CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente
IO US, AT
MARRA PAOLO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 601/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 1 - Sede Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14.5.2025.PROT. DGUD0033-22176 DOGANE-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente/Appellato: chiede respingersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.a. ricorre contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito DM) avverso l'avviso di accertamento supplettivo e di rettifica prot. n. 22176 RU notificato in data 14-05-2025 relativo a 11 dichiarazioni di esportazione.
E' costituita parte resistente.
La causa viene in trattazione per il merito all'odierna udienza.
Sentiti i procuratori delle parti la Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente contenzioso attiene alla contestazione mossa dall'Ufficio delle Dogane di Venezia secondo la quale la società ricorrente avrebbe esportato in Russia alcuni tessuti, tra cui beni soggetti alle restrizioni di cui all'art.
3-duodecies del Reg. UE n. 833/2014, adottato a seguito del conflitto russo-ucraino.
Ritiene, infatti DM che “(…) prove documentali, numerose, precise e concordanti, dimostrano in modo chiaro e univoco che le merci relative alle dichiarazioni di esportazione richiamate, non sono state inviate in Kazakhstan, all'operatore Nominativo_1 (come invece dichiarato dalla società esportatrice Ricorrente_1 Spa) ma, in realtà, sono state esportate in Russia, per essere consegnate a destinatari russi diversi da quelli indicati nelle dichiarazioni di esportazione”.
In base a quanto accertato, i verificatori hanno comunicato la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria per reati di falso previsti dagli articoli 479 e 489 del codice penale e per reato di violazione di un divieto di esportazione previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 221/2017.
Sul piano strettamente tributario l'Ufficio ha rettificato con l'avviso impugnato le dichiarazioni di esportazione citate - modificando i dati con quelli accertati - senza alcun recupero di tributi o applicazione di sanzioni.
Il patrocinio ricorrente sottolinea che:
la società non ha mai intrattenuto rapporti diretti con Nominativo_1,
la merce veniva consegnata Free carrier, senza alcun potere di vigilanza e tracciamento, ancorché tale vigilanza sia stata diligentemente operata, richiedendo alla Nominativo_1 l'esibizione del suo contratto di trasporto con la società Società_1, che si obbligava a consegnare la merce in Kazakistan, oltre che una dichiarazione di avvenuta importazione della merce in Kazakistan,
la società adotta una severa due diligence interna per monitorare costantemente le restrizioni commerciali,
e deduce i seguenti vizi dell'atto impugnato:
VIOLAZIONE DELL'ART.
6-BIS DELLA L. N. 212 DEL 2000. IL PROVVEDIMENTO IN OGGETTO RIENTRA
TRA QUELLI PER CUI È STATO INTRODOTTO L'OBBLIGO DI EMISSIONE, A PENA DI NULLITÀ, DELLO
CH D'TT VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L. N.212 DEL 2000 E DELL'ART. 8 DEL REG. UE N. 2447 DEL2015.
ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER MANIFESTA CARENZA E ILLOGICITÀ DELLA
MOTIVAZIONE. MANCATA PRODUZIONE AL CONTRIBUENTE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLA BASE
DEL PROVVEDIMENTO
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 5-BIS DEL D.LGS N. 546 DEL 1992 E
DELL'ART.
3-DUODECIES DEL REG.833/2014. INFONDATEZZA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.
DIFETTO DI PROVA CIRCA IL DIVERSO LUOGO DI DESTINAZIONE ACCERTATO. IN OGNI CASO,
ASSENZA DI CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DELLA CONTRIBUENTE
Precisa, infine, parte ricorrente che l'atto in esame non può essere ritenuto neutro, in quanto costituisce il presupposto logico e giuridico di conseguenze pregiudizievoli, idonee a ledere l'immagine, la reputazione e l'onorabilità della società.
DM, in sede di controdeduzioni, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse d'agire, prendendo - poi - puntuale posizione in merito alle censure formulate dalla controparte.
La Corte ritiene doveroso valutare preliminarmente tale eccezione che - ove risultasse fondata - precluderebbe l'esame nel merito del ricorso.
Il patrocinio resistente, per sostenere l'assenza dell'interesse ad agire, sottolinea come la rettifica (della classificazione doganale e della destinazione delle merci) non abbia comportato alcuna applicazione di tributi o di sanzioni e non incide direttamente su alcun atto o rapporto di natura tributaria;
non vi è alcuna rilevanza economica oggettivamente valutabile che giustifichi il ricorso.
Parte ricorrente sostiene, invece, nel ricorso introduttivo, che la rettifica operata è stata strumentalizzata da
DM ai fini della segnalazione penale, meritando - per tale solo motivo - di essere censurata. Precisa, in sede di successiva memoria, che la nozione di interesse ad agire non coincide affatto con quella di interesse economico e che l'atto impugnato costituisce il presupposto logico giuridico di conseguenze pregiudizievoli volte a ledere l'immagine e la reputazione della società.
Il Collegio richiama alcuni recenti arresti della Suprema Corte (Cass. n. 21254/2023) che hanno chiarito il concetto di interesse ad agire nell'ambito del processo tributario.
E' stato affermato che:
“ Occorre (…) dare continuità all'orientamento già affinato dalle Sezioni unite di questa Corte, precisando che sono ricorribili avanti la giustizia tributaria solo gli atti provvedimentali capaci di modificare unilateralmente ed in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (pubblici o privati), sia di natura sostanziale - mediante accertamento di maggior reddito, prelievi o forme di esecuzione forzata - sia di natura processuale, comportando decadenze, dinieghi o limitazioni all'esercizio di azioni. Solo in tali condizioni, ed al momento della formale notizia o concreta percezione dell'esistenza di tali atti, sorge in capo al destinatario dell'azione amministrativa un interesse attuale, concreto, personale ed economicamente valutabile da assurgere al grado di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ponendolo nelle condizioni di rispondere con il ricorso avanti il terzo Potere per un sindacato giurisdizionale a natura mista soggettiva ed oggettiva (sugli atti e sui rapporti) che si esplichi su tali provvedimenti e sulle situazioni giuridiche soggettive che ne sono coinvolte”,
nonché che:
“ (…) (seppure con motivazioni comprensibili, ancorchè non giustificabili), il timore di future decadenze instilla la spinta a impugnazioni prudenziali per non incorrere in decadenze (e relative responsabilità professionali) future. Questo approccio non può essere nè accolto, nè favorito, almeno per due ragioni. La prima di carattere strettamente dogmatico normativo, essendo l'interesse ad agire fondato sull'attualità che condiziona l'ammissibilità dell'azione. Il secondo di ordine sistematico, perchè si finirebbe per arretrare l'interesse fino a momenti assai antecedenti la concreta lesività producendo, avallandola, una mole di contenzioso promosso in via eventuale, con intenti anticipatori della tutela che finiscono per non dare al cittadino la tutela effettiva”.
L' interesse ad agire, quindi, si manifesta come interesse ad un vantaggio attuale, concreto e personale economicamente valutabile.
Rileva il Collegio che, nella fattispecie in esame, l'atto impugnato non comporta alcun pregiudizio economico attuale e concreto in quanto il lamentato danno all'immagine ed alla reputazione della società ricorrente sfugge alla giurisdizione tributaria e, comunque, non è obiettivamente dimostrato.
L'avviso impugnato, peraltro, non è il presupposto della denuncia penale trattandosi di atti diversi, come correttamente precisato da parte resistente, che conseguono all'accertamento di fatti da parte dei verificatori, fatti che sul piano tributario - in ogni caso - non comportano alcuna conseguenza economicamente rilevante.
Il processo tributario ed il processo penale sono tra loro diversi, anche per quanto riguarda gli aspetti istruttori,
e coinvolgono soggetti diversi in quanto l'indagato nel processo penale è una persona fisica mentre il destinatario dell'avviso di rettifica e la società.
E' nell'ambito del processo penale che la presente vicenda trova la sua tutela in quanto, in tale sede, il legale rappresentante della ricorrente potrà svolgere le proprie argomentazioni a difesa. Il presente ricorso appare impugnazione prudenziale che, come precisato dalla Suprema Corte, tende a arretrare l'interesse a momento antecedente la concreta lesività.
L'eccezione formulata da DM va accolta per cui il ricorso è da dischiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite, la particolarità della materia trattata giustifica la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte:
A) dichiara il ricorso inammissibile;
B) compensa le spese.
