TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg. Magistrati:
Presidente Dott. Raffaele Califano
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa VA Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 223/2025 R.G., avente ad oggetto “Separazione giudiziale dei coniugi" e vertente
TRA
nata il [...] in [...], C.F. C.F. 1
,rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Lucia Vietri;
ricorrente
E
Controparte_1 nato in [...] il [...], cod. fisc. C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Falciani;
resistente
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 22.10.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione proponeva domanda di separazione Con ricorso depositato in data 25.1.2025, Parte_1 all'uopo esponendo: personale dal proprio coniuge Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con Controparte_1 il 28.02.2013 in EL (Georgia), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LT PI [Atto n.
6 - Parte II Serie C -
Anno 2024 - Ufficio 1]; -che prima dell'unione matrimoniale dei coniugi nasceva "Persona_1 , il 26 gennaio 2010;
-che, a seguito delle incomprensioni sorte, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente precisava che il Controparte_1 è operaio a tempo indeterminato dalla Towers Automotive Spa e percepisce uno stipendio di circa
1.500 Euro al mese, mentre essa ricorrente è attualmente disoccupata.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di:
1.dichiarare la separazione dei coniugi, Parte_1 e Controparte_1 (matrimonio contratto in EL (Georgia) in data 28.02.2013, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LT PI, anno 2024,
n.6, parte II, serie C, Ufficio 1);
2. dichiarare la separazione addebitabile a Controparte_1 ; 3. affidare la figlia minore, Persona 1 in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia avrà residenza abituale presso la casa familiare in LT PI (AV) alla Via Giammarco Crescitelli, 3, con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4. stabilire che la casa coniugale sita in
LT PI (AV) alla Via Giammarco Crescitelli, 3, condotta in locazione dai coniugi sia assegnata a presso la quale è collocata la figlia, con ogni arredo e pertinenza;
Parte_1
-5. regolare i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario e figlia nel seguente modo: facoltà del padre di fare visita alla figlia il pomeriggio del sabato dalle 16,00 alle 20,00 o il pomeriggio della domenica dalle ore 16,00 alle 19,00, previo accordo con la madre;
-per quanto riguarda il periodo estivo, la minore potrà trascorrere con il padre un periodo continuativo di 10 giorni, da concordarsi secondo le disponibilità dei due coniugi entro il mese di aprile;
-per quanto attiene, invece, al periodo natalizio e pasquale, la figlia lo trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore;
6. disporre che Controparte_1 provveda al mantenimento della figlia, in via indiretta,
Parte_1 dell'importo di Euro 500,00 mensili (per 12 mensilità),mediante versamento a da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: gennaio 2025). La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale;
7. disporre che il beneficio economico a favore della figlia minore, previsto dalla legge (assegno unico per la figlia a carico, secondo quanto disposto dal Dlgs
230/2021, che già percepisce il marito) venga richiesto e gestito dalla sig.ra Parte_1
8. disporre che il canone di locazione dell'importo di €. 300,00 della casa coniugale, sita in
LT PI (AV) alla Via Giammarco Crescitelli, 3, sia versato esclusivamente da CP_1
[...] ;
9. disporre che Controparte_1 provveda al pagamento del 50% delle spesemediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della figlia previo accordo e documentate;
10. ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LT PI (AV), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, restava inizialmente contumace Controparte_1
All'esito dell'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c., comparsa la sola parte ricorrente, il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori con cui così disponeva: 1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente;
2) AFFIDA la figlia minore PE in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) ASSEGNA la casa coniugale alla madre Parte_1
4) DISPONE, quanto al regime di frequentazione tra il padre e la figlia minore come in parte motiva;
il tutto con salvezza di diversi accordi tra i coniugi;
5) PONE a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare alla moglie Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore PE a mezzo bonifico o altra modalità da concordare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00, con decorrenza dalla data della domanda e con rivalutazione annuale secondo indici Istat;
6) PONE a carico dei genitori- in misura del 50% per ciascuno - le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie;
in merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino;
tale Protocollo viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, con la precisazione che l'art. 3 del Protocollo del 28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del 20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento;
6) DISPONE che l'importo dell'assegno unico universale per la figlia di cui al D.lgs 230/2021 sia percepito in via esclusiva da Parte_1
Indi, disposti e acquisiti gli accertamenti a mezzo della polizia tributaria sulle condizioni economico-patrimoniali di Controparte_1 quest'ultimo si costituiva tardivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il 19.09.2025, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando di non aver potuto costituirsi tempestivamente in giudizio per problemi di salute e dichiarandosi al contempo disponibile ad una soluzione bonaria della controversia.
All'udienza del 22.10.2025, sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
1.- La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento.
La ricorrente, infatti, ha dedotto che il matrimonio è stato caratterizzato da insanabili contrasti, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il resistente non ha contestato tale circostanza né ha fornito elementi di giudizio tali da indurre questo Collegio a formare un diverso convincimento in ordine alla intollerabilità della convivenza.
Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151
c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2.- Quanto alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente e fondata sulla dedotta violazione del dovere di coabitazione, va rammentato che, per consolidata giurisprudenza, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza,
è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto, gravando sulla parte che si è allontanata l'onere di provare la giusta causa dell'allontanamento (Cass. 648/2020; Cass. 25966/2016).
Nel caso di specie, a fronte della allegazione di parte ricorrente secondo cui il CP_1 si sarebbe allontanato dalla casa coniugale dal 31.10.2024 senza giustificazione alcuna e senza occuparsi del mantenimento della famiglia – il resistente nulla ha dedotto e provato in ordine alla sussistenza di una giusta causa di allontanamento, limitandosi ad una contestazione estremamente generica.
Ne consegue che la separazione va addebitata al resistente per violazione dell'obbligo di convivenza.
3.- Quanto infine alle condizioni accessorie, va in primo luogo esaminato il profilo afferente all'affidamento della figlia minore PE di anni quindici.
In merito, va confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, non essendo emerso nel corso del giudizio alcun elemento che induca a derogare alla predetta regola.
Va altresì confermata la collocazione prevalente della minore presso la madre.
3.- Quanto al regime di frequentazione tra il padre e la figlia, il Collegio ritiene di confermare quanto previsto dall'ordinanza del 5.7.2025 e, pertanto dispone, in via del tutto precauzionale e con salvezza di diverso accordo tra le parti, che:
a) il padre possa tenere con sé la figlia, tutte le settimane, il giovedì pomeriggio, dalle ore 18:00 alle
20:00 e, a settimane alterne, dalle ore 15:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, salvo diverso accordo tra le parti;
b) la figlia trascorrerà dieci giorni con il padre (anche non consecutivi) nel periodo estivo, periodo da definirsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
c) per le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà con il padre, ad anni alterni, i giorni dal 24 al 26 dicembre oppure i giorni dal 30 dicembre 1° gennaio;
per le vacanze di Pasqua la figlia trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
entrambi i genitori sono tenuti a comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro ed a comunicare i loro eventuali spostamenti quando hanno con sè il minore;
tutte le decisioni straordinarie e di maggiore interesse riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia saranno prese concordemente da entrambi i genitori, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno eserciatre la responsabilità genitoriale in forma separata.
Entrambi i genitori sono tenuti a comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro ed a comunicare i loro eventuali spostamenti quando hanno con sè il minore;
tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio saranno prese concordemente da entrambi i genitori.
4.- Quanto alla casa coniugale, unitamente ai mobili che la arredano e fatta eccezione per gli effetti personali del resistente, va assegnata in godimento alla ricorrente, quale genitore convivente con la prole minore di età. 5.- Individuata la madre quale genitore collocatario, occorre prevedere a carico del padre Parte_2
l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario della figlia minore PE[...]
In particolare, il padre deve concorrere al mantenimento della figlia minore con il versamento di una somma proporzionata alle sue condizioni economiche e finanziarie ed alle esigenze della prole.
Invero, "Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 cod. civ., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, giusto disposto dell'art. 148, non soltanto dalle " rispettive sostanze ", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione, da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata" (cfr. Cass. 11025/1997).
Nel caso di specie, quanto alla posizione economico-reddituale dell'obbligato, dalle indagini svolte a mezzo della polizia tributaria è emerso che:
(1) Situazione reddituale: da visura eseguita alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria in uso al Corpo, per gli anni 2022 2023 2024 è risultato aver percepito i seguenti redditi: Anno Tipo Importo 2022 Redditi Lavoro Dipendente Tempo Determinato €. 1.401,91 2023 Redditi Esenti - GN NI (Dati INPS) €. 2.216,00
2023 Redditi Lavoro Dipendente Tempo Determinato
€. 2.082,19
Redditi Lavoro Dipendente Tempo Determinato 2023
€. 4.871,47
Redditi Lavoro Dipendente Tempo Determinato 2024
€. 25.004,94
Redditi Esenti - GN NI (Dati INPS) €. 1.868,00 2024
(allegato n. 2); (2) Beni mobili e beni immobili: da visura eseguita alla banca dati ACI e alla banca dati Serpico in uso al Corpo è risultato:
essere intestatario di un autoveicolo CITROEN targato CM540SW e immatricolato il 10/03/2004 (allegato n. 2);
non essere intestatario di beni immobili (allegato n. 2);
(3) I.N.P.S.: gli accertamenti effettuati presso l'I.N.P.S. di Avellino hanno consentito di rilevare che LA KH percepisce l'assegno unico e gli importi sono calcolati al punto 1. (1) (allegato n. 3);
(5) Richieste Istituti di Credito: da richieste effettuate presso gli istituti di credito di cui risultano rapporti bancari/finanziari ad essi intestati è emerso quanto segue:
• BPER BANCA S.P.A.:
La BPER BANCA S.P.A. ha comunicato che il sig. LA KH risulta essere intestatario di conto corrente numero 3299403 acceso in data
12/01/2021 ed estinto in data 15/11/2022, con saldo finale al 31/03/2022 pari ad Euro -1,02 saldo finale al 30/06/2022 Euro -10,02 saldo finale al 30/09/2022 Euro -19,02 e saldo finale al 30/11/2022 Euro 0,00 (allegato n. 5);
LIS PAY SPA:
•
Risultano operazioni occasionali Extra-conto, nello specifico si tratta di ricariche Carte PostePay, in allegato tutte le movimentazioni eseguite nel periodo richiesto (allegato n. 6);
MOONEY S.P.A.:
•
Il sig. LA KH risulta essere intestatario di una carta prepagata Mooney collegata all'IBAN [...] estinta il
31/10/2024. Si allega prospetto di tutte le transazioni effettuate nel periodo richiesto (allegato n. 7);
• WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED:
Risultano effettuati vari pagamenti, in allegato tutte le movimentazioni eseguite nel periodo richiesto (allegato n. 8);
POSTE ITALIANE SPA - POSTEPAY S.P.A.:
Risulta intestatario di una Carta Postepay con numero rapporto
5333171175869607 con stato (Attiva), data di apertura 07/11/2022 e data di scadenza 31/07/2027 e con saldo al 31/12/2024 pari ad Euro 1.513,14;
Carta Postepay con numero rapporto 5338702006566445 con stato (Estinta)
e con saldo al 31/12/2024 pari ad Euro 0,00; Carta Postepay con numero rapporto 5338702105997251 con stato (Sospensione Utilizzo Carta) e con saldo al 31/12/2024 pari ad Euro 500,00, si allegano tutti i movimenti effettuati nel periodo richiesto (allegato n. 9);
. RIA ITALIA S.R.L.:
Trattandosi di un istituto di pagamento comunitario, risultano dei pagamenti effettuati all'estero, si allegano tutte le movimentazioni effettuate nel periodo richiesto (allegato n. 10);
Dall'istruttoria espletata è dunque emerso che Parte_2 è assunto con contratto a tempo indeterminato come operaio specializzato. In particolare, si evidenzia che, per l'anno 2024, egli ha percepito circa 25.000,00 euro di reddito (ovvero circa 1.500,00 netti mensili), oltre all'intero importo dell'assegno unico universale per la figlia (per complessivi Euro 1.868,00 nel 2024).
Ciò posto, tenuto conto delle esigenze della figlia in relazione alla sua giovane età (15 anni), valutato altresì che la ricorrente allo stato è disoccupata e percepisce la Naspi, con cui deve provvedere al mantenimento diretto della figlia, al proprio mantenimento nonché al pagamento delle spese per la locazione dell'abitazione in cui vive con la figlia PE (pari ad euro 300,00), oltre al pagamento delle utenze, il Collegio ritiene di confermare l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. e porre a carico del padre quale contributo fisso mensile per il mantenimento della figlia l'importo di euro 500,00, da pagarsi, in favore della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili secondo indici annuali ISTAT.
Rimangono, inoltre, a carico dei genitori, per metà ciascuno, le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie. In merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino, così come novellato all'art. 3 dal successivo Protocollo sottoscritto in data 20.4.2022.
L'assegno unico universale per la figlia, tenuto conto del disinteresse palesato dal padre rispetto alle esigenze della prole, sarà percepito in via esclusiva dalla ricorrente Parte_1 genitore convivente.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, nella misura liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione indeterminabile- complessità bassa) e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 223/2025 RG, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Controparte_1 uniti dal matrimonio contratto il 28.02.2013 in EL (Georgia), con addebito a Controparte_1
2) affida la figlia minore Per 1 in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) assegna la casa coniugale a Parte_1
4) dispone, quanto al regime di frequentazione tra il padre e la figlia minore secondo il programma di frequentazione indicato in parte motiva;
il tutto con salvezza di diversi accordi tra i coniugi;
5) pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare in favore di Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore PE a mezzo bonifico o altra modalità da concordare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00, con rivalutazione annuale secondo indici Istat;
6) disciplina come da motivazione gli altri oneri dei genitori per i figli, dichiarando comunque il
Protocollo pure ivi indicato come parte integrante del presente provvedimento;
7) dispone che l'importo dell'assegno unico universale per i figli di cui al D.lgs 230/2021 sia percepito in via esclusiva da Parte_1 8) condanna Controparte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al
15% se dovuti come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
8) ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 1. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LT Irpinia (AV) per le annotazioni e le incombenze di cui all'Ordinamento dello Stato Civile [Atto n.
6 - Parte II Serie C - Anno 2024 - Ufficio 1];
9) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa VA Pierri dott. Raffaele Califano TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
NI e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comunque ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare il profilo economico dei rapporti tra genitori e figli: a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno ordinario di mantenimento per i figli sia le spese extra assegno, non rientranti cioè nel detto assegno periodico;
b) regolamenta, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese;
c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno;
d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia.
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico giudizio.
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
1
Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni.
In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.J., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore
(Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, n°
11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1 - Principi generali
1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2 - Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
/ Ba 3
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nell ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procediment ex art. 316 comma IV c.c. e 337 bis c.c. e in quegli altri casi nei quali esso è comunqu utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nell maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singol controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità dell decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materi tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro d quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in altr ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato press gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d Avellino.
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accord o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, 1 data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spes extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie.
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di medi disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il lor elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie.
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinari tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e son agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione.
Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie.
pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, l'abbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensi la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. 1, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3- Assegni familiari / assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie
1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno
(escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
о Be 4 g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche;
decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori;
affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è i) spese per il conseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6- Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese:
1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità. spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento documentate. delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese
2. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del lavoro del genitore che lo utilizza;
e) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio. studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art.
8 - Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati ai figli.
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è
2. Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un importo. solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni approvata. caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4. Il preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra c.d. super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli dall'art. 337 quater, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo assegno. prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli,
Be Art. 9-Altre previsioni 5
1. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. 2.0. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.
Jo M Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino avv.Fabio NI Art.
3-GN unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.° Il Consigliere Segretario del Consiglio Bizigi D'Agostin 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la avv.Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
in caso di affidamento esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario Il Presidente del Tribunale dott.Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
In mancanza della relativa comunicazione ed autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conto della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole.
2. In caso di affidamento condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidamento esclusivo salvo diverso accordo provvederà il genitore salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto. consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nell'ipotesi di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto.
4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifica deduzione nei rispettivi atti introduttivi (o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli atti processuali successivi alla presentazione della richiesta), coniprovata presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sarà dall'allegazione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS e/o del testo degli eventuali i dai genitori. comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente accordi sul punto raggiunti 5. Relativamente ai figli maggiorenni, laddove questi presentino autonoma domanda con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accredito circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad su conto corrente bancario o postale;
bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
accredito opera del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto corrente estero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS. contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg. Magistrati:
Presidente Dott. Raffaele Califano
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa VA Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 223/2025 R.G., avente ad oggetto “Separazione giudiziale dei coniugi" e vertente
TRA
nata il [...] in [...], C.F. C.F. 1
,rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Lucia Vietri;
ricorrente
E
Controparte_1 nato in [...] il [...], cod. fisc. C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Falciani;
resistente
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 22.10.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione proponeva domanda di separazione Con ricorso depositato in data 25.1.2025, Parte_1 all'uopo esponendo: personale dal proprio coniuge Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con Controparte_1 il 28.02.2013 in EL (Georgia), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LT PI [Atto n.
6 - Parte II Serie C -
Anno 2024 - Ufficio 1]; -che prima dell'unione matrimoniale dei coniugi nasceva "Persona_1 , il 26 gennaio 2010;
-che, a seguito delle incomprensioni sorte, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente precisava che il Controparte_1 è operaio a tempo indeterminato dalla Towers Automotive Spa e percepisce uno stipendio di circa
1.500 Euro al mese, mentre essa ricorrente è attualmente disoccupata.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di:
1.dichiarare la separazione dei coniugi, Parte_1 e Controparte_1 (matrimonio contratto in EL (Georgia) in data 28.02.2013, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LT PI, anno 2024,
n.6, parte II, serie C, Ufficio 1);
2. dichiarare la separazione addebitabile a Controparte_1 ; 3. affidare la figlia minore, Persona 1 in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia avrà residenza abituale presso la casa familiare in LT PI (AV) alla Via Giammarco Crescitelli, 3, con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4. stabilire che la casa coniugale sita in
LT PI (AV) alla Via Giammarco Crescitelli, 3, condotta in locazione dai coniugi sia assegnata a presso la quale è collocata la figlia, con ogni arredo e pertinenza;
Parte_1
-5. regolare i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario e figlia nel seguente modo: facoltà del padre di fare visita alla figlia il pomeriggio del sabato dalle 16,00 alle 20,00 o il pomeriggio della domenica dalle ore 16,00 alle 19,00, previo accordo con la madre;
-per quanto riguarda il periodo estivo, la minore potrà trascorrere con il padre un periodo continuativo di 10 giorni, da concordarsi secondo le disponibilità dei due coniugi entro il mese di aprile;
-per quanto attiene, invece, al periodo natalizio e pasquale, la figlia lo trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore;
6. disporre che Controparte_1 provveda al mantenimento della figlia, in via indiretta,
Parte_1 dell'importo di Euro 500,00 mensili (per 12 mensilità),mediante versamento a da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: gennaio 2025). La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale;
7. disporre che il beneficio economico a favore della figlia minore, previsto dalla legge (assegno unico per la figlia a carico, secondo quanto disposto dal Dlgs
230/2021, che già percepisce il marito) venga richiesto e gestito dalla sig.ra Parte_1
8. disporre che il canone di locazione dell'importo di €. 300,00 della casa coniugale, sita in
LT PI (AV) alla Via Giammarco Crescitelli, 3, sia versato esclusivamente da CP_1
[...] ;
9. disporre che Controparte_1 provveda al pagamento del 50% delle spesemediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della figlia previo accordo e documentate;
10. ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LT PI (AV), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, restava inizialmente contumace Controparte_1
All'esito dell'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c., comparsa la sola parte ricorrente, il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori con cui così disponeva: 1) AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente;
2) AFFIDA la figlia minore PE in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) ASSEGNA la casa coniugale alla madre Parte_1
4) DISPONE, quanto al regime di frequentazione tra il padre e la figlia minore come in parte motiva;
il tutto con salvezza di diversi accordi tra i coniugi;
5) PONE a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare alla moglie Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore PE a mezzo bonifico o altra modalità da concordare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00, con decorrenza dalla data della domanda e con rivalutazione annuale secondo indici Istat;
6) PONE a carico dei genitori- in misura del 50% per ciascuno - le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie;
in merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino;
tale Protocollo viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, con la precisazione che l'art. 3 del Protocollo del 28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del 20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento;
6) DISPONE che l'importo dell'assegno unico universale per la figlia di cui al D.lgs 230/2021 sia percepito in via esclusiva da Parte_1
Indi, disposti e acquisiti gli accertamenti a mezzo della polizia tributaria sulle condizioni economico-patrimoniali di Controparte_1 quest'ultimo si costituiva tardivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il 19.09.2025, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando di non aver potuto costituirsi tempestivamente in giudizio per problemi di salute e dichiarandosi al contempo disponibile ad una soluzione bonaria della controversia.
All'udienza del 22.10.2025, sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
1.- La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento.
La ricorrente, infatti, ha dedotto che il matrimonio è stato caratterizzato da insanabili contrasti, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il resistente non ha contestato tale circostanza né ha fornito elementi di giudizio tali da indurre questo Collegio a formare un diverso convincimento in ordine alla intollerabilità della convivenza.
Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151
c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2.- Quanto alla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente e fondata sulla dedotta violazione del dovere di coabitazione, va rammentato che, per consolidata giurisprudenza, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza,
è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto, gravando sulla parte che si è allontanata l'onere di provare la giusta causa dell'allontanamento (Cass. 648/2020; Cass. 25966/2016).
Nel caso di specie, a fronte della allegazione di parte ricorrente secondo cui il CP_1 si sarebbe allontanato dalla casa coniugale dal 31.10.2024 senza giustificazione alcuna e senza occuparsi del mantenimento della famiglia – il resistente nulla ha dedotto e provato in ordine alla sussistenza di una giusta causa di allontanamento, limitandosi ad una contestazione estremamente generica.
Ne consegue che la separazione va addebitata al resistente per violazione dell'obbligo di convivenza.
3.- Quanto infine alle condizioni accessorie, va in primo luogo esaminato il profilo afferente all'affidamento della figlia minore PE di anni quindici.
In merito, va confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, non essendo emerso nel corso del giudizio alcun elemento che induca a derogare alla predetta regola.
Va altresì confermata la collocazione prevalente della minore presso la madre.
3.- Quanto al regime di frequentazione tra il padre e la figlia, il Collegio ritiene di confermare quanto previsto dall'ordinanza del 5.7.2025 e, pertanto dispone, in via del tutto precauzionale e con salvezza di diverso accordo tra le parti, che:
a) il padre possa tenere con sé la figlia, tutte le settimane, il giovedì pomeriggio, dalle ore 18:00 alle
20:00 e, a settimane alterne, dalle ore 15:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, salvo diverso accordo tra le parti;
b) la figlia trascorrerà dieci giorni con il padre (anche non consecutivi) nel periodo estivo, periodo da definirsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
c) per le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà con il padre, ad anni alterni, i giorni dal 24 al 26 dicembre oppure i giorni dal 30 dicembre 1° gennaio;
per le vacanze di Pasqua la figlia trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
entrambi i genitori sono tenuti a comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro ed a comunicare i loro eventuali spostamenti quando hanno con sè il minore;
tutte le decisioni straordinarie e di maggiore interesse riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della figlia saranno prese concordemente da entrambi i genitori, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno eserciatre la responsabilità genitoriale in forma separata.
Entrambi i genitori sono tenuti a comunicare sempre il proprio recapito telefonico all'altro ed a comunicare i loro eventuali spostamenti quando hanno con sè il minore;
tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio saranno prese concordemente da entrambi i genitori.
4.- Quanto alla casa coniugale, unitamente ai mobili che la arredano e fatta eccezione per gli effetti personali del resistente, va assegnata in godimento alla ricorrente, quale genitore convivente con la prole minore di età. 5.- Individuata la madre quale genitore collocatario, occorre prevedere a carico del padre Parte_2
l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario della figlia minore PE[...]
In particolare, il padre deve concorrere al mantenimento della figlia minore con il versamento di una somma proporzionata alle sue condizioni economiche e finanziarie ed alle esigenze della prole.
Invero, "Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 cod. civ., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, giusto disposto dell'art. 148, non soltanto dalle " rispettive sostanze ", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione, da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata" (cfr. Cass. 11025/1997).
Nel caso di specie, quanto alla posizione economico-reddituale dell'obbligato, dalle indagini svolte a mezzo della polizia tributaria è emerso che:
(1) Situazione reddituale: da visura eseguita alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria in uso al Corpo, per gli anni 2022 2023 2024 è risultato aver percepito i seguenti redditi: Anno Tipo Importo 2022 Redditi Lavoro Dipendente Tempo Determinato €. 1.401,91 2023 Redditi Esenti - GN NI (Dati INPS) €. 2.216,00
2023 Redditi Lavoro Dipendente Tempo Determinato
€. 2.082,19
Redditi Lavoro Dipendente Tempo Determinato 2023
€. 4.871,47
Redditi Lavoro Dipendente Tempo Determinato 2024
€. 25.004,94
Redditi Esenti - GN NI (Dati INPS) €. 1.868,00 2024
(allegato n. 2); (2) Beni mobili e beni immobili: da visura eseguita alla banca dati ACI e alla banca dati Serpico in uso al Corpo è risultato:
essere intestatario di un autoveicolo CITROEN targato CM540SW e immatricolato il 10/03/2004 (allegato n. 2);
non essere intestatario di beni immobili (allegato n. 2);
(3) I.N.P.S.: gli accertamenti effettuati presso l'I.N.P.S. di Avellino hanno consentito di rilevare che LA KH percepisce l'assegno unico e gli importi sono calcolati al punto 1. (1) (allegato n. 3);
(5) Richieste Istituti di Credito: da richieste effettuate presso gli istituti di credito di cui risultano rapporti bancari/finanziari ad essi intestati è emerso quanto segue:
• BPER BANCA S.P.A.:
La BPER BANCA S.P.A. ha comunicato che il sig. LA KH risulta essere intestatario di conto corrente numero 3299403 acceso in data
12/01/2021 ed estinto in data 15/11/2022, con saldo finale al 31/03/2022 pari ad Euro -1,02 saldo finale al 30/06/2022 Euro -10,02 saldo finale al 30/09/2022 Euro -19,02 e saldo finale al 30/11/2022 Euro 0,00 (allegato n. 5);
LIS PAY SPA:
•
Risultano operazioni occasionali Extra-conto, nello specifico si tratta di ricariche Carte PostePay, in allegato tutte le movimentazioni eseguite nel periodo richiesto (allegato n. 6);
MOONEY S.P.A.:
•
Il sig. LA KH risulta essere intestatario di una carta prepagata Mooney collegata all'IBAN [...] estinta il
31/10/2024. Si allega prospetto di tutte le transazioni effettuate nel periodo richiesto (allegato n. 7);
• WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED:
Risultano effettuati vari pagamenti, in allegato tutte le movimentazioni eseguite nel periodo richiesto (allegato n. 8);
POSTE ITALIANE SPA - POSTEPAY S.P.A.:
Risulta intestatario di una Carta Postepay con numero rapporto
5333171175869607 con stato (Attiva), data di apertura 07/11/2022 e data di scadenza 31/07/2027 e con saldo al 31/12/2024 pari ad Euro 1.513,14;
Carta Postepay con numero rapporto 5338702006566445 con stato (Estinta)
e con saldo al 31/12/2024 pari ad Euro 0,00; Carta Postepay con numero rapporto 5338702105997251 con stato (Sospensione Utilizzo Carta) e con saldo al 31/12/2024 pari ad Euro 500,00, si allegano tutti i movimenti effettuati nel periodo richiesto (allegato n. 9);
. RIA ITALIA S.R.L.:
Trattandosi di un istituto di pagamento comunitario, risultano dei pagamenti effettuati all'estero, si allegano tutte le movimentazioni effettuate nel periodo richiesto (allegato n. 10);
Dall'istruttoria espletata è dunque emerso che Parte_2 è assunto con contratto a tempo indeterminato come operaio specializzato. In particolare, si evidenzia che, per l'anno 2024, egli ha percepito circa 25.000,00 euro di reddito (ovvero circa 1.500,00 netti mensili), oltre all'intero importo dell'assegno unico universale per la figlia (per complessivi Euro 1.868,00 nel 2024).
Ciò posto, tenuto conto delle esigenze della figlia in relazione alla sua giovane età (15 anni), valutato altresì che la ricorrente allo stato è disoccupata e percepisce la Naspi, con cui deve provvedere al mantenimento diretto della figlia, al proprio mantenimento nonché al pagamento delle spese per la locazione dell'abitazione in cui vive con la figlia PE (pari ad euro 300,00), oltre al pagamento delle utenze, il Collegio ritiene di confermare l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. e porre a carico del padre quale contributo fisso mensile per il mantenimento della figlia l'importo di euro 500,00, da pagarsi, in favore della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili secondo indici annuali ISTAT.
Rimangono, inoltre, a carico dei genitori, per metà ciascuno, le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie. In merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino, così come novellato all'art. 3 dal successivo Protocollo sottoscritto in data 20.4.2022.
L'assegno unico universale per la figlia, tenuto conto del disinteresse palesato dal padre rispetto alle esigenze della prole, sarà percepito in via esclusiva dalla ricorrente Parte_1 genitore convivente.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, nella misura liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (scaglione indeterminabile- complessità bassa) e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 223/2025 RG, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Controparte_1 uniti dal matrimonio contratto il 28.02.2013 in EL (Georgia), con addebito a Controparte_1
2) affida la figlia minore Per 1 in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) assegna la casa coniugale a Parte_1
4) dispone, quanto al regime di frequentazione tra il padre e la figlia minore secondo il programma di frequentazione indicato in parte motiva;
il tutto con salvezza di diversi accordi tra i coniugi;
5) pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare in favore di Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore PE a mezzo bonifico o altra modalità da concordare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00, con rivalutazione annuale secondo indici Istat;
6) disciplina come da motivazione gli altri oneri dei genitori per i figli, dichiarando comunque il
Protocollo pure ivi indicato come parte integrante del presente provvedimento;
7) dispone che l'importo dell'assegno unico universale per i figli di cui al D.lgs 230/2021 sia percepito in via esclusiva da Parte_1 8) condanna Controparte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al
15% se dovuti come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
8) ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 1. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LT Irpinia (AV) per le annotazioni e le incombenze di cui all'Ordinamento dello Stato Civile [Atto n.
6 - Parte II Serie C - Anno 2024 - Ufficio 1];
9) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa VA Pierri dott. Raffaele Califano TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
NI e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comunque ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare il profilo economico dei rapporti tra genitori e figli: a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno ordinario di mantenimento per i figli sia le spese extra assegno, non rientranti cioè nel detto assegno periodico;
b) regolamenta, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese;
c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno;
d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia.
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico giudizio.
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
1
Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni.
In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.J., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore
(Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, n°
11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1 - Principi generali
1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2 - Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
/ Ba 3
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nell ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procediment ex art. 316 comma IV c.c. e 337 bis c.c. e in quegli altri casi nei quali esso è comunqu utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nell maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singol controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità dell decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materi tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro d quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in altr ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato press gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d Avellino.
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accord o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, 1 data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spes extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie.
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di medi disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il lor elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie.
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinari tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e son agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione.
Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie.
pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, l'abbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensi la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. 1, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3- Assegni familiari / assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie
1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno
(escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
о Be 4 g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche;
decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori;
affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è i) spese per il conseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6- Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese:
1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità. spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento documentate. delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese
2. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del lavoro del genitore che lo utilizza;
e) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio. studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art.
8 - Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati ai figli.
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è
2. Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un importo. solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni approvata. caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4. Il preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra c.d. super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli dall'art. 337 quater, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo assegno. prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli,
Be Art. 9-Altre previsioni 5
1. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. 2.0. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.
Jo M Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino avv.Fabio NI Art.
3-GN unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.° Il Consigliere Segretario del Consiglio Bizigi D'Agostin 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la avv.Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
in caso di affidamento esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario Il Presidente del Tribunale dott.Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
In mancanza della relativa comunicazione ed autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conto della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole.
2. In caso di affidamento condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidamento esclusivo salvo diverso accordo provvederà il genitore salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto. consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nell'ipotesi di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto.
4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifica deduzione nei rispettivi atti introduttivi (o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli atti processuali successivi alla presentazione della richiesta), coniprovata presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sarà dall'allegazione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS e/o del testo degli eventuali i dai genitori. comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente accordi sul punto raggiunti 5. Relativamente ai figli maggiorenni, laddove questi presentino autonoma domanda con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accredito circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad su conto corrente bancario o postale;
bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
accredito opera del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto corrente estero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS. contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.