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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3047/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3047/2022 promossa da:
(codice fiscale: , con Parte_1 C.F._1 sede in San Severo (FG), alla via Verdi n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Salvatore
Prattichizzo, giusta procura depositata in atti
- OPPONENTE
Contro
, con sede ad Andria su SP Andria - Trani, km. Controparte_1
2,00, P.IVA in persona del titolare sig. nato ad [...] il P.IVA_1 Controparte_1
13.07.1969, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Gigliobianco, C.F._2 giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- OPPOSTA
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti (come da udienza del 26.6.2025):
- opponente: come da note conclusive, richiamate all'udienza predetta: “Voglia il Tribunale adito accogliere la presente opposizione per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, così provvedere: 1) annullare, revocare, rendere inefficace o comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 517/2022 del 18/04/2022 - n. 1465/2022 R.G. per le motivazioni in premessa meglio esposte;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare inammissibile la domanda monitoria proposta dalla per violazione della regola generale di Controparte_1 correttezza e buona fede, abuso del processo e illegittima parcellizzazione del credito;
3) in ogni caso vinte le spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore perché antistatario;
4) emettere ogni consequenziale pronuncia.”
- opposto: “in via preliminare, insiste nella concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; in subordine, nel merito, ove la causa venga decisa, insiste nel rigetto dell'opposizione e nella condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.6.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi a codesto Tribunale la formulando opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 517/2022 del 18/04/2022 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro € 81.191,60 – oltre interessi e spese di lite - a titolo di corrispettivo residuo dovuto per i lavori effettuati su suo incarico presso il cantiere sito in Francia, in Saint Germain en Laye, rue Pereire n. 18, nell'abitazione della sig.ra giusta preventivo CP_2 accettato dal committente pari a complessivi euro 116.191,00.
Ha dedotto, in estrema sintesi, l'opponente, a fondamento del proprio atto introduttivo: a)
l'assenza di vincolo obbligatorio tra le parti, non potendo lo stesso identificarsi con il preventivo prodotto dall'opposto e non avendo l'opponente mai commissionato il materiale descritto nel preventivo ed essendosi egli limitato ad eseguire dei lavori di pitturazione presso l'immobile dei signori in Francia ed avendo provveduto a corrispondere la somma di euro 35.000,00 in CP_2 favore dell'opposta su richiesta dei Sig.ri “per problematiche legate alla fatturazione di CP_2 lavori in Francia” ed avendo il “partita iva francese”; b) che alcuna prova del rapporto Pt_1 potrebbe evincersi dai DDT prodotti in atti, “in quanto gli stessi recano la sottoscrizione per ricezione dello stesso opposto e giammai dell'opponente”; c) che il pagamento parziale non costituirebbe ricognizione del debito e che, al più, “il sig. sarebbe tenuto a versare Parte_1 la differenza pari ad euro 5.000,00 rispetto all'importo totale della fattura n. 06-A/21, laddove venga data la prova della fornitura e posa in opera di un quantitativo corrispondente di merce”; d) che, in subordine, difetterebbe la prova dell'an e del quantum debeatur, così come espressamente richiesto dall'art. 634 c.p.c., essendo all'uopo inidonea la produzione della mera fattura commerciale;
e) che l'opposta avrebbe ammesso di non aver consegnato la merce alla ditta asserendo immotivatamente che la consegna di quest'ultima era prevista Parte_1 successivamente al pagamento, senza dimostrare la sussistenza di una clausola contrattuale sul punto e prevedendo il preventivo il pagamento del saldo alla consegna;
f) che l'opposta avrebbe instaurato ulteriore procedura monitoria - RG 1463/2022- per l'importo di euro 24.536,30 basato su fatture nell'ambito del rapporto commerciale intercorso tra le parti, con illegittima parcellizzazione del credito.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale adito accogliere la presente opposizione per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, così provvedere: 1) annullare, revocare, rendere inefficace o comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 517/2022 del
18/04/2022 - n. 1465/2022 R.G. per le motivazioni in premessa meglio esposte;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare inammissibile la domanda monitoria proposta dalla per violazione della regola generale di correttezza e buona fede, Controparte_1 abuso del processo e illegittima parcellizzazione del credito;
3) in ogni caso vinte le spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore perché antistatario;
4) emettere ogni consequenziale pronuncia”.
