Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 4866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4866 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n° R.G 14778/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante deposito di note e CP_1
“trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente Sentenza nella controversia iscritta al n.r.g. 14778/2024 dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], ivi residente a[...]
n.57, , elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano CodiceFiscale_1 (NA), alla via A. Manzoni n. 24, presso e nello studio dell'avv. Tiziana Olivares ( ), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso CodiceFiscale_2
(comunicazioni ai n. tel e fax 081 5749280 – cell.3337423215 ed alla PEC:
) Email_1
- ricorrente -
E
con Controparte_2 sede legale in Roma alla via IV Novembre n. 144 c.a.p. 00187 (p. iva cod. P.IVA_1 fiscale ) e Sede territoriale in Napoli alla via Nuova Poggioreale angolo via S. P.IVA_2
Lazzaro snc, in persona del pro-tempore della rappresentato Controparte_3 CP_4 e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori (C.F. n. ), giusta procura C.F._3 generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio recante Rep. n. Persona_1 17705, Racc. n. 8545, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, il quale elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova
Poggioreale, angolo via San Lazzaro (comunicazioni alla pec: ) Email_2
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.5.2024 il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava:
- di essere dipendente dal 1985, della “CO.NA.TE.CO Spa” con sede all'interno del Porto di Napoli, con mansione di conduttore di mezzi meccanici utilizzati nell'imbarco/scarico merci delle navi e nella movimentazione di container;
- di essere affetto dal complesso morboso – “ipoacusia bilaterale da rumore, periartrite scapolo-omerale con impegno capsulo-legamentoso bilaterale, lombalgia persistente con lombosciatalgia in paziente con spondilodiscoartrosi, discopatie lombari e spondilolistesi
L5-S1, esiti di pregresso infortunio lavorativo con interessamento della colonna dorso- lombare e del collo piede destro” - rapportabile a malattia professionale già riconosciuta dall' , con valutazione del danno biologico nella misura del 26%; CP_1
- che le suddette patologie si sono aggravate tanto che sottoposto a visite specialistiche è stato in esse evidenziato: “un significativo peggioramento della funzionalità delle articolazioni scapolo-omerali e degli arti superiori per interessamento anche dei gomiti e delle mani e della colonna vertebrale in toto e con presenza di discopatie erniarie multiple del tratto cervicale;
anchilosi quasi completa della scapolo-omerale dx e riduzione di oltre la metà della scapolo-omerale sx;
entrambi i gomiti sono dolenti alla flessione estensione;
deficit della flessione completa delle dita lunghe, soprattutto della mano destra con riduzione della forza prensile”;
che ha valutato il danno biologico rapportabile al suddetto complesso Persona_2 menomativo, nella misura del 60-65%. Sulla base di tali premesse ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni chiedendo a questo ufficio di: “1. accogliere il presente ricorso, accertando e riconoscendo, previa Consulenza Tecnica d'Ufficio, che il ricorrente, dalla data della domanda amministrativa di aggravamento (11/10/2022), presentava postumi invalidanti nella misura del 65%, o comunque nella misura superiore al 26%, che determinerà il CTU;
b) per l'effetto condannare l' , in persona del legale rappresentante protempore alla CP_1 liquidazione in favore del sig. , della relativa rendita, con decorrenza, dalla Parte_1 data della domanda amministrativa di aggravamento (11/10/2022), oltre interessi legali come per legge;
c) con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Nel giudizio si costituiva tempestivamente l' chiedendo il rigetto delle domande CP_1 difendendosi con varie argomentazioni in punto di fatto e di diritto.
All'udienza del 5.12.2024 il giudice conferiva l'incarico peritale al c.t.u. dott. Persona_3
(perizia depositata in data 12.05.2025). All'esito delle operazioni peritali, il c.t.u. nominato, ha riscontrato nell' la Pt_1 sussistenza delle suddette patologie di origine professionale: “Spondiloartrosi cervicale con protrusioni discali. Spondiloartrosi lombare con protrusioni discali. Periartrite scapolo- omerale destra con lesione della cuffia dei rotatori. Ipoacusia professionale. Esiti di infortunio da trauma distorsivo piede destro”. Ha illustrato nel suo elaborato peritale il dr. che “Tali patologie sono da ricondursi Per_3 alla natura professionale e legate all'attività svolta dal ricorrente. Il ricorrente ha svolto attività come marittimo ed addetto alla mobilizzazione dei container presso il porto di
Napoli. Tale attività viene svolta su mezzi meccanici per cui lo stesso è soggetto a vibrazioni meccaniche continue durante l'orario di lavoro ed a rumore costante nonostante l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali. In merito alla valutazione di una malattia professionale si precisa che in senso medico sono malattie professionali o malattie del lavoro o tecnopatie i processi morbosi che derivano da una esposizione protratta agli effetti nocivi del lavoro, cioè quelle manifestazioni cliniche dovute all'azione lenta e ripetuta nel tempo di agenti patogeni legati al lavoro stesso. La malattia professionale è legata prevedibilmente alla nocività delle lavorazioni ed è evitabile con le opportune misure preventive e protettive. Essa è il risultato di continue, reiterate e insidiose offese alla salute che, accumulatesi nel tempo quasi inavvertitamente, sfociano nelle manifestazioni cliniche della tecnopatia. Il nesso eziologico può essere ammesso in presenza della causa esclusiva o preponderante nel caso in cui la noxa professionale rappresenti l'unico o il più importante degli agenti eziologici risultanti dall'anamnesi lavorativa”.
“Il rischio vibrazioni – ha aggiunto il CTU - o stato preso progressivamente ed in Per_3 seria considerazione tanto che il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 9/4/2008 ha previsto le "lavorazioni svolte in modo non occasionale... che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero" ed in proposito ha previsto specificamente le imbarcazioni per la pesca professionale e di altura. La letteratura scientifica ha riconosciuto la sussistenza del rischio vibrazioni trasmesse al corpo intero con conseguente impegno muscolare, quindi sforzo, sia statico che dinamico, e sollecitazioni articolari. L'energia vibratoria è prodotta da onde di compressione e decompressione che si propagano mediante una oscillazione periodica a velocità variabile in funzione della quale si possono produrre effetti lesivi su tutto il corpo umano oppure solo su una parte dell'organismo. Le vibrazioni cui può essere esposto il lavoratore marittimo sono principalmente quelle a bassa e media frequenza, rispettivamente negli intervalli 0-2
Hz e 2-20Hz. Data l'esposizione di tutto il corpo a tali vibrazioni è anche evidente come gli effetti possono interessare l'organismo in più distretti anatomo funzionali e tra le patologie correlate all'indicato rischio vi sono, tra le altre, le discopatie del rachide o di distretti osteoarticolari impegnati direttamente nell'attività svolta e direttamente correlati all'azione delle vibrazioni. Le vibrazioni meccaniche determinano continuo stress e sollecitazioni al rachide in toto, in quanto il lavoratore presta servizio durante tutto il turno di lavoro in posizione seduta con continua sollecitazione della colonna. Gli arti superiori sono interessati dalle continue vibrazioni dei mezzi meccanici e pertanto soprattutto l'articolazione di spalla subisce continui insulti e lesioni da colpo e contraccolpo per le vibrazioni presenti sui volanti e manubri di lavoro. Peraltro le patologie di cui sopra sono state riconosciute dall' come patologie di natura professionale e valutate con un CP_1 danno complessivo del 26%. Sulla base delle tabelle di legge si ritiene che le patologie su descritte, da ricondursi tutte ad origine di natura professionale sulla base della tipologia di attività svolta dal ricorrente sono da considerarsi con i seguenti valori percentuali: Spondilo artrosi cervicale con protrusioni discali. Rif. Tabellare 212. Valore assegnato 8%.; Spondilolistesi lombare
L4-L5 Protrusione L5-S1. Rif. Tabellare 213. Valore assegnato 8%.; Pregresso trauma lavorativo valore assegnato 4%.; Ipoacusia bilaterale valore assegnato 6%.;
Periartrite scapolo omerale dx con lesione m. . Rif. Tabellare 223. Valore assegnato 15%.;
In riferimento alle patologie già riconosciute nel prospetto in atti si precisa che sono state riscontrate una patologia di successiva diagnosi nello specifico Spondiloartrosi cervicale con protrusioni discali in assenza di accertata compromissione neurologica alla quale verrà assegnato un valore tabellare in analogia con la patologia lombare pertanto 8%. In merito alla patologia a carico dell'articolazione di spalla a destra si ritiene che la stessa allo stato, considerata l'obiettività riscontrata, vada valutata con una percentuale quantificabile nella misura del 15%, valore ponderato al riferimento tabellare 223.
Il CTU, dr. ha, continuato osservando che “sulla base dei quesiti proposti si Per_3 specifica che le patologie ortopediche sono da ricondursi come già descritto ad una natura professionale in quanto il lavoratore in base alle sue mansioni era sottoposto a vibrazioni meccaniche continue oltre alla mobilizzazione di carichi che hanno comportato la comparsa e l'evoluzione delle patologie del rachide, in merito alla patologia di spalla è riconosciuta la connessione lavorativa in soggetti che svolgono attività con strumentazioni che provocano vibrazioni costanti. Le altre patologie sono già riconosciute come patologie di natura professionale dall' . Tali patologie presentano un andamento di tipo CP_1 evolutivo e peggiorativo. Le terapie sono di tipo palliativo o sintomatico”.
Conseguentemente egli ha concluso il proprio elaborato peritale rispondendo ai quesiti posti nel seguente modo: “Sulla base delle valutazioni riportate si ritiene che le patologie riscontrate determinino nel complesso una condizione invalidante intesa come riduzione della capacità psicofisica nei vari ambiti valutabili nella misura del 38%. Sulla base della documentazione prodotta non si può riconoscere inabilità temporanea parziale o totale ne quantificarne una durata in giorni….
