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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente DI VIZIO AB, Relatore NISI ITALO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2/2024 depositato il 03/01/2024
proposto da
Comune di Porto Azzurro - Lungomare Ricorrente_1 19 57036 Porto Azzurro LI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 184/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 2 e pubblicata il 03/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10661 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cfr. in parte espositiva
Resistente/Appellato: cfr. in parte espositiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento RGA 2/2024 con ricorso presentato dal Comune di Porto Azzurro veniva interposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Livorno n. 184/2023 pronunciata in data 30/3/2023 e depositata in data 3/5/2023. La controversia originaria aveva riguardo ad un avviso di accertamento per omessa denuncia ed omesso versamento dell'IMU per l'anno 2014, emesso nei confronti della Resistente_1 (d'ora in poi anche la Società), relativamente ad un'area edificabile destinata a stoccaggio e distribuzione di carburanti e gpl, con maggior pretesa erariale pari a euro 3.342,71. La Società risultava proprietaria di un'area di mq.
9.010 distinta al catasto terreni al Foglio 9 Particelle nn. 192-349-351. Detta area, ai sensi del Regolamento Urbanistico approvato con delibera n. 95 del 19/12/2011, con decorrenza dal 1/01/2012 risultava avere quale destinazione urbanistica “D4 – Aree per distribuzione e stoccaggio carburanti (art. 43 delle N.T.A.)” Dall'art. 43 del Regolamento urbanistico sopracitato emergeva la
“realizzazione di aree per lo stoccaggio e la distribuzione di carburanti e gpl ai sensi del DM 13/10/1994, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Nelle aree destinate a tale funzione era ammessa la realizzazione di strutture e volumi tecnici di servizio necessari allo svolgimento dell'attività, subordinati all'erogazione oltre che di benzina e gasolio anche di metano e gpl. La destinazione e la capacità edificatoria dei terreni oggetto di accertamento veniva evidenziata nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 16/04/2019 dall'Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata. Secondo quanto emerge anche dalla narrativa della sentenza di primo grado, parte contribuente impugnava l'avviso lamentando: i) la carenza di motivazione e la violazione della normativa sulla definizione del valore dell'area (art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992); in particolare, era violato il diritto di difesa non essendo conosciuto e conoscibile il criterio di valutazione alla base dell'avviso di accertamento;
inoltre, l'ente non aveva tenuto conto delle condizioni oggettive dell'area, del dettato normativo e della giurisprudenza;
ii) in assenza di un nuovo piano attuativo, nessun intervento era stato fatto sull'area de qua tecnicamente considerata "zona non pianificata"; iii) andavano disapplicate le sanzioni irrogate a causa della mancata comunicazione di edificabilità dell'area ex art. 31, comma 20, l. n. 289/2002. Nominativo_1Venivano depositate la perizia del geom. , che aveva determinato un valore venale in comune commercio dell'area di euro 38.000,00 (rispetto ad un valore attribuito all'area pari ad oltre 300.000,00 euro) e la sentenza 124/2020 della CT di Livorno, con la quale - in parziale accoglimento del ricorso – era stato rideterminato in 35.000,00 il valore dell'area. Il Comune di Porto Azzurro, ancorché ritualmente citato, non si era costituito in giudizio. I primi giudici accoglievano il ricorso e condannavano l'ente comunale alle spese di lite. L'avviso di accertamento presentava insufficiente motivazione, non consentendo al contribuente di difendersi in giudizio. In particolare, non era chiarito il criterio di valutazione adottato dall'ente impositore per l'atto accertativo. Infatti, non bastava aver fornito la documentazione attestante la possibilità di realizzare strutture e volumi tecnici di servizio atteso che per adempiere "per relationem" occorreva far riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi fossero allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproducesse il contenuto essenziale. Invece, l'ente locale aveva attribuito in via astratta il valore di euro 35,00 al mq, applicato sull'intera superficie (mq. 9.010), in assenza di puntuale motivazione, valutazione e calcolo, in considerazione delle volumetrie eventualmente realizzabili ancorché con vincolo di rimozione e dunque precarie. I contenuti dell'avviso impugnato non consentivano, perciò, un'adeguata difesa e determinavano una violazione del principio del contraddittorio. Inoltre, la ricorrente aveva dimostrato, con la perizia del Geom. Nominativo_1, il valore venale in comune commercio dell'area, mentre il Comune non si era costituito in giudizio. Il Comune di Forte dei Marmi proponeva appello, articolando i motivi di gravame di seguito esposti e rassegnando in atti le seguenti conclusioni: «) accoglimento dell'appello e l'annullamento della sentenza n. 184/2023, ii) conferma dell'avviso di accertamento IMU 2014 per € 4.442,00 con applicazione integrale delle sanzioni;
iii) quantificazione del valore venale dell'area in € 187.000,00 con applicazione delle sanzioni di legge » Primo motivo: fondatezza della tassazione dell'area oggetto di accertamento ai fini IMU. La ricorrente era proprietaria di un terreno che, secondo il Regolamento Urbanistico vigente, aveva destinazione edificatoria (“D4 – Aree per distribuzione e stoccaggio carburanti”). Era infondata la valutazione del valore venale dell'area effettuata dalla perizia della società, ritenuta troppo bassa (€ 38.000,00), rispetto al valore stimato dall'Ufficio (€ 315.350,00), potendosi se del caso giungere ad un valore intermedio (€ 187.000,00), considerando un abbattimento del 50% dei costi di realizzazione delle opere. Secondo motivo: natura edificabile dell'area. In base alla normativa (d.l. 203/2005, d.l. 223/2006) e alla giurisprudenza della Cassazione, un'area era edificabile ai fini IMU se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'adozione di strumenti attuativi. Le limitazioni urbanistiche incidevano solo sulla valorizzazione del terreno, non sulla sua qualificazione come edificabile. Terzo motivo: applicabilità delle sanzioni Non ricorreva obiettiva incertezza dovuta alla mancata comunicazione ufficiale della variazione urbanistica. Secondo la Cassazione, l'obbligo tributario nasceva dalla destinazione edificatoria prevista dallo strumento urbanistico, senza necessità di comunicazione formale al contribuente, al cui assenza non escludeva l'obbligo dichiarativo né l'applicazione delle sanzioni. Parte contribuente si costituiva in giudizio e presentava le controdeduzioni di seguito illustrate e rassegnava atti le seguenti conclusioni: i) in via principale, dichiarare inammissibile l'appello per tardività; ii) in subordine, dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, iii) in ulteriore subordine, confermare la sentenza di primo grado per difetto di motivazione o, se necessario, per violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992. Prima controdeduzione: inammissibilità dell'appello per tardività e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. La sentenza di primo grado era stata notificata al Comune il 4 maggio 2023 e il termine per proporre appello era di 60 giorni dalla notifica (art. 51, d.lgs. 546/1992); il Comune aveva notificato il ricorso in appello solo il 4 dicembre 2023, oltre il termine previsto. Seconda controdeduzione: inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 329 comma 2 c.p.c. L'appello del Comune non impugnava il capo decisorio della sentenza di primo grado, connesso al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento IMU e l'impugnazione parziale comportava acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate (art. 329, comma 2. c.p.c.). Terza controdeduzione: conferma della sentenza di primo grado. Anche nel merito, si ribadiva la correttezza della sentenza di primo grado. Il Comune non aveva motivato adeguatamente la determinazione del valore venale dell'area, né aveva tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992. L'oggetto del contendere non era la natura edificabile dell'area, ma la corretta determinazione del suo valore venale. La stima del Comune era stata effettuata in modo generico e senza considerare le specificità dell'area, mentre la perizia di parte aveva seguito criteri estimativi dettagliati. Prima dell'udienza di trattazione del 27.1.2026 le parti hanno fatti pervenire un verbale di conciliazione datato 3.5.2024 che reca i seguenti contenuti:
— ai fini IMU per gli anni dal 2012 al 2020 il valore dell'area oggetto di accertamento è stato stabilito in € 35.000,00, pari alla base imponibile IMU su cui la società ha già versato l'imposta dovuta per gli anni dal 2012 al 2020. In considerazione di ciò, il Comune di Porto Resistente_1Azzurro riconosce che la s.r.l., per l'area di cui si discute (Loc. Mola, Foglio 9, mappali 192, 349 e 351) ha già versato interamente l'IMU dovuta per gli anni dal 2012 al 2020. — il Comune di Porto Azzurro conviene di rinunciare al giudizio pendente dinanzi alla CGT II Toscana per l'IMU – anno 2013, iscritto al RGA 205/2023 avverso la sentenza CTP Livorno n. 253/2022, a spese compensate tra le parti;
Resistente_1— la società s.r.l. rinuncia ai giudizi pendenti dinanzi alla CGT I Livorno, RGR n. 278/2022 (anno 2015), 279/2022 (anno 2016), 280/2022 (anno 2017), 281/2022 (anno 2018), 282/2022 (anno 2019) e 283/2022 (anno 2020), e il Comune di Porto Azzurro accetta la predetta rinuncia per tutti i giudizi citati, con compensazione delle spese di lite;
— con l'accettazione della proposta, le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra in relazione alle pretese impositive contenute negli avvisi di accertamento IMU di cui alle premesse per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 a titolo di imposta, interessi, sanzioni e comunque ad ogni titolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenuto del verbale di conciliazione sottoscritto dai procuratori speciali delle parti appare cristallino nel dare atto che per l'anno e l'imposta oggetto di controversia (IMU 2014) parte contribuente ha corrisposto appieno la pretesa erariale (a titolo di imposta, interessi, sanzioni) e che le parti hanno dichiarato di non aver nulla da pretendere l'una dall'altra in relazione agli avvisi di accertamento IMU di cui alle premesse, compreso quello per l'anno 2014. Va dato atto che si tratta di definizione integrale della controversia, raggiunta con accordo extragiudiziale da parti legittimate, da cui consegue la cessazione della materia del contendere. Ricorrono le condizioni per compensare le spese di giudizio tra le parti, avendo le stesse, con contegno processuale utile alla reintegrazione delle rispettive ragioni, utilmente contribuito alla rapida deflazione del carico giudiziario.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione ex art. 48 d.lgs. 546/1992. Spese del giudizio compensate tra le parti
Firenze, 27.1.2026
Il Relatore Il Presidente Dott. Fabio Di Vizio Dott. Ugo De Carlo
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente DI VIZIO AB, Relatore NISI ITALO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2/2024 depositato il 03/01/2024
proposto da
Comune di Porto Azzurro - Lungomare Ricorrente_1 19 57036 Porto Azzurro LI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 184/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 2 e pubblicata il 03/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10661 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: cfr. in parte espositiva
Resistente/Appellato: cfr. in parte espositiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento RGA 2/2024 con ricorso presentato dal Comune di Porto Azzurro veniva interposto appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Livorno n. 184/2023 pronunciata in data 30/3/2023 e depositata in data 3/5/2023. La controversia originaria aveva riguardo ad un avviso di accertamento per omessa denuncia ed omesso versamento dell'IMU per l'anno 2014, emesso nei confronti della Resistente_1 (d'ora in poi anche la Società), relativamente ad un'area edificabile destinata a stoccaggio e distribuzione di carburanti e gpl, con maggior pretesa erariale pari a euro 3.342,71. La Società risultava proprietaria di un'area di mq.
9.010 distinta al catasto terreni al Foglio 9 Particelle nn. 192-349-351. Detta area, ai sensi del Regolamento Urbanistico approvato con delibera n. 95 del 19/12/2011, con decorrenza dal 1/01/2012 risultava avere quale destinazione urbanistica “D4 – Aree per distribuzione e stoccaggio carburanti (art. 43 delle N.T.A.)” Dall'art. 43 del Regolamento urbanistico sopracitato emergeva la
“realizzazione di aree per lo stoccaggio e la distribuzione di carburanti e gpl ai sensi del DM 13/10/1994, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Nelle aree destinate a tale funzione era ammessa la realizzazione di strutture e volumi tecnici di servizio necessari allo svolgimento dell'attività, subordinati all'erogazione oltre che di benzina e gasolio anche di metano e gpl. La destinazione e la capacità edificatoria dei terreni oggetto di accertamento veniva evidenziata nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 16/04/2019 dall'Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata. Secondo quanto emerge anche dalla narrativa della sentenza di primo grado, parte contribuente impugnava l'avviso lamentando: i) la carenza di motivazione e la violazione della normativa sulla definizione del valore dell'area (art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992); in particolare, era violato il diritto di difesa non essendo conosciuto e conoscibile il criterio di valutazione alla base dell'avviso di accertamento;
inoltre, l'ente non aveva tenuto conto delle condizioni oggettive dell'area, del dettato normativo e della giurisprudenza;
ii) in assenza di un nuovo piano attuativo, nessun intervento era stato fatto sull'area de qua tecnicamente considerata "zona non pianificata"; iii) andavano disapplicate le sanzioni irrogate a causa della mancata comunicazione di edificabilità dell'area ex art. 31, comma 20, l. n. 289/2002. Nominativo_1Venivano depositate la perizia del geom. , che aveva determinato un valore venale in comune commercio dell'area di euro 38.000,00 (rispetto ad un valore attribuito all'area pari ad oltre 300.000,00 euro) e la sentenza 124/2020 della CT di Livorno, con la quale - in parziale accoglimento del ricorso – era stato rideterminato in 35.000,00 il valore dell'area. Il Comune di Porto Azzurro, ancorché ritualmente citato, non si era costituito in giudizio. I primi giudici accoglievano il ricorso e condannavano l'ente comunale alle spese di lite. L'avviso di accertamento presentava insufficiente motivazione, non consentendo al contribuente di difendersi in giudizio. In particolare, non era chiarito il criterio di valutazione adottato dall'ente impositore per l'atto accertativo. Infatti, non bastava aver fornito la documentazione attestante la possibilità di realizzare strutture e volumi tecnici di servizio atteso che per adempiere "per relationem" occorreva far riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi fossero allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproducesse il contenuto essenziale. Invece, l'ente locale aveva attribuito in via astratta il valore di euro 35,00 al mq, applicato sull'intera superficie (mq. 9.010), in assenza di puntuale motivazione, valutazione e calcolo, in considerazione delle volumetrie eventualmente realizzabili ancorché con vincolo di rimozione e dunque precarie. I contenuti dell'avviso impugnato non consentivano, perciò, un'adeguata difesa e determinavano una violazione del principio del contraddittorio. Inoltre, la ricorrente aveva dimostrato, con la perizia del Geom. Nominativo_1, il valore venale in comune commercio dell'area, mentre il Comune non si era costituito in giudizio. Il Comune di Forte dei Marmi proponeva appello, articolando i motivi di gravame di seguito esposti e rassegnando in atti le seguenti conclusioni: «) accoglimento dell'appello e l'annullamento della sentenza n. 184/2023, ii) conferma dell'avviso di accertamento IMU 2014 per € 4.442,00 con applicazione integrale delle sanzioni;
iii) quantificazione del valore venale dell'area in € 187.000,00 con applicazione delle sanzioni di legge » Primo motivo: fondatezza della tassazione dell'area oggetto di accertamento ai fini IMU. La ricorrente era proprietaria di un terreno che, secondo il Regolamento Urbanistico vigente, aveva destinazione edificatoria (“D4 – Aree per distribuzione e stoccaggio carburanti”). Era infondata la valutazione del valore venale dell'area effettuata dalla perizia della società, ritenuta troppo bassa (€ 38.000,00), rispetto al valore stimato dall'Ufficio (€ 315.350,00), potendosi se del caso giungere ad un valore intermedio (€ 187.000,00), considerando un abbattimento del 50% dei costi di realizzazione delle opere. Secondo motivo: natura edificabile dell'area. In base alla normativa (d.l. 203/2005, d.l. 223/2006) e alla giurisprudenza della Cassazione, un'area era edificabile ai fini IMU se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'adozione di strumenti attuativi. Le limitazioni urbanistiche incidevano solo sulla valorizzazione del terreno, non sulla sua qualificazione come edificabile. Terzo motivo: applicabilità delle sanzioni Non ricorreva obiettiva incertezza dovuta alla mancata comunicazione ufficiale della variazione urbanistica. Secondo la Cassazione, l'obbligo tributario nasceva dalla destinazione edificatoria prevista dallo strumento urbanistico, senza necessità di comunicazione formale al contribuente, al cui assenza non escludeva l'obbligo dichiarativo né l'applicazione delle sanzioni. Parte contribuente si costituiva in giudizio e presentava le controdeduzioni di seguito illustrate e rassegnava atti le seguenti conclusioni: i) in via principale, dichiarare inammissibile l'appello per tardività; ii) in subordine, dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, iii) in ulteriore subordine, confermare la sentenza di primo grado per difetto di motivazione o, se necessario, per violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992. Prima controdeduzione: inammissibilità dell'appello per tardività e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. La sentenza di primo grado era stata notificata al Comune il 4 maggio 2023 e il termine per proporre appello era di 60 giorni dalla notifica (art. 51, d.lgs. 546/1992); il Comune aveva notificato il ricorso in appello solo il 4 dicembre 2023, oltre il termine previsto. Seconda controdeduzione: inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 329 comma 2 c.p.c. L'appello del Comune non impugnava il capo decisorio della sentenza di primo grado, connesso al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento IMU e l'impugnazione parziale comportava acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate (art. 329, comma 2. c.p.c.). Terza controdeduzione: conferma della sentenza di primo grado. Anche nel merito, si ribadiva la correttezza della sentenza di primo grado. Il Comune non aveva motivato adeguatamente la determinazione del valore venale dell'area, né aveva tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992. L'oggetto del contendere non era la natura edificabile dell'area, ma la corretta determinazione del suo valore venale. La stima del Comune era stata effettuata in modo generico e senza considerare le specificità dell'area, mentre la perizia di parte aveva seguito criteri estimativi dettagliati. Prima dell'udienza di trattazione del 27.1.2026 le parti hanno fatti pervenire un verbale di conciliazione datato 3.5.2024 che reca i seguenti contenuti:
— ai fini IMU per gli anni dal 2012 al 2020 il valore dell'area oggetto di accertamento è stato stabilito in € 35.000,00, pari alla base imponibile IMU su cui la società ha già versato l'imposta dovuta per gli anni dal 2012 al 2020. In considerazione di ciò, il Comune di Porto Resistente_1Azzurro riconosce che la s.r.l., per l'area di cui si discute (Loc. Mola, Foglio 9, mappali 192, 349 e 351) ha già versato interamente l'IMU dovuta per gli anni dal 2012 al 2020. — il Comune di Porto Azzurro conviene di rinunciare al giudizio pendente dinanzi alla CGT II Toscana per l'IMU – anno 2013, iscritto al RGA 205/2023 avverso la sentenza CTP Livorno n. 253/2022, a spese compensate tra le parti;
Resistente_1— la società s.r.l. rinuncia ai giudizi pendenti dinanzi alla CGT I Livorno, RGR n. 278/2022 (anno 2015), 279/2022 (anno 2016), 280/2022 (anno 2017), 281/2022 (anno 2018), 282/2022 (anno 2019) e 283/2022 (anno 2020), e il Comune di Porto Azzurro accetta la predetta rinuncia per tutti i giudizi citati, con compensazione delle spese di lite;
— con l'accettazione della proposta, le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra in relazione alle pretese impositive contenute negli avvisi di accertamento IMU di cui alle premesse per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 a titolo di imposta, interessi, sanzioni e comunque ad ogni titolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenuto del verbale di conciliazione sottoscritto dai procuratori speciali delle parti appare cristallino nel dare atto che per l'anno e l'imposta oggetto di controversia (IMU 2014) parte contribuente ha corrisposto appieno la pretesa erariale (a titolo di imposta, interessi, sanzioni) e che le parti hanno dichiarato di non aver nulla da pretendere l'una dall'altra in relazione agli avvisi di accertamento IMU di cui alle premesse, compreso quello per l'anno 2014. Va dato atto che si tratta di definizione integrale della controversia, raggiunta con accordo extragiudiziale da parti legittimate, da cui consegue la cessazione della materia del contendere. Ricorrono le condizioni per compensare le spese di giudizio tra le parti, avendo le stesse, con contegno processuale utile alla reintegrazione delle rispettive ragioni, utilmente contribuito alla rapida deflazione del carico giudiziario.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione ex art. 48 d.lgs. 546/1992. Spese del giudizio compensate tra le parti
Firenze, 27.1.2026
Il Relatore Il Presidente Dott. Fabio Di Vizio Dott. Ugo De Carlo