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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
RO NI, EL
FALASCHI MILENA, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14915/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080113040000 IRES-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080113040000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8775/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, con vittoria di spese di giudizio;
Resistente/Appellato: inammissibilità o rigetto del ricorso con vittoria di spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249080113040000 e sotteso avviso di accertamento n. TK3035302658/2022 per l'anno 2013 relativo a IVA-IRES anno 2013, per un importo complessivo di euro 1.820.771,25, relativo alla posizione fiscale di Società_1 SRL cancellata dal registro delle imprese in data 23.10.2023.
Il ricorrente ha impugnato l'atto per i seguenti motivi:
1. Radicale illegittimità dell'intimazione di pagamento notificata personalmente al sig. Ricorrente_1. Il medesimo, quale ex socio unico e liquidatore della cessata Società_1 SR (cancellata dal registro delle imprese in data 23.10.2023) non solo non ha percepito alcunché in fase di liquidazione come risulta dal bilancio, ma risulta destinatario di un'intimazione di pagamento che anziché essere intestata alla Società, è solo a lui riconducibile nominalmente, oltre ad essere totalmente priva di indicazione dei presupposti giustificativi che legittimino l'azione esecutiva nei suoi confronti.
2. Difetto di motivazione del calcolo interessi e sanzioni.
Il ricorrente chiede annullamento dell'atto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, cn vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia della Entrate Riscossione si è costituita presentando controdeduzioni per sostenere la legittimità della notifica dell'intimazione di pagamento al sig. Ricorrente_1 quale ex socio unico e liquidatore della cessata Società_1 Srl. L'Ente eccepisce preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
L'Ufficio della riscossione chiede di ritenere improcedibile e/o inammissibile e/o rigettare il ricorso attoreo, con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione al procuratore per dichiarata anticipazione.
Si è costituita anche l'Agenzia Entrate DP 1 di Roma, L'Ufficio ritenendo ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n.
546/1992, di dover intervenire volontariamente nel giudizio R.G.R. n. 14915/2024, rappresentando quanto segue relativamente alle eccezioni di propria competenza.
In primo grado il ricorso della società è stato respinto con sentenza con la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di Roma n. 12343/20/2023 confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
Lazio con la sentenza n. 3998/03/2024 oggi divenuta definitiva in quanto non impugnata con ricorso in
Cassazione. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'intimazione di pagamento impugnata è legittima, in quanto il sig. Ricorrente_1 nella sua qualità di socio unico della società Società_1 SR cancellata dal Registro Imprese in data 30.10.2023, risponde dei debiti tributari della società cancellata per i motivi di seguito esposti:
In caso di cancellazione dal registro delle imprese di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, i soci diventano responsabili dei debiti maturati dalla Srl nei confronti dell'Erario anche se non hanno ricevuto utili in sede di liquidazione. È quindi corretta la pretesa tributaria dell'ufficio basata su una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cassazione ordinanza n. 20840 del 18 luglio 2023). Ciò in quanto la presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza.
Si consideri inoltre il principio di diritto della sentenza n. 17404 del 24 giugno 2024 (udienza del 16 maggio
2024) della Cassazione Civile, Sez. V, che in tema di riscossione stabilisce che l'atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma
4, del D.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso.
Solo per tuziorismo si controdeduce che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento all'atto presupposto in precedenza notificato. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo all'atto presupposto.
L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'esito della camera di consiglio del 4 aprile 2025, il Collegio - non essendo né dedotto né provato il pericolo di danno grave e irreparabile - ha respinto l'istanza di sospensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
L'accertamento sottostante l'odierna impugnazione ha ad oggetto un debito maturato dalla Società_1 SRL nei confronti dell'erario relativo ad IVA – IRES per l'anno 2013, avverso il quale la medesima Società ha spiegato opposizione definita con sentenza di appello n. 3998/2024 RGA 2723/23 sfavorevole alla ricorrente.
L'intimazione in esame risulta invero intestata direttamente al Sig. Ricorrente_1 e a lui notificata nell'indirizzo di residenza, quale pretesa autonoma e conseguenza automatica della prima, cioè di quella avanzata nei confronti della società.
