Art. 9.
Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' sostituito dal seguente:
"L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio;
b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finche' minorenni, ed inoltre nubili, se femmine".
Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' sostituito dal seguente:
"L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio;
b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finche' minorenni, ed inoltre nubili, se femmine".