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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 7610/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GAMBINO SERGIO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti RAIA GIANFRANCO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 08/04/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste
(indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992) con decorrenza dal 26.04.2024;
- compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte, che CP_2 liquida in complessivi € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gambino Sergio dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_2
liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 20/05/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere, il riconoscimento dei requisiti sanitari previsti per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e disabilità di cui all'art. 3 comma 3 l.
104.92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la sussistenza del requisito sanitario per la condizione di disabilità e per la insussistenza di quello per l'indennità di accompagnamento;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (indennità di accompagnamento) a decorrere dal 26.04.2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- considerata la decorrenza del requisito sanitario, le spese di lite vanno compensate per metà, ponendosi la restante parte a carico di nella misura liquidata in dispositivo, disponendone la CP_2
distrazione in favore dell'avv. Gambino Sergio ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 08.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 7610/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GAMBINO SERGIO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti RAIA GIANFRANCO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 08/04/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste
(indennità di accompagnamento e disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992) con decorrenza dal 26.04.2024;
- compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte, che CP_2 liquida in complessivi € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gambino Sergio dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP_2
liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 20/05/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere, il riconoscimento dei requisiti sanitari previsti per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e disabilità di cui all'art. 3 comma 3 l.
104.92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la sussistenza del requisito sanitario per la condizione di disabilità e per la insussistenza di quello per l'indennità di accompagnamento;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (indennità di accompagnamento) a decorrere dal 26.04.2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- considerata la decorrenza del requisito sanitario, le spese di lite vanno compensate per metà, ponendosi la restante parte a carico di nella misura liquidata in dispositivo, disponendone la CP_2
distrazione in favore dell'avv. Gambino Sergio ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 08.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno