Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 05/02/2025 N. 4531/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa Julie Martini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133 nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. FAVARO Parte_1
TIZIANA MARIA presso lo studio della quale in Milano Via Podgora n. 13 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti GIUSTINIANI MARCELLO, Controparte_2
MALAVASI MANUELA, RANIERI MARTINO e ROTUNDO GIUSEPPE presso lo studio dei quali in Milano Via Barozzi, 1 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e contro
rappresentata e difesa dagli avv.ti SPOLVERATO GIANLUCA, MARCHESAN CP_3
FRANCESCA E PAVANELLO ELISA presso lo studio dei quali in Padova Via Rismondo n. 2/E ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
1/2
studio del quale in Milano Via San Barnaba n. 30 ha eletto domicilio come da procura in atti
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: retribuzione
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello 4J CCNL Logistica
Trasporto Merci e Spedizioni a far data dal gennaio 2017;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire le conseguenti differenze retributive, tenuto altresì conto delle incidenze sul TFR;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli istituti contrattuali diretti e indiretti in misura integrale, come da CCNL applicato e non sulla base delle buste paga;
4) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al trattamento economico di malattia nella misura piena ai sensi dell'art. 63 del CCNL applicato;
5) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli scatti periodici di anzianità ai sensi dell'art. 17 del CCNL applicato;
6) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
7) spese al definitivo.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 5 febbraio 2025.
Il giudice del lavoro
Julie Martini
2/2