Venezia, 5 febbraio 2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente
IO US, AT
MARRA PAOLO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 601/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 1 - Sede Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14.5.2025.PROT. DGUD0033-22176 DOGANE-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente/Appellato: chiede respingersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.a. ricorre contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito DM) avverso l'avviso di accertamento supplettivo e di rettifica prot. n. 22176 RU notificato in data 14-05-2025 relativo a 11 dichiarazioni di esportazione.
E' costituita parte resistente.
La causa viene in trattazione per il merito all'odierna udienza.
Sentiti i procuratori delle parti la Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente contenzioso attiene alla contestazione mossa dall'Ufficio delle Dogane di Venezia secondo la quale la società ricorrente avrebbe esportato in Russia alcuni tessuti, tra cui beni soggetti alle restrizioni di cui all'art.
3-duodecies del Reg. UE n. 833/2014, adottato a seguito del conflitto russo-ucraino.
Ritiene, infatti DM che “(…) prove documentali, numerose, precise e concordanti, dimostrano in modo chiaro e univoco che le merci relative alle dichiarazioni di esportazione richiamate, non sono state inviate in Kazakhstan, all'operatore Nominativo_1 (come invece dichiarato dalla società esportatrice Ricorrente_1 Spa) ma, in realtà, sono state esportate in Russia, per essere consegnate a destinatari russi diversi da quelli indicati nelle dichiarazioni di esportazione”.
In base a quanto accertato, i verificatori hanno comunicato la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria per reati di falso previsti dagli articoli 479 e 489 del codice penale e per reato di violazione di un divieto di esportazione previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 221/2017.
Sul piano strettamente tributario l'Ufficio ha rettificato con l'avviso impugnato le dichiarazioni di esportazione citate - modificando i dati con quelli accertati - senza alcun recupero di tributi o applicazione di sanzioni.
Il patrocinio ricorrente sottolinea che:
la società non ha mai intrattenuto rapporti diretti con Nominativo_1,
la merce veniva consegnata Free carrier, senza alcun potere di vigilanza e tracciamento, ancorché tale vigilanza sia stata diligentemente operata, richiedendo alla Nominativo_1 l'esibizione del suo contratto di trasporto con la società Società_1, che si obbligava a consegnare la merce in Kazakistan, oltre che una dichiarazione di avvenuta importazione della merce in Kazakistan,
la società adotta una severa due diligence interna per monitorare costantemente le restrizioni commerciali,
e deduce i seguenti vizi dell'atto impugnato:
VIOLAZIONE DELL'ART.
6-BIS DELLA L. N. 212 DEL 2000. IL PROVVEDIMENTO IN OGGETTO RIENTRA
TRA QUELLI PER CUI È STATO INTRODOTTO L'OBBLIGO DI EMISSIONE, A PENA DI NULLITÀ, DELLO
CH D'TT VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L. N.212 DEL 2000 E DELL'ART. 8 DEL REG. UE N. 2447 DEL2015.
ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER MANIFESTA CARENZA E ILLOGICITÀ DELLA
MOTIVAZIONE. MANCATA PRODUZIONE AL CONTRIBUENTE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLA BASE
DEL PROVVEDIMENTO
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 5-BIS DEL D.LGS N. 546 DEL 1992 E
DELL'ART.
3-DUODECIES DEL REG.833/2014. INFONDATEZZA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.
DIFETTO DI PROVA CIRCA IL DIVERSO LUOGO DI DESTINAZIONE ACCERTATO. IN OGNI CASO,
ASSENZA DI CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DELLA CONTRIBUENTE
Precisa, infine, parte ricorrente che l'atto in esame non può essere ritenuto neutro, in quanto costituisce il presupposto logico e giuridico di conseguenze pregiudizievoli, idonee a ledere l'immagine, la reputazione e l'onorabilità della società.
DM, in sede di controdeduzioni, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse d'agire, prendendo - poi - puntuale posizione in merito alle censure formulate dalla controparte.
La Corte ritiene doveroso valutare preliminarmente tale eccezione che - ove risultasse fondata - precluderebbe l'esame nel merito del ricorso.
