Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 257
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'intimazione di pagamento notificata personalmente al ricorrente

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione fosse legittima in quanto il ricorrente, quale socio unico della società cancellata, risponde dei debiti tributari della società estinta. La notifica al socio unico e liquidatore è considerata valida.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione del calcolo interessi e sanzioni

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento non necessiti di motivazione dettagliata, essendo sufficiente il richiamo all'atto presupposto. Gli interessi di mora sono stati calcolati nel rispetto della legge.

  • Rigettato
    Istanza di sospensiva

    Il Collegio ha respinto l'istanza di sospensiva non essendo stato provato il pericolo di danno grave e irreparabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 257
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 257
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo