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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/12/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
446/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott.ssa AL BI Presidente
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere
Dott. IO SI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
Parte_1 rappresentato dall'avv. Salvatore Gioè come da mandato allegato telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
e Controparte_1 CP_2
APPELLATE contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Massa nr.
720/2024, pubblicata il 27/12/2024, previa occorrenda rimessione della causa in istruttoria con ammissione delle istanze come formulate in
Comparsa di Costituzione e risposta del primo grado: In tesi: A) respingere in toto l'opposizione così come proposta, perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata, confermando
1 integralmente l'opposto Decreto Ingiuntivo nr.
629/2020 del Tribunale di Massa in data
12/10/2020 e confermando così il riconoscimento in favore di dell'importo di €. Parte_1
25.280,00 oltre interessi, come liquidato in D.I., a carico di , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore e la IG.ra
, in solido tra loro. B) In accoglimento CP_2 della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado: 1) condannare , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore e la IG.ra , in solido tra loro, al CP_2 pagamento nei confronti di
[...] della ulteriore somma di €. Controparte_3
3.660,00 a titolo di canone d'affitto relativo al mese di Novembre 2020; 2) condannare CP_1
in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore e la IG.ra , sempre in CP_2 solido tra loro, al risarcimento in favore di di tutti i danni Parte_1 dalla stessa patiti e che si quantificano nella somma di €. 6.703,60, fatta salva quella diversa misura ritenuta di giustizia. C) In subordine ed in denegata ipotesi: riconoscere comunque in favore di il credito Parte_1 residuo di €. 17.200,00, oltre interessi legali dai mancati pagamenti al saldo, condannando al pagamento di tale somma in favore dell'appellante, in solido tra loro, , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e la
IG.ra . In ogni caso, con pie na CP_2 vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle di CTU, oltre accessori
2 come per legge”.
Parole chiavi: opposizione decreto ingiuntivo – domanda riconvenzionale opposto
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
La ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale Pt_1 di Massa il decreto ingiuntivo n. 629/2020, in data 12/10/2020, con il quale ha ingiunto alla società ed a di pagare la CP_1 CP_2 complessiva somma di €. 25.280,00, oltre accessori, a titolo di canoni di affitto di ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di bar - ristorante all'interno dello stabilimento balneare
“Saint Vincent”, sito in Marina di Carrara, Viale
Vespucci nr. 82, registrato in data 5/11/2018, da aprile 2020 ad ottobre 2020, non pagati. CP_2 era garante dell'adempimento di tali
[...] obbligazioni.
Le ingiunte hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo e hanno chiesto di revocarlo, in quanto l'immobile oggetto del contratto di affitto non era conforme ai requisiti imposti dalla legge né idoneo all'uso convenuto ed era stato interessato, in più occasioni, da infiltrazioni, ragion per cui la sospensione dei pagamenti dei canoni era legittima. si è costituita in giudizio ed ha chiesto Pt_1 di confermare il decreto ingiuntivo. In via riconvenzionale, ha chiesto di condannare la controparte al risarcimento dei danni subiti ed a pagare l'ulteriore canone maturato in corso di causa.
La causa, istruita con ctu, è stata decisa con la
3 sentenza n. 720 del 2024 che ha così statuito: “in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 3393/2021 emesso dal
Tribunale di Massa il 12.10.2020 - Dichiara risolto
a far data dal 13.12.2019 il contratto di affitto di ramo di azienda per cui è causa;
- Condanna, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a Controparte_3 la complessiva somma di € 3660,00, per le causali di cui in parte motiva;
Condanna CP_2 proprio e quale lpt della RA RL, a rifondere
a il 50% delle Parte_2 spese di CTU;
- Condanna proprio e CP_2 quale lpt della RA RL , a rifondere a
. il 50% delle Parte_2 spese processuali liquidate per l'intero in complessivi € 2.552,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Il Tribunale ha escluso che le condizioni dell'immobile giustificassero il mancato pagamento dei canoni dovuti dal conduttore.
Al contempo, dato atto che il contratto era stato risolto ex art. 1456, co. 2, c.c. da e che Pt_1 il conduttore era tenuto al pagamento dei canoni fino al rilascio ex art. 1591 c.c., ha riconosciuto il diritto del locatore a pagare un importo pari al canone di affitto, come precedentemente illustrato, per ogni mese dal dicembre 2019 – ottobre 2020, salvo, poi, nel dispositivo, accogliere parzialmente l'opposizione, riconoscendo un credito di parte opposta di
3.660,00 euro.
4 2 il giudizio di appello ha impugnato la sentenza in esame ed Pt_1 ha chiesto, in riforma del provvedimento impugnato, di accogliere le domande riconvenzionali proposte in primo grado.
Le appellate non si sono costituite in giudizio e sono rimaste contumaci.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 25 novembre 2025.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo, ha lamentato la Pt_1
“Assoluta illogicità e comunque errore nell'imputare a favore di CP_4
ed a carico di
[...] Parte_1
l'importo di €. 11.740,00 oltre Iva”.
La sentenza non aveva spiegato per quale ragione l'opposizione era stata parzialmente accolta.
Tale conclusione non poteva derivare neppure dalla ctu, che aveva quantificato in soli €. 600,00 complessivi le spese necessarie per eseguire quegli interventi di manutenzione che il CTU aveva presunto come effettuati da controparte. Il ctu aveva stimato in €. 11.740,00 oltre Iva l'importo dei lavori che sarebbero stati necessari per ripristinare l'immobile di proprietà Parte_1 ed oggetto del contratto. Si trattava, quindi, di spese che la proprietà avrebbe dovuto, nel caso, sostenere per ripristinare il proprio immobile e che non potevano, quindi, essere detratte dai canoni di affitto dovuti dalla controparte.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l'appellante ha lamentato “l'errato calcolo in compensazione tra le somme a credito in
5 favore di e quelle alla stessa Parte_1 addebitate;
palese contraddittorietà tra motivazioni e dispositivo”.
La sentenza impugnata aveva riconosciuto il credito di relativamente ai canoni Parte_1 di affitto richiesti nell'opposto decreto Ingiuntivo, ovvero €. 25.280,00 oltre interessi, cui dovevano aggiungersi €. 3.660,00 richiesti per canoni di novembre 2020. Anche seguendo il criterio della compensazione di tale somma con quella di €.
11.740,00, il credito dell'appellante sarebbe stato di € 17.200,00 e non la sola somma di € 3.660,00.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la mancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale nr. “2” di Parte_1
Nel giudizio di primo grado, aveva Pt_1 lamentato che alcune attrezzature oggetto del contratto di affitto erano state restituite danneggiate, per un danno di €. 6.703,60.
Il Tribunale non si era pronunciato su tale domanda.
4 Il credito di Pt_1
Il primo motivo è fondato.
La sentenza impugnata risulta di difficile lettura, in quanto si compone di una prima parte motiva
(pagg. da 1 a 6), del dispositivo (pag. 7), di una bozza di dispositivo (pag. 8), di un'ulteriore parte motiva con dispositivo (pag. 9, quest'ultimo coincidente con quello di pag. 7) e di un'ulteriore bozza di dispositivo (pag. 10).
In ogni caso, il Tribunale non ha fornito alcuna argomentazione per spiegare perché, dopo avere escluso che l'eccezione di inadempimento
6 proposta da parte delle opposte fosse fondata e dopo aver escluso che queste ultime potessero vantare diritti in compensazione derivante da un solo parziale utilizzo dell'immobile, l'opposizione era stata parzialmente accolta.
Se, come suggerisce parte appellante e come sembra desumersi da quanto riportato a pag. 9 della sentenza (ammesso che possa farsi riferimento ad una parte motiva posta dopo la pronuncia del dispositivo), il Tribunale ha inteso compensare i crediti dell'appellante con i costi di ripristino dei locali affittati, quali menzionati dalla ctu, risulta evidente l'errore in cui è incorso il Giudice di primo grado.
Infatti, risolto il contratto, sarà la proprietà a dover sostenere tali costi, per cui non si vede per quale ragione essi debbano essere sottratti da quanto ha diritto di pretendere dal Pt_1 conduttore.
Parte appellata non ha dimostrato di aver eseguito alcun tipo di intervento, neppure quelli solo ipotizzati dal ctu e quantificati in 600,00 euro, del tutto sforniti, però, di prova.
Risulta, poi, dovuto anche il canone di novembre
2020.
Da quanto precede, discende l'assorbimento del secondo motivo di appello.
5 Il risarcimento dei danni
Il terzo motivo di appello è infondato.
La giurisprudenza ha sostenuto che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse
7 trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora
l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammiss ibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art.
1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria). (Cass. Sez. Un. 26727/24).
La domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno non rappresenta una domanda alternativa rispetto a quella proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, ma si aggiunge ad essa;
non la sostituisce, né è incompatibile, né la modifica. Si tratta, diversamente, di una domanda del tutto “nuova” rispetto a quella del ricorso per decreto ingiuntivo, che aveva ad oggetto sì il medesimo contratto, ma una diversa obbligazione da essa scaturente.
La domanda deve, quindi, essere dichiarata inammissibile.
6 Le spese di lite e di ctu
Le spese di lite e di ctu seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo e vengono calcolate sul valore compreso tra 26.000,00 e
8 52.000,00, parametri minimi. La sentenza di primo grado deve essere, quindi, riformata d'ufficio nella parte in cui ha compensato al 50% le spese di lite.
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Massa n. 720 del 2024, datata 27.12.2024, e pubblicata in pari data, respinge l'opposizione proposta da CP_2
e e condanna queste ultime a pagare CP_1
a i €. Parte_1
25.280,00, oltre accessori di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e ulteriori 3.660,00 euro per il canone di novembre 2020; ridetermina l'importo a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado che e CP_2 sono tenute a versare a CP_1 [...] in euro 3.809,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge per la fase di merito ed € 685,50, di cui €
145,50 per esborsi ed € 540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%),
Iva e Cnpa, se dovuti come per legge per la fase monitoria;
Pone le spese di ctu integralmente a carico di e;
CP_2 CP_1
Condanna e a CP_2 CP_1 rifondere a le Parte_1 spese di lite del giudizio di appello, che liquida in euro 4.996,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Genova 2 dicembre 2025
Il relatore Il Presidente
9 IO SI AL BI
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott.ssa AL BI Presidente
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere
Dott. IO SI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
Parte_1 rappresentato dall'avv. Salvatore Gioè come da mandato allegato telematicamente alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
e Controparte_1 CP_2
APPELLATE contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Massa nr.
720/2024, pubblicata il 27/12/2024, previa occorrenda rimessione della causa in istruttoria con ammissione delle istanze come formulate in
Comparsa di Costituzione e risposta del primo grado: In tesi: A) respingere in toto l'opposizione così come proposta, perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata, confermando
1 integralmente l'opposto Decreto Ingiuntivo nr.
629/2020 del Tribunale di Massa in data
12/10/2020 e confermando così il riconoscimento in favore di dell'importo di €. Parte_1
25.280,00 oltre interessi, come liquidato in D.I., a carico di , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore e la IG.ra
, in solido tra loro. B) In accoglimento CP_2 della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado: 1) condannare , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore e la IG.ra , in solido tra loro, al CP_2 pagamento nei confronti di
[...] della ulteriore somma di €. Controparte_3
3.660,00 a titolo di canone d'affitto relativo al mese di Novembre 2020; 2) condannare CP_1
in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore e la IG.ra , sempre in CP_2 solido tra loro, al risarcimento in favore di di tutti i danni Parte_1 dalla stessa patiti e che si quantificano nella somma di €. 6.703,60, fatta salva quella diversa misura ritenuta di giustizia. C) In subordine ed in denegata ipotesi: riconoscere comunque in favore di il credito Parte_1 residuo di €. 17.200,00, oltre interessi legali dai mancati pagamenti al saldo, condannando al pagamento di tale somma in favore dell'appellante, in solido tra loro, , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e la
IG.ra . In ogni caso, con pie na CP_2 vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle di CTU, oltre accessori
2 come per legge”.
Parole chiavi: opposizione decreto ingiuntivo – domanda riconvenzionale opposto
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
La ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale Pt_1 di Massa il decreto ingiuntivo n. 629/2020, in data 12/10/2020, con il quale ha ingiunto alla società ed a di pagare la CP_1 CP_2 complessiva somma di €. 25.280,00, oltre accessori, a titolo di canoni di affitto di ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di bar - ristorante all'interno dello stabilimento balneare
“Saint Vincent”, sito in Marina di Carrara, Viale
Vespucci nr. 82, registrato in data 5/11/2018, da aprile 2020 ad ottobre 2020, non pagati. CP_2 era garante dell'adempimento di tali
[...] obbligazioni.
Le ingiunte hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo e hanno chiesto di revocarlo, in quanto l'immobile oggetto del contratto di affitto non era conforme ai requisiti imposti dalla legge né idoneo all'uso convenuto ed era stato interessato, in più occasioni, da infiltrazioni, ragion per cui la sospensione dei pagamenti dei canoni era legittima. si è costituita in giudizio ed ha chiesto Pt_1 di confermare il decreto ingiuntivo. In via riconvenzionale, ha chiesto di condannare la controparte al risarcimento dei danni subiti ed a pagare l'ulteriore canone maturato in corso di causa.
La causa, istruita con ctu, è stata decisa con la
3 sentenza n. 720 del 2024 che ha così statuito: “in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 3393/2021 emesso dal
Tribunale di Massa il 12.10.2020 - Dichiara risolto
a far data dal 13.12.2019 il contratto di affitto di ramo di azienda per cui è causa;
- Condanna, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a Controparte_3 la complessiva somma di € 3660,00, per le causali di cui in parte motiva;
Condanna CP_2 proprio e quale lpt della RA RL, a rifondere
a il 50% delle Parte_2 spese di CTU;
- Condanna proprio e CP_2 quale lpt della RA RL , a rifondere a
. il 50% delle Parte_2 spese processuali liquidate per l'intero in complessivi € 2.552,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Il Tribunale ha escluso che le condizioni dell'immobile giustificassero il mancato pagamento dei canoni dovuti dal conduttore.
Al contempo, dato atto che il contratto era stato risolto ex art. 1456, co. 2, c.c. da e che Pt_1 il conduttore era tenuto al pagamento dei canoni fino al rilascio ex art. 1591 c.c., ha riconosciuto il diritto del locatore a pagare un importo pari al canone di affitto, come precedentemente illustrato, per ogni mese dal dicembre 2019 – ottobre 2020, salvo, poi, nel dispositivo, accogliere parzialmente l'opposizione, riconoscendo un credito di parte opposta di
3.660,00 euro.
4 2 il giudizio di appello ha impugnato la sentenza in esame ed Pt_1 ha chiesto, in riforma del provvedimento impugnato, di accogliere le domande riconvenzionali proposte in primo grado.
Le appellate non si sono costituite in giudizio e sono rimaste contumaci.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 25 novembre 2025.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo, ha lamentato la Pt_1
“Assoluta illogicità e comunque errore nell'imputare a favore di CP_4
ed a carico di
[...] Parte_1
l'importo di €. 11.740,00 oltre Iva”.
La sentenza non aveva spiegato per quale ragione l'opposizione era stata parzialmente accolta.
Tale conclusione non poteva derivare neppure dalla ctu, che aveva quantificato in soli €. 600,00 complessivi le spese necessarie per eseguire quegli interventi di manutenzione che il CTU aveva presunto come effettuati da controparte. Il ctu aveva stimato in €. 11.740,00 oltre Iva l'importo dei lavori che sarebbero stati necessari per ripristinare l'immobile di proprietà Parte_1 ed oggetto del contratto. Si trattava, quindi, di spese che la proprietà avrebbe dovuto, nel caso, sostenere per ripristinare il proprio immobile e che non potevano, quindi, essere detratte dai canoni di affitto dovuti dalla controparte.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l'appellante ha lamentato “l'errato calcolo in compensazione tra le somme a credito in
5 favore di e quelle alla stessa Parte_1 addebitate;
palese contraddittorietà tra motivazioni e dispositivo”.
La sentenza impugnata aveva riconosciuto il credito di relativamente ai canoni Parte_1 di affitto richiesti nell'opposto decreto Ingiuntivo, ovvero €. 25.280,00 oltre interessi, cui dovevano aggiungersi €. 3.660,00 richiesti per canoni di novembre 2020. Anche seguendo il criterio della compensazione di tale somma con quella di €.
11.740,00, il credito dell'appellante sarebbe stato di € 17.200,00 e non la sola somma di € 3.660,00.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la mancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale nr. “2” di Parte_1
Nel giudizio di primo grado, aveva Pt_1 lamentato che alcune attrezzature oggetto del contratto di affitto erano state restituite danneggiate, per un danno di €. 6.703,60.
Il Tribunale non si era pronunciato su tale domanda.
4 Il credito di Pt_1
Il primo motivo è fondato.
La sentenza impugnata risulta di difficile lettura, in quanto si compone di una prima parte motiva
(pagg. da 1 a 6), del dispositivo (pag. 7), di una bozza di dispositivo (pag. 8), di un'ulteriore parte motiva con dispositivo (pag. 9, quest'ultimo coincidente con quello di pag. 7) e di un'ulteriore bozza di dispositivo (pag. 10).
In ogni caso, il Tribunale non ha fornito alcuna argomentazione per spiegare perché, dopo avere escluso che l'eccezione di inadempimento
6 proposta da parte delle opposte fosse fondata e dopo aver escluso che queste ultime potessero vantare diritti in compensazione derivante da un solo parziale utilizzo dell'immobile, l'opposizione era stata parzialmente accolta.
Se, come suggerisce parte appellante e come sembra desumersi da quanto riportato a pag. 9 della sentenza (ammesso che possa farsi riferimento ad una parte motiva posta dopo la pronuncia del dispositivo), il Tribunale ha inteso compensare i crediti dell'appellante con i costi di ripristino dei locali affittati, quali menzionati dalla ctu, risulta evidente l'errore in cui è incorso il Giudice di primo grado.
Infatti, risolto il contratto, sarà la proprietà a dover sostenere tali costi, per cui non si vede per quale ragione essi debbano essere sottratti da quanto ha diritto di pretendere dal Pt_1 conduttore.
Parte appellata non ha dimostrato di aver eseguito alcun tipo di intervento, neppure quelli solo ipotizzati dal ctu e quantificati in 600,00 euro, del tutto sforniti, però, di prova.
Risulta, poi, dovuto anche il canone di novembre
2020.
Da quanto precede, discende l'assorbimento del secondo motivo di appello.
5 Il risarcimento dei danni
Il terzo motivo di appello è infondato.
La giurisprudenza ha sostenuto che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse
7 trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora
l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammiss ibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art.
1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria). (Cass. Sez. Un. 26727/24).
La domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno non rappresenta una domanda alternativa rispetto a quella proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, ma si aggiunge ad essa;
non la sostituisce, né è incompatibile, né la modifica. Si tratta, diversamente, di una domanda del tutto “nuova” rispetto a quella del ricorso per decreto ingiuntivo, che aveva ad oggetto sì il medesimo contratto, ma una diversa obbligazione da essa scaturente.
La domanda deve, quindi, essere dichiarata inammissibile.
6 Le spese di lite e di ctu
Le spese di lite e di ctu seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo e vengono calcolate sul valore compreso tra 26.000,00 e
8 52.000,00, parametri minimi. La sentenza di primo grado deve essere, quindi, riformata d'ufficio nella parte in cui ha compensato al 50% le spese di lite.
PQM
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Massa n. 720 del 2024, datata 27.12.2024, e pubblicata in pari data, respinge l'opposizione proposta da CP_2
e e condanna queste ultime a pagare CP_1
a i €. Parte_1
25.280,00, oltre accessori di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e ulteriori 3.660,00 euro per il canone di novembre 2020; ridetermina l'importo a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado che e CP_2 sono tenute a versare a CP_1 [...] in euro 3.809,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge per la fase di merito ed € 685,50, di cui €
145,50 per esborsi ed € 540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%),
Iva e Cnpa, se dovuti come per legge per la fase monitoria;
Pone le spese di ctu integralmente a carico di e;
CP_2 CP_1
Condanna e a CP_2 CP_1 rifondere a le Parte_1 spese di lite del giudizio di appello, che liquida in euro 4.996,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Genova 2 dicembre 2025
Il relatore Il Presidente
9 IO SI AL BI
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