Il patrocinio resistente, per sostenere l'assenza dell'interesse ad agire, sottolinea come la rettifica (della classificazione doganale e della destinazione delle merci) non abbia comportato alcuna applicazione di tributi o di sanzioni e non incide direttamente su alcun atto o rapporto di natura tributaria;
non vi è alcuna rilevanza economica oggettivamente valutabile che giustifichi il ricorso.
Parte ricorrente sostiene, invece, nel ricorso introduttivo, che la rettifica operata è stata strumentalizzata da
DM ai fini della segnalazione penale, meritando - per tale solo motivo - di essere censurata. Precisa, in sede di successiva memoria, che la nozione di interesse ad agire non coincide affatto con quella di interesse economico e che l'atto impugnato costituisce il presupposto logico giuridico di conseguenze pregiudizievoli volte a ledere l'immagine e la reputazione della società.
Il Collegio richiama alcuni recenti arresti della Suprema Corte (Cass. n. 21254/2023) che hanno chiarito il concetto di interesse ad agire nell'ambito del processo tributario.
E' stato affermato che:
“ Occorre (…) dare continuità all'orientamento già affinato dalle Sezioni unite di questa Corte, precisando che sono ricorribili avanti la giustizia tributaria solo gli atti provvedimentali capaci di modificare unilateralmente ed in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (pubblici o privati), sia di natura sostanziale - mediante accertamento di maggior reddito, prelievi o forme di esecuzione forzata - sia di natura processuale, comportando decadenze, dinieghi o limitazioni all'esercizio di azioni. Solo in tali condizioni, ed al momento della formale notizia o concreta percezione dell'esistenza di tali atti, sorge in capo al destinatario dell'azione amministrativa un interesse attuale, concreto, personale ed economicamente valutabile da assurgere al grado di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ponendolo nelle condizioni di rispondere con il ricorso avanti il terzo Potere per un sindacato giurisdizionale a natura mista soggettiva ed oggettiva (sugli atti e sui rapporti) che si esplichi su tali provvedimenti e sulle situazioni giuridiche soggettive che ne sono coinvolte”,
nonché che:
“ (…) (seppure con motivazioni comprensibili, ancorchè non giustificabili), il timore di future decadenze instilla la spinta a impugnazioni prudenziali per non incorrere in decadenze (e relative responsabilità professionali) future. Questo approccio non può essere nè accolto, nè favorito, almeno per due ragioni. La prima di carattere strettamente dogmatico normativo, essendo l'interesse ad agire fondato sull'attualità che condiziona l'ammissibilità dell'azione. Il secondo di ordine sistematico, perchè si finirebbe per arretrare l'interesse fino a momenti assai antecedenti la concreta lesività producendo, avallandola, una mole di contenzioso promosso in via eventuale, con intenti anticipatori della tutela che finiscono per non dare al cittadino la tutela effettiva”.
L' interesse ad agire, quindi, si manifesta come interesse ad un vantaggio attuale, concreto e personale economicamente valutabile.
Rileva il Collegio che, nella fattispecie in esame, l'atto impugnato non comporta alcun pregiudizio economico attuale e concreto in quanto il lamentato danno all'immagine ed alla reputazione della società ricorrente sfugge alla giurisdizione tributaria e, comunque, non è obiettivamente dimostrato.
L'avviso impugnato, peraltro, non è il presupposto della denuncia penale trattandosi di atti diversi, come correttamente precisato da parte resistente, che conseguono all'accertamento di fatti da parte dei verificatori, fatti che sul piano tributario - in ogni caso - non comportano alcuna conseguenza economicamente rilevante.
Il processo tributario ed il processo penale sono tra loro diversi, anche per quanto riguarda gli aspetti istruttori,
e coinvolgono soggetti diversi in quanto l'indagato nel processo penale è una persona fisica mentre il destinatario dell'avviso di rettifica e la società.
E' nell'ambito del processo penale che la presente vicenda trova la sua tutela in quanto, in tale sede, il legale rappresentante della ricorrente potrà svolgere le proprie argomentazioni a difesa. Il presente ricorso appare impugnazione prudenziale che, come precisato dalla Suprema Corte, tende a arretrare l'interesse a momento antecedente la concreta lesività.
L'eccezione formulata da DM va accolta per cui il ricorso è da dischiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite, la particolarità della materia trattata giustifica la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte:
A) dichiara il ricorso inammissibile;
B) compensa le spese.
Venezia, 5 febbraio 2026