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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/12/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1343/2023 e promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Davide presso i cui recapiti è Parte_1 elettivamente domiciliata - come da procura in atti;
- appellante -
Contro
(già e, per essa, in qualità di Controparte_1 CP_2 mandataria, quale nuova procuratrice speciale costituitasi in data Controparte_3
01.07.2025 in sostituzione della precedente mandataria in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona
AR e EF IA presso i cui recapiti è elettivamente domiciliata - come da procura in atti;
- appellata –
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “in riforma della sentenza n. 353/2023 datata 27.09.2023, pubblicata il
28.09.2023, emessa dal Tribunale di Verbania, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Cristina
Persico, accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata perché ingiusta e viziata per tutti
i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto - in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato a in data 18.11.2021 per omessa notifica del titolo Parte_1 esecutivo contrattuale;
- in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità; - in via subordinata e nel merito: in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare che la convenuta opposta non ha titolo per agire esecutivamente nei confronti di per difetto di legittimazione ad Parte_1 agire e, in ogni caso, stante l'insussistenza di un valido titolo esecutivo per difetto dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia e/o
l'inammissibilità e/o nullità del precetto e del titolo sopra indicato e l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata;
- in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate, ridurre l'avversa pretesa creditoria a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, previa verifica dei pagamenti effettuati e dei tassi di interesse applicati, dell'eventuale usurarietà degli stessi, degli oneri e delle spese applicate, necessari per appurare il rispetto del tasso soglia, determinando l'esatto ammontare delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi che dovranno essere conteggiati al mero tasso legale e con riferimento agli ultimi 5 anni, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. Con il favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: Previa remissione della causa in istruttoria, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che l'immobile, sito in Vogogna, Località Masone, via Nazionale n. 69, censito al Catasto fabbricati, censito al Foglio 12, Mappali 23, sub 1 e mappale 24, sub 1, oltre alle corti pertinenziali, è privo dell'impianto di riscaldamento ed è privo degli attestatati di conformità e di prestazione energetica, visto lo stato dell'immobile ed è stato acquistato dalla
Sig.ra al prezzo di € 25.000,00”; 2) “Vero che, a seguito del sopralluogo Parte_1 effettuato, il bene di cui sopra è stato valutato al massimo in € 15.000,00, come indicato nel contratto di conferimento dell'incarico di mediazione in esclusiva che mi viene rammostrato (sub doc. 5) a fronte di una valutazione secondo gli indici di mercato immobiliare”. Si indica a teste sui capitoli di prova n. 1 e 2, l'Agente immobiliare, Sig.ra di Solalp di Testimone_1
Villadossola, che ha provveduto ad effettuare la valutazione dell'immobile. Si chiede ammettersi
CTU volta alla determinazione del valore del bene oggetto di ipoteca anche con riferimento al
c.d. valore cauzionale e non solo al valore di mercato. In ordine al quantum daberatur, si chiede
l'ammissione di consulenza tecnico contabile al fine di determinare, previa verifica dei pagamenti effettuati e dei tassi di interesse applicati, dell'eventuale usurarietà degli stessi, degli oneri e delle spese applicate, necessari per appurare il rispetto del tasso soglia, l'esatto ammontare delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi da conteggiare al mero tasso legale con riferimento agli ultimi 5 anni, con riserva di nomina del proprio consulente sino all'inizio delle operazioni peritali.”
Per l'appellata: “Voglia la Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare: in via pregiudiziale: respingere la domanda di nullità del precetto notificato alla
Signora il 18.11.2021 per omessa notifica del titolo esecutivo, per tutte le ragioni Parte_1 esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
nel merito: rigettare tutte le domande avversarie, formulate in via principale, subordinata ed ulteriormente subordinata e respingere
l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Verbania n. 353/2023, emessa il 27.09.2023 e pubblicata il 28.09.2023. in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie, non sussistendo i presupposti per rimettere la causa in istruttoria per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 17.01.2022 la Sig.ra proponeva opposizione Parte_1 al precetto notificatole in data 18.11.2021 da quale Controparte_5 mandataria di - per l'importo complessivo di EURO Controparte_1
63.603,83, oltre interessi di mora dal 7.07.2021. Il precetto era fondato su un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 20.03.2009 con la poi Controparte_6 incorporata per fusione in (che successivamente aveva ceduto il credito a Parte_2
a sua volta divenuta . CP_2 CP_1
Con l'opposizione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo stragiudiziale su cui di fondava il precetto, la signora eccepiva in sintesi: la nullità del precetto per omessa Pt_1 notifica del titolo esecutivo contrattuale (ex art. 479 c.p.c.); la nullità del contratto di mutuo per superamento dei limiti di finanziabilità (ex art. 38 T.U.B.); il difetto di legittimazione ad agire della convenuta opposta per mancanza di prova della cessione del credito;
in ogni caso,
l'insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, attesa l'indeterminatezza dei conteggi in ordine al quantum debeatur a titolo di capitale ed interessi. In via subordinata, l'attrice chiedeva la riduzione della pretesa creditoria previa verifica dei tassi e l'eventuale usurarietà, applicando il tasso legale per gli ultimi 5 anni.
