Decreto cautelare 4 agosto 2025
Decreto cautelare 13 agosto 2025
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02572/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04036/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della PA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4036 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DO NE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Capolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione PA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’avvocatura regionale in Napoli, via Santa Lucia n. 81;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a.,
con l’atto introduttivo del giudizio:
1. del provvedimento prot. n. 22835 del 31.07.2025 del Responsabile SUAP del Comune di Bacoli,
notificato a mezzo pec in pari data, di rigetto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 05251011218-25072025-1704 del 25.07.2025 prodotta per l’esercizio di attività di autorimessa stagionale in Bacoli (NA) alla via OL snc, pertinenziale allo stabilimento balneare DO NE srl;
2. della nota prot. 22601 del 30.07.2025 redatta dal tecnico AREA V, geom. Friscuolo, del Comune di Bacoli. espressamente richiamata nel provvedimento impugnato sub 1, mai notificata alla ricorrente;
3. della nota 21372 del 21.07.2025, della Regione PA, Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato sub 1, mai notificata alla ricorrente ed adottata dalla Regione PA per altro operatore economico in data 21.07.2025, antecedente al deposito della SC (in data 25.07.2025);
4. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Con i motivi aggiunti depositati in data 13\8\2025:
1.1 del provvedimento prot. n. 23926/2025 del 11.08.2025 del Responsabile SUAP del Comune di Bacoli, notificato a mezzo pec in pari data, di divieto di prosecuzione, ad horas , dell’attività di autorimessa stagionale pertinenziale ad uno stabilimento balneare, alla via OL snc di cui alla SC n. 05251011218-25072025-1704 del 25.07.2025 e la rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e lavori realizzati sulla base della SC presentata;
1.2. del parere negativo di viabilità a firma dei Tenenti Lucignano e Di Benedetto della Polizia Municipale del Comune di Bacoli pervenuto al prot. n. 23847 del 11.08.2025 del Comune di Bacoli, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato sub 1, mai notificato alla ricorrente;
1.3. della nota del Comando di Polizia Municipale prot. 23787 del 09.08.2025 con la quale è stato trasmesso al Comune di Bacoli il verbale di contestazione n. 081895/B della Polizia Municipale di Bacoli;
1.4. del verbale di contestazione n. 081895/B del 09.08.2025 della Polizia Municipale di Bacoli;
1.5. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli e della Regione PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa SI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. - La ricorrente - in qualità di locataria di un’area sita nel Comune di Bacoli, in via OL snc - ha impugnato il provvedimento con cui l’ente locale ha comunicato l’improcedibilità della SC presentata per l’esercizio, in tale area, di attività di autorimessa stagionale pertinenziale allo stabilimento balneare DO NE srl, in ragione dell’assenza della Valutazione di Incidenza (VI).
Riferisce, richiamando quanto illustrato nella relazione tecnica allegata alla SC,
- che la richiesta è stata formulata per “ l’Esercizio stagionale di un’attività di area di sosta, pertinenziale ad uno stabilimento balneare, diretta a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, senza la realizzazione di opere e per un termine di novanta giorni ”;
- che il lotto da destinare alla sosta delle auto si trova ad una distanza, tra i punti più vicini, inferiore a 300 dallo stabilimento balneare denominato “DO NE”;
- che non è prevista la realizzazione di alcuna opera per l’apertura e la gestione dell’area di sosta contenente fino a un massimo di circa 70 stalli, attività di parcheggio da svolgere all’aperto e limitatamente al periodo estivo, per una durata non superiore a 90 giorni;
- che sull’area in questione è sempre stata svolta attività di sosta auto stagionale, pertinenziale allo stabilimento balneare denominato DO NE;
- che l’attività sarebbe conforme alle prescrizioni del vigente PUC di Bacoli, in quanto l’area è collocata all’interno dell’Unità Territoriale 2/A ove è consentito l’esercizio dell’attività di parcheggio, solo ad uso pertinenziale.
2. - Avverso il provvedimento di rigetto impugnato la ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili, lamentando, in particolare, l’omessa considerazione della preesistenza dell’attività di sosta temporanea stagionale contestata, pertinenziale allo stabilimento balneare DO NE, svolta fin da prima dell’istituzione del Sito di Interesse Comunitario “ZSC IT 8030017” - Lago Miseno - avvenuta con Delibera di Giunta Regionale della PA n. 23 del 19/01/2007, pubblicata sul B.U.R.C. 11 del 19/02/2007. Ha escluso la necessità di acquisizione della VI nei casi in cui, come quello in contestazione, non si riscontrino nuove opere, piani, programmi, impianti, che possano creare problemi all’habitat ambientale ed al volo degli uccelli, rispetto ad attività svolta da tempo risalente.
Con Decreto monocratico cautelare n. 1794 del 4 agosto 2025 è stata accolta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
3. - La Regione PA si è costituita in giudizio in data 5 agosto 2025.
4. - Con motivi aggiunti depositati in data 13 agosto 2025 la ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 23926/2025 del 11.08.2025 del Responsabile SUAP del Comune di Bacoli, notificato a mezzo pec in pari data, di divieto di prosecuzione, ad horas , dell’attività di autorimessa stagionale pertinenziale allo stabilimento balneare DO NE srl, alla via OL snc di cui alla SC del 25.07.2025, oltre alla rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e lavori realizzati sulla base della SC in contestazione.
La ricorrente ha riferito:
- che all’esito del Decreto monocratico n. 1794/2025, di accoglimento dell’istanza di sospensione, adottato da questo T.A.R., il Comune ha riaperto l’istruttoria con richiesta di integrazione documentale;
- di aver riscontrato la richiesta di istruttoria rappresentando, con il supporto di una relazione tecnica integrativa, la preesistenza (dai primi anni sessanta circa) del passo carrabile di accesso all’area destinata ad autorimessa;
- che il Comune ha nuovamente inibito l’attività stagionale di sosta auto, sulla base di un parere negativo di viabilità reso dalla Polizia Municipale del Comune di Bacoli per l’assenza di autorizzazione alla realizzazione del varco di accesso (mancanza del passo carrabile) rispetto al D. Lgs 285/1992 - Codice della Strada e di visibilità del medesimo varco dai veicoli provenienti da via DO SC <<… da una distanza tale da poter evitare situazioni di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità nella fase d’ingresso e soprattutto di uscita dai veicoli dall’area di sosta pertinenziale …>>.
3.1. - Avverso i sopravvenuti provvedimenti anch’essi ostativi alla SC la ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili.
4. - Il Comune di Bacoli si è costituito in giudizio in data 3 settembre 2025 per resistere sia all’atto introduttivo del presente giudizio che ai motivi aggiunti, e ha successivamente depositato memoria e documenti.
In data 10 settembre 2025 la Regione PA ha depositato richiesta di estromissione dal giudizio in ragione del mancato invito alla conferenza di servizi indetta per l’esame del progetto di parcheggio temporaneo della società̀ DO NE s.r.l., e dell’assenza di atti da essa adottati con riferimento al procedimento relativo all’istanza della ricorrente.
Con ordinanza cautelare n. 2044 del 12 settembre 2025 è stata accolta l’istanza cautelare, al solo fine di consentire “ l’esercizio dell’attività di autorimessa pertinenziale e ciò anche in ragione del limitato tempo residuo della stagione estiva, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste ”.
Il Comune di Bacoli e la ricorrente, rispettivamente in data 30 gennaio e 2 febbraio 2025, hanno depositato memorie per ribadire le reciproche contrapposte posizioni. La civica amministrazione ha depositato memoria di replica in data 25 febbraio 2026.
5. - Alla pubblica udienza del 5 marzo 2026, nel corso della quale il legale di parte ricorrente ha precisato di avere interesse alla decisione anche ai fini risarcitori, la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
6. - La vicenda oggetto di contezioso riguarda lo svolgimento di attività di autorimessa pertinenziale ad attività turistico ricreativa presso lo stabilimento balneare DO NE, su area sita nel Comune di Bacoli, in via F. OL, per il periodo estivo, in relazione alla quale la ricorrente locataria in data 25 luglio 2025 ha presentato una SC.
Quest’ultima è stata rigettata dal Comune (provvedimento del 31 luglio 2025 impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio), per l’assenza della Valutazione di Incidenza (VI).
