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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5901/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22210167 CONT. CONS. BON 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna Avviso di fermo amministrativo n. 22210167, ricevuto in data 22.7.2024 con il quale veniva eccepito al ricorrente stesso il pagamento della somma di €149,75 a titolo di contributo consortile di bonifica per l'anno
2018 e 2019.L'impugnato provvedimento costituirebbe il primo atto pervenuto al ricorrente per l'annualità 2018 e 2019, risultando viziato per carenza dei requisiti essenziali di forma - contenuto, espressamente richiesti dal combinato disposto di cui legge 241/1990 e artt. 7 e 17 L. n. 212/2000, alla stregua di copiosi richiami giurisprudenziali afferenti questioni analoghe.
In particolare, non si evincerebbe dal predetto atto: - la tipologia - se i terreni di di cui alle particelle catastali ivi indicate rientrino o meno nel perimetro di contribuenza, quali siano le singole superfici assoggettate a contributo, potendo non coincidere con le particelle intere;
- a quale classe di contribuenza gli stessi appartengono;
-
quali aliquote siano state applicate per i terreni del ricorrente. Si costituisce parte resistente che In via preliminare rileva ed eccepisce come la rispettiva pretesa veniva determinata con l'avviso n. 11223126 del 25/01/2022 già inviato dal
Consorzio alla ricorrente. Successivamente al suddetto atto, come si evince chiaramente dalle premesse, Area S.r.l. ha proceduto con la corretta notificazione dei seguenti atti:
· Richiesta formale n. 17255541 notificata in data 30/06/2023
· Avviso di accertamento n. 17811712 notificato in data 21/08/2023 ; · Ingiunzione di pagamento n. 1010187 notificata in data 16/12/2023 ;
· Comunicazione di mancato pagamento n. 20806071 del 27/02/2024 ;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I suddetti sono atti autonomamente impugnabili art 19 dlgs 546/1992 e la loro impugnazione è soggetta ai termini perentori (60 giorni) di cui all'art 21 del medesimo dlgs 546/1992. Ne deriva che poiché tali atti precedenti non sono stati impugnati nei perentori termini di legge, essi ( ed il loro contenuto relativo al merito del tributo, ivi comprese le questioni relative al beneficio/vantaggio ecc.)
sono divenuti definitivi ,incontrovertibili ed insindacabili. Opinando
diversamente si realizzerebbe un'illegittima rimessione in termini della ricorrente.
Ne consegue che non possono essere ora introdotte, in sede di impugnazione del preavviso di fermo doglianze relative al merito del tributo (sia sull'an sia sul quantum) essendo il predetto atto censurabile solamente per vizi intrinsechi allo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cosenza così dispone:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della parte resistente in €. 100,00 (cento euro) per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza li 11.11.2025
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5901/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22210167 CONT. CONS. BON 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna Avviso di fermo amministrativo n. 22210167, ricevuto in data 22.7.2024 con il quale veniva eccepito al ricorrente stesso il pagamento della somma di €149,75 a titolo di contributo consortile di bonifica per l'anno
2018 e 2019.L'impugnato provvedimento costituirebbe il primo atto pervenuto al ricorrente per l'annualità 2018 e 2019, risultando viziato per carenza dei requisiti essenziali di forma - contenuto, espressamente richiesti dal combinato disposto di cui legge 241/1990 e artt. 7 e 17 L. n. 212/2000, alla stregua di copiosi richiami giurisprudenziali afferenti questioni analoghe.
In particolare, non si evincerebbe dal predetto atto: - la tipologia - se i terreni di di cui alle particelle catastali ivi indicate rientrino o meno nel perimetro di contribuenza, quali siano le singole superfici assoggettate a contributo, potendo non coincidere con le particelle intere;
- a quale classe di contribuenza gli stessi appartengono;
-
quali aliquote siano state applicate per i terreni del ricorrente. Si costituisce parte resistente che In via preliminare rileva ed eccepisce come la rispettiva pretesa veniva determinata con l'avviso n. 11223126 del 25/01/2022 già inviato dal
Consorzio alla ricorrente. Successivamente al suddetto atto, come si evince chiaramente dalle premesse, Area S.r.l. ha proceduto con la corretta notificazione dei seguenti atti:
· Richiesta formale n. 17255541 notificata in data 30/06/2023
· Avviso di accertamento n. 17811712 notificato in data 21/08/2023 ; · Ingiunzione di pagamento n. 1010187 notificata in data 16/12/2023 ;
· Comunicazione di mancato pagamento n. 20806071 del 27/02/2024 ;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I suddetti sono atti autonomamente impugnabili art 19 dlgs 546/1992 e la loro impugnazione è soggetta ai termini perentori (60 giorni) di cui all'art 21 del medesimo dlgs 546/1992. Ne deriva che poiché tali atti precedenti non sono stati impugnati nei perentori termini di legge, essi ( ed il loro contenuto relativo al merito del tributo, ivi comprese le questioni relative al beneficio/vantaggio ecc.)
sono divenuti definitivi ,incontrovertibili ed insindacabili. Opinando
diversamente si realizzerebbe un'illegittima rimessione in termini della ricorrente.
Ne consegue che non possono essere ora introdotte, in sede di impugnazione del preavviso di fermo doglianze relative al merito del tributo (sia sull'an sia sul quantum) essendo il predetto atto censurabile solamente per vizi intrinsechi allo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Cosenza così dispone:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della parte resistente in €. 100,00 (cento euro) per compensi, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza li 11.11.2025