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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/11/2025, n. 4084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4084 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
PYBBLICA ITALIAN
N. 9364/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di LI OR, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 9364 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5202/2024 del
Giudice di pace di LI OR e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA P.IVA 1 ), rappresentata e difesa, in Parte 1
virtù di procura in atti, dall'avv. Marco Andrisani, con studio in Caserta, alla via Fulvio
Renella n.65, presso cui è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
Controparte_1 (C.F. C.F. 1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_2 (C.F. P.IVA 2 );
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' Parte 1
Controparte_1 dinanzi al Giudice di pace di
[...] e della Controparte_2
LI OR proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo dal quale si evinceva l'esistenza della cartella di pagamento n. 028 2013 0007282225 000, attinente il mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2008. L'opponente chiedeva l'accertamento della sopravvenuta prescrizione del diritto di credito oggetto della cartella esattoriale.
Si costituiva in giudizio l' Parte 1 eccependo l'inammissibilità della domanda ed il rigetto di ogni pretesa vantata nei suoi confronti.
Con la sentenza n. 5202/2024,il Giudice di pace di LI OR dichiarava ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, la quale veniva accolta nel merito per intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di controversia.
Con atto di citazione in appello, l' Parte 1 ha chiesto la riforma della sentenza n. 5202/2024, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anziché del giudice tributario, e nella parte in cui dichiara ammissibile l'opposizione ad estratto di ruolo e prescritto il credito oggetto della cartella esattoriale.
Per quanto correttamente evocati in giudizio, Controparte_1 e la Controparte_2
non si sono costituiti. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, l'appello può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado.
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che
"appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento".
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da
Cass. S.U. n. 7822/2020 secondo cui: "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione". In linea con tale orientamento la Cass. Civile SSUU con ordinanza del
29.1.2025 n. 2098 ha ribadito il principio suddetto.
Orbene, nel caso di specie ad essere impugnato non è un atto successivo alla notifica della cartella, bensì un estratto di ruolo, atto interno all'amministrazione e non impugnabile se non in determinati casi. Ne consegue che sussisteva la giurisdizione del giudice tributario, attesa la natura tributaria del credito de quo. Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di
Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Giudice monocratico del Tribunale di LI OR, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte 1
sentenza n. 5202/2024 del Giudice di Pace di LI OR, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di LI OR n.
5202/2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Marrazzo
N. 9364/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di LI OR, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 9364 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5202/2024 del
Giudice di pace di LI OR e vertente
TRA
(C.F. e P.IVA P.IVA 1 ), rappresentata e difesa, in Parte 1
virtù di procura in atti, dall'avv. Marco Andrisani, con studio in Caserta, alla via Fulvio
Renella n.65, presso cui è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
Controparte_1 (C.F. C.F. 1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_2 (C.F. P.IVA 2 );
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' Parte 1
Controparte_1 dinanzi al Giudice di pace di
[...] e della Controparte_2
LI OR proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto di ruolo dal quale si evinceva l'esistenza della cartella di pagamento n. 028 2013 0007282225 000, attinente il mancato pagamento del bollo auto per l'anno 2008. L'opponente chiedeva l'accertamento della sopravvenuta prescrizione del diritto di credito oggetto della cartella esattoriale.
Si costituiva in giudizio l' Parte 1 eccependo l'inammissibilità della domanda ed il rigetto di ogni pretesa vantata nei suoi confronti.
Con la sentenza n. 5202/2024,il Giudice di pace di LI OR dichiarava ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, la quale veniva accolta nel merito per intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di controversia.
Con atto di citazione in appello, l' Parte 1 ha chiesto la riforma della sentenza n. 5202/2024, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anziché del giudice tributario, e nella parte in cui dichiara ammissibile l'opposizione ad estratto di ruolo e prescritto il credito oggetto della cartella esattoriale.
Per quanto correttamente evocati in giudizio, Controparte_1 e la Controparte_2
non si sono costituiti. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, l'appello può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado.
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che
"appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento".
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da
Cass. S.U. n. 7822/2020 secondo cui: "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione". In linea con tale orientamento la Cass. Civile SSUU con ordinanza del
29.1.2025 n. 2098 ha ribadito il principio suddetto.
Orbene, nel caso di specie ad essere impugnato non è un atto successivo alla notifica della cartella, bensì un estratto di ruolo, atto interno all'amministrazione e non impugnabile se non in determinati casi. Ne consegue che sussisteva la giurisdizione del giudice tributario, attesa la natura tributaria del credito de quo. Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori del Supremo Consesso della Corte di
Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Giudice monocratico del Tribunale di LI OR, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte 1
sentenza n. 5202/2024 del Giudice di Pace di LI OR, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di LI OR n.
5202/2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa, il 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Marrazzo