L’ente locale, dopo aver riavviato l’istruttoria procedimentale a seguito del provvedimento cautelare monocratico di questo Tribunale, n. 1794 del 4 agosto 2025, che ha sospeso l’efficacia del provvedimento di rigetto della SC, in data 13 agosto 2025, ha inibito lo svolgimento delle attività, sulla base di un parere di viabilità della Polizia municipale dell’11 agosto 2025, disponendo anche la rimozione delle opere ad esse strumentali (atti impugnati con motivi aggiunti).
Il parcheggio pertinenziale per cui è causa è stato realizzato su fondo a destinazione agricola, in area che, nell’ambito dei vigenti Piani, ricade nelle seguenti zone:
- Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.): “UT2a –” Valorizzazione Ambientale;
- Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.): Zona P.I. (Protezione Integrale);
- Zona B – Area Riserva generale della Perimetrazione del Parco Regionale dei Campi Flegrei;
- Sito di interesse comunitario “ZSC IT 8030017” – Lago Miseno.
6.1. - La ricorrente, con il primo motivo dell’atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 (che ha approvato il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche); dell’art. 3 della L. 241/1990, dell’art. 5 del D.lgs. 152/2006, oltre al difetto di istruttoria, alla contraddittorietà, e all’illogicità.
Ha escluso che l’esercizio dell’attività di autorimessa a carattere temporaneo e stagionale, sprovvista di opere, possa incidere sull’ambiente ed habitat naturale dell’area, e dunque ha negato la necessità di acquisizione della VI.
6.2. - Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto il difetto di istruttoria, per avere il Comune richiamato una nota regionale, prot. n. 21372 del 21.07.25, afferente ad altro procedimento nel quale la ricorrente è estranea.
Ha richiamato il nuovo PUC, sostenendo che già in fase di approvazione avrebbe avuto una preventiva valutazione positiva, in particolare, la previsione relativa alla possibilità, nell’area, UT 2/A, di esercitare l’attività di parcheggio pertinenziale.
6.3. - Con il terzo motivo di ricorso ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative per non avere il Comune comunicato il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, indicando i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta per consentire l’invio di osservazioni.
6.4. - Con il quarto motivo di ricorso ha dedotto la contraddittorietà e l’irragionevolezza dell’azione amministrativa del Comune di Bacoli, per avere questo rilasciato, per l’area oggetto del medesimo contratto di locazione del 31/01/2013 con il CIC SpA, con accesso su via DO SC, la “ Licenza per apertura ed esercizio di rimessa autoveicoli, vetture locali di stallaggio e simili ” in data 30.06.1992.
7. - Con i motivi aggiunti depositati in data 13 agosto 2025 la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, dopo l’adozione del provvedimento monocratico n. 1794 del 4 agosto 2025 di sospensione del provvedimento di rigetto della SC per mancanza di VI, ha disposto, in data 11 agosto 2025, il divieto di prosecuzione “ ad horas ” dell’attività di autorimessa stagionale pertinenziale ad uno stabilimento balneare, in via OL snc di cui alla SC del 25.07.2025.
7.1. - Con il primo dei suddetti motivi aggiunti ha contestato al Comune l’abusività del varco in ragione dell’esistenza del medesimo da oltre sessant’anni, come confermato dalla relazione tecnica di parte.
7.2. - Con il secondo dei motivi aggiunti ha dedotto la contraddittorietà dell’azione amministrativa del Comune per avere esso stesso, dapprima stipulato con la ricorrente un contratto di locazione avente a oggetto la destinazione commerciale, e poi inibito l’attività di parcheggio oggetto di SC.
7.3. - Con il terzo dei motivi ha argomentato sull’insussistenza di ragioni di pericolo, sia nella fase di ingresso che, soprattutto, in quella di uscita dall’area di sosta pertinenziale, trovandosi il varco carrabile in zona che assicura visibilità ai conducenti delle autovetture provenienti da ambedue i sensi di marcia.
7.4. - Con il quarto motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, per non avere il Comune comunicato il preavviso di rigetto.
8. - Il Comune, nel ricostruire la successione degli atti riferiti alle aree di cui la ricorrente risulta locataria, ha chiarito la presenza di distinte aree pertinenziali destinate ad attività di parcheggio, di titolarità della ricorrente, rispettivamente situate in via DO SC (oggetto provvedimenti inibitori del Comune, impugnati innanzi a questo T.A.R. con autonomi ricorsi pendenti presso altra Sezione del Tribunale) e in via F. OL (oggetto di SC per apertura attività di autorimessa stagionale pertinenziale allo stabilimento balneare denominato DO NE sull’area destinata ad uso agricolo, a cui si riferiscono i provvedimenti impugnati ed oggetto di esame nel presente giudizio). L’area a destinazione agricola, secondo la ricostruzione della civica amministrazione, sarebbe sempre stata destinata ad orto irrigato, come confermato dalla visura catastale, e mai a parcheggio.
Ha affermato, pertanto, che l’esercizio dell’attività di parcheggio “pertinenziale” sarebbe stata attivata per la prima volta nel 2025 dalla ricorrente con riferimento alla via OL (essendo la pregressa attività analoga svolta in via DO SC) e sarebbe, quindi, soggetta alla normativa vigente all’atto della richiesta.
La civica amministrazione – in ragione della collocazione dell’area nella perimetrazione della “ZSC IT 8030017” – Lago Miseno, del sito di interesse comunitario Natura 2000, istituita con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE "Habitat") – ha contestato alla ricorrente di aver svolto l’attività di autorimessa stagionale pertinenziale allo stabilimento DO NE, mediante l’installazione di opere abusive e la modifica del carico urbanistico senza le dovute autorizzazioni.
8.2. – Dopo aver ribadito le ragioni addotte a sostegno della necessità di VI per lo svolgimento di attività di parcheggio nell’area compresa nel sito SIC Natura 2000, la civica amministrazione ha riferito di aver riaperto, in seguito al provvedimento monocratico cautelare di questo T.A.R., l’istruttoria, e adottato il provvedimento impugnato con motivi aggiunti.
Ha argomentato a favore della legittimità di quanto disposto, in ragione dell’assenza dei requisiti e dei presupposti di viabilità, con conseguente ricadute in materia di sicurezza pubblica. Ha escluso che in passato su quest’area fosse stata consentita la realizzazione di un passo carrabile.
9. - Tanto ricostruito, va preliminarmente dichiarata la tardività della memoria di replica del Comune resistente, depositata il 25 febbraio 2026, per violazione dell’art. 73 c.p.a. (“ Le parti possono … presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi ”) rispetto all’udienza pubblica del 5 marzo 2026.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale univoco nell’affermare che “ I termini stabiliti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. per la presentazione in giudizio di memorie difensive e documenti devono considerarsi perentori; pertanto, la violazione di tali termini comporta l'inutilizzabilità delle memorie e dei documenti presentati in ritardo ” (Consiglio di Stato sez. VII, 21/02/2025, n. 1490).
10. – Sempre in via preliminare il Collegio osserva che l’interesse alla pronuncia nel merito sussiste con riferimento al ricorso introduttivo.
Come sopra ricostruito la civica amministrazione ha rigettato la SC per l'esercizio dell'attività di autorimessa stagionale pertinenziale allo stabilimento balneare DO NE, alla via F. OL snc, presentata da parte ricorrente, in quanto ritenuta “improcedibile” per la mancanza di VI. Il provvedimento è stato impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio. A seguito del provvedimento cautelare monocratico di questo T.A.R. il Comune ha adottato un provvedimento di rigetto della SC fondato su diversi profili, senza richiesta di VI, impugnato con motivi aggiunti unitamente agli atti connessi.
Giova rilevare a riguardo che, secondo giurisprudenza consolidata anche di questo T.A. R., “ se il Tribunale sospende in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e l'amministrazione vi si adegua con l'adozione di un atto consequenziale al contenuto dell'ordinanza cautelare, non si ha improcedibilità del ricorso, né cessazione della materia del contendere (se l'atto, rispettivamente, sia sfavorevole o favorevole al ricorrente), giacché l'adozione non spontanea dell'atto con cui si è dato esecuzione alla sospensiva non produce la revoca del precedente provvedimento impugnato ed ha una rilevanza solo provvisoria, in attesa cioè che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo (sul punto, cfr. anche Cons. Stato, sez. III, sent. n. 5871 del 2013; T.A.R. PA, Napoli, sez. I, n. 4909 del 2013) ” (T.A.R. PA, Napoli, sez. V, sent. 406 del 15.01.2025; n. 6909 del 14.12.2023).
Nel caso di specie, alla luce di queste coordinate generali, deve concludersi nel senso che, dai provvedimenti sopravvenuti si traggono elementi per ritenere che l'amministrazione non abbia deciso sua sponte , ma solo in ragione della disposta misura cautelare.
Dal tenore complessivo degli atti, si evince che l’amministrazione ha voluto procedere, nella contingenza estiva, alla riedizione del segmento procedimentale, prescindendo dalla previa necessità della VI. Si tratta in definitiva di atti espressamente emanati in conseguenza dei provvedimenti cautelari monocratici di questo Tribunale, adottati sia nell’ambito del presente giudizio (n. 1794/2025) che, nello stesso periodo, anche in giudizi riguardanti la medesima questione della necessità di VI nell’area interessata da parcheggi stagionali collocata all’interno della ZSC denominata IT8030017 “Lago Miseno2”, che hanno visto resistente in tutti i casi il Comune di Bacoli, in qualità di amministrazione che ha adottato i provvedimenti di rigetto di SC (per mancanza di VI) impugnati. I provvedimenti monocratici adottati in tali distinti giudizi (coevi e vertenti su analoghe questioni) sono stati richiamati anche da parte ricorrente (cfr. decreti presidenziali n. 1599/2025; n. 1598/2025; n, 1608/2025).
Deve ritenersi, in altre parole, che manca quella volontà, che doveva essere espressa, di regolare definitivamente l'assetto degli interessi sotteso alla vicenda in esame. Non si è determinata, quindi, alcuna cessazione della materia del contendere sul ricorso introduttivo che, per questo, deve essere scrutinato nel merito (in termini T.A.R. Sardegna, sez. I, sent. 380 del 27.04.2018, sez. II, sent. 909 del 19.12.20219).
11. - Il rigetto della SC impugnato con il ricorso introduttivo si fonda sul parere negativo dell’Ufficio Tecnico del Comune, secondo cui “ l’intervento non risulta assentitile in quanto è subordinato alla Valutazione di Incidenza (VIncA), in quanto ricadente nella ZSC denominata IT8030017 “Lago Miseno2”.
La Valutazione di Incidenza è disciplinata a livello europeo dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE e dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
Nell’articolo 6 della Direttiva Habitat si rinvengono le seguenti disposizioni: il paragrafo 1 sulle necessarie misure di conservazione, incentrato su interventi positivi e proattivi, volti a mantenere o a riportare in uno stato soddisfacente gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche; il paragrafo 2 sulle misure intese a evitare il degrado degli habitat e la perturbazione significativa delle specie, di carattere preventivo; i paragrafi 3 e 4 sulle misure di salvaguardia procedurali e sostanziali per piani e progetti atti ad avere incidenze significative su un sito della "Rete Natura 2000".
In particolare, l'articolo 6, paragrafo 2, dispone che: " Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva".
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa ˂˂tale norma prende come punto di partenza il principio di prevenzione e si configura come una fonte autonoma, rispetto al paragrafo 1 e ai paragrafi 3 e 4, di obblighi per gli Stati membri. Essa, infatti, disciplina l'ipotesi specifica del "degrado degli habitat", senza distinguere se tale degrado è ancora potenziale o se è già in corso (tale distinzione può quindi incidere solo sulla tipologia e sulla portata delle misure, ma non sulla loro doverosità). Le "opportune misure" del paragrafo 2 vanno al di là delle misure di gestione necessarie ai fini della conservazione, già disciplinate dal paragrafo 1 dello stesso articolo 6. La presenza, nella norma, di espressioni come "evitare il degrado degli habitat" e "tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative" sottolinea non solo la natura preventiva e anticipatoria delle misure da adottare ma anche, in caso di degrado già in atto, la necessità di misure "attive", "anticicliche", in grado di invertire il processo che, in assenza di iniziative, proseguirebbe irreversibilmente˃˃ (Cons Stato, Sez. V, n. 6943 del 2.08.2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 3945 del 30.04.2024).
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea il citato art. 6 si applica permanentemente nelle ZSC, nei SIC e nelle ZPS, e può riguardare attività o eventi passati, presenti, o futuri; se un'attività già in atto in una ZSC o in una ZPS può provocare il degrado di habitat naturali o una perturbazione delle specie per le quali la zona è stata designata, deve essere disciplinata dalle " opportune misure "(Corte di giustizia C-117/00; C-241/08).
L’art. 6, paragrafo 2 della direttiva in esame disciplina l’ipotesi specifica del “degrado degli habitat”, senza distinguere tra degrado potenziale o già in corso. La presenza, nella norma, di espressioni come «evitare il degrado degli habitat» e «tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative» sottolinea la natura preventiva e anticipatoria delle misure da adottare, oltre a quelle volte al contrasto del degrado già in atto.
Il paragrafo 6.2 è stato, pertanto, interpretato nel senso di imporre agli Stati membri di adottare tutte le "opportune misure" per garantire che non si verifichino, o che si interrompano, un "degrado" o una "perturbazione" significativi, onde evitare qualsiasi peggioramento, causato dall'uomo o di origine naturale prevedibile, degli habitat naturali e degli habitat di specie. La giurisprudenza ha evidenziato la portata più ampia del paragrafo 2 anche rispetto a quella dei paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 6, che riguardano unicamente piani e progetti (Cons. Stato, sez. IV, n. 3945/2024, cit.).
A livello nazionale, la normativa di riferimento di cui alla c.d. direttiva "habitat" si rinviene all'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997, come successivamente sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 12/03/2003, n. 120. Tale norma dispone in particolare che i proponenti degli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, devono presentare, ai fini della valutazione di incidenza ambientale, uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere sul SIC; avendo cura di precisare che l’Autorità competente all’approvazione definitiva dell’intervento acquisisce “preventivamente” la valutazione di incidenza (cfr. art. 5, comma 8, d.P.R. cit.). Dal suddetto quadro normativo è dato evincere che la CA ha, nell’ambito dei procedimenti amministrativi in cui è richiesta, una funzione propedeutica del provvedimento finale, per assolvere pienamente la quale deve precedere le determinazioni conclusive dell’Amministrazione (T.A.R. Palermo, sez. Terza, sent. 2283 del 19.07.2024).
12. – Tanto ricostruito in relazione alla Valutazione di Incidenza, va rilevato che le censure della ricorrente sono volte ad escludere la necessità di preventiva acquisizione della VI, e si appuntano su plurimi profili: a) innanzitutto, con il primo motivo di ricorso, sulla tipologia di attività in contestazione: secondo la prospettazione di parte ricorrente trattandosi di parcheggio temporaneo su di un fondo aperto, senza l’esecuzione di alcuna opera, deve essere esclusa un’incidenza significativa sul territorio in grado di alterare l’habitat naturale;
b) inoltre, con il secondo motivo, per essersi fondato il parere negativo dell’ufficio tecnico su nota regionale riferita ad altra vicenda, finendo l’amministrazione per inibire l’attività per una mera “supposizione” che essa sia teoricamente in grado di incidere sull’habitat naturale;
c) sulla circostanza per cui trattasi di attività da sempre esercitata nell’area, attività peraltro coerente con la “ Licenza per apertura ed esercizio di rimessa autoveicoli, vetture locali di stallaggio e simili” adottata dal Sindaco del Comune di Bacoli in data 30.06.1992, e sulla asserita assenza di valenza retroattiva della disciplina posta a tutela del Sito di Interesse Comunitario “ZSC IT 8030017” – Lago Miseno, che ha previsto la necessità di VI. Secondo la prospettazione di parte ricorrente anche il PUC del Comune di Bacoli prevederebbe l’obbligo di acquisizione della VI solo, per nuovi “ piani, programmi, progetti, (…)”.
13. - Le doglianze di parte ricorrente non si rivelano meritevoli di favorevole apprezzamento.
13.a.- Infondata è la pretesa di parte ricorrente di negare la rilevanza della VI nella vicenda per cui è causa in ragione dell’assenza di opere per l’attività di parcheggio stagionale.
A riguardo occorre osservare che la verifica di incidenza (VI) va attivata non solo quando i lavori ricadono all’interno di un sito Natura 2000, ma anche se si svolgono nelle immediate vicinanze, oppure, e per quanto di interesse nel caso in esame, se si tratta di attività senza opere ma potenzialmente in grado di generare impatti che raggiungono il sito, anche a distanza. Sono sempre stati ritenuti rilevanti impatti quali, ad esempio, il rumore, l’inquinamento delle acque, le modifiche al suolo o il disturbo agli animali che possono propagarsi addirittura oltre i confini dell’area protetta e alterarne l’equilibrio. Non rileva, dunque, la natura dell’intervento, ma la suscettività di arrecare danno agli habitat o alle specie protette.
A tal fine l’iter della Valutazione di Incidenza si sviluppa in più fasi, che si attivano in base al tipo di intervento e al livello di rischio che questo può comportare per l’equilibrio ecologico del sito Natura 2000. La procedura è strutturata per graduare l’analisi: si ha un primo livello iniziale di screening caratterizzato da una verifica preliminare e, solo se necessario, si prosegue con un approfondimento più tecnico. In alcuni casi estremi, si arriva anche alla previsione di misure compensative.
Secondo principi sanciti dalla giurisprudenza ampiamente consolidata del Consiglio di Stato, come sopra già rilevato, per accertare se un’attività risulti conforme all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva “habitat” occorre verificare che “ essa non provochi alcuna perturbazione che può avere incidenze significative sugli obiettivi perseguiti dalla direttiva, in particolare sugli obiettivi di conservazione, a prescindere dalla tipologia di attività esercitata e dall’esistenza o meno di opere edilizie ” (Cons Stato, sez. V, sent. 6943 del 2.08.2024). Ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale, le dimensioni del progetto non sono rilevanti in quanto non escludono, di per sé, la possibilità che esso abbia effetti significativi sul sito protetto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 28.06.2023, n. 6333; T.A.R. Palermo, sent. 2283/2024).
13.b. – Quanto sopra nel provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo è stato rappresentato dal Comune mediante il richiamo di una nota regionale (n. 21372 del 21.07.2025) riferita ad altro parcheggio stagionale, collocato nella ZSC Lago Miseno. Ciò che rileva e risulta determinante anche per superare le censure mosse sul punto da parte ricorrente è il riferimento alla possibilità di incidenze significative per quanto concerne specificamente l’attività di parcheggio in grado di incidere sull’habitat naturale, e ciò “ indipendentemente dalle opere a farsi ”. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, emerge in tutta evidenza che nessuna contraddittorietà o lacuna istruttoria è, pertanto, ravvisabile, ritenendosi i principi sanciti e i rilievi contenuti nella nota regionale elementi del tutto legittimamente posti a sostegno della comunicata necessità di VI.
A ulteriore supporto (e diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente) della necessità di VI depone, altresì, la nota della Regione PA del 14 luglio 2025, depositata dalla difesa della società deducente in data 8 settembre 2025, di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata con riferimento ad un parcheggio temporaneo a Maiori.
A riguardo è sufficiente ricordare che l’art. 5, co 3 DPR n.357/1997 impone, secondo la pacifica interpretazione, che, prima di procedere a VI vera e propria, si valuti l’incidenza significativa dell’intervento sul sito, comunemente definita fase I di “ screening ”. Solo, dunque, se si conclude che l’intervento determini un’incidenza significativa, è conseguentemente dovuta anche la fase II di c.d. “ valutazione appropriata ” ovvero di VI vera e propria. In altri termini, prima di procedere alla VI, è necessario verificare che l’intervento comporti un’incidenza significativa, restando, quindi, esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi che non determinano un impatto significativo sul sito (in tale senso cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, sent. 61 del 14.01.2021).
Nel caso in esame, dirimente è l’assenza di qualunque valutazione di incidenza (anche nella fase di screening). Non può, dunque, che essere ribadito l’obbligo di preventiva VI.
13.c. - Né a diversa conclusione può condurre la circostanza per cui trattasi di attività da sempre esercitata nell’area, in ragione degli obblighi riconducibili alle esigenze di tutela in materia ambientale, diversamente opinando, infatti, si verificherebbe una inammissibile dequotazione delle finalità sottese all’istituzione dei siti Natura 2000 e della relativa disciplina. Ad ulteriore supporto giova richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza sull’applicazione del paragrafo 2 dell’art 6 della Direttiva Habitat in quanto estesa anche “ a piani e progetti già autorizzati in passato e che successivamente si siano rivelati idonei a provocare situazioni di degrado o perturbazioni, ivi compresa l’attuazione di piani o progetti autorizzati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 6, paragrafo 3 (C-399/14, punto 33 )” (Cons. Stato, sez. IV, n. 3945/2024, cit.). Quanto rappresentato rende superfluo ogni ulteriore approfondimento sulla presenza di distinte aree pertinenziali destinati ad attività di parcheggio, di titolarità della ricorrente, rispettivamente situate, come precisato dal Comune resistente, in via DO SC (oggetto provvedimenti inibitori del Comune, impugnati innanzi a questo T.A.R. con autonomi ricorsi pendenti presso altra Sezione del Tribunale) e in via F. OL (oggetto di SC per apertura attività di autorimessa stagionale pertinenziale allo stabilimento balneare denominato DO NE sull’area destinata ad uso agricolo, a cui si riferiscono i provvedimenti impugnati ed oggetto di esame nel presente giudizio).
13.d. Destituita di fondamento giuridico è anche la doglianza con cui parte ricorrente ha dedotto la violazione dele norme di garanzia procedimentale e, in particolare, dell’art. 10 bis della L. 214/1990, in quanto in materia di SC (e di CILA) non devono essere attivate le garanzie partecipative ex artt.7 e 10- bis della legge n.241 del 1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo ed inibitori dell’amministrazione.
Come chiarito da giurisprudenza ampiamente consolidata, la previsione di cui all’art.10- bis della legge n. 241 del 1990 si applica ai procedimenti preordinati al rilascio del titolo abilitativo mentre la SC non è qualificabile come un provvedimento amministrativo, ma come un atto in tutto e per tutto proveniente dal privato ( ex multis Cons. Stato, sez. I, n. 9 del 5.01.2026).
14. – Per tutto quanto esposto il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato e deve essere respinto.
15. - I motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, come emerge dagli atti, il procedimento riavviato dal Comune e concluso con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti è conseguente all’adozione dei Decreti presidenziali, adottati ai sensi dell’art. 56 c.p.a, di questo T.A.R., in particolare, nel caso in esame il n. 1794/2025 (in altri coevi giudizi su questione VI, cfr. n. 1598/2025), a seguito del quale il Comune di Bacoli ha riavviato il procedimento, prescindendo questa volta da ogni riferimento alla necessità di VI in esecuzione del dictum cautelare. I conseguenti provvedimenti adottati, come visto, non possono ritenersi idonei a regolare in via definitiva l'assetto dei rapporti tra la ricorrente e l’amministrazione, trattandosi di atti emanati in conseguenza esclusiva delle decisioni cautelari monocratiche.
Resta, dunque, ferma la valutazione di questo Collegio sulla legittimità dell’atto impugnato con l’atto introduttivo del giudizio, in quanto l’approfondimento svolto nell’esame del merito del ricorso ha consentito di concludere per la necessità di VI.
Per completezza giova rilevare che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha escluso la legittimità delle Valutazioni d’Impatto Ambientale postume (cfr. Corte di Giustizia U.E., Sez. II, decisione 25.05.2023, n. 575). Come già evidenziato, la VI è parte di una disciplina più ampia, di origine comunitaria, a difesa dell’ambiente, al cui fondamento si trovano i principi di precauzione e di prevenzione per effetto dei quali i pareri ambientali devono precedere le determinazioni conclusive della P.A. (T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, sentenza 24.08.2010, n. 429).
Stabilita, dunque, la legittimità della sequenza procedimentale che vede l’acquisizione della VI come un passaggio necessariamente antecedente il rilascio di qualunque altro titolo edilizio o di altra natura, l’esame dei motivi aggiunti diviene privo di rilevanza in quanto ogni riferimento ad altri profili da parte dell’amministrazione non potrebbe comunque prescindere dalla necessità di VI, tanto che nessuna utilità potrebbe ricavare parte ricorrente dall’eventuale accoglimento delle censure dedotte con i motivi aggiunti, neanche ad eventuali fini risarcitori (dei quali mancherebbero i presupposti).
16. – Per tutto quanto esposto il ricorso introduttivo è infondato e, pertanto, deve essere respinto, mentre i motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
17. - Le spese di lite, in ragione della peculiarità della sottesa vicenda e dello sviluppo processuale, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della PA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, così decide:
- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara improcedibili i motivi aggiunti;
- dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL MA LI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
SI AL, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| SI AL | EL MA LI |
IL SEGRETARIO