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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 8723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8723 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI 13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il TRIBUNALE di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 22 settembre 2025 ha emesso SENTENZA EX ART.281 c.p.c. undecies procedimento civile trattato con rito Cartabia iscritto al n.25415/2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, titolare della carta d'identità AN RG n. Parte_1
, iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) al n. , nato il giorno Nume_1 NumeroDi_2
26/05/1952;
, titolare della carta d'identità RG n. Parte_2
, iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) al n. , nato il NumeroDi_3 NumeroDi_4 giorno 27/11/1985 CON e , titolare Parte_3 della carta d'identità AN, nata il giorno 15/02/1988, nella città di Londrina-
PR, nella qualità di genitori di: , nato il giorno Parte_4
20/09/2017 e EL , titolare della carta d'identità Parte_3
Nu AN , iscritta al CPF al n. , nata il giorno NumeroDiC_6 C.F._1
30/07/2020, entrambi nella città di Londrina-PR.
nato il [...] nella città di Per_1 Parte_2
Rolàndia-PR;
nato il giorno 12/07/1991, nella città di Parte_5
Rolàndia-PR;
, titolare della carta d'identità RG n. Parte_6 NumeroDiCarta_7
PR, iscritta al CPF (Codice Fiscale brasiliano) al n. , nata il giorno C.F._2
26/10/1977 nella città di Rolàndia-PR , titolare della carta d'identità AN RG n. , Parte_7 NumeroDi_8 iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) al n. , nato il giorno C.F._3
20/02/1964;
, titolare della carta d'identità RG n. , Parte_8 NumeroDi_9 iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) al n. , nata il giorno NumeroD_10
16/03/1961 nella città di Rolàndia-PR;
, titolare della carta d'identità AN Parte_9
RG n. , iscritta al CPF (codice Fiscale brasiliano) al n. , nata NumeroD_11 NumeroD_12
il 05/03/1983 nella città di Rolàndia-PR insieme a , Parte_10
titolare della carta d'identità AN RG n. , entrambi nella qualità di NumeroD_13
genitori di nata il giorno 8 luglio Persona_2
2014 nella citta di Londrina e nato il Persona_3
16 gennaio 2018;
nata il [...] e nella città di Rolàndia- Persona_4
PR, e nato il nato il giorno 11/05/1984, nella Persona_5
città di Londrina-PR, nella qualità di rappresentanti legali e come genitori di:
, iscritto al CPF al n. , nato il giorno Controparte_1 C.F._4
02/12/2019 nella città di Londrina-PR e di , iscritta Parte_11
al CPF al n. , nata il giorno 20/05/2022; C.F._5
, titolare della carta d'identità AN RG n. Parte_12 NumeroDiCa_14
PR, Iscritta al CPF (Codice Fiscale brasiliano) al n. , nato il giorno NumeroD_15
28/07/1954;
titolare della carta d'identità RG n. Parte_13
SSP/PR e iscritto al CPF (codice fiscale brasiliano) , nato NumeroD_16 NumeroD_17
il giorno 11/04/1992;
titolare della carta d'identità RG n. Parte_14
SSP/PR, iscritto al CPF (codice fiscale brasiliano) n. , NumeroDi_18 NumeroD_19
nato il giorno 01/02/1994, nella città di Cambé/PR, figlio di e Persona_6 . Per questo procedimento rappresentati e difesi dall' Persona_7
Avv. ISABEL DE LIMA giusta procura in atti.
RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente NONCHE' Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente depositato in data 6 dicembre 2023 parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo Controparte_2 provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
1. In particolare parte ricorrente narra: “….discendenti del cittadino Italiano Sig.
[...]
nato in [...] nel Comune di Baselice (Provincia di Benevento) il giorno 17.02.1884, figlio Persona_8
del Sig. della Sig.ra .In data 10.08.1915 Il Sig. Persona_9 Parte_15
si sposò con la Sig.ra e dal loro matrimonio Persona_8 Controparte_3
nacquero….18.04.2016 la Sig.ra si sposò con il Sig. Persona_4 Persona_5
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di , e
[...] Per_4 Persona_4
dal loro matrimonio nacquero: il 02.12.2019; Controparte_1 Parte_11
il 20.05.2022 ”.
[...]
Tale discendenza si evince dall'albero genealogico in atti allegato. Alla luce di quanto detto, il presente atto non risulta privo del necessario interesse ad agire innanzi all'On.le Giudicante adito e dunque non risulta privo di una delle stesse condizioni dell'azione: laddove, infatti, correttamente si intenda per interesse ad agire “l'interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio che può ottenersi solo con l'intervento del giudice”, è di palmare evidenza che, nel caso di specie, solo il giudice può porre rimedio ad una situazione di impraticabilità di fatto del diritto soggettivo azionato, quello alla cittadinanza italiana, affermando direttamente lo stato di cittadino italiano dell'interessato ricorrente.
Ciò posto e rilevato che dall'albero genealogico viene confermata la discendenza come narrata in ricorso, e confermata dai certificati apostillati, ne consegue in punto di diritto quanto di seguito. Parte ricorrente ha esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge n.91/1992: ha provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dellostatus civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti IN LINEA di cittadino italiano per nascita (status Pt_16 sussistente ex art.1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92). Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino all' attuale ricorrente, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille;
ha precisato che l' antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Vi è di più atteso che la circolare K 28.1 del 1991 Ministero degli Esteri e degli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, i discendenti da cittadino italiano che non abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, conservano il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis;
che i ricorrenti hanno richiesto un appuntamento presso il consolato di competenza in data 23/11/2022,risultano inseriti nelle liste di attesa del 2022, senza aggiungere nessuna informazione riguardo i tempi di attesa.
Le parti resistenti: Il si è costituito con comparsa di costituzione CP_2 impugnando in via del tutto generica il ricorso. Il PM si è espresso con parere favorevole. Le altre eccezioni, di mero stile vanno disattese.
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato, all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Controparte_2
Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al , degli atti concernenti la Controparte_2 cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, in particolare, né il ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani. Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano
o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli». E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
, parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_2 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. a Benvero i ricorrenti hanno puntualmente adempiuto all'onere che incombe loro D dalla legge. Parte ricorrente evidenzia nel ricorso che: “…della lista di attesa pubblicata sul sito del si può evidenziare la dimensione del fenomeno e la condizione Pt_17 di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti”. Ad ogni buon conto si evidenzia in atti il tentativo dei ricorrenti al n.37 indicato in atti. Vi è di più considerato che dal sito https://conssanpaolo.esteri.it/consolato : “ viene chiaramente indicato che dal 20.03.2023, entra in vigore la nuova procedura del “Prenotami” on line, ed in cui vengono spiegato quali sono i passi da seguire, sia per la presentazione della domanda, sia per l'istruzione della pratica da parte della stessa autorità consolare, ossia quali documenti depositare al momento della convocazione per l'analisi degli stessi.…Da una ispezione del link riportato è possibile evincere che i richiedenti del 2018 sono 18.125,per il 2019 sono 20.574; per il 2020 sono 13.859; per i primi 10 mesi del 2021 sono 28.740. Per gli altri richiedenti il informa..”. Pt_17
In buona sostanza le innumerevoli domande presentate hanno causato un blocco della piattaforma Prenot@mi inviando la richiesta di inserimento nella lista d'attesa. Secondo la nuova modalità stabilita dallo stesso , hanno inviato al Pt_17 [...]
in San Paolo i moduli di richiesta di appuntamento il quale, ricevute Parte_18 le richieste, non ha fornito alcuna risposta, tramite e-mail, così come previsto dalle mutate esigenze del , ha notificato al a San Paolo, Pt_17 Parte_19 il “modulo di richiesta di appuntamento per il riconoscimento della cittadinanza italiana", ma, stante i tempi abnormi di attesa, Inoltre, a testimonianza delle difficoltà in cui versano gli uffici consolari, il
[...]
di San Paolo, sul proprio sito, ad oggi, informa che “RICHIEDENTI Parte_19
INSERITI NELLA LISTA D'ATTESA DELL'ANNO 2012 NUOVE ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI APPUNTAMENTO TRAMITE PORTATE ”PRENOT@MI” e che
“dal 30 giugno al 28 luglio 2023, i candidati i cui nominativi figurano in lista d'attesa per gli anni 2013 E 2014 potranno confermare il proprio interesse a proseguire il processo di riconoscimento della cittadinanza seguendo le linee guida”, ivi riconoscendo che “la fila d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana in questo Consolato Generale è purtroppo lunga e non può essere evitata. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Sul punto è opportuno segnalare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 19 settembre 2021, in persona del Giudice, dott.ssa Adele Pezone, e la conforme ordinanza resa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice, dott.ssa Doriana Marra, in data 17 gennaio 2021 (ancora conforme ex multibus Trib. Roma ordinanza del 23 aprile 2020).
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando così l'interesse dei soggetti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando parte ricorrente cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione. Per l'effetto di quanto esposto in fatto e diritto si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOT così dispone e dichiara cittadini italiani i ricorrenti come generalizzati in epigrafe in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente loro trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana;
-per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara parti ricorrenti cittadini italiani fin dalla nascita in quanto discendenti da
cittadino italiano per essere nato in [...] come comprovato Persona_8 dall'Estratto per Riassunto dai Registro degli atti di Nascita rilasciato dal Comune in atti esibito;
- ordina, per l'effetto, il e l'Ufficiale di Stato Civile Controparte_2 competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 2 ottobre 2025
Il Got Dott.ssa Antonietta De Simone