Quanto alla presunta illegittimità dell'avviso di intimazione per carenza di motivazione, tale obbligo risulta applicabile a tutti gli atti impositivi, ma non all'atto di intimazione di pagamento, che invece è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. Ed infatti, la giurisprudenza ha ritenuto adeguatamente motivato l'atto di intimazione che indichi con precisione ed in dettaglio i singoli tributi (motivazione semplificata per relationem) nochè il titolo sottostante.
Quanto alla motivazione circa il tasso di interesse applicato, il Collegio condivide le argomentazioni di parte resistente secondo cui gli stessi ( previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973) sono stati stati calcolati nel rispetto della legge: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Giova infine richiamare quanto stabilito dalla giurisprudenza in tema di rapporti tra debito fiscale della società estinta e responsabilità del liquidatore: è quindi legittima la notificazione di una cartella di pagamento all'ex liquidatore di una società estinta, alla luce della previsione dell'art. 28, c. 4, d.lgs. 175/2014, se effettuata entro cinque anni dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. Al riguardo, la validità della cartella non
è inficiata dalla circostanza che dal bilancio finale di liquidazione i soci non abbiano ricevuto la ripartizione di alcun attivo di liquidazione e che quindi la pretesa tributaria sia inesigibile (cfr. sentenza del 06/05/2024
n. 83 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia Sezione/Collegio 2).
L'estinzione della società ex art. 2495 c.c. ha effetto a fini fiscali, ex art. 28 del d.lgs. n. 175/2014, trascorsi
5 anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese. È stata ritenuta legittima, nel caso di specie, la notifica della cartella esattoriale al liquidatore, già amministratore unico nel periodo antecedente la liquidazione, presso la sua residenza ex art. 145, comma 3, c.p.c., quale ultimo rappresentante legale. La
Corte, confermando il debito iscritto a ruolo, ha escluso le sanzioni, evidenziando che l'estinzione della società ne determina l'intrasmissibilità della sanzione sia ai soci che al liquidatore ex art. 8 del d.lgs. n.
472/1997 (cfr. Sentenza del 02/11/2023 n. 6180 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Sezione/Collegio 7).
Con l'estinzione della società, nel caso in cui rimangano in piedi rapporti giuridici non ancora esauriti facenti capo ad essa, si verifica un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione, se limitatamente responsabili, o illimitatamente con il proprio patrimonio, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti quando la società era in vita. (1) (2). Nel caso di estinzione della società cessa la capacità processuale della società anche nella persona dell'ex liquidatore. Con l'art. 28, comma
4, del decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) è stato disposto che, ai soli fini fiscali, l'estinzione della società di cui all' art. 2495 del c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese (a condizione del requisito che i soci abbiano percepito utili dopo l'estinzione della società).
La normativa di riferimento offre utili indicazioni per la decisione.
Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36 nella versione applicabile ratione temporis (anteriore alla sostituzione operata dal citato D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 5, lett. a)), al comma 1, prevedeva quanto segue: "I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti".
Al comma 5, rimasto immutato, è previsto che "La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60", e al comma 6 che "Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica l'art. 39, comma 1".
In materia, è intervenuto, come detto, il D.Lgs. n. 175 del 2014, che, oltre a prevedere all'art. 28, comma 4 che "Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese", con il comma 5, lett. a), ha modificato il comma 1 del citato art. 36, prevedendo che: "I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità
è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti".
Rimasta immutata la parte dispositiva della norma, con la modifica il legislatore ha mitigato l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria facendolo gravare sul liquidatore che ha, ora, l'onere di fornire la prova liberatoria. In particolare, dalla riscrittura del comma 1 dell'art. 36 consegue che all'Amministrazione sarà sufficiente dimostrare l'esistenza di debiti tributari insoluti della società e di un attivo prodotto dall'attività di liquidazione, mentre spetterà al liquidatore fornire la prova che non vi sia stata distrazione dell'attivo in favore dei soci prima dell'integrale pagamento dei debiti tributari e, neppure, pretermissione del pagamento delle imposte in favore di creditori non aventi grado superiore.
Lo stesso D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28 ha poi, al comma 7, eliminato, dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 19, comma 1, ogni riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, con la conseguenza che la responsabilità del liquidatore non è più limitata alle sole imposte sui redditi, ma si estende a tutte le imposte dovute dalla società. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, può, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: "in materia di responsabilità del liquidatore D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 36, traente titolo per fatto proprio, ex lege, di natura civilistica e non tributaria, la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario non costituisce condizione necessaria per la legittimità dell'atto di accertamento emesso, ai sensi dello stesso art. 36, comma 5 nei confronti del liquidatore, il quale, in sede di ricorso avverso tale avviso, potrà contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria, la sussistenza dei presupposti dell'azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico della società" (cfr. sentenza del 27/11/2023 n. 32790 - Corte di Cassazione - Sezioni Unite).
In tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di società di capitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione semplice di attribuzione ai soci partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. sentenza del 04/11/2024 n. 28337 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5).
la giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU. n. 619 del 15.1.2021) ha affermato che è legittima la pretesa azionata dall'ufficio fiscale nei confronti dell'ex socio della società cancellata atteso che, con specifico riferimento al tema della mancata distribuzione ai soci dell'utile in sede di liquidazione - sorretta da presunzione relativa e vinta da prova contraria - la mancata eventuale distribuzione ai soci, non esclude l'interesse dell'A.F. a procurarsi un titolo.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico e consolidato, ha statuito poi che la società a ristretta base azionaria è connotata da una presunzione semplice di distribuzione degli utili occulti della società ai soci e che l'appartenenza ad essa integra ex se prova della distribuzione degli utili ai soci, fatta salva la prova contraria e la dimostrazione, gravante sul contribuente, che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti (ex multis, Cass. n. 4695/2002, n. 7174/2002, n. 16885/2003, n. 20078/2005, n.
25688/ 2006, n. 21415/2007, n. 5035/2014). (cfr. sentenza del 12/10/2022 n. 4419 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 1). La responsabilità dei liquidatori ai sensi dell'art. 36, comma 4, DPR 602/73 non si riferisce alle sole imposte sui redditi e si applica anche quando la società non è formalmente in liquidazione, pur essendolo di fatto, ma gli amministratori non prendono i provvedimenti di cui agli artt 2447 - 2485 - 2486 codice civile. La responsabilità del liquidatore è esercitabile a condizione che i tributi a carico della società siano stati iscritti a ruolo e che sia acquisita certezza legale che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività di liquidazione medesima. La prova della certezza legale dei tributi e la certezza che l'attivo fallimentare non soddisferà il grado di privilegio dei crediti tributari legittimano la responsabilità del liquidatore (cfr. sentenza del 23/07/2021 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Verbania Sezione/Collegio 1).
Del resto, nel caso di specie il ricorso della società contro l'avviso di accertamento (basato sulla contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti) è stato respinto con sentenza n. 12343/23 del 26.9.2023 della Corte di Giustizia di primo grado Roma Sez. 20 e l'appello della società è stato respinto con successiva sentenza n. 3998/24 del 6 giugno 2024 della Corte di secondo grado Sez. 3, sicchè oggi qualsivoglia successiva notifica dell'intimazione non potrebbe essere effettuata alla società estinta e priva di capacità processuale, ma al socio unico e liquidatore sig. Ricorrente_1, che si presume essere stato beneficiario unico delle fatture per operazioni inesistenti di cui alle predette sentenze.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il regime delle spese deve seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione collegiale 1) respinge il ricorso di Ricorrente_1 ; 2) condanna il ricorrente a rifondere alle controparti le spese di lite, liquidate rispettivamente: a) in favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione (ADER) nella misura di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge;
b) in favore dell'intervenuta Agenzia delle Entrate di Roma DP 1 nella misura di euro 7.500,00
(settemilacinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge;
3) distrae le somme indicate sub 2a) in favore dell'Avv. Difensore_2, dichiaratosi procuratore antistatario.
