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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/12/2025, n. 3225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3225 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5393 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: richiesta di modifica decreto reso dal Tribunale di Nola in data 26.10.2023 nel procedimento rg n. 702/2021
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv.to Tiziana Ruggiero Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Manzoni n. 142;
- ricorrente -
CONTRO nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Liberato CP_1
ES De AL e dall'avv.to Melania De AL presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Pomigliano D'Arco alla via A. Guidoni n. 7; - resistente –
PUBBLICO MINISTERO in sede
- interventore necessario –
conclusioni: come da verbale di udienza del 26.11.2025 da intendersi sul punto integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di modifica del decreto n. 3079/2023 reso dal Tribunale di Nola in data 26.10.2023 nel procedimento rg n. 702/2021.
In particolare, parte ricorrente, insta per: 1) la modifica dell'orario di rientro infrasettimanale delle minori dalle ore 21,00 alle ore 19,30; 2) possibilità di effettuare videochiamate su utenza materna nei giorni diversi da quelli in cui esercita il diritto di visita;
3) possibilità di fare visita alle minore presso la residenza materna;
4) richiesta, una volta alla settimana, che la madre accompagni all'andata le minori a Napoli. Vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava in fatto e diritto l'avverso dedotto di cui chiedeva l'integrale rigetto. In via riconvenzionale chiedeva l'aumento del mantenimento delle minori stante le aumentate esigenze economiche delle stesse.
Tanto sinteticamente premesso, ritiene innanzitutto il tribunale di non procedere all'ascolto delle minori in quanto di tenera età. Inoltre, nulla risulta mutato rispetto alla situazione esistente nel 2023, se non la circostanza che le minori frequentano la scuola primaria nonché attività sportiva, di talchè
è verosimile che queste siano molto stanche al termine di una giornata di scuola e sport, soprattutto se si considera che il padre esercita il diritto di visita infrasettimanale in Casalnuovo di Napoli, di talchè le minori, terminata la scuola, continuano a trascorrere il loro pomeriggio fuori casa. Ritiene, per tal via il tribunale che, tenuto conto del prioritario interesse delle minori, considerato che di fatto il padre conduce le minori a casa verso le 19,30/20,00, si ritiene opportuno prevedere che le minori, in occasione delle visite infrasettimanali del padre, siano accompagnate presso la residenza materna alle ore 19,45 in modo da avere il tempo di prepararsi per la cena e ove verranno accolte dalla madre, dai nonni o da altra persona di fiducia della madre.
Vanno, invece, rigettate le altre richieste svolte dal resistente (visita presso la casa materna e video telefonate attraverso l'utenza materna) atteso che l'accesa conflittualità tra le parti, conflittualità che si acuirebbe o con l'ingresso in casa del sig. o con l'uso di utenza materna per videochiamate, Pt_1 impedirebbe il sereno svolgimento degli incontri e delle videochiamate, con grave nocumento per le minori.
Va altresì rigettata la richiesta svolta dal ricorrente, il quale chiede che una volta alla settimana sia la signora ad accompagnare le minori a Napoli, sia perché la richiesta è destituita di ogni CP_1 fondamento incombendo su chi esercita il diritto di visita ogni onere ad esso connesso, sia in quanto di fatto ciò non potrebbe essere realizzato dalla la quale è per questo anno impegnata come CP_1 docente a Roma.
Si ritiene, invece, meritevole di accoglimento la richiesta di aumento del contributo al mantenimento delle minori a carico del padre. Invero, la circostanza in base alla quale il padre non si occupa della cena delle minori per almeno 6 volte al mese stante il rientro anticipato alle 19,30, senza contare la circostanza pacifica che, di fatto, non preleva, nei fine settimana di spettanza, le minori il venerdì ma direttamente il sabato mattina, che il padre ha riferito di non potere ampliare il proprio tempo di permanenza (fisico) con le minori, tenuto conto delle presumibili maggiori esigenze economiche delle minore (oggi entrambe iscritte alla scuola primaria con verosimile intensificarsi delle spese ordinarie) si stima congruo determinare, con decorrenza dal mese di dicembre 2025, in euro 450,00 l'importo dovuto dal ricorrente per il mantenimento delle minori. Si rammenta, al riguardo, che incombe sul genitore, abile al lavoro, anche se privo di occupazione, di attivarsi per assicurare un mantenimento dignitoso alla prole. Anche per tale motivo, si è ritenuto superfluo acquisire documentazione reddituale - patrimoniale del resistente, documentazione che comunque doveva essere prodotta con la memoria ex art. 473 bis 17 comma 1 c.p.c.
Né rileva la circostanza che la resistente svolga attività di insegnante, considerato l'obbligo incombente su ciascun genitore di contribuire al mantenimento della prole.
Spese di lite compensate stante la soccombenza reciproca.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando a parziale modifica del decreto reso dal Tribunale di Nola in data 26.10.2023 nel procedimento rg n. 702/2021, così provvede:
1) prevede che il sig. accompagni le minori presso la residenza materna in Parte_1 occasione delle visite infrasettimanali alle ore 19,30;
2) determina a decorrere dal mese di dicembre 2025 in euro 450,00, importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, il contributo che il ricorrente dovrà versare alla signora per il mantenimento delle figlie;
CP_1
3) rigetta ogni altra richiesta;
4) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 27.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)