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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato:
che, con decreto depositato in data 24.4.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 20.5.2025;
che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione;
ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 569/23, vertente
TRA
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dagli avv.ti Federica Antonietta Paradiso e Raffaele C.F._2
Maria Sassano ed elettivamente domiciliati in Marsico Nuovo al Corso Vittorio Emanuele n. 98
RICORRENTI
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Giovanni Francesco Nicodemo ed elettivamente domiciliato in Lauria, alla via Rocco
Scotellaro n.155
RESISTENTE
PREMESSO CHE:
- con ricorso in opposizione alla stima dell'indennità di acquisizione sanante depositato il 6.12.2023,
i coniugi e , nella qualità di titolari dei beni immobili Parte_1 Parte_2 ubicati in Marsico Nuovo (PZ), censiti al catasto fabbricati foglio 39, particella 1343 del predetto
Comune, adivano la Corte di Appello di Potenza in unico grado di merito chiedendo, previo espletamento della invocata CTU, di: dichiarare illegittima ed ingiusta l'indennità determinata dal
Tecnico del Comune di Marsico Nuovo;
determinare il giusto ammontare di ogni indennità dovuta, ivi compreso il pregiudizio derivante dal deprezzamento subito dalle aree non assoggettate dall'acquisizione sanante;
condannare il al pagamento di ogni importo Controparte_1 dovuto;
condannare l'ente resistente a rimborsare ai ricorrenti le spese e competenze del giudizio.
In particolare, esponevano che:
• a seguito dell'occupazione senza titolo di un'area di proprietà dei ricorrenti, trasformata previa demolizione della scalinata di accesso all'abitazione nonché di un altro edificio di proprietà dei coniugi e , interveniva la sentenza n. 844/2022 del TAR Basilicata che accertava Pt_1 Pt_2
l'illegittimità dell'occupazione con demolizione operata dal Comune di Marsico Nuovo avente ad oggetto i beni immobili di proprietà dei ricorrenti e condannava l'ente a risarcire il danno da occupazione illegittima e a restituire i beni illegittimamente occupati, salva l'adozione del provvedimento di cui all'art. 42 bis DPR 327/2001, • che in data 22.3.2022 veniva notificato ai coniugi ricorrenti avviso di avvio del procedimento di acquisizione sanante, senza il contestuale invio dei documenti relativi alla procedura e con concessione arbitraria da parte del responsabile del procedimento, di cinque giorni per il deposito di osservazioni;
tale termine veniva contestato dal con nota del 23.3.2023 contenente Pt_1
anche la richiesta dei documenti del procedimento in esame, inviati solo il 24.3.2023;
• che in data 18.4.2023 venivano inviate all'Ente le memorie e le osservazioni dei coniugi , Pt_1 che evidenziavano l'errata valutazione del valore dei beni che l'amministrazione intendeva acquisire, avendo la stessa già provveduto alla trasformazione dei beni stessi;
• che stante l'inerzia del Comune resistente, l'avv. , in data 12.10.2023, notificava e Pt_1 depositava ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR e, poi, veniva adottata delibera n.18 del 19.10.2023, per l'adozione del successivo decreto di acquisizione sanante;
• che la nuova relazione tecnica redatta per la determinazione dell'indennizzo non veniva preventivamente comunicata agli odierni ricorrenti, in violazione del contraddittorio;
• che le nuove perizie relative al rinnovato procedimento di acquisizione sanante non venivano mai comunicate alle parti, le quali non avevano potuto presentare le proprie osservazioni;
• che la stima approvata dall'ente in sede di acquisizione sanante con il deliberato consiliare n. 18 del 19.10.2023, notificato agli interessati in data 17.11.2023, era inadeguata.
Pertanto, ritenevano che:
1) vi era una violazione e falsa applicazione dell'art. 38 DPR 327/01, in quanto la delibera n. 18 del
19.10.2023 conteneva attestazioni non veritiere che costituivano i presupposti del calcolo del risarcimento per l'occupazione illegittima;
veniva infatti richiamata nella citata delibera la norma prevista dall'art. 38 comma 2 DPR 327/2001 che si riferiva all'ipotesi di immobili in parte o del tutto abusivi e, in applicazione della detta norma, non veniva riconosciuto alcun indennizzo per l'immobile uso deposito, mentre l'immobile in questione risultava costruito in forza della concessione n. 200 del 1980 autorizzativa della realizzazione di un ballatoio e la sua successiva chiusura con realizzazione di volume, realizzata in difformità dalla concessione edilizia, veniva poi comunque autorizzata con concessione in sanatoria n. 568 del 2.10.90; pertanto, alla data della demolizione operata dal Comune nel 2001, l'immobile trasformato in uso deposito era già stato autorizzato in forza di sanatoria;
che, in ogni caso, l'assenza del titolo abilitativo poteva riguardare solo il deposito chiuso e non anche l'immobile come struttura aperta, regolarmente autorizzata sin dall'origine, bene di apprezzabile valore economico;
2) vi era una violazione dell'art. 42 DPR 327/01 per non essere stati individuati compiutamente i beni di illegittima occupazione e trasformazione, con elusione dei criteri indicati dalla sentenza n. 844/2022 del TAR Basilicata;
il Comune resistente procedeva in maniera grossolana alla stima del valore venale, confondendo l'area di proprietà di , che era interessato ad Parte_3
acquisire, con i beni sottratti e trasformati per la realizzazione dell'opera; inoltre, era errata pure la quantificazione del risarcimento del danno patito che non teneva conto della reale natura e consistenza dei beni -che non erano terreni edificabili, ma aree edificate-, né della individuazione di una servitù sui beni non assoggettati all'acquisizione, che però subivano un deprezzamento;
inoltre, la sentenza n. 844/2022, passata in giudicato, prevedeva che l'indennizzo doveva calcolarsi al momento attuale, diversamente da come avveniva nella perizia del tecnico comunale, in cui veniva confuso il calcolo del valore dei beni occupati e trasformati, con il calcolo del valore dell'area allo stato attuale che l'ente intendeva acquisire.
- Il , costituitosi nel presente procedimento con comparsa depositata in Controparte_1 data 1.2.24, chiedeva: in via pregiudiziale di accertare e dichiarare la tardività del ricorso ed il difetto di giurisdizione in ordine ai motivi del ricorso stesso;
nel merito, di rigettare le domande formulate dai ricorrenti;
- veniva disposto l'espletamento di una CTU;
- in data 10.9.2024 il CTU geom. depositava relazione definitiva della consulenza Persona_1 tecnica d'ufficio;
- con ordinanza del 25.3.2025 la causa veniva fissata l'udienza di discussione e decisione, con termine per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e di note conclusive.
Tutto ciò premesso,
OSSERVA
1. Le eccezioni preliminari formulate dal sono infondate e devono essere Controparte_1 rigettate.
Ed invero, non sussiste l'eccepito difetto di giurisdizione, avendo le parti ricorrenti proposto -come risulta dall'analisi del petitum e della causa petendi- un giudizio di opposizione alla stima, devoluto alla competenza della Corte di appello in unico grado.
Né sussiste l'eccepita tardiva introduzione del presente procedimento;
ed infatti, a differenza di quanto sostenuto dall'ente resistente, il presente giudizio di opposizione alla stima è stato introdotto con ricorso depositato in data 6.12.2023 e dunque nel rispetto del termine di trenta giorni dalla data del 17.11.2023, data della comunicazione del provvedimento di acquisizione sanante contenente la stima.
2. L'opposizione proposta avverso la stima effettuata dal ai sensi dell'art. Controparte_1
42 bis del D.P.R. n.327/2001, risulta fondata, nei limiti di seguito precisati.
Risulta dagli atti di causa che il , con delibera del Consiglio Comunale n. Controparte_1
18 del 19.10.2023, ha disposto l'acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R 327/2001 delle aree occorse per la realizzazione dei lavori di adeguamento e sistemazione di Viale Regina Margherita riportate nel catasto terreni del Comune di Marsico Nuovo, censiti al Foglio 39 particella n. 1343, della estensione di mq. 29.
L'indennità da corrispondere all'originario proprietario è stata quantificata, sulla base della relazione di stima redatta dal tecnico del Comune, nell'importo di complessivi € 6.141,88 (di cui € 3.163,20 per valore venale del bene, € 316,00 per indennizzo per pregiudizio non patrimoniale ex art. 42 bis, comma 1, D.P.R. n. 327/2001, € 2.662,36 per indennizzo per pregiudizio patrimoniale pari al 5% annuo del valore venale del bene ex art. 42 bis, comma 3, D.P R. n. 327/2001, calcolato per 16 anni e 10 mesi, dal 20.2.2006 al 7.12.2022), oltre ad € 650,00 quale importo del contributo unificato posto a carico dell'ente in forza della sentenza n. 844/2022.
Dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio -cfr. elaborato redatto dal geom. , utilizzabile ai fini della decisione nelle parti di seguito richiamate- Persona_1 emerge quanto segue.
La superficie appresa con il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 è costituita da un terreno sito nel Comune di Marsico Nuovo, attualmente identificato in catasto al
Foglio 39, particella 1779 della superficie di 29 ca, catastalmente intestato per ½ a
[...]
e per ½ a . Parte_2 Parte_1
Il CTU ha dato atto della circostanza che detta area è stata interessata dalla demolizione totale di un deposito -unità immobiliare censita alla part. 1343 sub 5 del Fg. 39- di proprietà dei ricorrenti, che aveva una superficie di 54 mq e ha spiegato che l'area di sedime del detto deposito è stata utilizzata per la realizzazione dell'opera pubblica di “adeguamento e sistemazione di Viale Regina Margherita” per una superficie di 44 mq, residuando una superficie di 10 mq inutilizzata.
Ha poi aggiunto che per la realizzazione dell'opera pubblica di “adeguamento e sistemazione di Viale
Regina Margherita” è stata utilizzata un'ulteriore superficie di mq 21 di proprietà dei ricorrenti. Ha, quindi, concluso che la superficie occupata per la realizzazione dell'opera pubblica è complessivamente di 65 mq, pari alla somma della superficie oggetto di acquisizione sanante (29 mq) su cui ricadono il marciapiede e la parte fuori terra del muro di sostegno e della ulteriore superficie occupata (36 mq) sulla quale è stato realizzato il piede delle fondazioni del muro di sostegno, unitamente alla sovrastante scala esterna che consente l'accesso alla proprietà dei ricorrenti e che è rimasta nella diponibilità dei ricorrenti.
Il CTU, in applicazione dei valori medi unitari di mercato forniti dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e riferiti all'epoca dell'intervenuta emissione del provvedimento di acquisizione sanante ovverosia al secondo semestre dell'anno 2023, ha stimato il valore del deposito demolito, al netto del valore dell'area di sedime, in Euro 13.770,00 (Euro 255,00 per mq 54).
Ha poi stimato il valore venale di mercato delle aree di terreno oggetto di causa -edificabili, in quanto ricadenti in zona B- in Euro 40,00 al mq, sulla base delle informazioni risultanti da una attestazione resa dal Notaio di Marsico Nuovo con nota datata 17.3.2023 dalla quale risulta Persona_2 che nel maggio 2018 e nel maggio 2020 sono stati stipulati due atti di compravendita di terreni edificabili, ubicati in Marsico Nuovo, di cui uno confinante con la particella oggetto del presente procedimento -part. 1343 del Fg. 39-, per il prezzo di Euro 40,00 al mq;
ha spiegato, nella risposta resa alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente, di non ritenere invece condivisibile la diversa stima di Euro 193,04 al mq poiché i terreni ai quali detta stima era riferita avevano caratteristiche intrinseche ed estrinseche differenti come localizzazione, esposizione, destinazione e stato dei servizi.
Ciò posto, si deve ritenere che il valore venale da attribuire al terreno acquisito dal Controparte_1 ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/01 sia pari ad € 1.160,00 (Euro 40,00 per 29 mq); detto
[...] importo deve ritenersi congruo alla data del provvedimento di acquisizione sanante e va riconosciuto quale indennizzo per il pregiudizio patrimoniale subito dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 3, prima parte, del D.P.R. 327/01.
Inoltre, occorre determinare l'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, da calcolarsi ai sensi dell'art. 42 bis, comma 1, ultima parte, del D.P.R. 327/01, in misura pari al dieci per cento del valore venale del bene acquisito e, quindi, nel complessivo importo di € 116,00 (10% di € 1.160,00).
Ai sensi dell'art. 42 bis comma 3, ultima parte, del D.P.R. n. 327/2001, per il periodo di occupazione senza titolo è computato, a titolo risarcitorio, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore dei terreni. Nel computare le somme dovute dal a titolo risarcitorio, occorre Controparte_1 tener conto delle statuizioni risultanti dalla sentenza resa dal T.A.R. Basilicata (sentenza n. 844 del
2022, all'esito del processo amministrativo intercorso tra le parti), in forza delle quali “il danno va determinato …. in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42 bis comma 3,
d.P.R. n. 327 del 2011…. dalla data del 20 febbraio 2006 e sino al 7 dicembre 2022, data di assunzione in decisione del presente giudizio”. Pertanto, l'indennizzo per l'occupazione senza titolo deve essere quantificato in misura pari ad € 974,72 (€ 1.160,00 x 0,05 = € 58,00; € 58,00 x 6134 giorni = €
974,72).
L'indennizzo per l'occupazione sine titulo è dovuto in favore della parte ricorrente anche per il periodo compreso tra l'8.12.2022 ed il 19.10.2023 -data del provvedimento di acquisizione sanante-, per un complessivo ulteriore importo di € 50,05 (€ 1.160,00 x 0,05 = € 58,00; € 58,00 x 315 giorni =
€ 50,05).
Spetta poi alla parte ricorrente il risarcimento del danno subito a seguito della demolizione del deposito di 54 mq -oramai sanato all'epoca dell'intervenuta demolizione, essendo la concessione in sanatoria intervenuta in data 2.10.1990 (come da provvedimento n. 568 del Comune di Marsico
Nuovo, allegato dalla parte ricorrente) e la demolizione avvenuta in data successiva al 2001- da quantificarsi in un importo corrispondente al suo valore di mercato, pari, al netto del valore dell'area di sedime, ad Euro 13.770,00 (Euro 255,00 per mq 54).
Quanto alla superficie di 36 mq rimasta in proprietà dei ricorrenti, sulla quale insiste il piede delle fondazioni del muro di sostegno realizzato dalla P.A., osserva la Corte che, pur avendo il CTU ritenuto che detta area non abbia subito un deprezzamento in conseguenza dei lavori realizzati dal Comune di
Marsico Nuovo, svolgendo essa all'attualità la funzione di consentire ai ricorrenti l'accesso alle loro ulteriori aree di proprietà privata, si deve invece ritenere che il deprezzamento della detta area -da quantificarsi in misura pari al 50% del valore della stessa- sia connesso proprio al fatto che su di essa insiste il piede delle fondazioni del muro di sostegno.
Stima pertanto equo la Corte riconoscere, in forza del detto deprezzamento, un importo pari ad Euro
720,00 (50% di Euro 40,00 per 36 mq = 50% di Euro 1.440,00 = Euro 720,00).
Alla luce di quanto sin qui esposto, si deve concludere che il valore da riconoscere alla parte ricorrente sia complessivamente pari ad Euro 16.070,77 (Euro 1.160,00 più Euro 116,00 più Euro 974,72 più
Euro 50,05 più Euro 13.770,00 più Euro 720,00). Sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale sul detto importo a decorrere dalla data del decreto di acquisizione sanante -19.10.2023- sino alla data del deposito della somma presso la Cassa
Depositi e Prestiti (adesso Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello
Stato).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022, tenuto conto del valore della causa (pari alla differenza tra l'importo riconosciuto dal col provvedimento di Controparte_1 acquisizione sanante e l'importo accertato all'esito del presente procedimento) rientrante nello scaglione da € 5.200,01 e € 26.000,00 e in applicazione dei parametri minimi.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vengono definitivamente poste a carico del
[...]
, soccombente. CP_1
P.Q.M.
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, determina nella misura di € 16.070,77 l'importo spettante in conseguenza
[...] dell'acquisizione sanante disposta dal , ordinando al Comune di Marsico Controparte_1
Nuovo il deposito, presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato, della detta somma, oltre interessi legali come in motivazione, previa detrazione di eventuali somme già depositate;
- condanna il al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...] delle spese di lite, liquidate in € 2.906,00 per compensi ed € 518,00 per spese, oltre Parte_2 rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
-pone in via definitiva le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico del Controparte_1
[...]
Così deciso, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Consigliere estensore Il
Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele
Videtta
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato:
che, con decreto depositato in data 24.4.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 20.5.2025;
che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione;
ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 569/23, vertente
TRA
(C.F. , e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dagli avv.ti Federica Antonietta Paradiso e Raffaele C.F._2
Maria Sassano ed elettivamente domiciliati in Marsico Nuovo al Corso Vittorio Emanuele n. 98
RICORRENTI
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Giovanni Francesco Nicodemo ed elettivamente domiciliato in Lauria, alla via Rocco
Scotellaro n.155
RESISTENTE
PREMESSO CHE:
- con ricorso in opposizione alla stima dell'indennità di acquisizione sanante depositato il 6.12.2023,
i coniugi e , nella qualità di titolari dei beni immobili Parte_1 Parte_2 ubicati in Marsico Nuovo (PZ), censiti al catasto fabbricati foglio 39, particella 1343 del predetto
Comune, adivano la Corte di Appello di Potenza in unico grado di merito chiedendo, previo espletamento della invocata CTU, di: dichiarare illegittima ed ingiusta l'indennità determinata dal
Tecnico del Comune di Marsico Nuovo;
determinare il giusto ammontare di ogni indennità dovuta, ivi compreso il pregiudizio derivante dal deprezzamento subito dalle aree non assoggettate dall'acquisizione sanante;
condannare il al pagamento di ogni importo Controparte_1 dovuto;
condannare l'ente resistente a rimborsare ai ricorrenti le spese e competenze del giudizio.
In particolare, esponevano che:
• a seguito dell'occupazione senza titolo di un'area di proprietà dei ricorrenti, trasformata previa demolizione della scalinata di accesso all'abitazione nonché di un altro edificio di proprietà dei coniugi e , interveniva la sentenza n. 844/2022 del TAR Basilicata che accertava Pt_1 Pt_2
l'illegittimità dell'occupazione con demolizione operata dal Comune di Marsico Nuovo avente ad oggetto i beni immobili di proprietà dei ricorrenti e condannava l'ente a risarcire il danno da occupazione illegittima e a restituire i beni illegittimamente occupati, salva l'adozione del provvedimento di cui all'art. 42 bis DPR 327/2001, • che in data 22.3.2022 veniva notificato ai coniugi ricorrenti avviso di avvio del procedimento di acquisizione sanante, senza il contestuale invio dei documenti relativi alla procedura e con concessione arbitraria da parte del responsabile del procedimento, di cinque giorni per il deposito di osservazioni;
tale termine veniva contestato dal con nota del 23.3.2023 contenente Pt_1
anche la richiesta dei documenti del procedimento in esame, inviati solo il 24.3.2023;
• che in data 18.4.2023 venivano inviate all'Ente le memorie e le osservazioni dei coniugi , Pt_1 che evidenziavano l'errata valutazione del valore dei beni che l'amministrazione intendeva acquisire, avendo la stessa già provveduto alla trasformazione dei beni stessi;
• che stante l'inerzia del Comune resistente, l'avv. , in data 12.10.2023, notificava e Pt_1 depositava ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR e, poi, veniva adottata delibera n.18 del 19.10.2023, per l'adozione del successivo decreto di acquisizione sanante;
• che la nuova relazione tecnica redatta per la determinazione dell'indennizzo non veniva preventivamente comunicata agli odierni ricorrenti, in violazione del contraddittorio;
• che le nuove perizie relative al rinnovato procedimento di acquisizione sanante non venivano mai comunicate alle parti, le quali non avevano potuto presentare le proprie osservazioni;
• che la stima approvata dall'ente in sede di acquisizione sanante con il deliberato consiliare n. 18 del 19.10.2023, notificato agli interessati in data 17.11.2023, era inadeguata.
Pertanto, ritenevano che:
1) vi era una violazione e falsa applicazione dell'art. 38 DPR 327/01, in quanto la delibera n. 18 del
19.10.2023 conteneva attestazioni non veritiere che costituivano i presupposti del calcolo del risarcimento per l'occupazione illegittima;
veniva infatti richiamata nella citata delibera la norma prevista dall'art. 38 comma 2 DPR 327/2001 che si riferiva all'ipotesi di immobili in parte o del tutto abusivi e, in applicazione della detta norma, non veniva riconosciuto alcun indennizzo per l'immobile uso deposito, mentre l'immobile in questione risultava costruito in forza della concessione n. 200 del 1980 autorizzativa della realizzazione di un ballatoio e la sua successiva chiusura con realizzazione di volume, realizzata in difformità dalla concessione edilizia, veniva poi comunque autorizzata con concessione in sanatoria n. 568 del 2.10.90; pertanto, alla data della demolizione operata dal Comune nel 2001, l'immobile trasformato in uso deposito era già stato autorizzato in forza di sanatoria;
che, in ogni caso, l'assenza del titolo abilitativo poteva riguardare solo il deposito chiuso e non anche l'immobile come struttura aperta, regolarmente autorizzata sin dall'origine, bene di apprezzabile valore economico;
2) vi era una violazione dell'art. 42 DPR 327/01 per non essere stati individuati compiutamente i beni di illegittima occupazione e trasformazione, con elusione dei criteri indicati dalla sentenza n. 844/2022 del TAR Basilicata;
il Comune resistente procedeva in maniera grossolana alla stima del valore venale, confondendo l'area di proprietà di , che era interessato ad Parte_3
acquisire, con i beni sottratti e trasformati per la realizzazione dell'opera; inoltre, era errata pure la quantificazione del risarcimento del danno patito che non teneva conto della reale natura e consistenza dei beni -che non erano terreni edificabili, ma aree edificate-, né della individuazione di una servitù sui beni non assoggettati all'acquisizione, che però subivano un deprezzamento;
inoltre, la sentenza n. 844/2022, passata in giudicato, prevedeva che l'indennizzo doveva calcolarsi al momento attuale, diversamente da come avveniva nella perizia del tecnico comunale, in cui veniva confuso il calcolo del valore dei beni occupati e trasformati, con il calcolo del valore dell'area allo stato attuale che l'ente intendeva acquisire.
- Il , costituitosi nel presente procedimento con comparsa depositata in Controparte_1 data 1.2.24, chiedeva: in via pregiudiziale di accertare e dichiarare la tardività del ricorso ed il difetto di giurisdizione in ordine ai motivi del ricorso stesso;
nel merito, di rigettare le domande formulate dai ricorrenti;
- veniva disposto l'espletamento di una CTU;
- in data 10.9.2024 il CTU geom. depositava relazione definitiva della consulenza Persona_1 tecnica d'ufficio;
- con ordinanza del 25.3.2025 la causa veniva fissata l'udienza di discussione e decisione, con termine per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e di note conclusive.
Tutto ciò premesso,
OSSERVA
1. Le eccezioni preliminari formulate dal sono infondate e devono essere Controparte_1 rigettate.
Ed invero, non sussiste l'eccepito difetto di giurisdizione, avendo le parti ricorrenti proposto -come risulta dall'analisi del petitum e della causa petendi- un giudizio di opposizione alla stima, devoluto alla competenza della Corte di appello in unico grado.
Né sussiste l'eccepita tardiva introduzione del presente procedimento;
ed infatti, a differenza di quanto sostenuto dall'ente resistente, il presente giudizio di opposizione alla stima è stato introdotto con ricorso depositato in data 6.12.2023 e dunque nel rispetto del termine di trenta giorni dalla data del 17.11.2023, data della comunicazione del provvedimento di acquisizione sanante contenente la stima.
2. L'opposizione proposta avverso la stima effettuata dal ai sensi dell'art. Controparte_1
42 bis del D.P.R. n.327/2001, risulta fondata, nei limiti di seguito precisati.
Risulta dagli atti di causa che il , con delibera del Consiglio Comunale n. Controparte_1
18 del 19.10.2023, ha disposto l'acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R 327/2001 delle aree occorse per la realizzazione dei lavori di adeguamento e sistemazione di Viale Regina Margherita riportate nel catasto terreni del Comune di Marsico Nuovo, censiti al Foglio 39 particella n. 1343, della estensione di mq. 29.
L'indennità da corrispondere all'originario proprietario è stata quantificata, sulla base della relazione di stima redatta dal tecnico del Comune, nell'importo di complessivi € 6.141,88 (di cui € 3.163,20 per valore venale del bene, € 316,00 per indennizzo per pregiudizio non patrimoniale ex art. 42 bis, comma 1, D.P.R. n. 327/2001, € 2.662,36 per indennizzo per pregiudizio patrimoniale pari al 5% annuo del valore venale del bene ex art. 42 bis, comma 3, D.P R. n. 327/2001, calcolato per 16 anni e 10 mesi, dal 20.2.2006 al 7.12.2022), oltre ad € 650,00 quale importo del contributo unificato posto a carico dell'ente in forza della sentenza n. 844/2022.
Dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio -cfr. elaborato redatto dal geom. , utilizzabile ai fini della decisione nelle parti di seguito richiamate- Persona_1 emerge quanto segue.
La superficie appresa con il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 è costituita da un terreno sito nel Comune di Marsico Nuovo, attualmente identificato in catasto al
Foglio 39, particella 1779 della superficie di 29 ca, catastalmente intestato per ½ a
[...]
e per ½ a . Parte_2 Parte_1
Il CTU ha dato atto della circostanza che detta area è stata interessata dalla demolizione totale di un deposito -unità immobiliare censita alla part. 1343 sub 5 del Fg. 39- di proprietà dei ricorrenti, che aveva una superficie di 54 mq e ha spiegato che l'area di sedime del detto deposito è stata utilizzata per la realizzazione dell'opera pubblica di “adeguamento e sistemazione di Viale Regina Margherita” per una superficie di 44 mq, residuando una superficie di 10 mq inutilizzata.
Ha poi aggiunto che per la realizzazione dell'opera pubblica di “adeguamento e sistemazione di Viale
Regina Margherita” è stata utilizzata un'ulteriore superficie di mq 21 di proprietà dei ricorrenti. Ha, quindi, concluso che la superficie occupata per la realizzazione dell'opera pubblica è complessivamente di 65 mq, pari alla somma della superficie oggetto di acquisizione sanante (29 mq) su cui ricadono il marciapiede e la parte fuori terra del muro di sostegno e della ulteriore superficie occupata (36 mq) sulla quale è stato realizzato il piede delle fondazioni del muro di sostegno, unitamente alla sovrastante scala esterna che consente l'accesso alla proprietà dei ricorrenti e che è rimasta nella diponibilità dei ricorrenti.
Il CTU, in applicazione dei valori medi unitari di mercato forniti dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e riferiti all'epoca dell'intervenuta emissione del provvedimento di acquisizione sanante ovverosia al secondo semestre dell'anno 2023, ha stimato il valore del deposito demolito, al netto del valore dell'area di sedime, in Euro 13.770,00 (Euro 255,00 per mq 54).
Ha poi stimato il valore venale di mercato delle aree di terreno oggetto di causa -edificabili, in quanto ricadenti in zona B- in Euro 40,00 al mq, sulla base delle informazioni risultanti da una attestazione resa dal Notaio di Marsico Nuovo con nota datata 17.3.2023 dalla quale risulta Persona_2 che nel maggio 2018 e nel maggio 2020 sono stati stipulati due atti di compravendita di terreni edificabili, ubicati in Marsico Nuovo, di cui uno confinante con la particella oggetto del presente procedimento -part. 1343 del Fg. 39-, per il prezzo di Euro 40,00 al mq;
ha spiegato, nella risposta resa alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente, di non ritenere invece condivisibile la diversa stima di Euro 193,04 al mq poiché i terreni ai quali detta stima era riferita avevano caratteristiche intrinseche ed estrinseche differenti come localizzazione, esposizione, destinazione e stato dei servizi.
Ciò posto, si deve ritenere che il valore venale da attribuire al terreno acquisito dal Controparte_1 ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/01 sia pari ad € 1.160,00 (Euro 40,00 per 29 mq); detto
[...] importo deve ritenersi congruo alla data del provvedimento di acquisizione sanante e va riconosciuto quale indennizzo per il pregiudizio patrimoniale subito dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 3, prima parte, del D.P.R. 327/01.
Inoltre, occorre determinare l'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, da calcolarsi ai sensi dell'art. 42 bis, comma 1, ultima parte, del D.P.R. 327/01, in misura pari al dieci per cento del valore venale del bene acquisito e, quindi, nel complessivo importo di € 116,00 (10% di € 1.160,00).
Ai sensi dell'art. 42 bis comma 3, ultima parte, del D.P.R. n. 327/2001, per il periodo di occupazione senza titolo è computato, a titolo risarcitorio, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore dei terreni. Nel computare le somme dovute dal a titolo risarcitorio, occorre Controparte_1 tener conto delle statuizioni risultanti dalla sentenza resa dal T.A.R. Basilicata (sentenza n. 844 del
2022, all'esito del processo amministrativo intercorso tra le parti), in forza delle quali “il danno va determinato …. in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42 bis comma 3,
d.P.R. n. 327 del 2011…. dalla data del 20 febbraio 2006 e sino al 7 dicembre 2022, data di assunzione in decisione del presente giudizio”. Pertanto, l'indennizzo per l'occupazione senza titolo deve essere quantificato in misura pari ad € 974,72 (€ 1.160,00 x 0,05 = € 58,00; € 58,00 x 6134 giorni = €
974,72).
L'indennizzo per l'occupazione sine titulo è dovuto in favore della parte ricorrente anche per il periodo compreso tra l'8.12.2022 ed il 19.10.2023 -data del provvedimento di acquisizione sanante-, per un complessivo ulteriore importo di € 50,05 (€ 1.160,00 x 0,05 = € 58,00; € 58,00 x 315 giorni =
€ 50,05).
Spetta poi alla parte ricorrente il risarcimento del danno subito a seguito della demolizione del deposito di 54 mq -oramai sanato all'epoca dell'intervenuta demolizione, essendo la concessione in sanatoria intervenuta in data 2.10.1990 (come da provvedimento n. 568 del Comune di Marsico
Nuovo, allegato dalla parte ricorrente) e la demolizione avvenuta in data successiva al 2001- da quantificarsi in un importo corrispondente al suo valore di mercato, pari, al netto del valore dell'area di sedime, ad Euro 13.770,00 (Euro 255,00 per mq 54).
Quanto alla superficie di 36 mq rimasta in proprietà dei ricorrenti, sulla quale insiste il piede delle fondazioni del muro di sostegno realizzato dalla P.A., osserva la Corte che, pur avendo il CTU ritenuto che detta area non abbia subito un deprezzamento in conseguenza dei lavori realizzati dal Comune di
Marsico Nuovo, svolgendo essa all'attualità la funzione di consentire ai ricorrenti l'accesso alle loro ulteriori aree di proprietà privata, si deve invece ritenere che il deprezzamento della detta area -da quantificarsi in misura pari al 50% del valore della stessa- sia connesso proprio al fatto che su di essa insiste il piede delle fondazioni del muro di sostegno.
Stima pertanto equo la Corte riconoscere, in forza del detto deprezzamento, un importo pari ad Euro
720,00 (50% di Euro 40,00 per 36 mq = 50% di Euro 1.440,00 = Euro 720,00).
Alla luce di quanto sin qui esposto, si deve concludere che il valore da riconoscere alla parte ricorrente sia complessivamente pari ad Euro 16.070,77 (Euro 1.160,00 più Euro 116,00 più Euro 974,72 più
Euro 50,05 più Euro 13.770,00 più Euro 720,00). Sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale sul detto importo a decorrere dalla data del decreto di acquisizione sanante -19.10.2023- sino alla data del deposito della somma presso la Cassa
Depositi e Prestiti (adesso Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello
Stato).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022, tenuto conto del valore della causa (pari alla differenza tra l'importo riconosciuto dal col provvedimento di Controparte_1 acquisizione sanante e l'importo accertato all'esito del presente procedimento) rientrante nello scaglione da € 5.200,01 e € 26.000,00 e in applicazione dei parametri minimi.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vengono definitivamente poste a carico del
[...]
, soccombente. CP_1
P.Q.M.
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, determina nella misura di € 16.070,77 l'importo spettante in conseguenza
[...] dell'acquisizione sanante disposta dal , ordinando al Comune di Marsico Controparte_1
Nuovo il deposito, presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato, della detta somma, oltre interessi legali come in motivazione, previa detrazione di eventuali somme già depositate;
- condanna il al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1 [...] delle spese di lite, liquidate in € 2.906,00 per compensi ed € 518,00 per spese, oltre Parte_2 rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
-pone in via definitiva le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico del Controparte_1
[...]
Così deciso, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Consigliere estensore Il
Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele
Videtta