Roma 26 settembre 2025
Il Presidente Il EL
( dott. Corrado Maffei ) ( Dott. Giovanni Barone )
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
RO NI, EL
FALASCHI MILENA, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14915/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080113040000 IRES-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080113040000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8775/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, con vittoria di spese di giudizio;
Resistente/Appellato: inammissibilità o rigetto del ricorso con vittoria di spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249080113040000 e sotteso avviso di accertamento n. TK3035302658/2022 per l'anno 2013 relativo a IVA-IRES anno 2013, per un importo complessivo di euro 1.820.771,25, relativo alla posizione fiscale di Società_1 SRL cancellata dal registro delle imprese in data 23.10.2023.
Il ricorrente ha impugnato l'atto per i seguenti motivi:
1. Radicale illegittimità dell'intimazione di pagamento notificata personalmente al sig. Ricorrente_1. Il medesimo, quale ex socio unico e liquidatore della cessata Società_1 SR (cancellata dal registro delle imprese in data 23.10.2023) non solo non ha percepito alcunché in fase di liquidazione come risulta dal bilancio, ma risulta destinatario di un'intimazione di pagamento che anziché essere intestata alla Società, è solo a lui riconducibile nominalmente, oltre ad essere totalmente priva di indicazione dei presupposti giustificativi che legittimino l'azione esecutiva nei suoi confronti.
2. Difetto di motivazione del calcolo interessi e sanzioni.
Il ricorrente chiede annullamento dell'atto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, cn vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia della Entrate Riscossione si è costituita presentando controdeduzioni per sostenere la legittimità della notifica dell'intimazione di pagamento al sig. Ricorrente_1 quale ex socio unico e liquidatore della cessata Società_1 Srl. L'Ente eccepisce preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
L'Ufficio della riscossione chiede di ritenere improcedibile e/o inammissibile e/o rigettare il ricorso attoreo, con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione al procuratore per dichiarata anticipazione.
Si è costituita anche l'Agenzia Entrate DP 1 di Roma, L'Ufficio ritenendo ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n.
546/1992, di dover intervenire volontariamente nel giudizio R.G.R. n. 14915/2024, rappresentando quanto segue relativamente alle eccezioni di propria competenza.
In primo grado il ricorso della società è stato respinto con sentenza con la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di Roma n. 12343/20/2023 confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
Lazio con la sentenza n. 3998/03/2024 oggi divenuta definitiva in quanto non impugnata con ricorso in
Cassazione. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'intimazione di pagamento impugnata è legittima, in quanto il sig. Ricorrente_1 nella sua qualità di socio unico della società Società_1 SR cancellata dal Registro Imprese in data 30.10.2023, risponde dei debiti tributari della società cancellata per i motivi di seguito esposti:
In caso di cancellazione dal registro delle imprese di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, i soci diventano responsabili dei debiti maturati dalla Srl nei confronti dell'Erario anche se non hanno ricevuto utili in sede di liquidazione. È quindi corretta la pretesa tributaria dell'ufficio basata su una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cassazione ordinanza n. 20840 del 18 luglio 2023). Ciò in quanto la presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza.
Si consideri inoltre il principio di diritto della sentenza n. 17404 del 24 giugno 2024 (udienza del 16 maggio
2024) della Cassazione Civile, Sez. V, che in tema di riscossione stabilisce che l'atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma
4, del D.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso.
Solo per tuziorismo si controdeduce che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo 50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento all'atto presupposto in precedenza notificato. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo all'atto presupposto.
L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'esito della camera di consiglio del 4 aprile 2025, il Collegio - non essendo né dedotto né provato il pericolo di danno grave e irreparabile - ha respinto l'istanza di sospensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
L'accertamento sottostante l'odierna impugnazione ha ad oggetto un debito maturato dalla Società_1 SRL nei confronti dell'erario relativo ad IVA – IRES per l'anno 2013, avverso il quale la medesima Società ha spiegato opposizione definita con sentenza di appello n. 3998/2024 RGA 2723/23 sfavorevole alla ricorrente.
L'intimazione in esame risulta invero intestata direttamente al Sig. Ricorrente_1 e a lui notificata nell'indirizzo di residenza, quale pretesa autonoma e conseguenza automatica della prima, cioè di quella avanzata nei confronti della società.
