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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/09/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1553/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv.LATINO ANGELO Parte_1
MARCO
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.SERAFINO
FRANCESCO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha convenuto in giudzio il al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a Parte_1
vedersi riconosciuta l'indennità di reggenza DSGA maturata per l'anno scolastico 2023/24, come da fatti e motivi del ricorso;
e per l'effetto 2) Condannare il
[...]
, in persona del pro tempore, a pagare Controparte_1 CP_3 alla sig.ra la somma di € 2.425,30 o la diversa somma maggiore o minore risultante Pt_1
in corso di causa;
3) Oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
4) Con vittoria di spese e compenso professionale, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva il convenuto eccependo il difetto di legittimazione CP_1
passiva del e chiedendo di disporre l'integrazione del contraddittorio CP_1
nei confronti del
La domanda di parte ricorrente è fondata.
Parte ricorrente è una dipendente dell'Amministrazione scolastica a tempo indeterminato, che ha svolto nel corso degli anni il ruolo di Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi (DSGA) in diversi Istituti Scolastici della Provincia di
Milano. In particolare, la stessa risulta assunta presso l'Istituto Superiore A.
Bernocchi di Legnano (MI).
Parte ricorrente è quindi nell'area B del contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) del comparto “Scuola”, profilo professionale di assistente amministrativo.
Parte ricorrente, inquadrata nei ruoli del Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi a far data dal 01.09.2017 (cfr. all. 1), oltre a svolgere le funzioni di DSGA presso la scuola di titolarità, ha svolto le medesime funzioni in qualità di reggente, nell'a.s. 2023/2024 presso l'I.I.S.S. “Daniele Marignoni-Marco
Polo” di Milano, con contratto dal 21.9.23 al 31.8.24.
Il convenuto, nella sua memoria, non contesta il diritto della CP_1 ricorrente di ricevere il pagamento dell'indennità di reggenza (neppure nel quantum) ma solleva un'eccezione di carenza di legittimazione passiva in favore del . CP_4 Controparte_5
L'eccezione non è fondata: il datore di lavoro della ricorrente è il
[...]
cui compete il pagamento della retribuzione secondo Controparte_1
il normale schema sinallagmatico del contratto di lavoro. L'indennità a titolo di reggenza richiesta altro non è che una parte della retribuzione dovuta dal datore di lavoro al proprio dipendente che ha fornito la prestazione lavorativa, restando estranea a quest'ultimo i rapporti all'interno della Pubblica Amministrazione sull'erogazione dei fondi da cui viene attinta la retribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna il , in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore, a pagare alla ricorrente la somma di € Parte_1
2.425,30 oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condanna il , in persona Controparte_1
del tempore, a pagare alla ricorrente le spese di lite CP_6 Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 1.000 per compensi oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in data 16/09/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1553/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv.LATINO ANGELO Parte_1
MARCO
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.SERAFINO
FRANCESCO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha convenuto in giudzio il al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a Parte_1
vedersi riconosciuta l'indennità di reggenza DSGA maturata per l'anno scolastico 2023/24, come da fatti e motivi del ricorso;
e per l'effetto 2) Condannare il
[...]
, in persona del pro tempore, a pagare Controparte_1 CP_3 alla sig.ra la somma di € 2.425,30 o la diversa somma maggiore o minore risultante Pt_1
in corso di causa;
3) Oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
4) Con vittoria di spese e compenso professionale, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva il convenuto eccependo il difetto di legittimazione CP_1
passiva del e chiedendo di disporre l'integrazione del contraddittorio CP_1
nei confronti del
La domanda di parte ricorrente è fondata.
Parte ricorrente è una dipendente dell'Amministrazione scolastica a tempo indeterminato, che ha svolto nel corso degli anni il ruolo di Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi (DSGA) in diversi Istituti Scolastici della Provincia di
Milano. In particolare, la stessa risulta assunta presso l'Istituto Superiore A.
Bernocchi di Legnano (MI).
Parte ricorrente è quindi nell'area B del contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) del comparto “Scuola”, profilo professionale di assistente amministrativo.
Parte ricorrente, inquadrata nei ruoli del Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi a far data dal 01.09.2017 (cfr. all. 1), oltre a svolgere le funzioni di DSGA presso la scuola di titolarità, ha svolto le medesime funzioni in qualità di reggente, nell'a.s. 2023/2024 presso l'I.I.S.S. “Daniele Marignoni-Marco
Polo” di Milano, con contratto dal 21.9.23 al 31.8.24.
Il convenuto, nella sua memoria, non contesta il diritto della CP_1 ricorrente di ricevere il pagamento dell'indennità di reggenza (neppure nel quantum) ma solleva un'eccezione di carenza di legittimazione passiva in favore del . CP_4 Controparte_5
L'eccezione non è fondata: il datore di lavoro della ricorrente è il
[...]
cui compete il pagamento della retribuzione secondo Controparte_1
il normale schema sinallagmatico del contratto di lavoro. L'indennità a titolo di reggenza richiesta altro non è che una parte della retribuzione dovuta dal datore di lavoro al proprio dipendente che ha fornito la prestazione lavorativa, restando estranea a quest'ultimo i rapporti all'interno della Pubblica Amministrazione sull'erogazione dei fondi da cui viene attinta la retribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna il , in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore, a pagare alla ricorrente la somma di € Parte_1
2.425,30 oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condanna il , in persona Controparte_1
del tempore, a pagare alla ricorrente le spese di lite CP_6 Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 1.000 per compensi oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in data 16/09/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari