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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/02/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6033/2020 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 6033
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
avente ad oggetto: opposizione a d. i. n. 1280/2020 (R.G. 4567/2020).
TRA
, (C.F. nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
di Stabia (NA) ed ivi residente in [...], rapp.to e difeso
Ema dall'avv. Ilaria Di Capua, (C.F. ) - PEC . C.F._2 Email_2
ed elettivamente dom.to nel suo studio in Castellammare di Stabia (NA)
[...]
in Via Regina Margherita n. 192,
-opponente-
E
1 (p. iva ), con sede legale in Cuneo in Via Ca- Controparte_1 P.IVA_1
scina Colombaro n. 36/A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni ed elettivamente domiciliata in Modena in Via Ferruccio Lamborghini n. 81,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633, 642 e ss. c.p.c., Controparte_1
in qualità di cessionaria dei crediti vantati da e Controparte_2
Credit RI Friuladria s.p.a., in virtù di contratto di cessione del 05.12.2018,
chiedeva al Tribunale adito di ingiungere a il pagamento di euro Parte_1
7.267,34 oltre le spese di procedura pari ad euro 145,50 per esborsi, oltre euro
500,00 per compensi, rimborso spese generali, iva e cpa.
In data 02.10.2020, Questo Tribunale, con Decreto Ingiuntivo n. 1280/20, R.G. n.
4567/20, ingiungeva all' di pagare ad la somma di euro Pt_1 Controparte_1
7.267,34, oltre spese di procedura pari ad euro 145,50 per esborsi, euro 500,00 per compensi, spese generali, iva e cpa.
In data 18.11.2020, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo D.I. n.
1280/2020, esponeva di aver stipulato con Parte_1 Controparte_2
il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 35292278 e
[...]
deduceva:
1. il disconoscimento ex artt. 2712- 2719 c.c. di tutti i documenti prodotti in copia fotostatica da Controparte_1
2 2. il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
3. la vessatorietà delle clausole contrattuali;
4. la nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto.
si costituiva, ritualmente, in data 18.11.2020 chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Veniva espletato il T.M.O., con esito negativo, con conseguente procedibilità della domanda.
Successivamente, il giudizio veniva riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nel merito, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento,
mentre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Orbene, l'opposta ha provato l'esistenza del contratto, circostanza in realtà ammessa pure dall'opponente, nonché l'erogazione della somma finanziata.
Vi è contestazione, viceversa, sulla natura vessatoria o meno delle clausole.
Sotto tale profilo va premesso che “nei contratti bancari l'indice sintetico di costo
(i.s.c.), anche detto tasso annuo effettivo globale (t.a.e.g.) è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione in forma scritta comporta la nullità del
3 contratto con sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993
(Cassazione civile, sez. I, 14/02/2023, n. 4597; Corte appello Napoli, sez. III,
18/09/2023, n. 3910; Tribunale Pavia, sez. III, 21/08/2023, n. 1054), ciò anche in relazione alla doglianza per cui sarebbe stata prevista una “penale ulteriore in caso di estinzione anticipata non inserita nel calcolo del TAEG/ISC”.
Né tali discrepanze rilevano ai fini dell'indeterminabilità dell'oggetto del mutuo potendo al più tradursi in una mera violazione dell'obbligo informativo, inidonea,
in quanto tale, a determinare alcuna invalidità contrattuale, ma solo possibile fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori.
A ben vedere, infatti, il tasso di mora risulta chiaramente individuato nel modo che segue: “il tasso di mora sarà stabilito trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo,
dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre, dal 1° ottobre al 31
dicembre), aumentando del 50% e arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore al tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze ai sensi della L. n. 108/96 per categoria di operazioni qualificate come “Apertura di credito in conto corrente”.
Nessun dubbio interpretativo, al riguardo, può trovare spazio.
Parimenti infondata è l'eccezione ex artt. 2712-2719 c.c. in quanto “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. (proprio con riferimento ai dischi cronotachigrafi) il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro,
circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (cfr. Corte
4 Appello Ancona, 05/08/2020, n.151. In questo senso anche Cass. 02/9/2016 n.
17526; Cass. n. 3122/2015).
Al contrario, l'eccezione sollevata dall risulta del tutto generica e priva di Pt_1
qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta.
Infine, in relazione alla titolarità, da parte di del credito Controparte_1
azionato in via monitoria, in data 05.12.2018, DI RI ha Controparte_2
ceduto ad il credito oggetto del presente giudizio, vantato nei Controparte_1
confronti dell , come si evince dall'estratto dell'elenco allegato agli atti da Pt_1
parte opposta e in data 17.01.2019, ha dato notizia della predetta Controparte_1
cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
oltre l'invio della raccomandata a/r ,nel fascicolo monitorio.
Anche tale eccezione è, pertanto, da rigettarsi.
Consegue il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e non provata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.140/2012, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.1280/20 emesso da Questo
Tribunale nel procedimento R.G. 4567/20, per le ragioni in motivazione, D.I. che diviene esecutivo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opposta, Parte_1
5 che liquida in complessivi euro 2.600,00 di cui euro 100,00 per spese ed euro
2.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 18.02.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
6
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 6033
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
avente ad oggetto: opposizione a d. i. n. 1280/2020 (R.G. 4567/2020).
TRA
, (C.F. nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
di Stabia (NA) ed ivi residente in [...], rapp.to e difeso
Ema dall'avv. Ilaria Di Capua, (C.F. ) - PEC . C.F._2 Email_2
ed elettivamente dom.to nel suo studio in Castellammare di Stabia (NA)
[...]
in Via Regina Margherita n. 192,
-opponente-
E
1 (p. iva ), con sede legale in Cuneo in Via Ca- Controparte_1 P.IVA_1
scina Colombaro n. 36/A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni ed elettivamente domiciliata in Modena in Via Ferruccio Lamborghini n. 81,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633, 642 e ss. c.p.c., Controparte_1
in qualità di cessionaria dei crediti vantati da e Controparte_2
Credit RI Friuladria s.p.a., in virtù di contratto di cessione del 05.12.2018,
chiedeva al Tribunale adito di ingiungere a il pagamento di euro Parte_1
7.267,34 oltre le spese di procedura pari ad euro 145,50 per esborsi, oltre euro
500,00 per compensi, rimborso spese generali, iva e cpa.
In data 02.10.2020, Questo Tribunale, con Decreto Ingiuntivo n. 1280/20, R.G. n.
4567/20, ingiungeva all' di pagare ad la somma di euro Pt_1 Controparte_1
7.267,34, oltre spese di procedura pari ad euro 145,50 per esborsi, euro 500,00 per compensi, spese generali, iva e cpa.
In data 18.11.2020, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo D.I. n.
1280/2020, esponeva di aver stipulato con Parte_1 Controparte_2
il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 35292278 e
[...]
deduceva:
1. il disconoscimento ex artt. 2712- 2719 c.c. di tutti i documenti prodotti in copia fotostatica da Controparte_1
2 2. il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
3. la vessatorietà delle clausole contrattuali;
4. la nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto.
si costituiva, ritualmente, in data 18.11.2020 chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Veniva espletato il T.M.O., con esito negativo, con conseguente procedibilità della domanda.
Successivamente, il giudizio veniva riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nel merito, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento,
mentre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Orbene, l'opposta ha provato l'esistenza del contratto, circostanza in realtà ammessa pure dall'opponente, nonché l'erogazione della somma finanziata.
Vi è contestazione, viceversa, sulla natura vessatoria o meno delle clausole.
Sotto tale profilo va premesso che “nei contratti bancari l'indice sintetico di costo
(i.s.c.), anche detto tasso annuo effettivo globale (t.a.e.g.) è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione in forma scritta comporta la nullità del
3 contratto con sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993
(Cassazione civile, sez. I, 14/02/2023, n. 4597; Corte appello Napoli, sez. III,
18/09/2023, n. 3910; Tribunale Pavia, sez. III, 21/08/2023, n. 1054), ciò anche in relazione alla doglianza per cui sarebbe stata prevista una “penale ulteriore in caso di estinzione anticipata non inserita nel calcolo del TAEG/ISC”.
Né tali discrepanze rilevano ai fini dell'indeterminabilità dell'oggetto del mutuo potendo al più tradursi in una mera violazione dell'obbligo informativo, inidonea,
in quanto tale, a determinare alcuna invalidità contrattuale, ma solo possibile fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori.
A ben vedere, infatti, il tasso di mora risulta chiaramente individuato nel modo che segue: “il tasso di mora sarà stabilito trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo,
dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre, dal 1° ottobre al 31
dicembre), aumentando del 50% e arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore al tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze ai sensi della L. n. 108/96 per categoria di operazioni qualificate come “Apertura di credito in conto corrente”.
Nessun dubbio interpretativo, al riguardo, può trovare spazio.
Parimenti infondata è l'eccezione ex artt. 2712-2719 c.c. in quanto “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. (proprio con riferimento ai dischi cronotachigrafi) il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro,
circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (cfr. Corte
4 Appello Ancona, 05/08/2020, n.151. In questo senso anche Cass. 02/9/2016 n.
17526; Cass. n. 3122/2015).
Al contrario, l'eccezione sollevata dall risulta del tutto generica e priva di Pt_1
qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta.
Infine, in relazione alla titolarità, da parte di del credito Controparte_1
azionato in via monitoria, in data 05.12.2018, DI RI ha Controparte_2
ceduto ad il credito oggetto del presente giudizio, vantato nei Controparte_1
confronti dell , come si evince dall'estratto dell'elenco allegato agli atti da Pt_1
parte opposta e in data 17.01.2019, ha dato notizia della predetta Controparte_1
cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
oltre l'invio della raccomandata a/r ,nel fascicolo monitorio.
Anche tale eccezione è, pertanto, da rigettarsi.
Consegue il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e non provata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.140/2012, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.1280/20 emesso da Questo
Tribunale nel procedimento R.G. 4567/20, per le ragioni in motivazione, D.I. che diviene esecutivo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opposta, Parte_1
5 che liquida in complessivi euro 2.600,00 di cui euro 100,00 per spese ed euro
2.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 18.02.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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