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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3103/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EL MO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.3103/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
MI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._2
indirizzo pec.
ATTRICE
contro
(P.I. ), già con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
dell'avv. Gennaro Arcucci (C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3
difensore, indirizzo pec.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2025. pagina 1 di 20 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 01.12.2020, unitamente ad altri investitori – premesso che: quale Parte_1
cliente della era titolare, presso la filiale di Noicattaro, del conto corrente Controparte_2
n. 011/01028981 e del conto deposito n. 00011/0000021196857; su detto ultimo conto alla stessa, già
titolare di n.
2.112 azioni, la aveva addebitato, nel periodo 2010 – 2014, titoli di sua emissione CP_1
pari a n.
8.062 azioni BP per complessivi € 70.292,00; la in violazione della normativa a tutela CP_1
del consumatore, aveva omesso di segnalare all'investitore la necessità di vendere i titoli azionari,
perché inadeguati per rischio e per eccessiva concentrazione del rischio emittente e aveva fornito informazioni fuorvianti, consistenti nell'aver erroneamente attribuito ai titoli un livello di rischio basso sino al 2012 e medio fino al 2015; la non aveva rispettato gli obblighi formali di cui all'art. 23 CP_1
TUF, né tantomeno aveva rilasciato copia del contratto al cliente all'atto della sottoscrizione e aveva violato gli obblighi di diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse dell'investitore previsti dall'art. 21 TUB e dai Regolamenti Consob;
la non aveva fornito elementi di prova in CP_1
ordine ad una adeguata informativa relativamente al rischio di perdita di capitale delle operazioni,
nonché all'adeguatezza delle operazioni al profilo aggiornato del cliente, posto che la mera consegna dei prospetti informativi all'atto della sottoscrizione degli ordini non esauriva l'obbligo informativo della quest'ultima aveva, altresì, violato l'art. 28 TUF, che poneva a suo carico obblighi CP_1
informativi anche nel corso del rapporto contrattuale, oltre che l'art. 45 Reg. 16190/2007, il CP_3
quale le imponeva di adottare misure idonee al fine di consentire al cliente il raggiungimento del miglior risultato;
dalle dichiarazioni rese dall'investitrice in sede di profilatura nel 2007 e nel 2010
emergeva chiaramente la sua intenzione di proteggere i propri risparmi;
nel 2014 – 2015 il rischio diventava elevatissimo, ma, di tanto, la cliente non veniva informata, né, tanto meno, veniva nuovamente profilata - conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la già Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “A) in via principale accertare e Controparte_2
dichiarare la nullità e/o assenza del contratto quadro in violazione dell'art. 23 del TUF, e per l'effetto pagina 2 di 20 condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato pari a: 1) Per la sig.ra Pt_1
€. 70.292,00, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge […]; B) in subordine,
accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver
violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto
condannare la convenuta al risarcimento pari alla somma addebitata pari nello specifico: 1) CP_1
Per la sig.ra € 70.292,00, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come di legge;
Pt_2
[…]; C) in ogni caso condannare la al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente CP_1
procedura, in favore del sottoscritto Avvocato antistatario nel rispetto dei parametri forensi vigenti”.
Costituitasi con comparsa dell'11.02.2021, già Controparte_1 Controparte_2
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e di risarcimento del danno formulate da in considerazione del fatto che gli investimenti erano avvenuti Parte_1
nel periodo compreso tra il 1988 e il 2015 e che l'atto introduttivo del presente giudizio era stato notificato in data 01.12.2020, nonché, in via autonoma, la prescrizione della domanda di restituzione delle somme investite, con riferimento alle operazioni poste in essere da parte attrice in data anteriore al 01.12.2010.
Deduceva, altresì, che tutti i clienti avevano sottoscritto contratti quadro di intermediazione finanziaria,
aventi ad oggetto i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari, contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e al rischio di liquidità di quelli non quotati in mercati regolamentati.
Aggiungeva che tutti gli investitori, tra cui avevano reso, in sede di profilatura, nel Parte_1
corso degli anni, dichiarazioni compatibili e coerenti con gli acquisti effettuati (docc. 53 – 56),
aderendo, tra l'altro alle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione
della Banca nel periodo 2001 – 2015 sulla base di appositi prospetti informativi e schede prodotto pagina 3 di 20 (docc. 69 -78bis), in cui avevano dichiarato di aver preso visione e di aver analizzato i fattori di rischio ivi indicati.
Precisava che era titolare di n. 36.785 azioni BP, per un controvalore di € Parte_1
69.142,15, e non di n.
8.062 azioni BP per € 70.292,00, come riportato in citazione, e che, sulla somma dovuta, la stessa aveva riscosso l'importo di € 1.444,45, a titolo di dividendi, e quello di €
9.929,09, a titolo di cedole.
Assumeva di aver, sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro, fornito ai clienti tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli, alle possibili perdite in conto capitale e alla sussistenza di conflitto di interessi, e, in particolare, quelle riguardanti la natura, le caratteristiche e i profili di rischio concernenti specificamente l'acquisto di azioni BP, con un ampio corredo informativo, costituito da vari prospetti informativi e dalle relative schede prodotto.
Sosteneva di aver, inoltre, fornito anche una adeguata informativa ex post, mettendo a conoscenza l'attrice i) del prezzo delle azioni BP (nel caso della vendita di azioni BP nulli), indicando le varie componenti che concorrevano al complessivo esborso di capitale a carico dell'investitore ; ii) del
“valore di smobilizzo” dei predetti titoli azionari, che essendo strumenti finanziari non quotati,
risultavano alienabili al prezzo determinato dall'assemblea dei soci BP, che gli attori avevano dichiarato di conoscere ed accettare al momento dell'ammissione alla compagine sociale della Banca;
iii) delle difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento del mercato di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione (prospetti informativi e schede prodotto;
iv) delle modalità di smobilizzo delle azioni BP, mediante ampia documentazione informativa, peraltro pubblicata anche sul sito web di BP, circa l'implementazione del mercato interno denominato “Sistema di negoziazione interno”, e successivamente del sistema Hi-MTF.
Aggiungeva che, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di intermediazione finanziaria, aveva provveduto ad acquisire da le informazioni relative al suo profilo Parte_1
pagina 4 di 20 finanziario ed ai suoi obiettivi di investimento e che, dall'analisi dei questionari di profilatura, era emerso un profilo di rischio dell'attrice perfettamente in linea con il grado di rischio e di liquidità che i titoli BP avevano al momento delle operazioni contestate.
Affermava, infine, di non aver mai offerto ai propri clienti alcuna garanzia né in ordine al mantenimento del valore del titolo azionario, né in merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo medesimo, i quali erano stati, invece, adeguatamente allertati ex ante sui rischi connessi agli investimenti per cui è causa, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
[…] dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese, diritti o azioni, nonché delle domande
avversarie per i motivi illustrati in narrativa.
Nel merito, in via principale:
- rigettare tutte le domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le
ragioni esposte in atti.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità,
l'inesistenza, l'inefficacia del contratto quadro e/o delle singole operazioni di investimento, accertare e
dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate da ciascun attore alla Banca per l'acquisto dei
titoli azionari BP oggetto del presente giudizio e disporne la restituzione entro i suddetti limiti, al
netto delle azioni assegnate agli attori a titolo gratuito ed ulteriormente detratte la somme da questi
ultimi percepite a titolo di dividendi nella misura esposta in narrativa, condannando in ogni caso parte
attrice alla restituzione, in favore della dei titoli azionari BP per cui è causa;
CP_1
pagina 5 di 20 - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia
responsabilità della nelle vicende di causa, quantificare le somme in ipotesi dovute agli attori a CP_1
titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BP al momento
dell'acquisto ed il controvalore residuo delle azioni, al netto delle azioni BP loro assegnate a titolo
gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto agli attori in ragione (i) del
grave concorso colposo degli attori, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nonché in ragione (ii) delle
somme da questi ultimi percepite a titolo di dividendi.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge”.
Con ordinanza del 04.03.2021, veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con attribuzione al presente procedimento del numero di r. g.
3103/2021.
Con la memoria ex art. 183, 6°comma, n. 1, c.p.c., prendeva atto e faceva propria la Parte_1
diversa ricostruzione, effettuata dalla nella comparsa di costituzione, in ordine alle operazioni di CP_1
acquisto dei titoli emessi dalla convenuta, con riferimento sia al numero delle azioni acquistate, pari, al netto delle attribuzioni gratuite, a n. 8.062, sia all'addebito operato dalla ammontante CP_1
complessivamente ad € 69.142,15.
Con note di trattazione scritta dell'11.06.2025, precisava le conclusioni chiedendo Parte_1
l'accoglimento della sola domanda di risarcimento del danno cagionato da numerosi inadempimenti da parte della convenuta, pari alle somme investite in azioni BP, con espressa rinuncia alle altre domande formulate in atti.
All'esito del vano tentativo di bonario componimento della lite, la causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2025, pagina 6 di 20 celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020,
convertito nella L. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale venivano concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c..
…………………………
Preliminarmente, preso atto della rinuncia da parte dell'attrice alla domanda di nullità delle operazioni per difetto di contratto quadro ex art. 23 T.U.F., nonché di risoluzione dello stesso, deve ritenersi assorbita l'eccezione di prescrizione e ogni altra questione relativa all'azione di nullità.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni, formulata dalla banca, in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla
Suprema Corte (Cass n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017).
A tal proposito, va osservato che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il
termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza
della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta
a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di
responsabilità contrattuale” (Cass. n. 29328/2024).
Sul punto va rilevato che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il Giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. n. 14135/2019; Cass. n.
15991/2018).
A ciò va aggiunto che “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha
l'onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale
pagina 7 di 20 si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa
prova una “quaestio facti”, incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14662/2016).
Nella fattispecie, la banca convenuta, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale decennale, ha individuato il dies a quo nel momento in cui sono stati sottoscritti gli ordini di acquisto per cui è causa,
con la conseguenza che la prescrizione riguarderebbe le operazioni effettuate nel decennio antecedente la notifica della citazione, avvenuta il 01.12.2020.
Alla luce dei principi di diritto innanzi esposti, atteso che la banca non ha allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente il
01.12.2010, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 in data 08.10.2018, emesse dalla la quale ha CP_3
accertato la violazione da parte dell'Istituto di Credito delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti e alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti.
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso, nel caso di specie, il suddetto termine decennale dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno, alla data di introduzione del presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno, formulata da per inadempimento della banca Parte_1
convenuta, è fondata e, pertanto, va accolta.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può
essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.
In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto, pagina 8 di 20 con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass. n. 17498/2020).
Ed invero, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il
danno cagionato al cliente per aver dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione
del contratto di negoziazione, si deve tener conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in
applicazione del criterio generale della “compensatio lucri cum damno” dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati – così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass. n.
17498/2020).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi di investimento (art. 39 del Reg. 16190/2007). CP_3
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi di investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. 16190/2007). CP_3
Sul punto giova richiamare il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. n. 11522 del 1998, CP_3
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
pagina 9 di 20 la sua conclusione (è il caso dell'obbligo di informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuna una breve ricostruzione degli investimenti effettuati da Parte_1
al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini di
[...]
investimento in esame e del profilo di rischio dell'attrice.
Nell'ambito del rapporto intercorso con la Banca convenuta, ha effettuato le seguenti Parte_1
operazioni:
pagina 10 di 20 Le azioni in esame rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono, pertanto, titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più
chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa Banca
emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
pagina 11 di 20 Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_1
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova solo un parziale riscontro nella produzione documentale della convenuta.
In particolare, gli allegati 16 e 17 della comparsa di costituzione e risposta contengono i contratti sottoscritti da rispettivamente in data 05.09.2007 e 27.02.2012. Parte_1
Il contratto del 2007 denominato “Dossier titoli/Negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari”, contenente le norme regolanti il servizio di deposito e custodia, i servizi di investimento ed il Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, reca la sottoscrizione della cliente di avvenuta consegna della copia del contratto e dei relativi allegati e la dichiarazione di non avvalersi del diritto di ricevere l'informativa precontrattuale (docc. 16 – 16 bis e
16 ter).
Anche il contratto del 2012, denominato “Servizi di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari” e “Servizi di investimento disposizioni comuni e servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari e servizio di consulenza in materia di investimenti”, completo delle norme contrattuali e dei relativi allegati, degli investimenti in strumenti finanziari, reca la sottoscrizione della cliente di avvenuta consegna della copia del contratto e del diritto di ricevere l'informativa precontrattuale (doc. 17).
pagina 12 di 20 Ciò precisato, va detto che le prime 100 azioni BP per complessivi € 915,00 sono state acquistate da in data 28.08.2007 al momento della presentazione della domanda di ammissione a Parte_1
socio BP (doc. 169 memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c., della convenuta).
In detto documento, ha soltanto dato atto di conoscere e accettare le disposizioni Parte_1
contenute nello Statuto Sociale e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio.
Non risulta fornita alla cliente alcuna informativa in merito al prezzo, alle caratteristiche e alla rischiosità delle azioni, il tutto in palese violazione di quanto disposto dalla legge.
Sempre nel 2007 e, precisamente, in data 07.12.2007, l'attrice ha acquistato, in occasione dell'AUCAP
2007 della Banca, altre n. 2012 azioni al prezzo unitario di € 8,30 per complessivi € 16.699,60.
Nella scheda di adesione relativa all'aumento del capitale deliberato nel 2007, (doc. 170 memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. della convenuta), ha dichiarato di non essere un'investitrice Parte_1
professionale e/o istituzionale, ha dato atto di accettare integralmente il contenuto del Prospetto
Informativo, che conteneva la sezione “Avvertenze per l'investitore” e quella “Fattori di Rischio” e di essere a conoscenza della circostanza che la aveva un interesse in conflitto, Controparte_2
essendo contemporaneamente emittente e offerente delle azioni.
Tuttavia, il Prospetto Informativo e la scheda prodotto delle azioni acquistate, pur essendo stati ritualmente prodotti dalla convenuta, non risultano essere stati consegnati a Parte_1
Il mero rinvio alle disposizioni contenute nel Prospetto Informativo non è sufficiente – secondo l'ausiliario – a far ritenere che la convenuta abbia, in maniera esaustiva, assolto ai precisi obblighi informativi posti a suo carico.
Ritiene il ctu che la nella sua qualità di intermediario, in occasione dell'investimento, ai sensi CP_1
dell'art. 31 del Regolamento avrebbe dovuto fornire al cliente, il che non è avvenuto nella CP_3
pagina 13 di 20 fattispecie, specifiche, concrete e puntuali indicazioni inerenti, in particolare, la valutazione del rischio di tali prodotti e la volatilità del prezzo, trattandosi di titoli non quotati sul mercato regolamentato.
Entrambi gli investimenti effettuati nel 2007 sono regolati anche dal contratto quadro del 05.09.2007 e dai questionari compilati e sottoscritti dall'attrice rispettivamente in data 05.09.2007 (doc. 53),
17.06.2009 (doc. 54) e 15.06.2010 (doc. 55).
Da detti questionari non si ricava – secondo l'ausiliario - il profilo di investitore assegnato dall'intermediario a anche se nel contratto quadro, sottoscritto il 05.09.2007, Parte_1
quest'ultima aveva dichiarato che, dalle affermazioni da lei rese in sede di profilatura, la sua propensione al rischio doveva considerarsi “medio-alta”.
Le operazioni del 2007, aventi pacificamente ad oggetto titoli illiquidi, come tali a rischio alto o quanto meno medio alto, devono – secondo il ctu – ritenersi, senza ombra di dubbio, inadeguate al profilo di rischio di che non può qualificarsi come “medio – alto”, soprattutto alla luce del Parte_1
fatto che la stessa, in sede di profilatura, aveva dichiarato di essere disponibile a sopportare solo una piccola perdita del capitale investito.
L'operazione del 28.02.2013 riguardante l'acquisto n. 1241 azioni al prezzo unitario di € 8,00 per complessivi € 9.928,00 è, invece, regolata, oltre che dal contratto quadro del 27.02.2012 (doc. 17) e dalla scheda di adesione relativa all'aumento del capitale deliberato dalla Banca nel 2012, sottoscritta in data 09.01.2013 da (doc. 91 comparsa di costituzione), anche dal questionario Parte_1
compilato e sottoscritto dall'attrice in data 27.02.2012 (doc. 53).
Nella scheda di adesione del 09.01.2013, l'attrice ha, ancora una volta, dichiarato di aver preso conoscenza e di accettare i termini e le condizioni dell'Offerta illustrate nel Prospetto Informativo,
documento quest'ultimo che, pur essendo stato prodotto in giudizio, non risulta allegato alla scheda.
Anche in questo caso – secondo l'ausiliario – gli obblighi informativi sarebbero stati assolti dalla in modo meramente formale, non essendovi alcuna prova in atti che la convenuta abbia CP_1 pagina 14 di 20 effettivamente illustrato all'attrice, com'era, per legge, suo onere fare, le caratteristiche dell'investimento e i reali rischi dell'operazione.
Nel questionario del 2012, anch'esso privo della valutazione finale, essendo il profilo di rischio “Alto”
desumibile dal contratto quadro sottoscritto il 27.02.2012, ha reso dichiarazioni Parte_1
inattendibili, perché in palese contraddizione con quanto dalla stessa affermato in altri questionari.
In particolare, si evidenzia che nel questionario del 15.06.2010 (doc. 55) aveva Parte_1
dichiarato di non conoscere i derivati finanziari, in quello del 27.02.2012 (doc.56) di conoscerli, in quello del 14.04.2016 (successivo agli investimenti per cui è causa) ha nuovamente affermato di non conoscerli.
È, quindi, ragionevole ritenere che l'attrice non conoscesse i derivati finanziari.
Orbene, se si considera che le azioni illiquide, come sono le azioni BP, sono più assimilabili ai derivati finanziari, con riguardo al tipo di mercato in cui vengono trattate e alle conseguenze, anche in termini di rischiosità dell'investimento, che ciò comporta, piuttosto che alle azioni quotate, si deve giungere alla conclusione che non vi è stata da parte dell'intermediario una effettiva verifica della capacità del cliente di comprendere gli specifici profili di rischio connessi ai titoli acquistati, verifica che era suggerita anche dalla comunicazione del 02.03.2009 proprio in punto di valutazione di CP_3
appropriatezza (sentenza n. 687 del 21.03.2017 del Tribunale di Verona).
Anche l'operazione in questione è, quindi, secondo l'ausiliario, inadeguata al profilo di rischio di se si ha riguardo sia alla sua esperienza e conoscenza in strumenti finanziari Parte_1
(l'attrice, come risulta dalla scheda di ammissione a socio BP, svolgeva l'attività di estetista) sia all'eccesso di concentrazione di titoli BP presente nel suo portafoglio già a partire dall'01.01.2010.
Tale conclusione trova ulteriore conferma nel fatto che, con il questionario del 27.02.2012, la cliente ha dichiarato di essere disposta ad accettare la perdita solo di una parte consistente del capitale ma non,
come poi è avvenuto, dell'intera somma investita. pagina 15 di 20 Tuttavia, di tale ipotesi, da considerarsi più che prevedibile, avendo l'investimento ad oggetto titoli illiquidi, non vi è alcuna prova in atti che fosse stata adeguatamente informata. Parte_1
L'operazione del 03.09.2014 riguardante l'acquisto di n.
1.365 azioni al prezzo unitario di € 8,55 per complessivi € 11.670,75 e quella del 30.12.2014, relativa all'acquisto di n.
3.344 azioni al prezzo unitario di € 8,95 per complessivi € 29.928,80, sono entrambe regolate, oltre che dal contratto quadro del 27.02.2012 (doc. 17) e dalla scheda di adesione relativa all'aumento del capitale deliberato dalla
Banca nel 2014, sottoscritta in data 03.12.2014 da (doc. 104 comparsa di Parte_1
costituzione), anche dal questionario, innanzi indicato, compilato e sottoscritto dall'attrice in data
27.02.2012 (doc. 56).
Per tali operazioni, la scheda di adesione, non consegnata alla cliente, rinvia, ancora una volta, ai fattori di rischio, come descritti nel Prospetto Informativo predisposto dall'emittente Controparte_2
prospetto che, pur essendo stato prodotto in giudizio, non è stato allegato alla scheda di adesione.
Non risulta essere stata consegnata a neppure la scheda prodotto delle azioni Parte_1
acquistate, per cui non può ritenersi attendibile la dichiarazione dell'attrice “di aver ricevuto, preso visione in ogni sua parte, letto e compreso le Schede Prodotto, in tempo utile prima della sottoscrizione degli strumenti finanziari ivi descritti” e “di aver esaminato, in particolare, i fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore in cui esso opera nonché relativi all'investimento nelle Azioni e nelle
Obbligazioni, riportati nelle Avvertenze e nella Sezione Prima, Capitolo 4 del Prospetto – “Fattori di rischio”, al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento”.
Anche per gli investimenti effettuati nel 2014, il ctu ha, quindi, ritenuto che la convenuta, nella CP_1
sua qualità di intermediario, non abbia ottemperato agli obblighi generali di correttezza e diligenza per servire al meglio l'interesse dei clienti, previsti dall'art. 21 del TUF, e a quelli informativi di cui all'art.
pagina 16 di 20 Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono pienamente, gli investimenti azionari per cui si procede, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l'obiettivo d'investimento e con la propensione al rischio, risultante dalle dichiarazioni rese dall'attrice.
A ciò va aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla capacità patrimoniale dell'investitore, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti,
finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principio inadeguata l'eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio.
Nella fattispecie, dall'analisi del portafogli titoli di il ctu ha rilevato che parte attrice Parte_1
ha fortemente e costantemente concentrato i propri investimenti in titoli emessi dalla convenuta, il che collide con il profilo di rischio attribuito alla cliente e conferma l'inadeguatezza degli investimenti per cui è causa.
Orbene, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dall'esecuzione,
indipendentemente all'ulteriore profilo dell'eccessiva concentrazione e dal parziale assolvimento degli obblighi di informazione attiva, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.
Va, infine, evidenziato che “dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo –
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass. n.
33596/2021) e che “la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero
dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e
pagina 17 di 20 orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori
di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass. n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio subito CP_1
dall'investitore, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi, pari a zero euro.
Ai fini della quantificazione del danno, va, pertanto, operata la detrazione dal capitale investito dall'attrice pari ad € 69.142,15, dei dividendi incassati nel corso del rapporto, nella misura indicata dalla convenuta in comparsa di costituzione ed accertata dall'ausiliario, di € 1.444,45.
Nulla, in mancanza di prova a riguardo, risulta, invece, aver percepito l'attrice a titolo di cedole.
Da ultimo, deve essere disattesa la domanda di ridimensionamento del danno, formulata dalla CP_1
per concorso di colpa dell'investitore ex art. 1227 c.c..
Va osservato, in proposito, che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati.
Ed infatti, lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte (Cass. n.
29864/2011 e Cass. n. 9892/2016).
pagina 18 di 20 Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa dell'attrice in ragione della mancanza della qualità di investitore professionale, dovendosi ritenere che nell'ipotesi in cui la CP_1
avesse segnalato, come era suo onere, l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo del cliente, lo stesso non avrebbe proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto per cui è causa.
Non può essere accolta neppure la domanda con la quale la convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice alla restituzione, in suo favore, dei titoli azionari e obbligazionari BP per cui è causa,
nell'ipotesi in cui fosse stata dichiarata la nullità, l'annullamento e/o fosse stata disposta la risoluzione del contratto quadro e/o delle singole operazioni di investimento.
A riguardo occorre dire che la restituzione dei titoli, oltre che dei frutti percepiti, può essere disposta soltanto in caso accoglimento della domanda di annullamento (Cass. n. 20651/2005 e 7651/2005, in tema di nullità, e Cass. n. 10498/2001 e 1252/2000, in tema di annullamento), domanda alla quale, nel corso del giudizio, l'attrice ha rinunciato.
Nel caso di specie, l'intermediario è stato condannato a risarcire il danno cagionato all'attrice, senza che sia stata pronunciata, lo si ribadisce, per difetto di domanda sul punto, la risoluzione del contratto di negoziazione, per cui resta in possesso dei titoli (Cass. n. 17948/2020). Parte_1
In accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va condannata al pagamento della somma di € 69.142,15, al netto dei dividendi incassati, così come allegati dalla convenuta nella comparsa di costituzione e determinati dal ctu, con conseguente CP_1
determinazione di un importo complessivamente pari ad € 67.697,70 (capitale investito pari ad €
69.142,15, decurtato delle somme riscosse per dividendi ammontanti ad € 1.444,45).
Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tale importo compete il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo.
pagina 19 di 20 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta e distratte in favore del procuratore, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del
01.12.2020 da nei confronti di già Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
1) accoglie la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di della somma di € 67.697,70, oltre al CP_1 Parte_1
danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, e agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate CP_1
in € 14.103,00, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 03 ottobre 2025 Il Giudice
EL MO
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 del Regolamento Consob.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EL MO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.3103/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
MI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._2
indirizzo pec.
ATTRICE
contro
(P.I. ), già con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
dell'avv. Gennaro Arcucci (C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3
difensore, indirizzo pec.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2025. pagina 1 di 20 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 01.12.2020, unitamente ad altri investitori – premesso che: quale Parte_1
cliente della era titolare, presso la filiale di Noicattaro, del conto corrente Controparte_2
n. 011/01028981 e del conto deposito n. 00011/0000021196857; su detto ultimo conto alla stessa, già
titolare di n.
2.112 azioni, la aveva addebitato, nel periodo 2010 – 2014, titoli di sua emissione CP_1
pari a n.
8.062 azioni BP per complessivi € 70.292,00; la in violazione della normativa a tutela CP_1
del consumatore, aveva omesso di segnalare all'investitore la necessità di vendere i titoli azionari,
perché inadeguati per rischio e per eccessiva concentrazione del rischio emittente e aveva fornito informazioni fuorvianti, consistenti nell'aver erroneamente attribuito ai titoli un livello di rischio basso sino al 2012 e medio fino al 2015; la non aveva rispettato gli obblighi formali di cui all'art. 23 CP_1
TUF, né tantomeno aveva rilasciato copia del contratto al cliente all'atto della sottoscrizione e aveva violato gli obblighi di diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse dell'investitore previsti dall'art. 21 TUB e dai Regolamenti Consob;
la non aveva fornito elementi di prova in CP_1
ordine ad una adeguata informativa relativamente al rischio di perdita di capitale delle operazioni,
nonché all'adeguatezza delle operazioni al profilo aggiornato del cliente, posto che la mera consegna dei prospetti informativi all'atto della sottoscrizione degli ordini non esauriva l'obbligo informativo della quest'ultima aveva, altresì, violato l'art. 28 TUF, che poneva a suo carico obblighi CP_1
informativi anche nel corso del rapporto contrattuale, oltre che l'art. 45 Reg. 16190/2007, il CP_3
quale le imponeva di adottare misure idonee al fine di consentire al cliente il raggiungimento del miglior risultato;
dalle dichiarazioni rese dall'investitrice in sede di profilatura nel 2007 e nel 2010
emergeva chiaramente la sua intenzione di proteggere i propri risparmi;
nel 2014 – 2015 il rischio diventava elevatissimo, ma, di tanto, la cliente non veniva informata, né, tanto meno, veniva nuovamente profilata - conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la già Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “A) in via principale accertare e Controparte_2
dichiarare la nullità e/o assenza del contratto quadro in violazione dell'art. 23 del TUF, e per l'effetto pagina 2 di 20 condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato pari a: 1) Per la sig.ra Pt_1
€. 70.292,00, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come per legge […]; B) in subordine,
accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi contrattuali della convenuta per aver
violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto
condannare la convenuta al risarcimento pari alla somma addebitata pari nello specifico: 1) CP_1
Per la sig.ra € 70.292,00, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria come di legge;
Pt_2
[…]; C) in ogni caso condannare la al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente CP_1
procedura, in favore del sottoscritto Avvocato antistatario nel rispetto dei parametri forensi vigenti”.
Costituitasi con comparsa dell'11.02.2021, già Controparte_1 Controparte_2
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e di risarcimento del danno formulate da in considerazione del fatto che gli investimenti erano avvenuti Parte_1
nel periodo compreso tra il 1988 e il 2015 e che l'atto introduttivo del presente giudizio era stato notificato in data 01.12.2020, nonché, in via autonoma, la prescrizione della domanda di restituzione delle somme investite, con riferimento alle operazioni poste in essere da parte attrice in data anteriore al 01.12.2010.
Deduceva, altresì, che tutti i clienti avevano sottoscritto contratti quadro di intermediazione finanziaria,
aventi ad oggetto i servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e di deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli e strumenti finanziari, contenenti esaustiva informazione sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e al rischio di liquidità di quelli non quotati in mercati regolamentati.
Aggiungeva che tutti gli investitori, tra cui avevano reso, in sede di profilatura, nel Parte_1
corso degli anni, dichiarazioni compatibili e coerenti con gli acquisti effettuati (docc. 53 – 56),
aderendo, tra l'altro alle operazioni di aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione
della Banca nel periodo 2001 – 2015 sulla base di appositi prospetti informativi e schede prodotto pagina 3 di 20 (docc. 69 -78bis), in cui avevano dichiarato di aver preso visione e di aver analizzato i fattori di rischio ivi indicati.
Precisava che era titolare di n. 36.785 azioni BP, per un controvalore di € Parte_1
69.142,15, e non di n.
8.062 azioni BP per € 70.292,00, come riportato in citazione, e che, sulla somma dovuta, la stessa aveva riscosso l'importo di € 1.444,45, a titolo di dividendi, e quello di €
9.929,09, a titolo di cedole.
Assumeva di aver, sin dalla fase di conclusione dei contratti quadro, fornito ai clienti tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli, alle possibili perdite in conto capitale e alla sussistenza di conflitto di interessi, e, in particolare, quelle riguardanti la natura, le caratteristiche e i profili di rischio concernenti specificamente l'acquisto di azioni BP, con un ampio corredo informativo, costituito da vari prospetti informativi e dalle relative schede prodotto.
Sosteneva di aver, inoltre, fornito anche una adeguata informativa ex post, mettendo a conoscenza l'attrice i) del prezzo delle azioni BP (nel caso della vendita di azioni BP nulli), indicando le varie componenti che concorrevano al complessivo esborso di capitale a carico dell'investitore ; ii) del
“valore di smobilizzo” dei predetti titoli azionari, che essendo strumenti finanziari non quotati,
risultavano alienabili al prezzo determinato dall'assemblea dei soci BP, che gli attori avevano dichiarato di conoscere ed accettare al momento dell'ammissione alla compagine sociale della Banca;
iii) delle difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento del mercato di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione (prospetti informativi e schede prodotto;
iv) delle modalità di smobilizzo delle azioni BP, mediante ampia documentazione informativa, peraltro pubblicata anche sul sito web di BP, circa l'implementazione del mercato interno denominato “Sistema di negoziazione interno”, e successivamente del sistema Hi-MTF.
Aggiungeva che, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di intermediazione finanziaria, aveva provveduto ad acquisire da le informazioni relative al suo profilo Parte_1
pagina 4 di 20 finanziario ed ai suoi obiettivi di investimento e che, dall'analisi dei questionari di profilatura, era emerso un profilo di rischio dell'attrice perfettamente in linea con il grado di rischio e di liquidità che i titoli BP avevano al momento delle operazioni contestate.
Affermava, infine, di non aver mai offerto ai propri clienti alcuna garanzia né in ordine al mantenimento del valore del titolo azionario, né in merito alle tempistiche di smobilizzo del titolo medesimo, i quali erano stati, invece, adeguatamente allertati ex ante sui rischi connessi agli investimenti per cui è causa, ivi incluso il rischio di liquidità e di possibile perdita del capitale investito.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
[…] dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese, diritti o azioni, nonché delle domande
avversarie per i motivi illustrati in narrativa.
Nel merito, in via principale:
- rigettare tutte le domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le
ragioni esposte in atti.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità,
l'inesistenza, l'inefficacia del contratto quadro e/o delle singole operazioni di investimento, accertare e
dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate da ciascun attore alla Banca per l'acquisto dei
titoli azionari BP oggetto del presente giudizio e disporne la restituzione entro i suddetti limiti, al
netto delle azioni assegnate agli attori a titolo gratuito ed ulteriormente detratte la somme da questi
ultimi percepite a titolo di dividendi nella misura esposta in narrativa, condannando in ogni caso parte
attrice alla restituzione, in favore della dei titoli azionari BP per cui è causa;
CP_1
pagina 5 di 20 - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia
responsabilità della nelle vicende di causa, quantificare le somme in ipotesi dovute agli attori a CP_1
titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BP al momento
dell'acquisto ed il controvalore residuo delle azioni, al netto delle azioni BP loro assegnate a titolo
gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto agli attori in ragione (i) del
grave concorso colposo degli attori, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., nonché in ragione (ii) delle
somme da questi ultimi percepite a titolo di dividendi.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge”.
Con ordinanza del 04.03.2021, veniva disposta la separazione dei giudizi in relazione alle distinte posizioni contrattuali azionate, con attribuzione al presente procedimento del numero di r. g.
3103/2021.
Con la memoria ex art. 183, 6°comma, n. 1, c.p.c., prendeva atto e faceva propria la Parte_1
diversa ricostruzione, effettuata dalla nella comparsa di costituzione, in ordine alle operazioni di CP_1
acquisto dei titoli emessi dalla convenuta, con riferimento sia al numero delle azioni acquistate, pari, al netto delle attribuzioni gratuite, a n. 8.062, sia all'addebito operato dalla ammontante CP_1
complessivamente ad € 69.142,15.
Con note di trattazione scritta dell'11.06.2025, precisava le conclusioni chiedendo Parte_1
l'accoglimento della sola domanda di risarcimento del danno cagionato da numerosi inadempimenti da parte della convenuta, pari alle somme investite in azioni BP, con espressa rinuncia alle altre domande formulate in atti.
All'esito del vano tentativo di bonario componimento della lite, la causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di ctu, veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2025, pagina 6 di 20 celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020,
convertito nella L. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale venivano concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c..
…………………………
Preliminarmente, preso atto della rinuncia da parte dell'attrice alla domanda di nullità delle operazioni per difetto di contratto quadro ex art. 23 T.U.F., nonché di risoluzione dello stesso, deve ritenersi assorbita l'eccezione di prescrizione e ogni altra questione relativa all'azione di nullità.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento danni, formulata dalla banca, in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla
Suprema Corte (Cass n. 8997/2021; Cass. n. 12937/2017).
A tal proposito, va osservato che “in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il
termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza
della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta
a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di
responsabilità contrattuale” (Cass. n. 29328/2024).
Sul punto va rilevato che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il Giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (Cass. n. 14135/2019; Cass. n.
15991/2018).
A ciò va aggiunto che “In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha
l'onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale
pagina 7 di 20 si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa
prova una “quaestio facti”, incensurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14662/2016).
Nella fattispecie, la banca convenuta, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale decennale, ha individuato il dies a quo nel momento in cui sono stati sottoscritti gli ordini di acquisto per cui è causa,
con la conseguenza che la prescrizione riguarderebbe le operazioni effettuate nel decennio antecedente la notifica della citazione, avvenuta il 01.12.2020.
Alla luce dei principi di diritto innanzi esposti, atteso che la banca non ha allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte dell'azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente il
01.12.2010, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584 in data 08.10.2018, emesse dalla la quale ha CP_3
accertato la violazione da parte dell'Istituto di Credito delle procedure per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti e alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti.
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso, nel caso di specie, il suddetto termine decennale dall'indicata conoscenza o conoscibilità del danno, alla data di introduzione del presente giudizio.
La domanda di risarcimento del danno, formulata da per inadempimento della banca Parte_1
convenuta, è fondata e, pertanto, va accolta.
A tal proposito, va innanzitutto osservato che la domanda di risarcimento del danno deve ritenersi autonoma rispetto a quella di adempimento e di risoluzione, con la conseguenza che la stessa può
essere accolta, in ragione della non scarsa importanza dell'inadempimento, anche nell'ipotesi in cui la risoluzione non venga pronunciata.
In particolare, la domanda risarcitoria può essere esaminata anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto, nel caso di specie per difetto di domanda sul punto, pagina 8 di 20 con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass. n. 17498/2020).
Ed invero, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il
danno cagionato al cliente per aver dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in
violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione
del contratto di negoziazione, si deve tener conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in
applicazione del criterio generale della “compensatio lucri cum damno” dalla liquidazione va
decurtato il valore residuo dei titoli acquistati – così come risultante dalle quotazioni ufficiali al
momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass. n.
17498/2020).
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va innanzitutto osservato che l'intermediario ha l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi di investimento (art. 39 del Reg. 16190/2007). CP_3
Sulla scorta delle informazioni acquisite, deve altresì valutare l'adeguatezza della specifica operazione,
in modo che corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e sia tale da essere finanziariamente sostenibile rispetto agli obiettivi di investimento dichiarati e che il cliente possa comprendere i rischi inerenti all'operazione (art. 40 del Reg. 16190/2007). CP_3
Sul punto giova richiamare il condivisibile principio di legittimità secondo cui “in tema di
intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21
del D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. n. 11522 del 1998, CP_3
sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il
documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le
informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari,
la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo
pagina 9 di 20 la sua conclusione (è il caso dell'obbligo di informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le
implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di
quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al
rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza,
correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei
singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro
originariamente stipulato dall'investitore” (Cass. n. 20617/2017).
Ciò premesso, appare opportuna una breve ricostruzione degli investimenti effettuati da Parte_1
al fine di procedere ad una valutazione globale dei rischi relativi ai singoli ordini di
[...]
investimento in esame e del profilo di rischio dell'attrice.
Nell'ambito del rapporto intercorso con la Banca convenuta, ha effettuato le seguenti Parte_1
operazioni:
pagina 10 di 20 Le azioni in esame rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono, pertanto, titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, ossia, ancor più
chiaramente, titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa Banca
emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
pagina 11 di 20 Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore.
Nel caso di specie, l'adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto quadro, ovvero il dovere della di consegnare al cliente il documento CP_1
informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore, trova solo un parziale riscontro nella produzione documentale della convenuta.
In particolare, gli allegati 16 e 17 della comparsa di costituzione e risposta contengono i contratti sottoscritti da rispettivamente in data 05.09.2007 e 27.02.2012. Parte_1
Il contratto del 2007 denominato “Dossier titoli/Negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari”, contenente le norme regolanti il servizio di deposito e custodia, i servizi di investimento ed il Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, reca la sottoscrizione della cliente di avvenuta consegna della copia del contratto e dei relativi allegati e la dichiarazione di non avvalersi del diritto di ricevere l'informativa precontrattuale (docc. 16 – 16 bis e
16 ter).
Anche il contratto del 2012, denominato “Servizi di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari” e “Servizi di investimento disposizioni comuni e servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari e servizio di consulenza in materia di investimenti”, completo delle norme contrattuali e dei relativi allegati, degli investimenti in strumenti finanziari, reca la sottoscrizione della cliente di avvenuta consegna della copia del contratto e del diritto di ricevere l'informativa precontrattuale (doc. 17).
pagina 12 di 20 Ciò precisato, va detto che le prime 100 azioni BP per complessivi € 915,00 sono state acquistate da in data 28.08.2007 al momento della presentazione della domanda di ammissione a Parte_1
socio BP (doc. 169 memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c., della convenuta).
In detto documento, ha soltanto dato atto di conoscere e accettare le disposizioni Parte_1
contenute nello Statuto Sociale e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio.
Non risulta fornita alla cliente alcuna informativa in merito al prezzo, alle caratteristiche e alla rischiosità delle azioni, il tutto in palese violazione di quanto disposto dalla legge.
Sempre nel 2007 e, precisamente, in data 07.12.2007, l'attrice ha acquistato, in occasione dell'AUCAP
2007 della Banca, altre n. 2012 azioni al prezzo unitario di € 8,30 per complessivi € 16.699,60.
Nella scheda di adesione relativa all'aumento del capitale deliberato nel 2007, (doc. 170 memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. della convenuta), ha dichiarato di non essere un'investitrice Parte_1
professionale e/o istituzionale, ha dato atto di accettare integralmente il contenuto del Prospetto
Informativo, che conteneva la sezione “Avvertenze per l'investitore” e quella “Fattori di Rischio” e di essere a conoscenza della circostanza che la aveva un interesse in conflitto, Controparte_2
essendo contemporaneamente emittente e offerente delle azioni.
Tuttavia, il Prospetto Informativo e la scheda prodotto delle azioni acquistate, pur essendo stati ritualmente prodotti dalla convenuta, non risultano essere stati consegnati a Parte_1
Il mero rinvio alle disposizioni contenute nel Prospetto Informativo non è sufficiente – secondo l'ausiliario – a far ritenere che la convenuta abbia, in maniera esaustiva, assolto ai precisi obblighi informativi posti a suo carico.
Ritiene il ctu che la nella sua qualità di intermediario, in occasione dell'investimento, ai sensi CP_1
dell'art. 31 del Regolamento avrebbe dovuto fornire al cliente, il che non è avvenuto nella CP_3
pagina 13 di 20 fattispecie, specifiche, concrete e puntuali indicazioni inerenti, in particolare, la valutazione del rischio di tali prodotti e la volatilità del prezzo, trattandosi di titoli non quotati sul mercato regolamentato.
Entrambi gli investimenti effettuati nel 2007 sono regolati anche dal contratto quadro del 05.09.2007 e dai questionari compilati e sottoscritti dall'attrice rispettivamente in data 05.09.2007 (doc. 53),
17.06.2009 (doc. 54) e 15.06.2010 (doc. 55).
Da detti questionari non si ricava – secondo l'ausiliario - il profilo di investitore assegnato dall'intermediario a anche se nel contratto quadro, sottoscritto il 05.09.2007, Parte_1
quest'ultima aveva dichiarato che, dalle affermazioni da lei rese in sede di profilatura, la sua propensione al rischio doveva considerarsi “medio-alta”.
Le operazioni del 2007, aventi pacificamente ad oggetto titoli illiquidi, come tali a rischio alto o quanto meno medio alto, devono – secondo il ctu – ritenersi, senza ombra di dubbio, inadeguate al profilo di rischio di che non può qualificarsi come “medio – alto”, soprattutto alla luce del Parte_1
fatto che la stessa, in sede di profilatura, aveva dichiarato di essere disponibile a sopportare solo una piccola perdita del capitale investito.
L'operazione del 28.02.2013 riguardante l'acquisto n. 1241 azioni al prezzo unitario di € 8,00 per complessivi € 9.928,00 è, invece, regolata, oltre che dal contratto quadro del 27.02.2012 (doc. 17) e dalla scheda di adesione relativa all'aumento del capitale deliberato dalla Banca nel 2012, sottoscritta in data 09.01.2013 da (doc. 91 comparsa di costituzione), anche dal questionario Parte_1
compilato e sottoscritto dall'attrice in data 27.02.2012 (doc. 53).
Nella scheda di adesione del 09.01.2013, l'attrice ha, ancora una volta, dichiarato di aver preso conoscenza e di accettare i termini e le condizioni dell'Offerta illustrate nel Prospetto Informativo,
documento quest'ultimo che, pur essendo stato prodotto in giudizio, non risulta allegato alla scheda.
Anche in questo caso – secondo l'ausiliario – gli obblighi informativi sarebbero stati assolti dalla in modo meramente formale, non essendovi alcuna prova in atti che la convenuta abbia CP_1 pagina 14 di 20 effettivamente illustrato all'attrice, com'era, per legge, suo onere fare, le caratteristiche dell'investimento e i reali rischi dell'operazione.
Nel questionario del 2012, anch'esso privo della valutazione finale, essendo il profilo di rischio “Alto”
desumibile dal contratto quadro sottoscritto il 27.02.2012, ha reso dichiarazioni Parte_1
inattendibili, perché in palese contraddizione con quanto dalla stessa affermato in altri questionari.
In particolare, si evidenzia che nel questionario del 15.06.2010 (doc. 55) aveva Parte_1
dichiarato di non conoscere i derivati finanziari, in quello del 27.02.2012 (doc.56) di conoscerli, in quello del 14.04.2016 (successivo agli investimenti per cui è causa) ha nuovamente affermato di non conoscerli.
È, quindi, ragionevole ritenere che l'attrice non conoscesse i derivati finanziari.
Orbene, se si considera che le azioni illiquide, come sono le azioni BP, sono più assimilabili ai derivati finanziari, con riguardo al tipo di mercato in cui vengono trattate e alle conseguenze, anche in termini di rischiosità dell'investimento, che ciò comporta, piuttosto che alle azioni quotate, si deve giungere alla conclusione che non vi è stata da parte dell'intermediario una effettiva verifica della capacità del cliente di comprendere gli specifici profili di rischio connessi ai titoli acquistati, verifica che era suggerita anche dalla comunicazione del 02.03.2009 proprio in punto di valutazione di CP_3
appropriatezza (sentenza n. 687 del 21.03.2017 del Tribunale di Verona).
Anche l'operazione in questione è, quindi, secondo l'ausiliario, inadeguata al profilo di rischio di se si ha riguardo sia alla sua esperienza e conoscenza in strumenti finanziari Parte_1
(l'attrice, come risulta dalla scheda di ammissione a socio BP, svolgeva l'attività di estetista) sia all'eccesso di concentrazione di titoli BP presente nel suo portafoglio già a partire dall'01.01.2010.
Tale conclusione trova ulteriore conferma nel fatto che, con il questionario del 27.02.2012, la cliente ha dichiarato di essere disposta ad accettare la perdita solo di una parte consistente del capitale ma non,
come poi è avvenuto, dell'intera somma investita. pagina 15 di 20 Tuttavia, di tale ipotesi, da considerarsi più che prevedibile, avendo l'investimento ad oggetto titoli illiquidi, non vi è alcuna prova in atti che fosse stata adeguatamente informata. Parte_1
L'operazione del 03.09.2014 riguardante l'acquisto di n.
1.365 azioni al prezzo unitario di € 8,55 per complessivi € 11.670,75 e quella del 30.12.2014, relativa all'acquisto di n.
3.344 azioni al prezzo unitario di € 8,95 per complessivi € 29.928,80, sono entrambe regolate, oltre che dal contratto quadro del 27.02.2012 (doc. 17) e dalla scheda di adesione relativa all'aumento del capitale deliberato dalla
Banca nel 2014, sottoscritta in data 03.12.2014 da (doc. 104 comparsa di Parte_1
costituzione), anche dal questionario, innanzi indicato, compilato e sottoscritto dall'attrice in data
27.02.2012 (doc. 56).
Per tali operazioni, la scheda di adesione, non consegnata alla cliente, rinvia, ancora una volta, ai fattori di rischio, come descritti nel Prospetto Informativo predisposto dall'emittente Controparte_2
prospetto che, pur essendo stato prodotto in giudizio, non è stato allegato alla scheda di adesione.
Non risulta essere stata consegnata a neppure la scheda prodotto delle azioni Parte_1
acquistate, per cui non può ritenersi attendibile la dichiarazione dell'attrice “di aver ricevuto, preso visione in ogni sua parte, letto e compreso le Schede Prodotto, in tempo utile prima della sottoscrizione degli strumenti finanziari ivi descritti” e “di aver esaminato, in particolare, i fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore in cui esso opera nonché relativi all'investimento nelle Azioni e nelle
Obbligazioni, riportati nelle Avvertenze e nella Sezione Prima, Capitolo 4 del Prospetto – “Fattori di rischio”, al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento”.
Anche per gli investimenti effettuati nel 2014, il ctu ha, quindi, ritenuto che la convenuta, nella CP_1
sua qualità di intermediario, non abbia ottemperato agli obblighi generali di correttezza e diligenza per servire al meglio l'interesse dei clienti, previsti dall'art. 21 del TUF, e a quelli informativi di cui all'art.
pagina 16 di 20 Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono pienamente, gli investimenti azionari per cui si procede, in ragione della natura illiquida dei titoli e della elevata rischiosità, non possono ritenersi compatibili con l'obiettivo d'investimento e con la propensione al rischio, risultante dalle dichiarazioni rese dall'attrice.
A ciò va aggiunto che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata non solo in relazione alla capacità patrimoniale dell'investitore, ma anche alla diligente diversificazione degli investimenti,
finalizzata alla riduzione del rischio, dovendosi ritenere in linea di principio inadeguata l'eccessiva concentrazione di risorse su un unico titolo di rischio.
Nella fattispecie, dall'analisi del portafogli titoli di il ctu ha rilevato che parte attrice Parte_1
ha fortemente e costantemente concentrato i propri investimenti in titoli emessi dalla convenuta, il che collide con il profilo di rischio attribuito alla cliente e conferma l'inadeguatezza degli investimenti per cui è causa.
Orbene, l'inosservanza degli obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dall'esecuzione,
indipendentemente all'ulteriore profilo dell'eccessiva concentrazione e dal parziale assolvimento degli obblighi di informazione attiva, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.
Va, infine, evidenziato che “dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante
sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo –
informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente
consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento
informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass. n.
33596/2021) e che “la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero
dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e
pagina 17 di 20 orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori
di rischio che gli devono essere evidenziati” (Cass. n. 7905/2020).
Nel caso di specie, attesa la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio subito CP_1
dall'investitore, nello specifico consistente nella perdita economica derivante dalla costante riduzione del prezzo delle azioni, ad oggi, pari a zero euro.
Ai fini della quantificazione del danno, va, pertanto, operata la detrazione dal capitale investito dall'attrice pari ad € 69.142,15, dei dividendi incassati nel corso del rapporto, nella misura indicata dalla convenuta in comparsa di costituzione ed accertata dall'ausiliario, di € 1.444,45.
Nulla, in mancanza di prova a riguardo, risulta, invece, aver percepito l'attrice a titolo di cedole.
Da ultimo, deve essere disattesa la domanda di ridimensionamento del danno, formulata dalla CP_1
per concorso di colpa dell'investitore ex art. 1227 c.c..
Va osservato, in proposito, che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati.
Ed infatti, lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte (Cass. n.
29864/2011 e Cass. n. 9892/2016).
pagina 18 di 20 Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa dell'attrice in ragione della mancanza della qualità di investitore professionale, dovendosi ritenere che nell'ipotesi in cui la CP_1
avesse segnalato, come era suo onere, l'inadeguatezza dell'operazione in relazione al profilo del cliente, lo stesso non avrebbe proceduto alla sottoscrizione degli ordini di acquisto per cui è causa.
Non può essere accolta neppure la domanda con la quale la convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice alla restituzione, in suo favore, dei titoli azionari e obbligazionari BP per cui è causa,
nell'ipotesi in cui fosse stata dichiarata la nullità, l'annullamento e/o fosse stata disposta la risoluzione del contratto quadro e/o delle singole operazioni di investimento.
A riguardo occorre dire che la restituzione dei titoli, oltre che dei frutti percepiti, può essere disposta soltanto in caso accoglimento della domanda di annullamento (Cass. n. 20651/2005 e 7651/2005, in tema di nullità, e Cass. n. 10498/2001 e 1252/2000, in tema di annullamento), domanda alla quale, nel corso del giudizio, l'attrice ha rinunciato.
Nel caso di specie, l'intermediario è stato condannato a risarcire il danno cagionato all'attrice, senza che sia stata pronunciata, lo si ribadisce, per difetto di domanda sul punto, la risoluzione del contratto di negoziazione, per cui resta in possesso dei titoli (Cass. n. 17948/2020). Parte_1
In accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno per inadempimento, la convenuta va condannata al pagamento della somma di € 69.142,15, al netto dei dividendi incassati, così come allegati dalla convenuta nella comparsa di costituzione e determinati dal ctu, con conseguente CP_1
determinazione di un importo complessivamente pari ad € 67.697,70 (capitale investito pari ad €
69.142,15, decurtato delle somme riscosse per dividendi ammontanti ad € 1.444,45).
Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tale importo compete il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo.
pagina 19 di 20 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta e distratte in favore del procuratore, dichiaratosene anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del
01.12.2020 da nei confronti di già Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
1) accoglie la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di della somma di € 67.697,70, oltre al CP_1 Parte_1
danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, e agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate CP_1
in € 14.103,00, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 03 ottobre 2025 Il Giudice
EL MO
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
31 del Regolamento Consob.