Con comparsa del 23.1.2023 si è costituita in giudizio l'opposta, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo, in estrema sintesi: a) che il rapporto sarebbe comprovato dal pagamento da parte dell'opponente delle somme a titolo di acconto, oltre che dalla sussistenza di rapporto contrattuale tra il e la relativo alla ristrutturazione dell'immobile di Pt_1 CP_2 quest'ultima, nell'ambito del quale l'appaltatore avrebbe commissionato le opere di falegnameria alla b) che non vi sarebbe prova dell'accordo “fiscale” tra l'opponente e la committente CP_1
e che lo stesso non avrebbe ragion d'essere, in quanto anche il era titolare di Controparte_1 partita IVA francese;
c) che le fatture sarebbero sufficienti all'ottenimento della tutela monitoria;
d) che i lavori sarebbero stati consegnati ad aprile 2022, dopo che la aveva rassicurato l'opposto CP_2 di aver corrisposto al l'intera somma dovuta a quest'ultimo; e) che sarebbe infondata Pt_1
l'eccezione di parcellizzazione del credito, afferendo l'altra controversia a differenti rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, riconducibili a lavori presso altri cantieri.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1. in via preliminare, conceda al decreto ingiuntivo opposta la provvisoria esecuzione;
2. nel merito, confermi il decreto ingiuntivo opposto
e, per l'effetto, rigetti l'opposizione;
3. condanni parte opponente al pagamento di spese e compensi legali” Istruita la causa a mezzo documentale, all'udienza del 26.6.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ad opera delle parti, la stessa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
--------
L'opposizione è infondata e deve essere respinta, per le ragioni di seguito indicate.
1. In via preliminare e di rito giova confermare la decisione, assunta in sede di trattazione, di non concedere in termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., giacché le parti, né alla prima udienza del 20.4.2023 né alla successiva udienza del 5.5.2023, ne hanno fatto richiesta. Irrilevante, sul punto, deve ritenersi la richiesta formulata dall'opponente sin nel proprio atto introduttivo, giacché tale richiesta (formulata peraltro prima dell'avversa costituzione) doveva esser reiterata in sede di prima udienza, viceversa dovendosi ritenere implicitamente rinunciata.
2. Passando, dunque, al merito, deve anzitutto rilevarsi che l'opposta – quale attrice in senso sostanziale - ha dato sufficiente prova (art. 2697 cod. civ.) del titolo alla base della propria pretesa creditoria.
A tal riguardo, occorre dar rilievo a molteplici elementi documentali, offerti in produzione dall'opposta (peraltro impropriamente e tardivamente “disconosciuti” dall'opponente, soltanto nelle note conclusive) che consentono, nella valutazione singola e combinata di tali elementi rappresentativi, di ritenere dimostrato il rapporto fondamentale, riconducibile allo schema del contratto di subappalto (art. 1656 cod. civ.), nella logica civilistica della preponderanza dell'evidenza. Nello specifico vengono in rilievo:
i) la produzione di un contratto di appalto del 4.9.2021 (doc. 12), intercorso tra l'impresa e la sig.ra avente ad oggetto la realizzazione di lavori di ristrutturazione Parte_1 CP_2
(nello specifico, opere di demolizione, edili, elettriche, idriche e di falegnameria) presso l'immobile sito in Saint Germain en Loye, rue Pereire n. 18, con corrispettivo pattuito in complessivi euro
253.588,77, di cui euro 134.241,60 per le opere di falegnameria;
ii) la produzione di un preventivo del 28.9.2021 (doc. 5), emesso dalla Falegnameria CP_1 in favore del relativo alla realizzazione di prodotti di falegnameria (finestre e portefinestre, Pt_1 porte interne, cucina, porta blindata, arredamenti interni), con “riferimento” “VS. cantiere 18 rue
Pereire Saint-Germain en Laye 78100 FR”, per un corrispettivo complessivo pari ad euro
116.191,60, con disciplina di dettaglio delle opere ad eseguirsi e delle condizioni di pagamento
(30% all'ordine, 40% in corso d'opera e prima della partenza della merce, 30% saldo alla consegna); iii) la produzione della fattura n.
6-A del 23.12.2021 (doc. n. 3), emessa dall'opposta nei confronti dell'opponente, di euro 40.000,00, in relazione all'acconto relativo al predetto cantiere, con indicazione dei termini di pagamento (“acconto con bonifico il 27.12.2021 e. 30.000,00, acconto con bonifico il 8.2.2022 e. 5.000,00”); iv) l'avvenuto pagamento, a mezzo di duplice bonifico bancario (v. doc. 6 e 7), da parte dell'opponente in favore dell'opposta, delle somme indicate in acconto, rispettivamente in Pt_1 data 23.12.2021 e 7.2.2022, con esplicita causale “fattura 06°2021”;
v) l'avvenuta consegna della merce, presso il cantiere di cui sopra, dapprima con DDT
25/2021 del 29.12.2021 (con riguardo alle finestre) e poi con DDT 10/22 del 16.4.2022 (in relazione alle porte, cucina, e mobili interni), entrambi eseguiti dal e sottoscritti, dal Parte_2 vettore medesimo, oltre che, in relazione al primo, dalla destinataria sig.ra cfr. l'identità della CP_2 sottoscrizione apposta con quella del contratto d'appalto: v. doc. 11 e 14 fasc. opposta).
Il coacervo della predetta documentazione rende evidente che tra le odierne parti processuali è intervenuto un contratto di subappalto - stipulato in forma orale o comunque per facta concludentia - in relazione alle opere di falegnameria già commissionate dalla alla impresa Tutti i CP_2 Pt_1 sopra detti elementi documentali, infatti, depongono in tal senso e rendono evidente che l'opposta, su incarico dell'opponente, ha eseguito le opere di falegnameria ad un prezzo ribassato rispetto a quelle del contratto principale (intercorso tra l'opponente e la committente ed ha poi CP_2 consegnato tali opere direttamente presso il cantiere. Particolare rilievo, inoltre, assume l'intervenuto pagamento a titolo di acconto da parte dello stesso opponente (sub-committente), il quale, contenendo espresso riferimento causale alla fattura n. 6° emessa in acconto, in conformità alle condizioni di cui al preventivo su richiamato, assume valenza ricognitiva tacita dell'avverso diritto di credito (v. arg. da Cass. n. 7820/2017 e Cass. n. 4324/2010) e prova, in ogni caso, la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti in causa.
Le eccezioni o difese articolate dall'opponente, sul punto, non colgono nel segno, in quanto:
a) la deduzione secondo cui l'opponente non avrebbe mai commissionato il materiale descritto nel preventivo e si sarebbe limitato ad eseguire dei lavori di pitturazione presso l'immobile dei signori risulta smentita dal contratto in atti intercorso tra lo stesso e la sig.ra – che CP_2 CP_2 come detto riguarda generali opere di ristrutturazione comprendenti anche quelle di falegnameria – oltre che dal richiamato pagamento in acconto;
b) l'affermazione secondo cui tale pagamento sarebbe avvenuto per effetto di non meglio precisate intese “fiscali” con la on appare in alcun modo credibile, in quanto: CP_2
- anzitutto risulta deduzione generica, non avendo la parte chiarito in cosa siano consistite tali intese e come le parti avrebbero poi regolato i propri rapporti successivamente a questo
“adempimento del terzo”; né avendo fornito (e comprovato, nemmeno a livello indiziario) una ricostruzione alternativa del coacervo di rapporti tra le parti (che rapporto vi era tra e CP_1 come è stato regolato il rapporto tra e alla luce dell'adempimento del debito CP_2 Pt_1 CP_2 altrui da parte del primo, documentazione contrattuale e/o contabile giustificativa di tali rapporti, etc.)
- l'unica motivazione fornita, relativa al possesso da parte del di partita iva francese, Pt_1 non è risultata credibile, giacché anche l'opposta è munita di tale partita iva ed essendo in ogni caso possibile anche regolare i rapporti fiscali con imprese aventi sede in altro stato, tanto più nell'ambito dell'Ue, in virtù della libera circolazione delle imprese;
– l'assunto, peraltro, risulta contraddetto dalla stessa documentazione offerta dall'opponente, che ha allegato comunicazioni intercorse tra le parti (v. nota di deposito del 19.3.2023) e nello specifico pec del 11.2.2022 inviata dal al nella quale il primo reclama il CP_1 Pt_1 pagamento del saldo della fattura n. 6A nonché ulteriore somma in acconto in relazione alla commissione oggetto di causa e successiva pec di riscontro del 18.2.2022, a firma del difensore dell'opponente, nella quale questi riferisce che la commissione delle opere e il pagamento delle stesse (ivi incluso il saldo della fattura n. 6A) avrebbero dovuto esser rivolti nei confronti della sig.ra , quale “reale” committente delle lavorazioni, non facendo dunque alcun riferimento Pt_3 al precedente duplice pagamento in acconto di euro 35.000,00 e alla relativa presunta “causale fiscale”, fornendo dunque una versione contraddittoria rispetto a quella poi enunciata in corso di causa.
c) i DDT prodotti in atti possono costituire prova indiziaria dell'avvenuta consegna della merce, tenuto conto del fatto che entrambi risultano sottoscritti dal vettore ed il primo anche dalla si. committente delle lavorazioni;
gli stessi, inoltre, risultano accompagnati dalla lettera di CP_3 vettura internazionale la quale, in uno alle fatture, costituisce documentazione fiscale e contabile che, come è noto, tra imprenditori può avere efficacia probatoria, ove regolarmente tenuta (2710 cod. civ.); d) irrilevante, inoltre, risulta quanto eccepito dall'opponente in ordine all'asserita mancata consegna della merce, che sarebbe stata ammessa dallo stesso opposto, giacché la consegna finale, a ben vedere, è avvenuta in data 16-4-2022, successivamente, dunque, al deposito del ricorso monitorio (26.3.2022), con conseguente assorbimento delle questioni relative alle modalità temporali di pagamento del corrispettivo dovuto;
e) ed ancora, di scarso rilievo risultano le eccezioni relative al difetto dei requisiti per l'ottenimento della tutela monitoria, giacché, da un lato, tali censure non dispiegano effetto nella fase di merito, volta ad accertare in ogni caso la sussistenza della pretesa creditoria dell'opposto e, dall'altro, risultano in ogni caso infondate, atteso che sin dalla fase monitoria l'opposto aveva depositato, in uno alle fatture e ai relativi estratti autentici – già sufficienti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ex art. 634 c.p.c. – anche l'ulteriore documentazione sintomatica del titolo alla base della propria pretesa (preventivo, DDT, bonifici in acconto, foto delle opere, etc.);
f) da respingere, infine, l'eccezione di abusivo esercizio del diritto, per la semplice ragione che gli ulteriori giudizi pendenti tra le stesse parti hanno ad oggetto altri rapporti contrattuali – relativi ad altri e diversi cantieri (cfr. doc. all. fasc. opposto), sicché, non facendo capo al medesimo rapporto, né essendo fondate sullo stesso fatto costitutivo (cfr. SS.UU. nn. 7299/25 e 4090-
4091/2017), non costituiscono abusiva parcellizzazione del credito censurabile;
Ne deriva, in conclusione, che avendo l'opposta comprovato il titolo alla base della propria pretesa e non avendo l'opponente dato prova dell'adempimento, l'opposizione deve essere respinta, con la conferma dell'emesso decreto.
---------
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/22), in relazione alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” e allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 52.000,00 ad euro
206.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e di quelli medi ridotti del 50% per la fase di trattazione/istruttoria, stante l'assenza della fase di assunzione delle prove
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 3047/2022, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 517/2022.
2. Condanna a rimborsare all'opposto le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 11.268,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15%,
IVA ed accessori ove dovuti come per legge.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Trani, il 30 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3- CONT/CONTRATTUALE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3047/2022 promossa da:
(codice fiscale: , con Parte_1 C.F._1 sede in San Severo (FG), alla via Verdi n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Salvatore
Prattichizzo, giusta procura depositata in atti
- OPPONENTE
Contro
, con sede ad Andria su SP Andria - Trani, km. Controparte_1
2,00, P.IVA in persona del titolare sig. nato ad [...] il P.IVA_1 Controparte_1
13.07.1969, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Gigliobianco, C.F._2 giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- OPPOSTA
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti (come da udienza del 26.6.2025):
- opponente: come da note conclusive, richiamate all'udienza predetta: “Voglia il Tribunale adito accogliere la presente opposizione per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, così provvedere: 1) annullare, revocare, rendere inefficace o comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 517/2022 del 18/04/2022 - n. 1465/2022 R.G. per le motivazioni in premessa meglio esposte;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare inammissibile la domanda monitoria proposta dalla per violazione della regola generale di Controparte_1 correttezza e buona fede, abuso del processo e illegittima parcellizzazione del credito;
3) in ogni caso vinte le spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore perché antistatario;
4) emettere ogni consequenziale pronuncia.”
- opposto: “in via preliminare, insiste nella concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; in subordine, nel merito, ove la causa venga decisa, insiste nel rigetto dell'opposizione e nella condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.6.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi a codesto Tribunale la formulando opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 517/2022 del 18/04/2022 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro € 81.191,60 – oltre interessi e spese di lite - a titolo di corrispettivo residuo dovuto per i lavori effettuati su suo incarico presso il cantiere sito in Francia, in Saint Germain en Laye, rue Pereire n. 18, nell'abitazione della sig.ra giusta preventivo CP_2 accettato dal committente pari a complessivi euro 116.191,00.
Ha dedotto, in estrema sintesi, l'opponente, a fondamento del proprio atto introduttivo: a)
l'assenza di vincolo obbligatorio tra le parti, non potendo lo stesso identificarsi con il preventivo prodotto dall'opposto e non avendo l'opponente mai commissionato il materiale descritto nel preventivo ed essendosi egli limitato ad eseguire dei lavori di pitturazione presso l'immobile dei signori in Francia ed avendo provveduto a corrispondere la somma di euro 35.000,00 in CP_2 favore dell'opposta su richiesta dei Sig.ri “per problematiche legate alla fatturazione di CP_2 lavori in Francia” ed avendo il “partita iva francese”; b) che alcuna prova del rapporto Pt_1 potrebbe evincersi dai DDT prodotti in atti, “in quanto gli stessi recano la sottoscrizione per ricezione dello stesso opposto e giammai dell'opponente”; c) che il pagamento parziale non costituirebbe ricognizione del debito e che, al più, “il sig. sarebbe tenuto a versare Parte_1 la differenza pari ad euro 5.000,00 rispetto all'importo totale della fattura n. 06-A/21, laddove venga data la prova della fornitura e posa in opera di un quantitativo corrispondente di merce”; d) che, in subordine, difetterebbe la prova dell'an e del quantum debeatur, così come espressamente richiesto dall'art. 634 c.p.c., essendo all'uopo inidonea la produzione della mera fattura commerciale;
e) che l'opposta avrebbe ammesso di non aver consegnato la merce alla ditta asserendo immotivatamente che la consegna di quest'ultima era prevista Parte_1 successivamente al pagamento, senza dimostrare la sussistenza di una clausola contrattuale sul punto e prevedendo il preventivo il pagamento del saldo alla consegna;
f) che l'opposta avrebbe instaurato ulteriore procedura monitoria - RG 1463/2022- per l'importo di euro 24.536,30 basato su fatture nell'ambito del rapporto commerciale intercorso tra le parti, con illegittima parcellizzazione del credito.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale adito accogliere la presente opposizione per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, così provvedere: 1) annullare, revocare, rendere inefficace o comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 517/2022 del
18/04/2022 - n. 1465/2022 R.G. per le motivazioni in premessa meglio esposte;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare inammissibile la domanda monitoria proposta dalla per violazione della regola generale di correttezza e buona fede, Controparte_1 abuso del processo e illegittima parcellizzazione del credito;
3) in ogni caso vinte le spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore perché antistatario;
4) emettere ogni consequenziale pronuncia”.
