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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/09/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1895 /2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
E elettivamente domiciliati in Catanzaro Lido, via Parte_1 Parte_2
Crotone, n.9, presso lo studio dell'avv. Rinaldo Sementa (PEC:
che li rappresenta e difende giusta procura in Email_1 atti.
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, snc, presso i funzionari Gessica Taverna e Gabriele Runca (PEC: che lo rappresentano e Email_2 difendono giusta procura in atti. RESISTENTE Oggetto: Risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 29/11/2021, le parti ricorrenti in epigrafe indicate, agivano in questa sede, nella qualità di collaboratori scolastici, in servizio presso il Liceo Statale Capialbi di Vibo Valentia, per ottenere il riconoscimento ed il conseguente versamento delle differenze retributive e contributive a loro spettanti, maturate antecedentemente alla loro immissione in ruolo, nonché ogni altro beneficio previsto dalla normativa vigente ed il risarcimento dei danni, per illegittima reiterazione dei contratti a termine per un periodo superiore a 36 mesi, conformemente alle disposizioni sancite dalla Direttiva Comunitaria n.
1 1999/70, dall'Accordo Quadro del 19/03/1999 sul lavoro a tempo determinato e dal d.lgs. 368/2001. I lavoratori rappresentavano di essere dipendenti del e di aver prestato Controparte_2 la propria attività da “precari” per più anni – come si evince dai certificati di servizio allegati: la sig.ra sin dal 2000 mentre il sig. fin dal 1999 – in virtù di Parte_2 Parte_1 plurimi contratti a tempo determinato (anche fino al 31 agosto di ciascun anno), prima di ottenere l'assunzione a tempo indeterminato rispettivamente il 1° settembre 2009 ed il 1° settembre 2004. Tutto ciò premesso concludevano chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Condannare parte convenuta, il , al risarcimento del danno arrecato a parte ricorrente con Controparte_2
l'applicazione dei criteri dettati per legge per la tutela obbligatoria, rectius la condanna dell'Amm.ne resistente, al pagamento di un corrispettivo di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dei criteri di cui alla L. 604/1966 ed alla legge 183/2010, ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
2) Condannare il
[...]
a corrispondere le differenze retributive e contributive ed ogni altro beneficio Controparte_2 previsto dalla normativa vigente, con interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, da individuarsi nella differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente in costanza dei ripetuti contratti a tempo determinato e per i periodi di lavoro prestato e quanto avrebbe dovuto percepire se il rapporto ab origine fosse stato regolato secondo la disciplina del contratto a tempo indeterminato, tenuto conto dei CCNL, sottoscritti e degli aumenti stipendiali maturati medio tempore sulla base degli scaglioni di retribuzione;
3) Condannare il al Controparte_2 risarcimento del danno arrecato a parte ricorrente con l'applicazione dei criteri dettati dall'artt. 2059 e 1174 c.c. nella misura di € 5.000,00. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_3
, contestando le avverse pretese, chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle
[...] spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. I ricorrenti agiscono per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'illegittima reiterazione dei contratti a termine per un periodo superiore a 36 mesi, in ragione della prevalente applicazione della normativa comunitaria diretta ad evitare disparità di trattamenti fra i lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
3. Come evidenziato dalla Cassazione con la sentenza n. 22552 del 7.11.2016, nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termini stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11 legge n. 124/1999, devono essere qualificate misure proporzionate, effettive, sufficientemente energiche ed idonee a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'UE, la stabilizzazione prevista nella l. n. 107/2015 per il personale docente. Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che: «Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far
2 data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016».
3.1.Tale modalità risarcitoria avviene attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo, sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo l'art. 1 comma 109 l n. 107/2015. La stessa modalità risarcitoria deve ritenersi sussistere anche nel caso di immissione in ruolo dei docenti e del personale Ata, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali.
3.2. I Giudici di legittimità hanno peraltro precisato che tale inserimento in ruolo non preclude la domanda di risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dalla stessa immissione, chiaro essendo in tal caso l'onere di allegazione a carico del lavoratore, che quindi, per questi ulteriori danni, non beneficia di alcuna agevolazione probatoria da danno presunto. Come evidenziato dalla Cassazione, dal punto di vista dell'Unione, l'immissione in ruolo scelta dal legislatore del 2015 rappresenta una delle misure alternative, idonee a sanzionare ed a cancellare l'illecito comunitario, individuate dalla Corte di Giustizia nella sentenza , che Per_1 si è compendiato nella indebita reiterazione da parte della p.a. datrice di lavoro dei contratti a tempo indeterminato.
4. Nel caso di specie, entrambi i ricorrenti sono stati immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato e con decorrenza giuridica, rispettivamente, il 1.9.2009 e il 2.11.2009 (secondo la documentazione versata in atti da entrambe le parti in causa); sicché, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, deve evidenziarsi che con l'immissione in ruolo, i ricorrenti, seppure lesi dall'abusiva reiterazione di sottoscrizione di contratti a termine, hanno ottenuto la soddisfazione dell'interesse per il cui riconoscimento hanno agito.
5. Sulla base di quanto detto, l'abuso e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e riparato.
6. Relativamente ad ulteriori danni lamentati dai ricorrenti, poiché le stesse non hanno provato o chiesto di provare alcunché, non può ravvisarsi alcuna valorizzazione delle doglianze.
7. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna e al pagamento nella misura del 50% Parte_1 Pt_2 Parte_2 ciascuno delle spese di lite liquidate in complessivi 1.000,00€, oltre accessori di legge, da Cont corrispondere in favore del . Vibo Valentia, 11.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
E elettivamente domiciliati in Catanzaro Lido, via Parte_1 Parte_2
Crotone, n.9, presso lo studio dell'avv. Rinaldo Sementa (PEC:
che li rappresenta e difende giusta procura in Email_1 atti.
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, snc, presso i funzionari Gessica Taverna e Gabriele Runca (PEC: che lo rappresentano e Email_2 difendono giusta procura in atti. RESISTENTE Oggetto: Risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 29/11/2021, le parti ricorrenti in epigrafe indicate, agivano in questa sede, nella qualità di collaboratori scolastici, in servizio presso il Liceo Statale Capialbi di Vibo Valentia, per ottenere il riconoscimento ed il conseguente versamento delle differenze retributive e contributive a loro spettanti, maturate antecedentemente alla loro immissione in ruolo, nonché ogni altro beneficio previsto dalla normativa vigente ed il risarcimento dei danni, per illegittima reiterazione dei contratti a termine per un periodo superiore a 36 mesi, conformemente alle disposizioni sancite dalla Direttiva Comunitaria n.
1 1999/70, dall'Accordo Quadro del 19/03/1999 sul lavoro a tempo determinato e dal d.lgs. 368/2001. I lavoratori rappresentavano di essere dipendenti del e di aver prestato Controparte_2 la propria attività da “precari” per più anni – come si evince dai certificati di servizio allegati: la sig.ra sin dal 2000 mentre il sig. fin dal 1999 – in virtù di Parte_2 Parte_1 plurimi contratti a tempo determinato (anche fino al 31 agosto di ciascun anno), prima di ottenere l'assunzione a tempo indeterminato rispettivamente il 1° settembre 2009 ed il 1° settembre 2004. Tutto ciò premesso concludevano chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Condannare parte convenuta, il , al risarcimento del danno arrecato a parte ricorrente con Controparte_2
l'applicazione dei criteri dettati per legge per la tutela obbligatoria, rectius la condanna dell'Amm.ne resistente, al pagamento di un corrispettivo di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dei criteri di cui alla L. 604/1966 ed alla legge 183/2010, ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
2) Condannare il
[...]
a corrispondere le differenze retributive e contributive ed ogni altro beneficio Controparte_2 previsto dalla normativa vigente, con interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, da individuarsi nella differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente in costanza dei ripetuti contratti a tempo determinato e per i periodi di lavoro prestato e quanto avrebbe dovuto percepire se il rapporto ab origine fosse stato regolato secondo la disciplina del contratto a tempo indeterminato, tenuto conto dei CCNL, sottoscritti e degli aumenti stipendiali maturati medio tempore sulla base degli scaglioni di retribuzione;
3) Condannare il al Controparte_2 risarcimento del danno arrecato a parte ricorrente con l'applicazione dei criteri dettati dall'artt. 2059 e 1174 c.c. nella misura di € 5.000,00. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_3
, contestando le avverse pretese, chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle
[...] spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. I ricorrenti agiscono per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'illegittima reiterazione dei contratti a termine per un periodo superiore a 36 mesi, in ragione della prevalente applicazione della normativa comunitaria diretta ad evitare disparità di trattamenti fra i lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
3. Come evidenziato dalla Cassazione con la sentenza n. 22552 del 7.11.2016, nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termini stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11 legge n. 124/1999, devono essere qualificate misure proporzionate, effettive, sufficientemente energiche ed idonee a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'UE, la stabilizzazione prevista nella l. n. 107/2015 per il personale docente. Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che: «Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far
2 data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016».
3.1.Tale modalità risarcitoria avviene attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo, sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo l'art. 1 comma 109 l n. 107/2015. La stessa modalità risarcitoria deve ritenersi sussistere anche nel caso di immissione in ruolo dei docenti e del personale Ata, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali.
3.2. I Giudici di legittimità hanno peraltro precisato che tale inserimento in ruolo non preclude la domanda di risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dalla stessa immissione, chiaro essendo in tal caso l'onere di allegazione a carico del lavoratore, che quindi, per questi ulteriori danni, non beneficia di alcuna agevolazione probatoria da danno presunto. Come evidenziato dalla Cassazione, dal punto di vista dell'Unione, l'immissione in ruolo scelta dal legislatore del 2015 rappresenta una delle misure alternative, idonee a sanzionare ed a cancellare l'illecito comunitario, individuate dalla Corte di Giustizia nella sentenza , che Per_1 si è compendiato nella indebita reiterazione da parte della p.a. datrice di lavoro dei contratti a tempo indeterminato.
4. Nel caso di specie, entrambi i ricorrenti sono stati immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato e con decorrenza giuridica, rispettivamente, il 1.9.2009 e il 2.11.2009 (secondo la documentazione versata in atti da entrambe le parti in causa); sicché, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, deve evidenziarsi che con l'immissione in ruolo, i ricorrenti, seppure lesi dall'abusiva reiterazione di sottoscrizione di contratti a termine, hanno ottenuto la soddisfazione dell'interesse per il cui riconoscimento hanno agito.
5. Sulla base di quanto detto, l'abuso e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e riparato.
6. Relativamente ad ulteriori danni lamentati dai ricorrenti, poiché le stesse non hanno provato o chiesto di provare alcunché, non può ravvisarsi alcuna valorizzazione delle doglianze.
7. Per tutto quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna e al pagamento nella misura del 50% Parte_1 Pt_2 Parte_2 ciascuno delle spese di lite liquidate in complessivi 1.000,00€, oltre accessori di legge, da Cont corrispondere in favore del . Vibo Valentia, 11.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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