resistente ha, dunque, chiesto: la declaratoria di divorzio;
l'affido condiviso di ad entrambi i genitori;
la collocazione della minore presso la madre, con facoltà del padre di vederla e tenerla presso di sé, previo accordo dei genitori e di sentirla telefonicamente e/o in videochiamata in qualunque momento;
un contributo a proprio carico per il mantenimento della figlia pari a 100,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fra le parti è già intervenuta la sentenza parziale in punto status n. 341 del 3.6.2025.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante relazioni dei Servizi Socio-Sanitari, finché all'udienza del 21.11.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio rileva che già con la sentenza n. 118 del 7.2.2024 questo Tribunale aveva previsto
Per_ l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre.
Con ordinanza del 21.5.2025 sono stati dettati nel presente giudizio i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., con conferma del regime di affido esclusivo rafforzato in favore della madre.
In questa sede, valutati gli esiti delle indagini dei Servizi Socio-Sanitari, il Collegio ritiene che vada nuovamente confermato il regime dell'affido esclusivo rafforzato in favore della madre. Il resistente si è sottoposto agli accertamenti indicati presso il SERD di Cosenza e da tali accertamenti è risultato più volte positivo rispetto all'uso di cocaina: sono stati analizzati n. 13 tossicologici urinari dal
12.6.2025 al 18.9.2025 e 7 sono risultati negativi, mentre 6 positivi a cocaina nelle date del 7.8.2025,
14.8.2025, 21.8.2025, 28.8.2025, 11.9.2025 e 18.9.2025.
Nella relazione del SERD si dà atto che “ad oggi il pz risulta essere non compliante al percorso intrapreso e agli obiettivi proposti”. Non si è presentato ai colloqui previsti nel calendario del mese di agosto. Non ha aderito alla proposta di seguire un programma terapeutico presso una Comunità lontana dal contesto di residenza.
Dunque, il Sig. si trova tuttora in una situazione di dipendenza da sostanze stupefacenti che di per sé Pt_2
sola giustifica una deroga dal regime ordinario dell'affido condiviso ed impone l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre che, per parte sua, risulta genitore idoneo (si vedano le relazioni dei Servizi Sociali in atti).
A fronte delle considerazioni che precedono, la collocazione della minore deve essere mantenuta presso la madre (del resto anche il padre conclude in tal senso).
Per_ Sotto questo profilo, si osserva che ha sempre vissuto con la madre fin dalla disgregazione dell'unità familiare e da tempo non ha più contatti col padre, neppure telefonici.
La madre rappresenta il suo riferimento stabile.
Per effetto della collocazione della minore presso la madre, va confermata anche l'assegnazione alla ricorrente della ex casa familiare.
Con riguardo alle visite, è evidente che la domanda proposta dal resistente di poter vedere e tenere presso di sé la figlia previo accordo con la madre non può trovare accoglimento.
Per_
, a causa delle condotte disfunzionali tenute dal padre nei di lei confronti, ha intrapreso un percorso di supporto psicologico.
La bambina ha vissuto la frattura dell'unità familiare in coincidenza con l'adozione di un ordine di protezione disposto in favore della madre, con allontanamento del padre in un contesto in cui in casa il genitore lasciava siringhe, fialette ed in generale materiale utilizzato per il consumo di sostanze droganti e conduceva nell'ambiente domestico persone estranee e potenzialmente pericolose, ingenerando un clima di insicurezza ed instabilità.
In sede di separazione, sul presupposto che il Papa è un genitore inidoneo sia in quanto abusante di sostanze stupefacenti sia in quanto ha tenuto, quantomeno nell'ultimo periodo di convivenza matrimoniale, comportamenti gravemente pregiudizievoli e pericolosi, è stato conferito incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di calendarizzare incontri padre-figlia da svolgersi in luogo neutro alla presenza di un educatore o di altra figura professionale, previo svolgimento da parte del padre, ove da quest'ultimo richiesto, di adeguato percorso di supporto alla genitorialità, nonché previa relazione di positiva presa in carico da parte del e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per la minore. CP_1
Nel presente giudizio, anche tale statuizione è stata confermata nei provvedimenti di cui all'art. 473bis.22
c.p.c., con la precisazione che “anche i contatti padre-figlia a mezzo videochiamata saranno subordinati alle stesse condizioni degli incontri protetti in presenza”.
Nella relazione depositata dai Servizi Sociali del Comune di San Vincenzo La Costa si legge: “il Sig. Pt_2
mostra una reale disponibilità a mettersi in discussione e ad accogliere proposte di aiuto, sostenuto dal desiderio di migliorare la propria condizione personale e, soprattutto, di poter riprendere in futuro i rapporti con la figlia in un contesto più stabile e tutelante. Tale apertura, tuttavia, si accompagna a una marcata necessità di supporto intensivo e strutturato, poiché il percorso finora intrapreso appare ancora fragile e discontinuo, e richiede un affiancamento costante. Si ritiene pertanto che, prima di poter ipotizzare un eventuale riavvicinamento tra padre e figlia, anche attraverso incontri protetti, sia necessario che il Sig. Pt_2
rafforzi la propria stabilità personale, proseguendo e consolidando il percorso terapeutico secondo le modalità ritenute più idonee, considerato anche il riscontro del SERD di Cosenza, che ha segnalato come opportuno per l'utente un percorso in comunità, e affrontando in modo approfondito gli aspetti psicologici
e relazionali legati alla sua esperienza di tossicodipendenza e alla genitorialità”.
All'udienza del 21.11.2025 la difesa del convenuto ha instato affinché vengano almeno consentite le videochiamate.
Il Collegio osserva che allo stato non sono venute meno le esigenze di tutela della minore che avevano determinato l'Autorità Giudiziaria, in sede di separazione, a disporre incontri protetti subordinati alla sottoposizione del ad adeguato percorso di sostegno alla genitorialità ed al venir meno della sua Pt_2
dipendenza da sostanze stupefacenti.
Lo stato di dipendenza del Papa persiste.
L'uomo ha aderito al percorso di sostegno alla genitorialità attivato in suo favore, ma in fase meramente iniziale.
Ne consegue che, anche in punto visite, vanno confermate le condizioni separative, con incarico ai Servizi
Sociali territorialmente competenti di calendarizzare e organizzare incontri padre-figlia da svolgersi in luogo neutro alla presenza di un educatore o di altra figura professionale, a condizione che:
-il padre si sottoponga previamente, con esito positivo, ad apposito percorso di sostegno alla genitorialità;
-il padre si sottoponga, con esito positivo, ad apposito trattamento di disintossicazione;
-che gli incontri non risultino pregiudizievoli per la minore. Non può adottarsi, come richiesto dalla difesa del convenuto, un diverso regime rispetto alle videochiamate, non solo perché le esigenze di protezione della minore prescindono dalla modalità del contatto, ma anche
Per_ perché effettivamente fino a settembre-ottobre 2023 ha avuto contatti telefonici con il padre, ma li ha vissuti con grande sofferenza “perché lui prometteva cose che poi non manteneva (come il regalo per il compleanno). Oltretutto i contatti erano minacciosi e io li avevo portati all'attenzione dei Carabinieri che mi avevano suggerito di bloccare il numero di mio marito” (così testualmente la ricorrente all'udienza del
21.5.2025).
I Servizi Sociali incaricati, peraltro, avranno facoltà in qualsiasi momento di interrompere gli incontri protetti avviati, sia che avvengano in presenza che da remoto, qualora dovessero risultare pregiudizievoli.
Resta da affrontare la questione economica.
Come noto, la giurisprudenza afferma concordemente che ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità economica, precisando che neppure il genitore disoccupato può ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuzione, ben potendo – salvi i casi di accertata impossibilità oggettiva – prestare attività lavorativa anche soltanto occasionale e saltuaria, ma comunque idonea a procuragli risorse, sia pure modeste, da destinare ai bisogni della prole.
Nel caso di specie, la ricorrente è attualmente occupata con contratto di lavoro a tempo indeterminato e le mansioni di magazziniera.
Percepisce circa 1200,00 euro mensili per l'attività lavorativa svolta e circa 200,00 euro mensili a titolo di assegno unico.
Ha entrate E' gravata da una rata di mutuo per 238,00 euro mensili.
Il convenuto ha 43 anni.
Ha riferito ai Servizi Sociali del Comune di San Vincenzo La Costa di essere disoccupato e all'udienza del
21.5.2025 ha riferito: “al momento non ho un lavoro, aiuto nell'azienda agricola, ma non è che sono in regola, mi danno da mangiare, mi lavano la roba e basta”.
Ha dunque affermato di avere reddito “zero”: “non ho nessuna entrata”, precisando anche di non avere alcuna provvista a cui attingere.
Egli gode di condizioni di salute tutto considerato buone, talché ben può svolgere lavori anche non regolarizzati, in attesa di reperire una stabile occupazione.
Ai Servizi Sociali del Comune di San Vincenzo La Costa ha rappresentato di vivere grazie al supporto economico dei propri genitori che, dunque, va valutato rispetto alla sua complessiva situazione economica.
L'uomo risulta tuttora fare uso di cocaina, dimostrando in realtà di avere risorse da impiegare a questo scopo e smentendo le prospettazioni di apparente assoluta impossidenza. Non sopporta oneri alloggiativi, essendo ospitato dai fratelli del padre in una specie di foresteria.
Il Collegio ritiene allora di porre a carico di un contributo per il mantenimento della Parte_2
figlia pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito indicate. Parte_1
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Stanti le statuizioni che precedono, le spese di lite – liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, tenuto conto della sentenza parziale in punto status n. 341 del 3.6.2025, così provvede:
Per_
• dispone l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre;
• stabilisce che la figlia resti collocata presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la ex casa familiare;
• incarica ai Servizi Sociali territorialmente competenti di calendarizzare e organizzare incontri padre-figlia da svolgersi in luogo neutro alla presenza di un educatore o di altra figura professionale,
a condizione che:
1. il padre si sottoponga previamente, con esito positivo, ad apposito percorso di sostegno alla genitorialità;
2. il padre si sottoponga, con esito positivo, ad apposito trattamento di disintossicazione;
3. gli incontri non risultino pregiudizievoli per la minore. Allo stesso regime devono assoggettarsi anche gli incontri da remoto, le videochiamate e le telefonate. I Servizi Sociali incaricati avranno facoltà di sospendere gli incontri eventualmente avviati, qualora pregiudizievoli per la minore;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento della figlia pari a 200,00 Parte_2
euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come meglio specificate in parte motiva;
• condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida Parte_2 Parte_1
in 125,00 euro per esborsi e 3809,00 euro per compensi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa EN NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa EN NA Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 349 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BARBANO FEDERICO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIA PALEOCAPA 25/6
17100 SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 C.F._2
difeso dall'Avv. D'ANGELO LUCA ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in PIAZZA GARIBALDI
2/2 IR TT, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in rilievo la causa di divorzio instaurata da nei confronti di , coniuge Parte_1 Parte_2
per matrimonio contratto in data 15.4.2017 a Cairo Montenotte, con ogni conseguente statuizione in ordine Per_ all'affido, alla collocazione, al regime delle visite ed al mantenimento della figlia minore (6.9.2016).
La ricorrente ha lamentato che il convenuto non ha mai corrisposto il contributo per il mantenimento per la figlia posto a suo carico in sede di separazione (150,00 euro) e ha mostrato un generale disinteresse per la bambina, fra l'altro sottraendosi anche ai percorsi cui era condizionato l'avvio degli incontri protetti. Ha lamentato infine che, anche dopo la separazione, l'ex marito avrebbe tenuto nei suoi confronti condotte penalmente rilevanti, in quanto violente e minacciose, costringendola a sporgere ulteriori due querele, una in data 29.7.2024 per fatti occorsi il 20.7.2024 e l'altra in data 24.9.2024 per i fatti occorsi il 23.9.2024.
La ricorrente ha, quindi, chiesto: la declaratoria di divorzio;
l'affido esclusivo rafforzato della figlia a sé; la collocazione della bimba presso di sé, con assegnazione della ex casa familiare;
la sospensione degli incontri padre-figlia, con previsione che eventuali futuri incontri possano tenersi soltanto in modalità protetta, previo positivo espletamento da parte del di adeguato percorso di sostegno alla genitorialità, previo Pt_2
svolgimento da parte del di percorso di disintossicazione presso il SERD e previa verifica da parte dei Pt_2
Servizi Sociali incaricati, di concerto con gli specialisti che hanno in carico la minore, della fattibilità in
Per_ concreto di un graduale reinserimento della figura paterna nella vita di;
un contributo per il mantenimento della minore da porre a carico del padre pari a 400,00 euro, oltre al 40% delle spese straordinarie.
Il resistente si è costituito in giudizio, affermando di aver contribuito economicamente in costanza di matrimonio al mantenimento della famiglia, contestando le avverse prospettazioni e domande ed in particolare contestando di essersi mai disinteressato della figlia, allegando che sarebbe piuttosto la ex
Per_ moglie ad essersi adoperata per estromettere dalla vita di il padre e la di lui famiglia, deducendo infine di non aver potuto dare immediatamente corso ai percorsi per esso previsti in sede di separazione in quanto all'epoca in stato di carcerazione. Per_ Il resistente ha, dunque, chiesto: la declaratoria di divorzio;
l'affido condiviso di ad entrambi i genitori;
la collocazione della minore presso la madre, con facoltà del padre di vederla e tenerla presso di sé, previo accordo dei genitori e di sentirla telefonicamente e/o in videochiamata in qualunque momento;
un contributo a proprio carico per il mantenimento della figlia pari a 100,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fra le parti è già intervenuta la sentenza parziale in punto status n. 341 del 3.6.2025.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante relazioni dei Servizi Socio-Sanitari, finché all'udienza del 21.11.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio rileva che già con la sentenza n. 118 del 7.2.2024 questo Tribunale aveva previsto
Per_ l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre.
Con ordinanza del 21.5.2025 sono stati dettati nel presente giudizio i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., con conferma del regime di affido esclusivo rafforzato in favore della madre.
In questa sede, valutati gli esiti delle indagini dei Servizi Socio-Sanitari, il Collegio ritiene che vada nuovamente confermato il regime dell'affido esclusivo rafforzato in favore della madre. Il resistente si è sottoposto agli accertamenti indicati presso il SERD di Cosenza e da tali accertamenti è risultato più volte positivo rispetto all'uso di cocaina: sono stati analizzati n. 13 tossicologici urinari dal
12.6.2025 al 18.9.2025 e 7 sono risultati negativi, mentre 6 positivi a cocaina nelle date del 7.8.2025,
14.8.2025, 21.8.2025, 28.8.2025, 11.9.2025 e 18.9.2025.
Nella relazione del SERD si dà atto che “ad oggi il pz risulta essere non compliante al percorso intrapreso e agli obiettivi proposti”. Non si è presentato ai colloqui previsti nel calendario del mese di agosto. Non ha aderito alla proposta di seguire un programma terapeutico presso una Comunità lontana dal contesto di residenza.
Dunque, il Sig. si trova tuttora in una situazione di dipendenza da sostanze stupefacenti che di per sé Pt_2
sola giustifica una deroga dal regime ordinario dell'affido condiviso ed impone l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre che, per parte sua, risulta genitore idoneo (si vedano le relazioni dei Servizi Sociali in atti).
A fronte delle considerazioni che precedono, la collocazione della minore deve essere mantenuta presso la madre (del resto anche il padre conclude in tal senso).
Per_ Sotto questo profilo, si osserva che ha sempre vissuto con la madre fin dalla disgregazione dell'unità familiare e da tempo non ha più contatti col padre, neppure telefonici.
La madre rappresenta il suo riferimento stabile.
Per effetto della collocazione della minore presso la madre, va confermata anche l'assegnazione alla ricorrente della ex casa familiare.
Con riguardo alle visite, è evidente che la domanda proposta dal resistente di poter vedere e tenere presso di sé la figlia previo accordo con la madre non può trovare accoglimento.
Per_
, a causa delle condotte disfunzionali tenute dal padre nei di lei confronti, ha intrapreso un percorso di supporto psicologico.
La bambina ha vissuto la frattura dell'unità familiare in coincidenza con l'adozione di un ordine di protezione disposto in favore della madre, con allontanamento del padre in un contesto in cui in casa il genitore lasciava siringhe, fialette ed in generale materiale utilizzato per il consumo di sostanze droganti e conduceva nell'ambiente domestico persone estranee e potenzialmente pericolose, ingenerando un clima di insicurezza ed instabilità.
In sede di separazione, sul presupposto che il Papa è un genitore inidoneo sia in quanto abusante di sostanze stupefacenti sia in quanto ha tenuto, quantomeno nell'ultimo periodo di convivenza matrimoniale, comportamenti gravemente pregiudizievoli e pericolosi, è stato conferito incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di calendarizzare incontri padre-figlia da svolgersi in luogo neutro alla presenza di un educatore o di altra figura professionale, previo svolgimento da parte del padre, ove da quest'ultimo richiesto, di adeguato percorso di supporto alla genitorialità, nonché previa relazione di positiva presa in carico da parte del e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per la minore. CP_1
Nel presente giudizio, anche tale statuizione è stata confermata nei provvedimenti di cui all'art. 473bis.22
c.p.c., con la precisazione che “anche i contatti padre-figlia a mezzo videochiamata saranno subordinati alle stesse condizioni degli incontri protetti in presenza”.
Nella relazione depositata dai Servizi Sociali del Comune di San Vincenzo La Costa si legge: “il Sig. Pt_2
mostra una reale disponibilità a mettersi in discussione e ad accogliere proposte di aiuto, sostenuto dal desiderio di migliorare la propria condizione personale e, soprattutto, di poter riprendere in futuro i rapporti con la figlia in un contesto più stabile e tutelante. Tale apertura, tuttavia, si accompagna a una marcata necessità di supporto intensivo e strutturato, poiché il percorso finora intrapreso appare ancora fragile e discontinuo, e richiede un affiancamento costante. Si ritiene pertanto che, prima di poter ipotizzare un eventuale riavvicinamento tra padre e figlia, anche attraverso incontri protetti, sia necessario che il Sig. Pt_2
rafforzi la propria stabilità personale, proseguendo e consolidando il percorso terapeutico secondo le modalità ritenute più idonee, considerato anche il riscontro del SERD di Cosenza, che ha segnalato come opportuno per l'utente un percorso in comunità, e affrontando in modo approfondito gli aspetti psicologici
e relazionali legati alla sua esperienza di tossicodipendenza e alla genitorialità”.
All'udienza del 21.11.2025 la difesa del convenuto ha instato affinché vengano almeno consentite le videochiamate.
Il Collegio osserva che allo stato non sono venute meno le esigenze di tutela della minore che avevano determinato l'Autorità Giudiziaria, in sede di separazione, a disporre incontri protetti subordinati alla sottoposizione del ad adeguato percorso di sostegno alla genitorialità ed al venir meno della sua Pt_2
dipendenza da sostanze stupefacenti.
Lo stato di dipendenza del Papa persiste.
L'uomo ha aderito al percorso di sostegno alla genitorialità attivato in suo favore, ma in fase meramente iniziale.
Ne consegue che, anche in punto visite, vanno confermate le condizioni separative, con incarico ai Servizi
Sociali territorialmente competenti di calendarizzare e organizzare incontri padre-figlia da svolgersi in luogo neutro alla presenza di un educatore o di altra figura professionale, a condizione che:
-il padre si sottoponga previamente, con esito positivo, ad apposito percorso di sostegno alla genitorialità;
-il padre si sottoponga, con esito positivo, ad apposito trattamento di disintossicazione;
-che gli incontri non risultino pregiudizievoli per la minore. Non può adottarsi, come richiesto dalla difesa del convenuto, un diverso regime rispetto alle videochiamate, non solo perché le esigenze di protezione della minore prescindono dalla modalità del contatto, ma anche
Per_ perché effettivamente fino a settembre-ottobre 2023 ha avuto contatti telefonici con il padre, ma li ha vissuti con grande sofferenza “perché lui prometteva cose che poi non manteneva (come il regalo per il compleanno). Oltretutto i contatti erano minacciosi e io li avevo portati all'attenzione dei Carabinieri che mi avevano suggerito di bloccare il numero di mio marito” (così testualmente la ricorrente all'udienza del
21.5.2025).
I Servizi Sociali incaricati, peraltro, avranno facoltà in qualsiasi momento di interrompere gli incontri protetti avviati, sia che avvengano in presenza che da remoto, qualora dovessero risultare pregiudizievoli.
Resta da affrontare la questione economica.
Come noto, la giurisprudenza afferma concordemente che ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità economica, precisando che neppure il genitore disoccupato può ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuzione, ben potendo – salvi i casi di accertata impossibilità oggettiva – prestare attività lavorativa anche soltanto occasionale e saltuaria, ma comunque idonea a procuragli risorse, sia pure modeste, da destinare ai bisogni della prole.
Nel caso di specie, la ricorrente è attualmente occupata con contratto di lavoro a tempo indeterminato e le mansioni di magazziniera.
Percepisce circa 1200,00 euro mensili per l'attività lavorativa svolta e circa 200,00 euro mensili a titolo di assegno unico.
Ha entrate E' gravata da una rata di mutuo per 238,00 euro mensili.
Il convenuto ha 43 anni.
Ha riferito ai Servizi Sociali del Comune di San Vincenzo La Costa di essere disoccupato e all'udienza del
21.5.2025 ha riferito: “al momento non ho un lavoro, aiuto nell'azienda agricola, ma non è che sono in regola, mi danno da mangiare, mi lavano la roba e basta”.
Ha dunque affermato di avere reddito “zero”: “non ho nessuna entrata”, precisando anche di non avere alcuna provvista a cui attingere.
Egli gode di condizioni di salute tutto considerato buone, talché ben può svolgere lavori anche non regolarizzati, in attesa di reperire una stabile occupazione.
Ai Servizi Sociali del Comune di San Vincenzo La Costa ha rappresentato di vivere grazie al supporto economico dei propri genitori che, dunque, va valutato rispetto alla sua complessiva situazione economica.
L'uomo risulta tuttora fare uso di cocaina, dimostrando in realtà di avere risorse da impiegare a questo scopo e smentendo le prospettazioni di apparente assoluta impossidenza. Non sopporta oneri alloggiativi, essendo ospitato dai fratelli del padre in una specie di foresteria.
Il Collegio ritiene allora di porre a carico di un contributo per il mantenimento della Parte_2
figlia pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito indicate. Parte_1
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Stanti le statuizioni che precedono, le spese di lite – liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, tenuto conto della sentenza parziale in punto status n. 341 del 3.6.2025, così provvede:
Per_
• dispone l'affido esclusivo rafforzato della minore alla madre;
• stabilisce che la figlia resti collocata presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la ex casa familiare;
• incarica ai Servizi Sociali territorialmente competenti di calendarizzare e organizzare incontri padre-figlia da svolgersi in luogo neutro alla presenza di un educatore o di altra figura professionale,
a condizione che:
1. il padre si sottoponga previamente, con esito positivo, ad apposito percorso di sostegno alla genitorialità;
2. il padre si sottoponga, con esito positivo, ad apposito trattamento di disintossicazione;
3. gli incontri non risultino pregiudizievoli per la minore. Allo stesso regime devono assoggettarsi anche gli incontri da remoto, le videochiamate e le telefonate. I Servizi Sociali incaricati avranno facoltà di sospendere gli incontri eventualmente avviati, qualora pregiudizievoli per la minore;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento della figlia pari a 200,00 Parte_2
euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come meglio specificate in parte motiva;
• condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida Parte_2 Parte_1
in 125,00 euro per esborsi e 3809,00 euro per compensi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa EN NA