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Articolo 2 della Legge 27 maggio 1999, n. 189
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Legge 27 maggio 1999, n. 189
Articolo 2 della Legge 27 maggio 1999, n. 189
Versione
24 giugno 1999
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 24 giugno 1999
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