1.2 quale Mandataria di Controparte_5 Controparte_1
si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in
[...] relazione alle domande di nullità e vizi del precetto e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
1.3 In via cautelare, il Tribunale di Verbania disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo e, successivamente, nel merito, assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., con la Sentenza n. 353/2023, pubblicata il 28.09.2023, rigettava l'opposizione a precetto e condannava la Sig.ra al pagamento delle spese di lite Pt_1 liquidate in euro 7.052,00, oltre accessori. In sintesi, il Tribunale così motivava:
• L'eccezione di improcedibilità per omessa notifica del titolo esecutivo era inammissibile, in quanto vizio di tipo formale che doveva esser fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi
(ex art. 617 c.p.c.) entro il termine perentorio di 20 giorni, termine che l'opponente aveva superato. • La domanda di nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità era infondata, in adesione al principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 33719 del
16/11/2022), secondo cui il limite di finanziabilità non è un elemento essenziale del contratto ma è un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, in forza di norma non imperativa e la sua violazione non comporta la nullità, ma solo sanzioni amministrative per l'ente.
• L'eccezione di difetto di prova della cessione del credito da ad era Parte_2 CP_1 parimenti infondata, in quanto la titolarità del credito in capo a quest'ultima era stata dimostrata dalla documentazione prodotta, inclusa la pubblicazione dell'avviso di cessione sul sito di AN d'LI, la comunicazione della cessione del 8.2.2019 e la certificazione notarile del Notaio che attestava l'inclusione del rapporto (identificato con codice NDG Per_1
57282608) tra i crediti ceduti;
inoltre, ai sensi dell'art. 58 TUB, la pubblicazione dell'avviso di cessione in blocco dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia ella cessione medesima, dispensando la dall'onere di procedere alle singole notifiche in CP_6 relazione ad ogni rapporto ceduto.
• Anche l'eccepita incertezza del credito non sussisteva in quanto il precetto non richiede l'indicazione del procedimento logico-giuridico o del calcolo matematico seguito per determinare la somma e la convenuta aveva prodotto in giudizio l'estratto conto contabile del rapporto con indicazione di capitale e interessi in relazione al debito originario. Infine, le ulteriori argomentazioni di usurarietà dei tassi erano generiche ed esplorative, inidonee a dare corso a un accertamento tecnico contabile.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Verbania, con appello notificato in data 03.11.2023, ha interposto gravame , lamentandone diversi vizi, riproponendo le eccezioni e Parte_1 domande rigettate in primo grado ed instando in via pregiudiziale e cautelare per la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. (ritenendo sussistente sia il fumus boni juris, in ragione dei vizi esposti, sia il periculum in mora, derivante dall'entità della somma richiesta in relazione alla situazione economica disagiata della Sig.ra che Pt_1 vive nell'unica unità abitativa di sua proprietà).
L'appellante ha affidato il gravame a quattro motivi principali, che possono essere così di seguito sintetizzati.
• I Motivo. Nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo contrattuale: L'appellante contesta la statuizione di primo grado che ha ritenuto l'omessa notifica del titolo esecutivo solo un vizio formale da far vale esclusivamente con il rimedio dell'opposizione ex art. 617
c.p.c. e sostiene che , quale cessionaria che non riveste la qualifica di banca, non CP_1 beneficia del privilegio processuale previsto dall'art. 41, comma 1, T.U.B. il quale esenta dalla notificazione del titolo contrattuale esecutivo;
l'omessa notifica del titolo costituisce una condizione di procedibilità per l'azione esecutiva (art. 479 c.p.c.) e, come tale, è rilevabile d'ufficio in ogni fase del giudizio, in quanto attinente all'ordine pubblico (principio nulla executio sine titulo);
• II Motivo. Nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità:
L'appellante impugna la parte della decisione che non ha riconosciuto il limite di finanziabilità
(80% del valore del bene ipotecato ex art. 38, comma 2, T.U.B. e delibera CICR 22 aprile
1995) come elemento essenziale del contratto. L'appellante sostiene che tale limite è una norma imperativa e la sua violazione determina la nullità del contratto (ex art. 1418, comma primo, c.c.), richiamando l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 16776/2021 e non condividendo il richiamo del Giudice di primo grado alla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 33719/2022. Nel caso di specie, a fronte di un immobile acquistato per euro 25.000,00 e stimato al massimo in euro 15.000,00 (essendo privo di impianto di riscaldamento e abitabilità), è stata erogata la somma di euro 55.000,00, superando manifestamente il limite di finanziabilità. In relazione a tale motivo di appello, in via istruttoria l'appellante chiede CTU sulla valutazione del valore cauzionale dell'immobile e prova per testi;
• III Motivo. Difetto di legittimazione ad agire e difetto di prova della cessione del contratto di mutuo: In primo luogo, i documenti di parte opposta (n. 18, riepilogo rate riscosse e n. 19, comunicazione cessione) non risultano inviati alla signora mancandone prova e data Pt_1 certa della ricezione. L'appellante inoltre contesta che la cessione del contratto di mutuo da
(posta in Liquidazione coatta amministrativa, a seguito del decreto n. Parte_2
186 del 25/06/2017 del Ministro dell'Economia e delle Finanze) ad sia stata CP_1 provata, in quanto i documenti prodotti in primo grado non dimostrerebbero l'effettiva inclusione del mutuo in oggetto nell'operazione di cessione. Gli accordi privati di cessione risultano notiziati ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 D.L. n. 99/2017 soltanto per estratto sul sito della AN d'LI e neppure in Gazzetta ufficiale, in deroga a quanto previsto dall'art. 58 T.U.B., senza indicazione del perimetro trasferito che è rimasto incerto e, nelle more della sottoposizione alla Liquidazione coatta amministrativa di tanto che non Parte_3 era certo chi fosse il titolare del rapporto e quindi a chi, dovessero essere versate le rate di mutuo. Anche la sola pubblicazione dell'estratto sul sito della AN d'LI (in deroga all'art. 58 T.U.B.) non è sufficiente, secondo l'appellante, a fornire la prova della titolarità del credito, risultando violato il principio dell'onere della prova ex art. 2697, comma 2, c.c.
• IV Motivo. Mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato:
L'appellante contesta l'assunto del Tribunale sulla sussistenza del credito, sostenendo che il credito richiesto per l'importo di 63.603,83, sia indeterminato, mancando il titolo contrattuale notificato e l'allegazione di conteggi che suddividano capitale e interessi. Il titolo esecutivo dovrebbe infatti essere "autosufficiente" consentendo la ricostruzione del credito senza ricorrere ad elementi esterni al titolo. Per tale motivo l'appellante insiste per l'accoglimento di CTU contabile volta a determinare l'esatto ammontare delle somme dovute, conteggiate al tasso legale e con riferimento agli ultimi 5 anni (art. 2948 n. 4 c.c.). 3. Si è costituita in giudizio mandataria di Controparte_5 CP_1 poi sostituita, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. dalla nuova procuratrice speciale Controparte_7
(costituitasi con nuova comparsa del 01.07.2025) contestando ogni avverso assunto e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
L'appellata ha sostenuto che l'impugnazione è manifestamente infondata e pretestuosa in quanto si limita ad una mera riproposizione delle argomentazioni già affrontate e rigettate dal Tribunale.
In particolare, l'appellata ha così replicato ai motivi di gravame.
1. Sulla nullità del precetto: L'eccezione era stata correttamente rigettata dal Tribunale in quanto tardiva e attinente a un vizio formale (ex art. 617 c.p.c.). La giurisprudenza di legittimità era costante nel ritenere che l'invalidità della notificazione del titolo esecutivo si opponga ai sensi dell'art. 617 c.p.c. In ogni caso, il privilegio dell'art. 41 T.U.B. si trasferisce al cessionario in caso di cessione in blocco (ex art. 58 T.U.B.), anche se il cessionario non è una banca.
2. Sulla nullità per limite di finanziabilità: La contestazione ignorava il principio stabilito dalle
Sezioni Unite della Cassazione (n. 33719/2022), secondo cui il superamento del limite non incide sulla validità del contratto di mutuo fondiario, ma ha solo ripercussioni sanzionatorie amministrative. Inoltre, nel merito, non vi è stato alcun superamento della soglia di finanziabilità, in quanto la stima dell'immobile, effettuata in conformità al Regolamento UE 575/2013, era di
75.000,00 tenendo conto dei lavori di ristrutturazione da eseguire (valore cauzionale) e non del solo valore di acquisto dell'immobile stesso, rendendo il mutuo erogato (per euro 55.000,00) inferiore all'80% di tale somma stimata.