Quanto alla presunta illegittimità dell'avviso di intimazione per carenza di motivazione, tale obbligo risulta applicabile a tutti gli atti impositivi, ma non all'atto di intimazione di pagamento, che invece è atto prodromico all'esecuzione forzata, corrispondendo, nell'esazione a mezzo ruolo, al precetto civilistico e il cui obbligo di motivazione è assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante. Ed infatti, la giurisprudenza ha ritenuto adeguatamente motivato l'atto di intimazione che indichi con precisione ed in dettaglio i singoli tributi (motivazione semplificata per relationem) nochè il titolo sottostante.
Quanto alla motivazione circa il tasso di interesse applicato, il Collegio condivide le argomentazioni di parte resistente secondo cui gli stessi ( previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973) sono stati stati calcolati nel rispetto della legge: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Giova infine richiamare quanto stabilito dalla giurisprudenza in tema di rapporti tra debito fiscale della società estinta e responsabilità del liquidatore: è quindi legittima la notificazione di una cartella di pagamento all'ex liquidatore di una società estinta, alla luce della previsione dell'art. 28, c. 4, d.lgs. 175/2014, se effettuata entro cinque anni dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. Al riguardo, la validità della cartella non
è inficiata dalla circostanza che dal bilancio finale di liquidazione i soci non abbiano ricevuto la ripartizione di alcun attivo di liquidazione e che quindi la pretesa tributaria sia inesigibile (cfr. sentenza del 06/05/2024
n. 83 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia Sezione/Collegio 2).
L'estinzione della società ex art. 2495 c.c. ha effetto a fini fiscali, ex art. 28 del d.lgs. n. 175/2014, trascorsi
5 anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese. È stata ritenuta legittima, nel caso di specie, la notifica della cartella esattoriale al liquidatore, già amministratore unico nel periodo antecedente la liquidazione, presso la sua residenza ex art. 145, comma 3, c.p.c., quale ultimo rappresentante legale. La
Corte, confermando il debito iscritto a ruolo, ha escluso le sanzioni, evidenziando che l'estinzione della società ne determina l'intrasmissibilità della sanzione sia ai soci che al liquidatore ex art. 8 del d.lgs. n.
472/1997 (cfr. Sentenza del 02/11/2023 n. 6180 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Sezione/Collegio 7).
Con l'estinzione della società, nel caso in cui rimangano in piedi rapporti giuridici non ancora esauriti facenti capo ad essa, si verifica un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione, se limitatamente responsabili, o illimitatamente con il proprio patrimonio, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti quando la società era in vita. (1) (2). Nel caso di estinzione della società cessa la capacità processuale della società anche nella persona dell'ex liquidatore. Con l'art. 28, comma
4, del decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) è stato disposto che, ai soli fini fiscali, l'estinzione della società di cui all' art. 2495 del c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese (a condizione del requisito che i soci abbiano percepito utili dopo l'estinzione della società).
La normativa di riferimento offre utili indicazioni per la decisione.
Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36 nella versione applicabile ratione temporis (anteriore alla sostituzione operata dal citato D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 5, lett. a)), al comma 1, prevedeva quanto segue: "I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti".
Al comma 5, rimasto immutato, è previsto che "La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60", e al comma 6 che "Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica l'art. 39, comma 1".
In materia, è intervenuto, come detto, il D.Lgs. n. 175 del 2014, che, oltre a prevedere all'art. 28, comma 4 che "Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese", con il comma 5, lett. a), ha modificato il comma 1 del citato art. 36, prevedendo che: "I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità
è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti".
Rimasta immutata la parte dispositiva della norma, con la modifica il legislatore ha mitigato l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria facendolo gravare sul liquidatore che ha, ora, l'onere di fornire la prova liberatoria. In particolare, dalla riscrittura del comma 1 dell'art. 36 consegue che all'Amministrazione sarà sufficiente dimostrare l'esistenza di debiti tributari insoluti della società e di un attivo prodotto dall'attività di liquidazione, mentre spetterà al liquidatore fornire la prova che non vi sia stata distrazione dell'attivo in favore dei soci prima dell'integrale pagamento dei debiti tributari e, neppure, pretermissione del pagamento delle imposte in favore di creditori non aventi grado superiore.
Lo stesso D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28 ha poi, al comma 7, eliminato, dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 19, comma 1, ogni riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, con la conseguenza che la responsabilità del liquidatore non è più limitata alle sole imposte sui redditi, ma si estende a tutte le imposte dovute dalla società. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, può, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: "in materia di responsabilità del liquidatore D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 36, traente titolo per fatto proprio, ex lege, di natura civilistica e non tributaria, la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario non costituisce condizione necessaria per la legittimità dell'atto di accertamento emesso, ai sensi dello stesso art. 36, comma 5 nei confronti del liquidatore, il quale, in sede di ricorso avverso tale avviso, potrà contestare, innanzi agli organi della giustizia tributaria, la sussistenza dei presupposti dell'azione intrapresa nei suoi confronti ivi compresa la debenza di imposte a carico della società" (cfr. sentenza del 27/11/2023 n. 32790 - Corte di Cassazione - Sezioni Unite).
In tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di società di capitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione semplice di attribuzione ai soci partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. sentenza del 04/11/2024 n. 28337 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5).
la giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU. n. 619 del 15.1.2021) ha affermato che è legittima la pretesa azionata dall'ufficio fiscale nei confronti dell'ex socio della società cancellata atteso che, con specifico riferimento al tema della mancata distribuzione ai soci dell'utile in sede di liquidazione - sorretta da presunzione relativa e vinta da prova contraria - la mancata eventuale distribuzione ai soci, non esclude l'interesse dell'A.F. a procurarsi un titolo.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico e consolidato, ha statuito poi che la società a ristretta base azionaria è connotata da una presunzione semplice di distribuzione degli utili occulti della società ai soci e che l'appartenenza ad essa integra ex se prova della distribuzione degli utili ai soci, fatta salva la prova contraria e la dimostrazione, gravante sul contribuente, che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti (ex multis, Cass. n. 4695/2002, n. 7174/2002, n. 16885/2003, n. 20078/2005, n.
25688/ 2006, n. 21415/2007, n. 5035/2014). (cfr. sentenza del 12/10/2022 n. 4419 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 1). La responsabilità dei liquidatori ai sensi dell'art. 36, comma 4, DPR 602/73 non si riferisce alle sole imposte sui redditi e si applica anche quando la società non è formalmente in liquidazione, pur essendolo di fatto, ma gli amministratori non prendono i provvedimenti di cui agli artt 2447 - 2485 - 2486 codice civile. La responsabilità del liquidatore è esercitabile a condizione che i tributi a carico della società siano stati iscritti a ruolo e che sia acquisita certezza legale che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività di liquidazione medesima. La prova della certezza legale dei tributi e la certezza che l'attivo fallimentare non soddisferà il grado di privilegio dei crediti tributari legittimano la responsabilità del liquidatore (cfr. sentenza del 23/07/2021 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Verbania Sezione/Collegio 1).
Del resto, nel caso di specie il ricorso della società contro l'avviso di accertamento (basato sulla contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti) è stato respinto con sentenza n. 12343/23 del 26.9.2023 della Corte di Giustizia di primo grado Roma Sez. 20 e l'appello della società è stato respinto con successiva sentenza n. 3998/24 del 6 giugno 2024 della Corte di secondo grado Sez. 3, sicchè oggi qualsivoglia successiva notifica dell'intimazione non potrebbe essere effettuata alla società estinta e priva di capacità processuale, ma al socio unico e liquidatore sig. Ricorrente_1, che si presume essere stato beneficiario unico delle fatture per operazioni inesistenti di cui alle predette sentenze.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il regime delle spese deve seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione collegiale 1) respinge il ricorso di Ricorrente_1 ; 2) condanna il ricorrente a rifondere alle controparti le spese di lite, liquidate rispettivamente: a) in favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione (ADER) nella misura di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge;
b) in favore dell'intervenuta Agenzia delle Entrate di Roma DP 1 nella misura di euro 7.500,00
(settemilacinquecento/00) per compensi oltre accessori di legge;
3) distrae le somme indicate sub 2a) in favore dell'Avv. Difensore_2, dichiaratosi procuratore antistatario.
Roma 26 settembre 2025
Il Presidente Il EL
( dott. Corrado Maffei ) ( Dott. Giovanni Barone )