Le patologie riscontrate devono essere valutate nella sicura superiore al 26%, come descritto nelle considerazioni su riportate.
3. IL sig. fu esposto a vibrazioni meccaniche ed altri elementi che Parte_1 contribuirono all'insorgenza delle patologie su riportate come già precedentemente descritto.
4. Il grado complessivo dell'invalidità accertata è da ritenersi nella misura del 38%, valore inteso come valutazione di patologia non precedentemente riscontrata (patologia cervicale) nonché aggravamento della patologia degenerativa della spalla destra”.
La domanda deve, quindi, essere, nei limiti in cui appresso si dirà, accolta. La valutazione di cui sopra comporta, infatti, l'accoglimento della domanda di costituzione della rendita proposta ex DPR 30.6.65 n. 1124 poiché la patologia riconosciuta ha determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura decisamente superiore al minimo indennizzabile nonché superiore al 26% già riconosciuto dall' in via CP_1 amministrativa.
Va rilevato che, essendo la malattia de quo denunciata successivamente al 25.7.2000, data di entrata in vigore del D. Leg. N° 38 del 23.2.2000, è al regime introdotto da detta norma che occorre far riferimento.
Come è noto la legge in questione, innovando al regime previsto dal T.U. n° 1124/1965, all'art. 13 ha previsto l'indennizzabilità del danno biologico di origine lavorativa, inteso come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”. A fronte di ciò in luogo della rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66 comma primo n°2 del già citato T.U., l'art.13 comma II D.L.gsl. n° 38/2000 prevede che nessun indennizzo sia concesso per i gradi di menomazione inferiori al 6% ricadendo essi in una sorta di franchigia;
che sia erogato un indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; che sia erogato un indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16% di cui una quota per danno biologico ed un'ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni. Le relative valutazioni sono previste in base ad un sistema tabellare, anch'esso innovato. Ciò vale, come già detto, in materia di invalidità permanente, ove effettivamente la disciplina introdotta innova radicalmente. Nulla cambia, invece, per quanto riguarda l'inabilità temporanea assoluta, che continua ad essere erogata con le modalità vigenti, non avendo il legislatore previsto l'indennizzo del danno biologico temporaneo. Da quanto sinora detto appare chiaro che in relazione alla percentuale di inabilità permanente dedotta e richiesta dal ricorrente può essere riconosciuto la rendita di cui al
D.M. 12.7.2000 relativa al danno biologico patito dal ricorrente nella misura (già evidenziata) del 38% (dalla domanda amministrativa di aggravamento presentata l'
11/10/2022). Egli, quindi, ha diritto al riconoscimento di tali percentuali sulla rendita del 38% complessivamente le patologie indicate in perizia “valore inteso come valutazione di patologia non precedentemente riscontrata (patologia cervicale) nonché aggravamento della patologia degenerativa della spalla destra”
Ben può dirsi allora che non fu giustificato il rifiuto dell' alla concessione della CP_1 prestazione alla luce delle considerazioni che precedono e del fatto che le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere medico scientifico per cui meritano di essere condivise.
Del resto appare sintomatico che le argomentazioni svolte dal C.T.U. non sono state in alcun modo contestate dalla parte convenuta nemmeno nelle note finali di trattazione scritta e discussione.
Appare evidente che, in base alle conclusioni cui è pervenuto il consulente non può che accogliersi parzialmente la domanda. L' va, altresì, condannata al pagamento di metà delle spese processuali (atteso CP_1 l'accoglimento solo parziale della domanda) che vengono liquidate nella misura ridotta indicata nella parte dispositiva ed al pagamento delle spese di C.T.U. per intero
P.Q.M.
a) accerta e dichiara l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e le patologie indicate nella consulenza del CTU dr. Per_3
b) accerta e dichiara, in particolare, che l'entità della menomazione dell'integrità psico- fisica (c.d. danno biologico) conseguita al ricorrente è quantificabile, ai fini della individuazione della inabilità permanente, nella misura percentuale del 38% (dalla domanda amministrativa di aggravamento presentata l' 11/10/2022);
c) dichiara, conseguentemente, il diritto del ricorrente a vedersi adeguare la Parte_1 rendita vitalizia già in godimento, rapportandola alla percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica individuate dal CTU con la decorrenza a sopra indicata;
d) condanna conseguentemente l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1 erogazione, in favore del ricorrente, della rendita vitalizia nella misura del 38% - valore inteso come valutazione di patologia non precedentemente riscontrata (patologia cervicale) nonché aggravamento della patologia degenerativa della spalla destra” - oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto;
e) condanna l' al pagamento di metà delle spese processuali che liquida, in tale CP_1 misura ridotta, in complessivi euro 1.250/00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA, per compensi professionali, con attribuzione;
f) condanna l' al pagamento delle spese di C.T.U. per intero CP_1
Così deciso, in Napoli addì 18.06.2025
Il Tribunale Giudice Unico del lavoro
Dr. Federico Bile