3. Sul difetto di legittimazione: La cessione era stata adeguatamente provata. La giurisprudenza più recente (incluse Cass. n. 4277/2023, 15884/2019) ritiene sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione (sulla Gazzetta Ufficiale o sul sito di AN d'LI, equiparato ai sensi del D.L. n. 99/2017), a condizione che si possa individuare il rapporto ceduto, cosa avvenuta tramite la certificazione dell'elenco dei crediti ceduti del Notaio Per_1
4. Sulla mancanza dei requisiti di liquidità: La sentenza di primo grado era corretta nel ritenere che il precetto non richiede l'indicazione dei criteri di quantificazione. L'appellata aveva peraltro prodotto in giudizio l'estratto conto contabile per cui la richiesta di CTU era meramente esplorativa e generica, quindi legittimamente rigettata. Parimenti inammissibili erano le ulteriori istanze istruttorie di parte appellante.
4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in data 5 marzo 2024, la Corte ha rinviato all'udienza di rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. ed ha poi rimesso la causa al Collegio per la sentenza. Con separata ordinanza del 13.03.2024 la Corte ha inoltre rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado rilevando, quanto al fumus boni iuris che: “la mancata notifica del titolo esecutivo prima della notifica del precetto determina, secondo costante giurisprudenza, un'irregolarità di carattere formale che deve essere fatta valere con le forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., termini nella presente sede non rispettati;
l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non incide sulla validità del contratto secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza
33719/22; la cessione ad del credito derivante dal contratto di mutuo stipulato da CP_1 con è regolata da norme speciali (che non appaiono prima Parte_1 Parte_2 facie violate nel caso di specie) e non deve necessariamente essere dimostrata in giudizio attraverso la produzione del contratto di cessione;
le contestazioni circa la certezza, liquidità ed esigibilità del credito non paiono essere state meglio specificate e dettagliate in grado di appello”; quanto al periculum in mora che non sia sussistente ritenendo che la scelta di pignorare l'immobile adibito a prima casa su cui è iscritta ipoteca non costituisca valida ragione per sospendere l'esecutività del titolo.
5. La Corte, esaminati gli atti e le memorie depositate, ritiene che l'appello proposto da Pt_1 debba essere rigettato per le ragioni di diritto e di fatto che seguono, con conseguente
[...] conferma integrale della Sentenza n. 353/2023 del Tribunale di Verbania.
5.1. Sulla nullità del precetto per omessa notifica del Titolo Esecutivo Contrattuale.
Il motivo è infondato.
L'eccezione, proposta come pregiudiziale dall'odierna parte appellante anche avanti al Tribunale,
è inammissibile per tardività, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure e anche già esposto da questa Corte nell'ordinanza del 13.03.2024. La doglianza relativa all'omessa notifica del titolo esecutivo integra un vizio di invalidità formale dell'atto prodromico all'esecuzione, inquadrabile nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, comma 1, c.p.c.) con la conseguenza che appare chiaro che il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto
(precetto del 18.11.2021) non è stato rispettato dall'appellante essendo opposizione del
17.01.2022. Si richiama, sul punto, ex multis, Cass. Civ. sez. VI, 9 novembre 2021, n. 32838:
“L'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina un'irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1, c.p.c.,…”.Quanto alla rilevabilità d'ufficio del suddetto vizio, (principio nulla executio sine titulo), la Corte osserva che tale potere officioso opera con riferimento alla esistenza e/o efficacia del titolo, non alla sua omessa allegazione/notifica, che è un vizio di natura esclusivamente formale.
5.2. Sulla nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio di diritto stabilito dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 33719 del 16/11/2022. Tale principio statuisce chiaramente che il limite di finanziabilità (ex art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 385/1993) non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto di mutuo fondiario, non essendo posto a presidio della validità del negozio. La sua eventuale violazione - peraltro qui contestata in fatto da parte appellata come meglio infra - è insuscettibile di determinare la nullità del contratto.
Non può essere accolta la tesi dell'appellante che disconosce la vincolatività e il fondamento logico-giuridico di tale orientamento di legittimità, atteso che giurisprudenza richiamata dall'appellante (es. Cass. n. 16776/2021) è stata superata e armonizzata dalla successiva pronuncia delle Sezioni Unite, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale.
