Art. 4.
Ai fini dei rimborsi spettanti per partite di bozzoli raccolte collettivamente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto legislativo, sono considerati organi incaricati della raccolta collettiva dei bozzoli i Consorzi agrari provinciali, l'Associazione nazionale produttori bozzoli e le Associazioni provinciali e cooperative ad essa aderenti, l'Ufficio nazionale seme bachi per le ditte semarie associate, facenti parte di organizzazioni collettive di ammasso bozzoli che provvedono alla trasformazione e negoziazione sociale del prodotto, nonche' le altre cooperative ed enti legalmente costituiti anteriormente alla data di inizio delle rispettive operazioni di raccolta collettiva per la campagna 1947, e le associazioni di agricoltori costituite con atto avente data certa anteriore all'inizio delle operazioni suddette.
Il rimborso suddetto spetta, altresi', per le partite di bozzoli ammassate e non sfarfallate dalle ditte semarie quando tali partite sommate con quelle portate a maturazione per la produzione del seme, diano un quantitativo complessivo corrispondente a quello fissato dalle disposizioni di legge come occorrente per assicurare la confezione della quantita' di seme effettivamente prodotta dalla ditta richiedente. Le domande delle ditte che ritengono di avere diritto al beneficio di cui al presente comma debbono essere inviate all'Ente nazionale serico, che le trasmette con il proprio parere, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide in via definitiva sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro.
Il Ministero dell'agricoltura, di concerto con i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, sentito il parere della Commissione, di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, puo' concedere il rimborso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 dello stesso decreto, ai produttori operanti nell'ambito di una stessa azienda agricola, che abbiano effettuato collettivamente la raccolta dei bozzoli, nonche' agli industriali filandieri e semai che abbiano svolto la stessa attivita' in zone in cui risulti sia stata insufficiente l'iniziativa degli enti ed associazioni di cui al primo paragrafo del presente articolo, o, comunque, che abbiano operato d'accordo con le organizzazioni collettive dei produttori di bozzoli oppure alle stesse condizioni.
Il rimborso da concedere agli industriali filandieri e semai ai sensi del comma precedente deve essere commisurato all'opera effettivamente svolta e non puo', in ogni caso, superare le lire 35 a chilogrammo a fresco, ferma restando la ritenuta da effettuarsi ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 .
Ai fini dei rimborsi spettanti per partite di bozzoli raccolte collettivamente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto legislativo, sono considerati organi incaricati della raccolta collettiva dei bozzoli i Consorzi agrari provinciali, l'Associazione nazionale produttori bozzoli e le Associazioni provinciali e cooperative ad essa aderenti, l'Ufficio nazionale seme bachi per le ditte semarie associate, facenti parte di organizzazioni collettive di ammasso bozzoli che provvedono alla trasformazione e negoziazione sociale del prodotto, nonche' le altre cooperative ed enti legalmente costituiti anteriormente alla data di inizio delle rispettive operazioni di raccolta collettiva per la campagna 1947, e le associazioni di agricoltori costituite con atto avente data certa anteriore all'inizio delle operazioni suddette.
Il rimborso suddetto spetta, altresi', per le partite di bozzoli ammassate e non sfarfallate dalle ditte semarie quando tali partite sommate con quelle portate a maturazione per la produzione del seme, diano un quantitativo complessivo corrispondente a quello fissato dalle disposizioni di legge come occorrente per assicurare la confezione della quantita' di seme effettivamente prodotta dalla ditta richiedente. Le domande delle ditte che ritengono di avere diritto al beneficio di cui al presente comma debbono essere inviate all'Ente nazionale serico, che le trasmette con il proprio parere, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide in via definitiva sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e del tesoro.
Il Ministero dell'agricoltura, di concerto con i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, sentito il parere della Commissione, di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, puo' concedere il rimborso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 dello stesso decreto, ai produttori operanti nell'ambito di una stessa azienda agricola, che abbiano effettuato collettivamente la raccolta dei bozzoli, nonche' agli industriali filandieri e semai che abbiano svolto la stessa attivita' in zone in cui risulti sia stata insufficiente l'iniziativa degli enti ed associazioni di cui al primo paragrafo del presente articolo, o, comunque, che abbiano operato d'accordo con le organizzazioni collettive dei produttori di bozzoli oppure alle stesse condizioni.
Il rimborso da concedere agli industriali filandieri e semai ai sensi del comma precedente deve essere commisurato all'opera effettivamente svolta e non puo', in ogni caso, superare le lire 35 a chilogrammo a fresco, ferma restando la ritenuta da effettuarsi ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662 .