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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5897 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati, Dott.
Eugenio Forgillo - Presidente estensore
Natalia Ceccarelli - Consigliere
AR Di Lorenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello, iscritta al R.G. degli affari civili contenziosi n.
2787/2020, avverso la decisione n. 4552/2020 del Tribunale di Napoli in data 01.07.2020, recante R.G. n. 19810/2013, nell'ambito del procedimento di quell'ufficio, vertente
TRA
(già denominata , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 tempore, mandataria di (p.iva P.IVA n. , Parte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paoloandrea Monticelli (c.f.
, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli C.F._1 alla via Crispi n. 62
Appellante
contro
(c.f. ) e (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv. Patrizia Garofano (c.f.
) e AR NI (c.f. , elettivamente domiciliati C.F._4 C.F._5 presso lo studio di IO Bilancio in Napoli alla via Toledo n. 429
Appellati (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_3 C.F._6 atti, dall'avv. Michele Luca (c.f. , elettivamente domiciliata presso lo C.F._7 studio dell'avv. Anna D'Avino in Napoli alla via Depretis n. 19
Appellata
in nome proprio e quale erede di CP_4 Persona_1
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Fatto
Nel contesto di una operazione di cartolarizzazione diventava Parte_3 titolare di crediti appartenenti a compreso quello di cui al presente giudizio, Controparte_5 con efficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017. La società cessionaria conferiva mandato alla (già , con atto in data 20.07.2017 n. 60850 di rep. e n. 11358 Parte_1 Parte_2 di racc. Notaio di Milano, registrato a Milano 4 il 21.07.2017 al n. 40322 Persona_2
Serie 1T, procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie dei crediti.
Come si legge negli atti della società attrice, la aveva un rapporto di Parte_4 conto corrente con successivamente Controparte_6 Controparte_7 poi per effetto del riassetto societario che ha interessato il gruppo bancario Controparte_5
e oggi – in seguito alla cessione del credito – con Alla CP_5 Parte_3 data dell'01.01.2010, la risultava esposta verso la per Parte_4 CP_6 complessivi euro 77.594,43, oltre interessi al tasso del 6,50% per saldo debitore del conto corrente.
In precedenza, e sottoscrivevano, in data 07.04.2006, una CP_4 Persona_1 fideiussione a prima richiesta di euro 430.000,00.
La veniva posta in liquidazione in data 15.10.2009; già prima di tale Parte_4 momento risultavano diversi protesti a carico della citata società per un valore totale di circa euro 60.000,00.
Il 17.07.2009 la , unitamente al marito , aveva costituito un fondo Per_1 CP_4 patrimoniale cui venivano conferiti i seguenti beni immobili:
1. piena proprietà di un fabbricato adatto alle speciali esigenze industriali, sito in Casal Velino (SA), 2. piena
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 2 di 14 proprietà dell'abitazione civile sita in Cepagatti (PE), alla Via Frazione Villanova Strada
Statale n. 602; 3. piena proprietà del garage sito in Cepagatti (PE), alla Via Frazione
Villanova Strada Statale n. 602.
La Banca, al fine di tutelare le proprie ragioni, agiva una prima volta in giudizio (in un procedimento diverso da quello che si trova innanzi a questa Corte) avverso e CP_4
esperendo un'azione revocatoria, di cui all'art. 2901 c.c., per ottenere Persona_1
l'inefficacia del fondo patrimoniale. Il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda della Banca, dichiarava improduttivo di effetti nei confronti della Banca l'atto costitutivo del fondo patrimoniale con sentenza n. 9896/16 del 09.09.2016.
Con un'ulteriore azione giudiziale, la Banca depositava ricorso per decreto ingiuntivo al fine di recuperare le somme di cui prospettava essere creditrice. Il Tribunale di Napoli emetteva in data 05.10.2020 il decreto ingiuntivo n. 7667/2010, avverso il quale veniva proposta opposizione dalla sola (con atto di citazione del 20.12.2010); l'opposizione veniva Per_1 rigetta, e per l'effetto veniva confermato il decreto ingiuntivo dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10618/2016 del 03.10.2016. Nel corso di questo giudizio, peraltro, decedeva la
, cui succedeva il mentre i figli e rinunciavano Per_1 CP_4 Controparte_8 CP_9 all'eredità con atto del 18.07.2013.
Ciò posto, nelle more del giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, la e il alienavano tutti i beni immobili conferiti nel Per_1 CP_4 fondo patrimoniale. In particolare, con un primo atto di compravendita del 05.11.2010 (seppur le trattative erano iniziate in un tempo precedente) veniva alienato agli acquirenti CP_1
e il fabbricato sito in Comune di Casal Velino, ad un prezzo pattuito di
[...] CP_2 euro 110.000,00. Con una seconda compravendita del 14.04.2011 veniva alienata a
[...]
un'unità immobiliare abitativa e un garage siti in Cepagatti (PE), frazione CP_3
Villanova, per il corrispettivo di euro 305.000,00.
2. giudizio di primo grado
con atto di citazione, agiva in giudizio avverso e Controparte_5 Persona_1 CP_4
quali fideiussori della e ,
[...] Parte_4 Controparte_1 CP_2 quali acquirenti del primo immobile, e verso quale acquirente degli altri Controparte_3 immobili.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 3 di 14 L'attrice formulava le seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare che i seguenti atti di vendita posti in essere dai coniugi e e precisamente:
1. atto Persona_1 CP_4 di compravendita del 05.11.2010 per notar rep. 53597 racc. 18308; 2. atto Persona_3 di compravendita del 14.04.2011 per notar rep. 63500 racc. 30711 sono Persona_4 simulati e/o revocabili ex art. 2901 cc, in quanto posti in essere in chiaro pregiudizio delle ragioni di credito della Banca e, per l'effetto, dichiarare la loro inefficacia nei confronti dell'esponente;
2) per l'effetto, ordinare al competente Dirigente dell'agenzia del Territorio di trascrivere
l'emananda sentenza con esonero da ogni e qualsiasi sua responsabilità;
3) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali secondo la vigente tariffa professionale, comprese le spese generali”.
3. Quanto ai convenuti, , sia in proprio sia come erede successivamente alla CP_4 scomparsa della rimaneva contumace, così come i figli e Persona_1 CP_10
, che rinunciavano all'eredità di Controparte_8 Persona_1
In data 20.12.2013 si costituiva con comparsa di risposta opponendosi Controparte_3 alle deduzioni e alla domanda avversaria, nonché chiedendo di dichiarare l'incompetenza dell'intestato Tribunale in favore della competenza del Tribunale di Pescara e di disporre la separazione delle cause.
Invece, gli acquirenti e , rimasti inizialmente contumaci, si Controparte_1 CP_2 costituivano solo successivamente, al momento delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, con comparsa di costituzione e risposta del 18.01.2016; in tale l'atto difensivo chiedevano il rigetto della domanda attorea.
4. All'udienza del 19.05.2015 veniva nominato il CTU per la determinazione del valore di mercato degli immobili;
in data 19.01.2016 il consulente depositava l'elaborato peritale, rassegnando le seguenti conclusioni:
1. “il valore di mercato al momento della stipula dell'atto di compravendita del
14/04/2011 per notar rep. 63500 racc. 30711 degli immobili: Persona_4
SITI IN CEPAGATTI (PE), ALLA FRAZIONE VILLANOVA STRADA STATALE N.
602, OGGI VIA VALIGNANI N. 55A è di:
11 A. - FG. 11, P.LLA 866 SUB 5 - Appartamento: Superficie commerciale = 224,20 mq Valore commerciale = 288˙377,25 Euro B. - FG. 11, P.LLA 866 SUB 4 - Garage:
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 4 di 14 Superficie commerciale = 9,32 mq Valore commerciale = 11˙987,85 Euro Ne deriva che la somma del valore commerciale dei cespiti sarà pari a: Vm = (288˙377,25 € +
11˙987,85 €) = 300˙365,10 € (trecentomilatrecentosessantacinque/10) euro;
2. Il valore di mercato al momento della stipula dell'atto di compravendita del
05/11/2010 per notar rep. 53597 racc. 18308 dell'immobile: SITO Persona_3
IN CASAL VELINO (SA), FACENTE PARTE DEL COMPLESSO TURISTICO ALLA
FRAZIONE MARINO IN LOCALITÀ "ISOLA" - FABBRICATO "A": C. - FG. 34,
P.LLA 1051 SUB 16 - appartamento + corte pertinenz.+ semint.: Superficie commerciale = 99,50 mq Valore commerciale = 183˙677,00 Euro Ne deriva che il valore commerciale del cespite sarà pari a: V. m. = 99,50 mq x (1846,00 €/mq) =
183˙677,00 € (centottantatremilaseicentosettantasette/00) euro”.
All'udienza del 31.01.2017 si costituiva in luogo di Parte_2 Controparte_5
5. Si svolgevano gli interrogatori formali di tutti i convenuti, e veniva disposto l'ordine di esibizione alla ed a relativamente ai titoli di pagamento da Parte_5 Controparte_11 parte dell'acquirente ; la documentazione veniva così acquisita agli atti del giudizio. CP_3
Il giudice di prime cure fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, e successivamente concedeva i termini ex art. 190 c.p.c.
Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale con sentenza n. 4552/2020 del 01/07/2020 così statuiva:
“a) rigetta le domande di parte attrice;
b) condanna l'attrice alla rifusione, in favore dei convenuti e Controparte_1 CP_2
, delle spese processuali, che liquida in euro 13.430,00, oltre rimborso spese generali
[...] nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
c) condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta , delle spese Controparte_3 processuali, che liquida in euro 13.430,00, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge;
d) pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice”.
Tale sentenza veniva notificata in via telematica, come previsto dalla legge, il giorno
01.07.2020 dalla , e in data 08.07.2020 dai e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
nei confronti della società bancaria.
[...]
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 5 di 14
6. impugnazione
proponeva appello avverso la sentenza di primo grado con atto di citazione Parte_1 notificato il 22.07.2020 nei confronti di tutte le parti convenute nel giudizio presupposto.
Nel rassegnare le conclusioni la società chiedeva la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. Nei motivi invocava la simulazione, o alternativamente, la revocatoria degli atti di compravendita di cui sopra poiché posti in essere in chiaro pregiudizio delle ragioni di credito di essa parte appellante e, per l'effetto, dichiarare la loro inefficacia. Infine, si chiedeva di ordinare al competente dirigente dell'Agenzia del Territorio di trascrivere la sentenza.
7. , in proprio e quale erede della defunta rimaneva CP_4 Persona_1 contumace.
si costituiva con comparsa di risposta, con cui si opponeva alle ragioni Controparte_3 esposte dalla controparte, chiedendo dichiararsi inammissibile l'impugnazione, e nel merito rigettarsi l'appello stante l'assenza dei presupposti sia della simulazione che dell'azione revocatoria.
Si costituivano e con comparsa di risposta, eccependo Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità dell'impugnazione; nel merito chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza pronunciata in primo grado, con condanna alle spese di lite.
8. Dopo aver verificato l'avvenuta notificazione nei confronti del contumace in CP_4 entrambi i gradi di giudizio, e rigettata la richiesta di rinnovazione CTU, si svolgeva l'udienza di trattazione del 08.07.2025, mediante il deposito in telematico di note scritte di entrambe le parti, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; in seguito veniva riservata la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Preliminarmente si deve rilevare come l'impugnazione era tempestiva in quanto effettuata nel rispetto del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c..; l'appellante, infatti, notificava l'appello in data 22.07.2020, mentre la notifica della sentenza era stata effettuata nei giorni
01.07.2020 e 08.07.2020.
1.1 In secondo luogo, devono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità sollevate dagli appellati in quanto l'impugnazione rispetta i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. da interpretarsi,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 6 di 14 secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questione e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragione addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., SS.UU., n. 27199/2017).
A riguardo, rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, deducendo elementi di critica sufficienti per individuare la questione ed i punti contestati dalla sentenza impugnata, ciò anche previa trascrizione dei punti non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
2. Nel merito venivano proposti più motivi d'appello che in questa sede verranno trattati secondo un ordine logico;
in primo luogo, si deve esaminare la domanda di simulazione, la quale non si pone in contrasto con l'ulteriore domanda revocatoria.
Sul rapporto tra le due azioni, pacifico tra le parti, si può rinviare all'analisi dello stato dell'arte della giurisprudenza effettuata dal giudice di prime cure;
soltanto per rendere maggiormente chiaro il perimetro delle questioni in esame si riporta una statuizione di questa
Corte che così affermava “con riferimento alle differenze tra l'azione di simulazione e l'azione revocatoria, le due azioni sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti, l'azione di simulazione è volta ad accertare l'esistenza di un negozio apparente;
quella revocatoria invece tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis” (Corte appello di Napoli, civile sez. III , 26.07.2022 , n.
3528).
Con specifico riguardo all'azione di simulazione, l'appellante, dopo aver sostenuto la configurazione dei presupposti per tale pronuncia, si soffermava sulla sussistenza del pregiudizio richiesto dall'art. 1416 c.c., consistente nella diminuzione qualitativa e/o quantitativa del patrimonio dei debitori.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 7 di 14 Il motivo deve essere rigettato.
La disciplina codicistica in materia di simulazione invita da un lato a soffermarsi sulla volontà effettiva dei paciscenti, dall'altra a tutelare l'affidamento ingenerato nei terzi. Tra le parti, infatti, il contratto simulato non produce effetti, mentre può avere efficacia l'eventuale accordo dissimulato (nel caso di simulazione relativa) purché ne sussistano i requisiti di sostanza e forma.
Deve premettersi come “in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 36478 del 24.11.2021).
Nel caso di specie, l'appellante non forniva alcun elemento di prova a sostegno delle proprie ragioni, limitandosi ad allegare come l'immobile sito in Casal Velino fosse stato venduto ad un prezzo più basso del suo valore di mercato. La società non offriva ragioni per determinare una diversa valutazione delle ulteriori circostanze prese in esame nel primo grado;
nell'analizzare nuovamente i fatti dedotti dalle parti emergeva come, secondo il criterio del
“più probabile che non”, non si fosse in presenza di una simulazione.
Con riguardo alla compravendita a favore dei e gli appellati, al fine di CP_1 CP_2 dimostrare la natura non simulata del negozio, depositavano l'atto notarile, nonché la nota di trascrizione dell'acquisto, la copia di contratto di mutuo ipotecario fondiario garantito da ipoteca stipulato dagli acquirenti, copia dei due assegni per il pagamento di euro 30.000,00; venivano poi documentate le trattative, volte anche a sanare i vizi urbanistici dell'immobile.
Quest'ultima circostanza giustificava anche una diminuzione del prezzo inizialmente pattuito.
Sempre circa il prezzo pattuito, la discrasia tra quello effettivamente pagato e il valore accertato dal CTU, o anche quello superiore prospettato dalla società bancaria, non può essere considerata alla stregua di una prova dell'avvenuta simulazione. Premesso che il giudice non
è in alcun modo vincolato alle risultanze della CTU, anzi ne è peritus peritorum, deve rilevarsi come le cifre indicate in entrambi i casi (sia dalla CTU che dalla parte attrice in primo grado) non sono precise ma prendono in considerazione un intervallo di prezzo, che deve essere rapportato anche alla fisiologica contrattazione e oscillazione dei prezzi di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 8 di 14 mercato, non potendosi riscontrare un'attività contra iure soltanto perché le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, hanno assegnato un certo valore – comunque ragionevole – al bene scambiato.
Inoltre, i e producevano la documentazione del piano di rientro del mutuo CP_1 CP_2 contratto per l'acquisto dell'immobile, da cui emergevano i pagamenti del mutuo fino al
2014.
Quanto alla compravendita a favore della , venivano prodotti in primo grado, oltre CP_3
l'atto notarile, i documenti attestanti il pagamento tramite assegni ( ) e vaglia Parte_5 postali (di ), nonché veniva depositato il contratto di mutuo per l'acquisto CP_11 dell'immobile, tra l'altro garantito da ipotecaria. A ciò si aggiunge che il prezzo versato dalla era di poco superiore a quello di mercato, come individuato dal CTU. CP_3
Dall'analisi di tali documenti per entrambe le compravendite sussistono sufficienti elementi probatori per ritenere che il pagamento dei prezzi sia stato effettivamente versato (per la interamente, per i e parzialmente). CP_3 CP_1 CP_2
Per quanto concerne gli ulteriori elementi da considerare per stabilire la natura apparente o meno dei negozi, si è visto come non vi sia una rilevante discrasia tra il valore di mercato e il prezzo pattuito.
Anche la stipulazione da parte della e dei coniugi e di un contratto CP_3 CP_2 CP_1 di mutuo con ipoteca rappresenta una circostanza da valorizzare per escludere la natura simulata dei contratti, visto che l'apposizione di una garanzia reale rappresenta di per un sé un indice della volontà delle parti di impegnarsi nell'acquisto degli immobili, concedendo appunto garanzia su di questi.
Alla luce dei documenti analizzati, e visto che l'odierna appellante non offriva alcun elemento significativo per riformare la sentenza di primo grado, si può escludere la natura simulatoria dei contratti.
3. circa l'azione revocatoria
Si devono ora trattare le diverse doglianze fatte valere dalla società impugnante nei motivi d'appello concernenti la domanda revocatoria degli atti dispositivi.
Deve premettersi che l'azione revocatoria (cd. actio pauliana) è disciplinata dall'art. 2901
c.c.; rappresenta uno strumento di tutela della garanzia patrimoniale per il creditore, con cui si
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 9 di 14 può ottenere una pronuncia giudiziale che produce un'inefficacia relativa di atti dispositivi nei confronti del creditore pregiudicato. È però da escludersi un vero e proprio divieto generale per il debitore di compiere atti dispositivi, rimanendo ferma la libertà negoziale dei soggetti coinvolti. Sono oggetto dell'azione revocatoria unicamente gli atti che sono realizzati con l'intento di dissipare il patrimonio, o che comunque conseguono questo effetto sul piano pratico, impendendo al creditore di soddisfarsi sul patrimonio del debitore.
La legge individua i requisiti per l'esperibilità dell'azione revocatoria nella sussistenza di un rapporto di credito-debito tra le parti, la realizzazione di un atto di disposizione lesivo
(quantitativamente o qualitativamente) degli interessi creditori, la conoscenza del debitore del pregiudizio arrecato, nonché quella del terzo per gli atti a titolo oneroso.
L'esame della questione deve partire dal riconoscimento già effettuato in prime cure circa la natura lesiva dell'atto di alienazione degli immobili da parte dei e , nonché CP_4 Per_1 della presenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla legge in capo agli alienanti.
La sentenza di primo grado così statuiva “quanto, poi, al requisito dell'eventus damni, non vi
è dubbio che la vendita di un immobile di per sè renda meno agevole per il creditore il soddisfacimento delle proprie ragioni, considerando l'estrema facilità con la quale il debitore può occultare il denaro, sottraendolo, pertanto, alle legittime pretese recuperatorie della controparte”.
Circa l'elemento psicologico richiesto in capo al disponente, ossia ai sensi dell'art. 2901 c.c. la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, il primo giudice sosteneva come “il debitore era certamente consapevole che alienando i cespiti oggetto di causa avrebbe reso meno agevole per la banca sua creditrice il soddisfacimento delle proprie ragioni”.
Per ragioni di esposizione è utile richiamare il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “l'atto costitutivo di una garanzia personale (nella specie, una fideiussione)
è impugnabile con azione revocatoria ordinaria, in quanto, derivandone l'assunzione di un'obbligazione, si risolve in un atto dispositivo nei termini di cui all' art. 2901 c.c. , tenuto conto del fatto che l'azione in parola risponde alla funzione di tutelare l'interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale generica contro qualunque atto che determini o semplicemente aggravi il pericolo della sua insufficienza”.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 10 di 14 Non vi sono dunque dubbi circa l'esperibilità dell'azione in esame avverso la fideiussione prestata dai e a favore della CP_4 Per_1 Parte_4
3.1 Ciò posto, si deve prendere in esame il punto fondamentale dell'impugnazione, ossia la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio (cd. consiulium fraudis) richiesto in capo ai terzi acquirenti nel caso di atti a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2901 c.c.; tale presupposto si giustifica per l'esigenza di tutelare i terzi, estranei al rapporto di debito-credito tra le parti, e meritevoli di protezione per l'ordinamento nel caso in cui non siano a conoscenza degli effetti pregiudizievoli degli atti posti in essere.
L'appellante impugnava la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado non rinveniva la prova del consilium fraudis in capo ai terzi acquirenti, i quali sarebbero stati a conoscenza della situazione debitoria degli alienanti, nonché del pregiudizio che subivano i creditori. A sostegno di tale conclusione, la società appellante produceva in giudizio documentazione relativa al riepilogo segnalazioni alla centrale dei rischi contro la e la Parte_4 visura storica della Parte_4
Inoltre, l'impugnante sottolineava come la diligenza media normalmente esigibile avrebbe richiesto che gli acquirenti fossero consapevoli del collegamento dei venditori con la società in liquidazione.
Sul punto entrambi gli appellati costituiti eccepivano che in realtà essi acquistavano unicamente dalla – unica proprietaria dei beni – mentre il partecipava all'atto Per_1 CP_4 di compravendita solo per dare il consenso richiesto dall'art. 169 c.c. in ragione della partecipazione al fondo patrimoniale (che richiede appunto il consenso di entrambi i coniugi).
Tale dato di fatto sarebbe rilevante, secondo i resistenti, in quanto in realtà soltanto il CP_4 era socio della non anche la , ossia l'unica alienante (tale circostanza è Parte_4 Per_1 confermata dalla documentazione depositata); motivo per cui gli acquirenti non potevano essere a conoscenza di eventuali debiti della venditrice.
Entrambi gli appellati contestavano le statuizioni della controparte, allegando di non aver avuto alcuna conoscenza della fideiussione prestata dalla oltre che dal sul Per_1 CP_4 punto dichiaravano di aver acquistato i relativi beni per il tramite di un'agenzia immobiliare
(documentazione in atti).
Gli appellati e eccepivano come al momento del loro acquisto (anteriore CP_1 CP_2 rispetto a quello della ) non si fosse verificata ancora alcuna lesione patrimoniale CP_3
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 11 di 14 visto che la restava ancora titolare di due beni immobili in grado di rendere Per_1 possibile il soddisfacimento dei creditori.
Infine, la nelle sue difese chiariva come in capo alla non vi era alcun CP_3 Per_1 protesto, né avrebbe potuto conoscere altrimenti l'esposizione debitoria della controparte, anche visto i controlli effettuati in sede di stipulazione del mutuo da una società terza per
(la mutuante). Parte_5
Analizzando gli elementi fattuali rappresentati dalle parti emerge l'assenza di qualunque prova circa il consilium fraudis degli acquirenti. Al contrario, gli appellati costituiti allegavano e documentavano di aver comprato gli immobili destinati al fondo patrimoniale tramite l'opera di agenzie immobiliare.
Sempre ai fini probatori è pacifica in giurisprudenza la possibilità di avvalersi di presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti) proprio per la circostanza per cui il creditore ha normalmente difficoltà a dimostrare l'accordo illecito tra debitore e terzi (applicazione della regola circa la vicinanza della prova). Sul punto la Suprema Corte stabilisce che “ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione tra il debitore e il terzo (c.d. consilium fraudis) può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, soprattutto se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore.” (Cassazione civile, sez. 2, n. 6795 del
21.03.2014).
Nel caso di specie mancano però gli elementi di fatto per applicare le regole in materia di presunzioni, poiché non vi alcun modo di ritenere che gli acquirenti avessero modo di conoscere gli alienanti prima dell'operazione di compravendita. Tra le parti dei due diversi contratti manca infatti qualunque legame, non solo di parentela ma anche di tipo commerciale;
inoltre, non sono state utilizzate inusuali modalità di pagamento che possono far presumere lo scopo pregiudizievole (per i creditori) dell'operazione.
Non si può allora onerare gli acquirenti di dover essere consapevoli della potenziale esposizione debitoria dell'alienante se questa non emerge da alcuna fonte conoscibile;
la fideiussione prestata dai coniugi in favore di terzi non è infatti riscontrabile nei pubblici registri. In più si deve aggiungere che l'odierna società appellante non aveva trascritto la domanda giudiziale volta ad ottenere la revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale in quel giudizio (domanda accolta e passata in giudicato diversi anni dopo i due atti di compravendita in esame).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 12 di 14 Bisogna infine precisare che talvolta la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 7104 del 06.04.2005) ha ritenuto come la vendita contestuale di più beni
(o anche dell'unico bene del debitore) integri una sorta di liquidazione del patrimonio, per cui la conoscenza del pregiudizio anche in capo al terzo sarebbe in re ipsa. Orbene, tale principio di diritto opera nei casi in cui dall'atteggiamento del venditore sia possibile individuare per i terzi una volontà di estinguere il patrimonio, o comunque di rendere più difficile la sua aggressione da parte dei creditori, anche eventualmente vendendo i beni a prezzi sensibilmente minori rispetto al valore di mercato.
Nessuna di queste circostanze può essere rilevata nel caso di specie, visto che per i terzi acquirenti era impossibile venire a conoscenza delle intenzioni dei venditori di voler recare pregiudizio ai creditori, non avendo la e i coniugi e alcun rapporto CP_3 CP_1 CP_2 precedente nè con la venditrice, né con gli altri acquirenti, avendo inoltre pagato un corrispettivo congruo così come accertato anche in sede di CTU.
In definitiva, non vi sono elementi utili per sostenere che gli acquirenti fossero o potevano essere a conoscenza del pregiudizio che stava per arrecarsi al patrimonio della banca creditrice.
Consegue il rigetto del motivo d'appello.
4. le spese di lite per il presente grado di giudizio
Sussistono i presupposti per l'applicazione del principio di soccombenza e causalità, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali per il presente grado di giudizio, che si quantificano secondo i parametri di legge stabiliti dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 in misura corrispondente a misura intermedia tra i minimi e i medi tariffari per il valore di causa assegnato, tenuto conto della ripetitività di alcune questioni;
con attribuzione a favore dei procuratori dichiaratosi antistatari delle parti e come richiesto. CP_2 CP_1
Al fine di stabilire il valore della causa si deve applicare l'art. 5 D.M. 55/2014 che dispone che “nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”; consegue che si deve prendere in considerazione l'ammontare del credito per cui si agisce (e non il valore dei beni di cui si chiede la revocatoria dell'atto dispositivo al fine di tutelare il credito). Nel caso di specie la società appellante esperiva l'azione revocatoria per tutelare le proprie ragioni di credito
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 13 di 14 relative all'esposizione debitoria della verso la per complessivi Parte_4 CP_6 euro 77.594,43.
Con riferimento al presente grado, il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi specifici non soltanto per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche per la fase istruttoria. Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte di Napoli, Nona sezione civile
definitivamente pronunciando sull'appello promosso da nei confronti di Parte_1
e , nonché (in nome Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 proprio e quale erede di , avverso la sentenza n. 4552/2020 del Tribunale Persona_1 di Napoli del 01.07.2020, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate costituite, quantificate in euro 10.00,00 per ciascuna, oltre spese forfettarie, iva e cpa se dovute, con attribuzione ai difensori di e dichiaratisi CP_2 CP_1 antistatari avendo anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
c) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. Dott. Giacomo Corrado.
Dott. Eugenio Forgillo,
Presidente estensore
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati, Dott.
Eugenio Forgillo - Presidente estensore
Natalia Ceccarelli - Consigliere
AR Di Lorenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello, iscritta al R.G. degli affari civili contenziosi n.
2787/2020, avverso la decisione n. 4552/2020 del Tribunale di Napoli in data 01.07.2020, recante R.G. n. 19810/2013, nell'ambito del procedimento di quell'ufficio, vertente
TRA
(già denominata , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 tempore, mandataria di (p.iva P.IVA n. , Parte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paoloandrea Monticelli (c.f.
, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli C.F._1 alla via Crispi n. 62
Appellante
contro
(c.f. ) e (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv. Patrizia Garofano (c.f.
) e AR NI (c.f. , elettivamente domiciliati C.F._4 C.F._5 presso lo studio di IO Bilancio in Napoli alla via Toledo n. 429
Appellati (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_3 C.F._6 atti, dall'avv. Michele Luca (c.f. , elettivamente domiciliata presso lo C.F._7 studio dell'avv. Anna D'Avino in Napoli alla via Depretis n. 19
Appellata
in nome proprio e quale erede di CP_4 Persona_1
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Fatto
Nel contesto di una operazione di cartolarizzazione diventava Parte_3 titolare di crediti appartenenti a compreso quello di cui al presente giudizio, Controparte_5 con efficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017. La società cessionaria conferiva mandato alla (già , con atto in data 20.07.2017 n. 60850 di rep. e n. 11358 Parte_1 Parte_2 di racc. Notaio di Milano, registrato a Milano 4 il 21.07.2017 al n. 40322 Persona_2
Serie 1T, procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie dei crediti.
Come si legge negli atti della società attrice, la aveva un rapporto di Parte_4 conto corrente con successivamente Controparte_6 Controparte_7 poi per effetto del riassetto societario che ha interessato il gruppo bancario Controparte_5
e oggi – in seguito alla cessione del credito – con Alla CP_5 Parte_3 data dell'01.01.2010, la risultava esposta verso la per Parte_4 CP_6 complessivi euro 77.594,43, oltre interessi al tasso del 6,50% per saldo debitore del conto corrente.
In precedenza, e sottoscrivevano, in data 07.04.2006, una CP_4 Persona_1 fideiussione a prima richiesta di euro 430.000,00.
La veniva posta in liquidazione in data 15.10.2009; già prima di tale Parte_4 momento risultavano diversi protesti a carico della citata società per un valore totale di circa euro 60.000,00.
Il 17.07.2009 la , unitamente al marito , aveva costituito un fondo Per_1 CP_4 patrimoniale cui venivano conferiti i seguenti beni immobili:
1. piena proprietà di un fabbricato adatto alle speciali esigenze industriali, sito in Casal Velino (SA), 2. piena
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 2 di 14 proprietà dell'abitazione civile sita in Cepagatti (PE), alla Via Frazione Villanova Strada
Statale n. 602; 3. piena proprietà del garage sito in Cepagatti (PE), alla Via Frazione
Villanova Strada Statale n. 602.
La Banca, al fine di tutelare le proprie ragioni, agiva una prima volta in giudizio (in un procedimento diverso da quello che si trova innanzi a questa Corte) avverso e CP_4
esperendo un'azione revocatoria, di cui all'art. 2901 c.c., per ottenere Persona_1
l'inefficacia del fondo patrimoniale. Il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda della Banca, dichiarava improduttivo di effetti nei confronti della Banca l'atto costitutivo del fondo patrimoniale con sentenza n. 9896/16 del 09.09.2016.
Con un'ulteriore azione giudiziale, la Banca depositava ricorso per decreto ingiuntivo al fine di recuperare le somme di cui prospettava essere creditrice. Il Tribunale di Napoli emetteva in data 05.10.2020 il decreto ingiuntivo n. 7667/2010, avverso il quale veniva proposta opposizione dalla sola (con atto di citazione del 20.12.2010); l'opposizione veniva Per_1 rigetta, e per l'effetto veniva confermato il decreto ingiuntivo dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10618/2016 del 03.10.2016. Nel corso di questo giudizio, peraltro, decedeva la
, cui succedeva il mentre i figli e rinunciavano Per_1 CP_4 Controparte_8 CP_9 all'eredità con atto del 18.07.2013.
Ciò posto, nelle more del giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, la e il alienavano tutti i beni immobili conferiti nel Per_1 CP_4 fondo patrimoniale. In particolare, con un primo atto di compravendita del 05.11.2010 (seppur le trattative erano iniziate in un tempo precedente) veniva alienato agli acquirenti CP_1
e il fabbricato sito in Comune di Casal Velino, ad un prezzo pattuito di
[...] CP_2 euro 110.000,00. Con una seconda compravendita del 14.04.2011 veniva alienata a
[...]
un'unità immobiliare abitativa e un garage siti in Cepagatti (PE), frazione CP_3
Villanova, per il corrispettivo di euro 305.000,00.
2. giudizio di primo grado
con atto di citazione, agiva in giudizio avverso e Controparte_5 Persona_1 CP_4
quali fideiussori della e ,
[...] Parte_4 Controparte_1 CP_2 quali acquirenti del primo immobile, e verso quale acquirente degli altri Controparte_3 immobili.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 3 di 14 L'attrice formulava le seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare che i seguenti atti di vendita posti in essere dai coniugi e e precisamente:
1. atto Persona_1 CP_4 di compravendita del 05.11.2010 per notar rep. 53597 racc. 18308; 2. atto Persona_3 di compravendita del 14.04.2011 per notar rep. 63500 racc. 30711 sono Persona_4 simulati e/o revocabili ex art. 2901 cc, in quanto posti in essere in chiaro pregiudizio delle ragioni di credito della Banca e, per l'effetto, dichiarare la loro inefficacia nei confronti dell'esponente;
2) per l'effetto, ordinare al competente Dirigente dell'agenzia del Territorio di trascrivere
l'emananda sentenza con esonero da ogni e qualsiasi sua responsabilità;
3) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali secondo la vigente tariffa professionale, comprese le spese generali”.
3. Quanto ai convenuti, , sia in proprio sia come erede successivamente alla CP_4 scomparsa della rimaneva contumace, così come i figli e Persona_1 CP_10
, che rinunciavano all'eredità di Controparte_8 Persona_1
In data 20.12.2013 si costituiva con comparsa di risposta opponendosi Controparte_3 alle deduzioni e alla domanda avversaria, nonché chiedendo di dichiarare l'incompetenza dell'intestato Tribunale in favore della competenza del Tribunale di Pescara e di disporre la separazione delle cause.
Invece, gli acquirenti e , rimasti inizialmente contumaci, si Controparte_1 CP_2 costituivano solo successivamente, al momento delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, con comparsa di costituzione e risposta del 18.01.2016; in tale l'atto difensivo chiedevano il rigetto della domanda attorea.
4. All'udienza del 19.05.2015 veniva nominato il CTU per la determinazione del valore di mercato degli immobili;
in data 19.01.2016 il consulente depositava l'elaborato peritale, rassegnando le seguenti conclusioni:
1. “il valore di mercato al momento della stipula dell'atto di compravendita del
14/04/2011 per notar rep. 63500 racc. 30711 degli immobili: Persona_4
SITI IN CEPAGATTI (PE), ALLA FRAZIONE VILLANOVA STRADA STATALE N.
602, OGGI VIA VALIGNANI N. 55A è di:
11 A. - FG. 11, P.LLA 866 SUB 5 - Appartamento: Superficie commerciale = 224,20 mq Valore commerciale = 288˙377,25 Euro B. - FG. 11, P.LLA 866 SUB 4 - Garage:
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 4 di 14 Superficie commerciale = 9,32 mq Valore commerciale = 11˙987,85 Euro Ne deriva che la somma del valore commerciale dei cespiti sarà pari a: Vm = (288˙377,25 € +
11˙987,85 €) = 300˙365,10 € (trecentomilatrecentosessantacinque/10) euro;
2. Il valore di mercato al momento della stipula dell'atto di compravendita del
05/11/2010 per notar rep. 53597 racc. 18308 dell'immobile: SITO Persona_3
IN CASAL VELINO (SA), FACENTE PARTE DEL COMPLESSO TURISTICO ALLA
FRAZIONE MARINO IN LOCALITÀ "ISOLA" - FABBRICATO "A": C. - FG. 34,
P.LLA 1051 SUB 16 - appartamento + corte pertinenz.+ semint.: Superficie commerciale = 99,50 mq Valore commerciale = 183˙677,00 Euro Ne deriva che il valore commerciale del cespite sarà pari a: V. m. = 99,50 mq x (1846,00 €/mq) =
183˙677,00 € (centottantatremilaseicentosettantasette/00) euro”.
All'udienza del 31.01.2017 si costituiva in luogo di Parte_2 Controparte_5
5. Si svolgevano gli interrogatori formali di tutti i convenuti, e veniva disposto l'ordine di esibizione alla ed a relativamente ai titoli di pagamento da Parte_5 Controparte_11 parte dell'acquirente ; la documentazione veniva così acquisita agli atti del giudizio. CP_3
Il giudice di prime cure fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, e successivamente concedeva i termini ex art. 190 c.p.c.
Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale con sentenza n. 4552/2020 del 01/07/2020 così statuiva:
“a) rigetta le domande di parte attrice;
b) condanna l'attrice alla rifusione, in favore dei convenuti e Controparte_1 CP_2
, delle spese processuali, che liquida in euro 13.430,00, oltre rimborso spese generali
[...] nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
c) condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta , delle spese Controparte_3 processuali, che liquida in euro 13.430,00, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge;
d) pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice”.
Tale sentenza veniva notificata in via telematica, come previsto dalla legge, il giorno
01.07.2020 dalla , e in data 08.07.2020 dai e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
nei confronti della società bancaria.
[...]
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 5 di 14
6. impugnazione
proponeva appello avverso la sentenza di primo grado con atto di citazione Parte_1 notificato il 22.07.2020 nei confronti di tutte le parti convenute nel giudizio presupposto.
Nel rassegnare le conclusioni la società chiedeva la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio. Nei motivi invocava la simulazione, o alternativamente, la revocatoria degli atti di compravendita di cui sopra poiché posti in essere in chiaro pregiudizio delle ragioni di credito di essa parte appellante e, per l'effetto, dichiarare la loro inefficacia. Infine, si chiedeva di ordinare al competente dirigente dell'Agenzia del Territorio di trascrivere la sentenza.
7. , in proprio e quale erede della defunta rimaneva CP_4 Persona_1 contumace.
si costituiva con comparsa di risposta, con cui si opponeva alle ragioni Controparte_3 esposte dalla controparte, chiedendo dichiararsi inammissibile l'impugnazione, e nel merito rigettarsi l'appello stante l'assenza dei presupposti sia della simulazione che dell'azione revocatoria.
Si costituivano e con comparsa di risposta, eccependo Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità dell'impugnazione; nel merito chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza pronunciata in primo grado, con condanna alle spese di lite.
8. Dopo aver verificato l'avvenuta notificazione nei confronti del contumace in CP_4 entrambi i gradi di giudizio, e rigettata la richiesta di rinnovazione CTU, si svolgeva l'udienza di trattazione del 08.07.2025, mediante il deposito in telematico di note scritte di entrambe le parti, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; in seguito veniva riservata la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Preliminarmente si deve rilevare come l'impugnazione era tempestiva in quanto effettuata nel rispetto del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c..; l'appellante, infatti, notificava l'appello in data 22.07.2020, mentre la notifica della sentenza era stata effettuata nei giorni
01.07.2020 e 08.07.2020.
1.1 In secondo luogo, devono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità sollevate dagli appellati in quanto l'impugnazione rispetta i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. da interpretarsi,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 6 di 14 secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questione e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragione addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., SS.UU., n. 27199/2017).
A riguardo, rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, deducendo elementi di critica sufficienti per individuare la questione ed i punti contestati dalla sentenza impugnata, ciò anche previa trascrizione dei punti non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
2. Nel merito venivano proposti più motivi d'appello che in questa sede verranno trattati secondo un ordine logico;
in primo luogo, si deve esaminare la domanda di simulazione, la quale non si pone in contrasto con l'ulteriore domanda revocatoria.
Sul rapporto tra le due azioni, pacifico tra le parti, si può rinviare all'analisi dello stato dell'arte della giurisprudenza effettuata dal giudice di prime cure;
soltanto per rendere maggiormente chiaro il perimetro delle questioni in esame si riporta una statuizione di questa
Corte che così affermava “con riferimento alle differenze tra l'azione di simulazione e l'azione revocatoria, le due azioni sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti, l'azione di simulazione è volta ad accertare l'esistenza di un negozio apparente;
quella revocatoria invece tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium fraudis” (Corte appello di Napoli, civile sez. III , 26.07.2022 , n.
3528).
Con specifico riguardo all'azione di simulazione, l'appellante, dopo aver sostenuto la configurazione dei presupposti per tale pronuncia, si soffermava sulla sussistenza del pregiudizio richiesto dall'art. 1416 c.c., consistente nella diminuzione qualitativa e/o quantitativa del patrimonio dei debitori.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 7 di 14 Il motivo deve essere rigettato.
La disciplina codicistica in materia di simulazione invita da un lato a soffermarsi sulla volontà effettiva dei paciscenti, dall'altra a tutelare l'affidamento ingenerato nei terzi. Tra le parti, infatti, il contratto simulato non produce effetti, mentre può avere efficacia l'eventuale accordo dissimulato (nel caso di simulazione relativa) purché ne sussistano i requisiti di sostanza e forma.
Deve premettersi come “in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 36478 del 24.11.2021).
Nel caso di specie, l'appellante non forniva alcun elemento di prova a sostegno delle proprie ragioni, limitandosi ad allegare come l'immobile sito in Casal Velino fosse stato venduto ad un prezzo più basso del suo valore di mercato. La società non offriva ragioni per determinare una diversa valutazione delle ulteriori circostanze prese in esame nel primo grado;
nell'analizzare nuovamente i fatti dedotti dalle parti emergeva come, secondo il criterio del
“più probabile che non”, non si fosse in presenza di una simulazione.
Con riguardo alla compravendita a favore dei e gli appellati, al fine di CP_1 CP_2 dimostrare la natura non simulata del negozio, depositavano l'atto notarile, nonché la nota di trascrizione dell'acquisto, la copia di contratto di mutuo ipotecario fondiario garantito da ipoteca stipulato dagli acquirenti, copia dei due assegni per il pagamento di euro 30.000,00; venivano poi documentate le trattative, volte anche a sanare i vizi urbanistici dell'immobile.
Quest'ultima circostanza giustificava anche una diminuzione del prezzo inizialmente pattuito.
Sempre circa il prezzo pattuito, la discrasia tra quello effettivamente pagato e il valore accertato dal CTU, o anche quello superiore prospettato dalla società bancaria, non può essere considerata alla stregua di una prova dell'avvenuta simulazione. Premesso che il giudice non
è in alcun modo vincolato alle risultanze della CTU, anzi ne è peritus peritorum, deve rilevarsi come le cifre indicate in entrambi i casi (sia dalla CTU che dalla parte attrice in primo grado) non sono precise ma prendono in considerazione un intervallo di prezzo, che deve essere rapportato anche alla fisiologica contrattazione e oscillazione dei prezzi di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 8 di 14 mercato, non potendosi riscontrare un'attività contra iure soltanto perché le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, hanno assegnato un certo valore – comunque ragionevole – al bene scambiato.
Inoltre, i e producevano la documentazione del piano di rientro del mutuo CP_1 CP_2 contratto per l'acquisto dell'immobile, da cui emergevano i pagamenti del mutuo fino al
2014.
Quanto alla compravendita a favore della , venivano prodotti in primo grado, oltre CP_3
l'atto notarile, i documenti attestanti il pagamento tramite assegni ( ) e vaglia Parte_5 postali (di ), nonché veniva depositato il contratto di mutuo per l'acquisto CP_11 dell'immobile, tra l'altro garantito da ipotecaria. A ciò si aggiunge che il prezzo versato dalla era di poco superiore a quello di mercato, come individuato dal CTU. CP_3
Dall'analisi di tali documenti per entrambe le compravendite sussistono sufficienti elementi probatori per ritenere che il pagamento dei prezzi sia stato effettivamente versato (per la interamente, per i e parzialmente). CP_3 CP_1 CP_2
Per quanto concerne gli ulteriori elementi da considerare per stabilire la natura apparente o meno dei negozi, si è visto come non vi sia una rilevante discrasia tra il valore di mercato e il prezzo pattuito.
Anche la stipulazione da parte della e dei coniugi e di un contratto CP_3 CP_2 CP_1 di mutuo con ipoteca rappresenta una circostanza da valorizzare per escludere la natura simulata dei contratti, visto che l'apposizione di una garanzia reale rappresenta di per un sé un indice della volontà delle parti di impegnarsi nell'acquisto degli immobili, concedendo appunto garanzia su di questi.
Alla luce dei documenti analizzati, e visto che l'odierna appellante non offriva alcun elemento significativo per riformare la sentenza di primo grado, si può escludere la natura simulatoria dei contratti.
3. circa l'azione revocatoria
Si devono ora trattare le diverse doglianze fatte valere dalla società impugnante nei motivi d'appello concernenti la domanda revocatoria degli atti dispositivi.
Deve premettersi che l'azione revocatoria (cd. actio pauliana) è disciplinata dall'art. 2901
c.c.; rappresenta uno strumento di tutela della garanzia patrimoniale per il creditore, con cui si
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 9 di 14 può ottenere una pronuncia giudiziale che produce un'inefficacia relativa di atti dispositivi nei confronti del creditore pregiudicato. È però da escludersi un vero e proprio divieto generale per il debitore di compiere atti dispositivi, rimanendo ferma la libertà negoziale dei soggetti coinvolti. Sono oggetto dell'azione revocatoria unicamente gli atti che sono realizzati con l'intento di dissipare il patrimonio, o che comunque conseguono questo effetto sul piano pratico, impendendo al creditore di soddisfarsi sul patrimonio del debitore.
La legge individua i requisiti per l'esperibilità dell'azione revocatoria nella sussistenza di un rapporto di credito-debito tra le parti, la realizzazione di un atto di disposizione lesivo
(quantitativamente o qualitativamente) degli interessi creditori, la conoscenza del debitore del pregiudizio arrecato, nonché quella del terzo per gli atti a titolo oneroso.
L'esame della questione deve partire dal riconoscimento già effettuato in prime cure circa la natura lesiva dell'atto di alienazione degli immobili da parte dei e , nonché CP_4 Per_1 della presenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla legge in capo agli alienanti.
La sentenza di primo grado così statuiva “quanto, poi, al requisito dell'eventus damni, non vi
è dubbio che la vendita di un immobile di per sè renda meno agevole per il creditore il soddisfacimento delle proprie ragioni, considerando l'estrema facilità con la quale il debitore può occultare il denaro, sottraendolo, pertanto, alle legittime pretese recuperatorie della controparte”.
Circa l'elemento psicologico richiesto in capo al disponente, ossia ai sensi dell'art. 2901 c.c. la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, il primo giudice sosteneva come “il debitore era certamente consapevole che alienando i cespiti oggetto di causa avrebbe reso meno agevole per la banca sua creditrice il soddisfacimento delle proprie ragioni”.
Per ragioni di esposizione è utile richiamare il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “l'atto costitutivo di una garanzia personale (nella specie, una fideiussione)
è impugnabile con azione revocatoria ordinaria, in quanto, derivandone l'assunzione di un'obbligazione, si risolve in un atto dispositivo nei termini di cui all' art. 2901 c.c. , tenuto conto del fatto che l'azione in parola risponde alla funzione di tutelare l'interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale generica contro qualunque atto che determini o semplicemente aggravi il pericolo della sua insufficienza”.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 10 di 14 Non vi sono dunque dubbi circa l'esperibilità dell'azione in esame avverso la fideiussione prestata dai e a favore della CP_4 Per_1 Parte_4
3.1 Ciò posto, si deve prendere in esame il punto fondamentale dell'impugnazione, ossia la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio (cd. consiulium fraudis) richiesto in capo ai terzi acquirenti nel caso di atti a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2901 c.c.; tale presupposto si giustifica per l'esigenza di tutelare i terzi, estranei al rapporto di debito-credito tra le parti, e meritevoli di protezione per l'ordinamento nel caso in cui non siano a conoscenza degli effetti pregiudizievoli degli atti posti in essere.
L'appellante impugnava la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado non rinveniva la prova del consilium fraudis in capo ai terzi acquirenti, i quali sarebbero stati a conoscenza della situazione debitoria degli alienanti, nonché del pregiudizio che subivano i creditori. A sostegno di tale conclusione, la società appellante produceva in giudizio documentazione relativa al riepilogo segnalazioni alla centrale dei rischi contro la e la Parte_4 visura storica della Parte_4
Inoltre, l'impugnante sottolineava come la diligenza media normalmente esigibile avrebbe richiesto che gli acquirenti fossero consapevoli del collegamento dei venditori con la società in liquidazione.
Sul punto entrambi gli appellati costituiti eccepivano che in realtà essi acquistavano unicamente dalla – unica proprietaria dei beni – mentre il partecipava all'atto Per_1 CP_4 di compravendita solo per dare il consenso richiesto dall'art. 169 c.c. in ragione della partecipazione al fondo patrimoniale (che richiede appunto il consenso di entrambi i coniugi).
Tale dato di fatto sarebbe rilevante, secondo i resistenti, in quanto in realtà soltanto il CP_4 era socio della non anche la , ossia l'unica alienante (tale circostanza è Parte_4 Per_1 confermata dalla documentazione depositata); motivo per cui gli acquirenti non potevano essere a conoscenza di eventuali debiti della venditrice.
Entrambi gli appellati contestavano le statuizioni della controparte, allegando di non aver avuto alcuna conoscenza della fideiussione prestata dalla oltre che dal sul Per_1 CP_4 punto dichiaravano di aver acquistato i relativi beni per il tramite di un'agenzia immobiliare
(documentazione in atti).
Gli appellati e eccepivano come al momento del loro acquisto (anteriore CP_1 CP_2 rispetto a quello della ) non si fosse verificata ancora alcuna lesione patrimoniale CP_3
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 11 di 14 visto che la restava ancora titolare di due beni immobili in grado di rendere Per_1 possibile il soddisfacimento dei creditori.
Infine, la nelle sue difese chiariva come in capo alla non vi era alcun CP_3 Per_1 protesto, né avrebbe potuto conoscere altrimenti l'esposizione debitoria della controparte, anche visto i controlli effettuati in sede di stipulazione del mutuo da una società terza per
(la mutuante). Parte_5
Analizzando gli elementi fattuali rappresentati dalle parti emerge l'assenza di qualunque prova circa il consilium fraudis degli acquirenti. Al contrario, gli appellati costituiti allegavano e documentavano di aver comprato gli immobili destinati al fondo patrimoniale tramite l'opera di agenzie immobiliare.
Sempre ai fini probatori è pacifica in giurisprudenza la possibilità di avvalersi di presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti) proprio per la circostanza per cui il creditore ha normalmente difficoltà a dimostrare l'accordo illecito tra debitore e terzi (applicazione della regola circa la vicinanza della prova). Sul punto la Suprema Corte stabilisce che “ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione tra il debitore e il terzo (c.d. consilium fraudis) può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, soprattutto se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore.” (Cassazione civile, sez. 2, n. 6795 del
21.03.2014).
Nel caso di specie mancano però gli elementi di fatto per applicare le regole in materia di presunzioni, poiché non vi alcun modo di ritenere che gli acquirenti avessero modo di conoscere gli alienanti prima dell'operazione di compravendita. Tra le parti dei due diversi contratti manca infatti qualunque legame, non solo di parentela ma anche di tipo commerciale;
inoltre, non sono state utilizzate inusuali modalità di pagamento che possono far presumere lo scopo pregiudizievole (per i creditori) dell'operazione.
Non si può allora onerare gli acquirenti di dover essere consapevoli della potenziale esposizione debitoria dell'alienante se questa non emerge da alcuna fonte conoscibile;
la fideiussione prestata dai coniugi in favore di terzi non è infatti riscontrabile nei pubblici registri. In più si deve aggiungere che l'odierna società appellante non aveva trascritto la domanda giudiziale volta ad ottenere la revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale in quel giudizio (domanda accolta e passata in giudicato diversi anni dopo i due atti di compravendita in esame).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 12 di 14 Bisogna infine precisare che talvolta la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 7104 del 06.04.2005) ha ritenuto come la vendita contestuale di più beni
(o anche dell'unico bene del debitore) integri una sorta di liquidazione del patrimonio, per cui la conoscenza del pregiudizio anche in capo al terzo sarebbe in re ipsa. Orbene, tale principio di diritto opera nei casi in cui dall'atteggiamento del venditore sia possibile individuare per i terzi una volontà di estinguere il patrimonio, o comunque di rendere più difficile la sua aggressione da parte dei creditori, anche eventualmente vendendo i beni a prezzi sensibilmente minori rispetto al valore di mercato.
Nessuna di queste circostanze può essere rilevata nel caso di specie, visto che per i terzi acquirenti era impossibile venire a conoscenza delle intenzioni dei venditori di voler recare pregiudizio ai creditori, non avendo la e i coniugi e alcun rapporto CP_3 CP_1 CP_2 precedente nè con la venditrice, né con gli altri acquirenti, avendo inoltre pagato un corrispettivo congruo così come accertato anche in sede di CTU.
In definitiva, non vi sono elementi utili per sostenere che gli acquirenti fossero o potevano essere a conoscenza del pregiudizio che stava per arrecarsi al patrimonio della banca creditrice.
Consegue il rigetto del motivo d'appello.
4. le spese di lite per il presente grado di giudizio
Sussistono i presupposti per l'applicazione del principio di soccombenza e causalità, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali per il presente grado di giudizio, che si quantificano secondo i parametri di legge stabiliti dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 in misura corrispondente a misura intermedia tra i minimi e i medi tariffari per il valore di causa assegnato, tenuto conto della ripetitività di alcune questioni;
con attribuzione a favore dei procuratori dichiaratosi antistatari delle parti e come richiesto. CP_2 CP_1
Al fine di stabilire il valore della causa si deve applicare l'art. 5 D.M. 55/2014 che dispone che “nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”; consegue che si deve prendere in considerazione l'ammontare del credito per cui si agisce (e non il valore dei beni di cui si chiede la revocatoria dell'atto dispositivo al fine di tutelare il credito). Nel caso di specie la società appellante esperiva l'azione revocatoria per tutelare le proprie ragioni di credito
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 13 di 14 relative all'esposizione debitoria della verso la per complessivi Parte_4 CP_6 euro 77.594,43.
Con riferimento al presente grado, il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi specifici non soltanto per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche per la fase istruttoria. Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte di Napoli, Nona sezione civile
definitivamente pronunciando sull'appello promosso da nei confronti di Parte_1
e , nonché (in nome Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 proprio e quale erede di , avverso la sentenza n. 4552/2020 del Tribunale Persona_1 di Napoli del 01.07.2020, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate costituite, quantificate in euro 10.00,00 per ciascuna, oltre spese forfettarie, iva e cpa se dovute, con attribuzione ai difensori di e dichiaratisi CP_2 CP_1 antistatari avendo anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
c) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. Dott. Giacomo Corrado.
Dott. Eugenio Forgillo,
Presidente estensore
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2787/2020 r.g. – sentenza – pagina 14 di 14