Peraltro, nel caso, neppure è stato provato il superamento del limite, atteso che il valore dell'immobile, tenuto conto delle opere di ristrutturazione da eseguire, era stato stimato in €
75.000,00 (valore cauzionale), rendendo il mutuo erogato di € 55.000,00 inferiore alla soglia dell'80% (€ 60.000,00). Ed infatti, la circostanza che l'immobile sia stato acquistato a prezzo inferiore (€ 25.000,00) e che attualmente versi in cattive condizioni non rileva - con conseguente rigetto delle prove orali dedotte da per irrilevanza - poiché il limite di finanziabilità Parte_1
è riferito al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi (cfr. art. 1, delibera CICR 22 aprile 1995: “L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario e' pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi….).
5.3. Sul difetto di legittimazione ad agire e prova della cessione del credito.
Il motivo è infondato atteso che il Tribunale ha esattamente ritenuto provata l'intervenuta cessione e la legittimazione ad agire di elencando puntualmente gli elementi documentali CP_1 in atti che comprovano la cessione e la comunicazione all'odierna appellante.
In particolare, rileva la Corte, dal doc. n. 16 di parte appellata (certificazione del Notaio Per_1 del 23.2.22) risulta che nell'elenco dei rapporti ceduti da Parte_4
a (in allora
[...] Controparte_1 Controparte_8
), come comunicato sul sito di AN d'LI in data 12.4.2018, sono
[...] ricomprese le posizioni del debitore , codice cliente 57282608, ID Rapporto Parte_1
007/00800/000030000826/000 e 007/00800/00003000141/000. E' quindi documentata l'intervenuta cessione dei crediti, così come è provata e come sopra attestata la pubblicazione della cessione sul sito della AN d'LI (equivalente a quella in G.U. ex art. 3 comma 2 del
D.L. n. 99/2017, emanato per disciplinare la l.c.a. di Controparte_9
e convertito nella legge 2017 n. 121).
In questo contesto fattuale - e richiamata la costante giurisprudenza anche di legittimità che, in tema di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ha stabilito che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito la produzione dell'avviso di pubblicazione recante l'indicazione dei rapporti ceduti purchè (come nel caso è avvenuto) sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (cfr., ex multis, Cass., 2023 n. 4277) e che nel caso di cessioni in blocco la pubblicazione della notizia ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ. (ex multis, Cass., 2021 n. 10200) - resta solo da aggiungere che la Suprema Corte ha anche ripetutamente affermato che la pubblicazione in G.U. (qui sul sito di AN d'LI ex d.l. 99/2017 convertito nella l. 2017 n. 121) ponendosi sullo stesso piano degli adempimenti generali ex art. 1264 c.c., può essere validamente surrogata da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma: essa può aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. civ., sez. I,
17.3.2006, n. 5997; Cass. civ., sez. VI, 29.9.2020, n. 20495): il che conferma - sotto ogni profilo
- l'inconferenza dei richiami di all'asserito mancato ricevimento della missiva di Parte_1 cui al doc. n. 20 di parte appellata con la quale le è stata comunicata l'intervenuta cessione.
5.4. Sulla mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Anche l'ultimo motivo di appello è destituito di fondamento.
In linea generale deve essere osservato che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l'atto di precetto, contenendo l'intimazione ad adempiere l'obbligo, non richiede, a pena di nullità, l'indicazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinare la somma domandata: "l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla" (Così Cass. 2022 n. 8906 che richiama espressamente Cass., 2013 n. 4008 e
Cass., 1993 n. 11281).
Nel caso di specie, peraltro, ha superato ogni contestazione sulla liquidità producendo, in CP_1 primo grado, l'estratto conto contabile del rapporto (Doc. 22 conv.), specificando capitale e interessi. Le asserzioni sulla presunta usurarietà dei tassi d'interesse, già ritenute dal Tribunale di estrema genericità, non sono state sviluppate in appello con elementi specifici atti a superare il diniego della CTU contabile. Di conseguenza la richiesta di Ctu contabile reiterata dall'appellante deve essere respinta, essendo generica la doglianza e dunque impraticabile l'approfondimento richiesto.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate, come verrà indicato in dispositivo (DM 2014 n. 44 e smi, scaglione da euro 52.001 a euro 260.000, valori minimi atteso il valore della controversia, esclusione della fase istruttoria non svoltasi).
7. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Verbania n. 353/2023 pubblicata il Parte_1
28.09.2023 e notificata il 6.10.2023 nei confronti Controparte_1
e, per essa, in qualità di mandataria, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore
Ogni contraria istanza disattesa:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, Parte_1 liquidate in complessivi € 4.497,00 oltre rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a.;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data 21.11.25
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti