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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10344/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10344/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
01.06.1966, con il patrocinio dell'avv. Lammoglia Sinforosa Anna, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
11/11/1967 con il patrocinio dell'avv. Ylli Pace, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.08.2024, e Controparte_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_2 pronunciare la loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in Artena (RM) in data 30.10.1994 e precisando che dall'unione erano nate le figlie (Roma, 19.09.1996) e (Roma, Per_1 Per_2
25.02.2001). Deducevano, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi 2 si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi.
Con sentenza non definitiva n. 885/2025 pubblicata il 23.04.2025, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 20.11.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “1. L'assegnazione della casa coniugale sita in
Roma, Via Amico Aspertini n. 343, di proprietà comune, resterà assegnata al Sig.
con gli arredi ivi contenuti e nell'interesse della figlia Controparte_1 Per_2 ivi stabilmente convivente in quanto la figlia si è allontanata in quanto Per_1 economicamente indipendente. L'assegnazione dell'immobile coniugale resterà in ogni caso fino a quando la stessa figlia non avrà raggiunto la piena Per_2 autosufficienza economica e lavorativa e si trasferirà altrove;
2. il Sig.
[...]
si occuperà del pagamento delle spese ordinarie di per CP_1 CP_3
l'immobile "casa familiare", di tutte le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile, delle spese di ogni utenza. Per quanto concerne l'imposta IMU sul posto auto, stante l'esenzione IMU dichiarata dai ricorrenti per la casa familiare, abitazione principale, sarà corrisposta da ambo gli ex coniugi al 50% e il bene stesso sarà lasciato, in futuro, e con specifica futura disposizione delle parti ricorrenti, nella disponibilità e utilizzazione delle figlie e . Per_1 Persona_3
Rimangono a carico dei coniugi, comproprietari dell'immobile le spese condominiali di manutenzione straordinaria dell'immobile che saranno ripartite, quando e se deliberate dall'Assemblea dei Condomini, al 50% tra gli ex coniugi;
3. la Sig.ra nelle more del procedimento si è allontanata dall'abitazione CP_4 coniugale. Tuttavia, potrà, previa comunicazione da inoltrare alle figlie, secondo modalità telefoniche e informali, vederle quando vuole. nata a [...]
Roma il 25.02.2001 CF. , residente in [...]
Aspertini 343, rimane ad abitare presso la casa familiare e con il genitore Sig.
; il padre, Sig. si impegna a Controparte_1 Controparte_1 concorrere al mantenimento della figlia , con lui oggi convivente, Per_2 occupandosi di tutte le spese, del vitto e dell'alloggio nonché di ogni altra spesa ordinaria dovesse occorrere nel quotidiano;
la Sig.ra verserà Controparte_2 3 alla figlia , maggiorenne e studentessa universitaria, un Persona_3 contributo mensile di Euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, contribuendo altresì al 50% con l'altro genitore alle spese mediche non coperte dal S.S.N. nonché di ogni altra spesa finalizzata ad esperienze lavorative e di crescita professionale;
la figlia è maggiorenne ed Persona_4 economicamente autosufficiente e pertanto la madre non provvederà ad alcun versamento a titolo di mantenimento in suo favore, anche in considerazione del fatto che si è già allontanata dall'abitazione coniugale;
8. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
Per quanto concerne gli altri beni mobili e immobili presenti, gli ex coniugi intendono regolamentare i rapporti economici come segue: - l'immobile sito in Sardegna alla
Via Padre Colbe, 67, Siniscola (NU), intestato ad ambo i coniugi, rimane nella utilizzazione condivisa per ambo i coniugi. Le spese di manutenzione, gli oneri condominiali, le utenze (IMU, TARI, acqua e gas, elettricità) saranno da ripartire al 50% tra i coniugi dietro presentazione dei relativi cedolini di pagamento, anche a mezzo di compensazioni trattandosi di utenze intestate in parte all'uno e in parte all'altro coniuge;
le parti stabiliscono che in caso di vendita dell'immobile sopra descritto, sarà preventivamente estinto al 50% tra i coniugi il debito di € 9.000,00, stipulato con la signora , madre di . Le parti Persona_5 Controparte_1 congiuntamente riconoscono anche con il presente atto, il debito contratto con la
Sig.ra per l'acquisto dell'immobile de quo e, in tal senso, si Persona_5 accordano per la restituzione del prestito contratto una volta perfezionata la vendita del bene;
- gli ex coniugi si obbligano reciprocamente a comunicare con congruo anticipo, (almeno 10 gg.) i periodi di permanenza presso l'immobile di vacanza soprattutto nel periodo estivo e così anche con le figlie e;
- Per_1 Per_2 gli interventi manutentivi che potranno interessare l'immobile sito in Sardegna saranno previamente concertati tra le parti. - l'autovettura tipo LANCIA YPSILON targata EY628EE. bene intestato al Sig. rimane nella Controparte_1 disponibilità e uso della figlia . - l'autovettura tipo Toyota Yaris, Persona_4 targata ER468PY, bene mobile intestato a , acquistata dal sig Persona_3
resterà nella disponibilità della figlia , mentre la Controparte_1 Per_2 madre continuerà ad occuparsi della corresponsione delle spese relative al rinnovo del premio di assicurazione RCA che rimane intestato alla signora mentre CP_2 le spese di manutenzione che si renderanno necessarie per l'autovettura saranno 4 poste al 50% tra i coniugi. - le spese straordinarie da affrontare nell'interesse della figlia, non ancora economicamente indipendente, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e previo consenso rilasciato da ambo i coniugi: le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. Rinuncia reciproca I coniugi confermano la reciproca rinuncia a qualsiasi assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio proposte dai coniugi, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie previste nell'accordo che esulano dal contenuto essenziale all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
La natura del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
10344/2024, preso atto della sentenza parziale n. 885/2025 intervenuta tra e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Artena
(RM) in data 30.10.1994 tra e Controparte_1 [...]
; CP_2
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Artena (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto n. 54, parte II, serie A);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
28.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI 5