Con comparsa del 23.1.2023 si è costituita in giudizio l'opposta, invocando il rigetto dell'avversa opposizione e deducendo, in estrema sintesi: a) che il rapporto sarebbe comprovato dal pagamento da parte dell'opponente delle somme a titolo di acconto, oltre che dalla sussistenza di rapporto contrattuale tra il e la relativo alla ristrutturazione dell'immobile di Pt_1 CP_2 quest'ultima, nell'ambito del quale l'appaltatore avrebbe commissionato le opere di falegnameria alla b) che non vi sarebbe prova dell'accordo “fiscale” tra l'opponente e la committente CP_1
e che lo stesso non avrebbe ragion d'essere, in quanto anche il era titolare di Controparte_1 partita IVA francese;
c) che le fatture sarebbero sufficienti all'ottenimento della tutela monitoria;
d) che i lavori sarebbero stati consegnati ad aprile 2022, dopo che la aveva rassicurato l'opposto CP_2 di aver corrisposto al l'intera somma dovuta a quest'ultimo; e) che sarebbe infondata Pt_1
l'eccezione di parcellizzazione del credito, afferendo l'altra controversia a differenti rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, riconducibili a lavori presso altri cantieri.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1. in via preliminare, conceda al decreto ingiuntivo opposta la provvisoria esecuzione;
2. nel merito, confermi il decreto ingiuntivo opposto
e, per l'effetto, rigetti l'opposizione;
3. condanni parte opponente al pagamento di spese e compensi legali” Istruita la causa a mezzo documentale, all'udienza del 26.6.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ad opera delle parti, la stessa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
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L'opposizione è infondata e deve essere respinta, per le ragioni di seguito indicate.
1. In via preliminare e di rito giova confermare la decisione, assunta in sede di trattazione, di non concedere in termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., giacché le parti, né alla prima udienza del 20.4.2023 né alla successiva udienza del 5.5.2023, ne hanno fatto richiesta. Irrilevante, sul punto, deve ritenersi la richiesta formulata dall'opponente sin nel proprio atto introduttivo, giacché tale richiesta (formulata peraltro prima dell'avversa costituzione) doveva esser reiterata in sede di prima udienza, viceversa dovendosi ritenere implicitamente rinunciata.
2. Passando, dunque, al merito, deve anzitutto rilevarsi che l'opposta – quale attrice in senso sostanziale - ha dato sufficiente prova (art. 2697 cod. civ.) del titolo alla base della propria pretesa creditoria.
A tal riguardo, occorre dar rilievo a molteplici elementi documentali, offerti in produzione dall'opposta (peraltro impropriamente e tardivamente “disconosciuti” dall'opponente, soltanto nelle note conclusive) che consentono, nella valutazione singola e combinata di tali elementi rappresentativi, di ritenere dimostrato il rapporto fondamentale, riconducibile allo schema del contratto di subappalto (art. 1656 cod. civ.), nella logica civilistica della preponderanza dell'evidenza. Nello specifico vengono in rilievo:
i) la produzione di un contratto di appalto del 4.9.2021 (doc. 12), intercorso tra l'impresa e la sig.ra avente ad oggetto la realizzazione di lavori di ristrutturazione Parte_1 CP_2
(nello specifico, opere di demolizione, edili, elettriche, idriche e di falegnameria) presso l'immobile sito in Saint Germain en Loye, rue Pereire n. 18, con corrispettivo pattuito in complessivi euro
253.588,77, di cui euro 134.241,60 per le opere di falegnameria;
ii) la produzione di un preventivo del 28.9.2021 (doc. 5), emesso dalla Falegnameria CP_1 in favore del relativo alla realizzazione di prodotti di falegnameria (finestre e portefinestre, Pt_1 porte interne, cucina, porta blindata, arredamenti interni), con “riferimento” “VS. cantiere 18 rue
Pereire Saint-Germain en Laye 78100 FR”, per un corrispettivo complessivo pari ad euro
116.191,60, con disciplina di dettaglio delle opere ad eseguirsi e delle condizioni di pagamento
(30% all'ordine, 40% in corso d'opera e prima della partenza della merce, 30% saldo alla consegna); iii) la produzione della fattura n.
6-A del 23.12.2021 (doc. n. 3), emessa dall'opposta nei confronti dell'opponente, di euro 40.000,00, in relazione all'acconto relativo al predetto cantiere, con indicazione dei termini di pagamento (“acconto con bonifico il 27.12.2021 e. 30.000,00, acconto con bonifico il 8.2.2022 e. 5.000,00”); iv) l'avvenuto pagamento, a mezzo di duplice bonifico bancario (v. doc. 6 e 7), da parte dell'opponente in favore dell'opposta, delle somme indicate in acconto, rispettivamente in Pt_1 data 23.12.2021 e 7.2.2022, con esplicita causale “fattura 06°2021”;
v) l'avvenuta consegna della merce, presso il cantiere di cui sopra, dapprima con DDT
25/2021 del 29.12.2021 (con riguardo alle finestre) e poi con DDT 10/22 del 16.4.2022 (in relazione alle porte, cucina, e mobili interni), entrambi eseguiti dal e sottoscritti, dal Parte_2 vettore medesimo, oltre che, in relazione al primo, dalla destinataria sig.ra cfr. l'identità della CP_2 sottoscrizione apposta con quella del contratto d'appalto: v. doc. 11 e 14 fasc. opposta).
Il coacervo della predetta documentazione rende evidente che tra le odierne parti processuali è intervenuto un contratto di subappalto - stipulato in forma orale o comunque per facta concludentia - in relazione alle opere di falegnameria già commissionate dalla alla impresa Tutti i CP_2 Pt_1 sopra detti elementi documentali, infatti, depongono in tal senso e rendono evidente che l'opposta, su incarico dell'opponente, ha eseguito le opere di falegnameria ad un prezzo ribassato rispetto a quelle del contratto principale (intercorso tra l'opponente e la committente ed ha poi CP_2 consegnato tali opere direttamente presso il cantiere. Particolare rilievo, inoltre, assume l'intervenuto pagamento a titolo di acconto da parte dello stesso opponente (sub-committente), il quale, contenendo espresso riferimento causale alla fattura n. 6° emessa in acconto, in conformità alle condizioni di cui al preventivo su richiamato, assume valenza ricognitiva tacita dell'avverso diritto di credito (v. arg. da Cass. n. 7820/2017 e Cass. n. 4324/2010) e prova, in ogni caso, la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti in causa.
Le eccezioni o difese articolate dall'opponente, sul punto, non colgono nel segno, in quanto:
a) la deduzione secondo cui l'opponente non avrebbe mai commissionato il materiale descritto nel preventivo e si sarebbe limitato ad eseguire dei lavori di pitturazione presso l'immobile dei signori risulta smentita dal contratto in atti intercorso tra lo stesso e la sig.ra – che CP_2 CP_2 come detto riguarda generali opere di ristrutturazione comprendenti anche quelle di falegnameria – oltre che dal richiamato pagamento in acconto;
b) l'affermazione secondo cui tale pagamento sarebbe avvenuto per effetto di non meglio precisate intese “fiscali” con la on appare in alcun modo credibile, in quanto: CP_2
- anzitutto risulta deduzione generica, non avendo la parte chiarito in cosa siano consistite tali intese e come le parti avrebbero poi regolato i propri rapporti successivamente a questo
“adempimento del terzo”; né avendo fornito (e comprovato, nemmeno a livello indiziario) una ricostruzione alternativa del coacervo di rapporti tra le parti (che rapporto vi era tra e CP_1 come è stato regolato il rapporto tra e alla luce dell'adempimento del debito CP_2 Pt_1 CP_2 altrui da parte del primo, documentazione contrattuale e/o contabile giustificativa di tali rapporti, etc.)
- l'unica motivazione fornita, relativa al possesso da parte del di partita iva francese, Pt_1 non è risultata credibile, giacché anche l'opposta è munita di tale partita iva ed essendo in ogni caso possibile anche regolare i rapporti fiscali con imprese aventi sede in altro stato, tanto più nell'ambito dell'Ue, in virtù della libera circolazione delle imprese;
– l'assunto, peraltro, risulta contraddetto dalla stessa documentazione offerta dall'opponente, che ha allegato comunicazioni intercorse tra le parti (v. nota di deposito del 19.3.2023) e nello specifico pec del 11.2.2022 inviata dal al nella quale il primo reclama il CP_1 Pt_1 pagamento del saldo della fattura n. 6A nonché ulteriore somma in acconto in relazione alla commissione oggetto di causa e successiva pec di riscontro del 18.2.2022, a firma del difensore dell'opponente, nella quale questi riferisce che la commissione delle opere e il pagamento delle stesse (ivi incluso il saldo della fattura n. 6A) avrebbero dovuto esser rivolti nei confronti della sig.ra , quale “reale” committente delle lavorazioni, non facendo dunque alcun riferimento Pt_3 al precedente duplice pagamento in acconto di euro 35.000,00 e alla relativa presunta “causale fiscale”, fornendo dunque una versione contraddittoria rispetto a quella poi enunciata in corso di causa.
c) i DDT prodotti in atti possono costituire prova indiziaria dell'avvenuta consegna della merce, tenuto conto del fatto che entrambi risultano sottoscritti dal vettore ed il primo anche dalla si. committente delle lavorazioni;
gli stessi, inoltre, risultano accompagnati dalla lettera di CP_3 vettura internazionale la quale, in uno alle fatture, costituisce documentazione fiscale e contabile che, come è noto, tra imprenditori può avere efficacia probatoria, ove regolarmente tenuta (2710 cod. civ.); d) irrilevante, inoltre, risulta quanto eccepito dall'opponente in ordine all'asserita mancata consegna della merce, che sarebbe stata ammessa dallo stesso opposto, giacché la consegna finale, a ben vedere, è avvenuta in data 16-4-2022, successivamente, dunque, al deposito del ricorso monitorio (26.3.2022), con conseguente assorbimento delle questioni relative alle modalità temporali di pagamento del corrispettivo dovuto;
e) ed ancora, di scarso rilievo risultano le eccezioni relative al difetto dei requisiti per l'ottenimento della tutela monitoria, giacché, da un lato, tali censure non dispiegano effetto nella fase di merito, volta ad accertare in ogni caso la sussistenza della pretesa creditoria dell'opposto e, dall'altro, risultano in ogni caso infondate, atteso che sin dalla fase monitoria l'opposto aveva depositato, in uno alle fatture e ai relativi estratti autentici – già sufficienti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ex art. 634 c.p.c. – anche l'ulteriore documentazione sintomatica del titolo alla base della propria pretesa (preventivo, DDT, bonifici in acconto, foto delle opere, etc.);
f) da respingere, infine, l'eccezione di abusivo esercizio del diritto, per la semplice ragione che gli ulteriori giudizi pendenti tra le stesse parti hanno ad oggetto altri rapporti contrattuali – relativi ad altri e diversi cantieri (cfr. doc. all. fasc. opposto), sicché, non facendo capo al medesimo rapporto, né essendo fondate sullo stesso fatto costitutivo (cfr. SS.UU. nn. 7299/25 e 4090-
4091/2017), non costituiscono abusiva parcellizzazione del credito censurabile;
Ne deriva, in conclusione, che avendo l'opposta comprovato il titolo alla base della propria pretesa e non avendo l'opponente dato prova dell'adempimento, l'opposizione deve essere respinta, con la conferma dell'emesso decreto.
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Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/22), in relazione alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” e allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 52.000,00 ad euro
206.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e di quelli medi ridotti del 50% per la fase di trattazione/istruttoria, stante l'assenza della fase di assunzione delle prove
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 3047/2022, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 517/2022.
2. Condanna a rimborsare all'opposto le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 11.268,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15%,
IVA ed accessori ove dovuti come per legge.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Trani, il 30 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto