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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 22/01/2026, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 904/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 957/2025 depositato il 12/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401423433 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 514/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società denominata in epigrafe ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto, notificatole da Roma
Capitale in data 17.10.2024, con il quale sul presupposto della omessa dichiarazione per un immobile sito in Indirizzo_1, vengono richieste le imposte dovute a titolo di TARI per il periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2023 ed irrogate le relative sanzioni.
A fondamento del ricorso con il quale ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento o in subordine la riduzione dell'importo dovuto ha posto i motivi appresso esaminati. Ha prodotto documentazione per provare le circostanze allegate.
Roma Capitale si è costituita in giudizio soltanto in data 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce in primo luogo il difetto del presupposto dell'avviso di accertamento, cioè l'omissione di dichiarazione di inizio attività e quindi del servizio di raccolta dei rifiuti, sostenendo di avere effettuato la dichiarazione in data 4.12.2017 a mezzo fax, modalità prevista nel modulo predisposto da AMA ROMA.
Donde a dire della ricorrente anche la decadenza dalla potestà impositiva, essendo decorsi al momento della notificazione dell'avviso di accertamento, 17.10.2024, oltre cinque anni rispetto all'annualità 2018.
Il motivo è fondato soltanto in parte.
Effettivamente la documentazione prodotta prova la circostanza allegata dalla ricorrente, cosicché non può essere ravvisata una omissione di dichiarazione. Ma è tuttavia pacifico, e comunque la ricorrente non ha provato il contrario, che essa non ha mai pagato per il periodo indicato nell'avviso di accertamento, le imposte che avrebbe dovuto versare. Non si tratta dunque di omissione di dichiarazione, così come prospettato dalla resistente, ma certamente di omissione di versamenti, senza che essa possa argomentare di non avere mai ricevuto avvisi bonari perché comunque, anche in una prospettiva di leale collaborazione tra contribuente ed ente impositore, avrebbe potuto attivarsi per provvedere.
L'obbligazione tributaria deriva infatti dalla sussistenza del presupposto impositivo e non già dall'avere o meno ricevuto un avviso bonario.
°°°
Con il secondo motivo la ricorrente deduce l'estinzione della obbligazione relativamente all'anno 2018 per prescrizione quinquennale.
Il motivo è fondato.
Allorché è stato notificato l'avviso di accertamento la prescrizione per l'anno 2018, pure tenendo conto della sospensione prevista dalla legislazione emergenziale, era comunque maturata. Per tale anno non è quindi dovuta né l'imposta né le sanzioni.
°°°
Con il terzo motivo la ricorrente eccepisce la decadenza dal potere di riscossione ex art. 1, comma 163, legge 2006/296, essendo trascorsi più di tre anni dal momento in cui i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati.
Il motivo non è fondato.
La decadenza eccepita attiene infatti alla potestà di riscossione e non di accertamento e decorre dal momento in cui diviene definitivo l'avviso di accertamento, situazione ovviamente non configurabile nel caso in esame, anche perché l'accertamento non è definitivo essendo oggetto del presente ricorso. Questo invero il testo dell'art. 1, comma 163: “163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. “
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto in conformità alle considerazioni sopra svolte.
L'esito del giudizio rende equa la totale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
In parziale accoglimento del ricorso, esclude l'ipotesi di omessa dichiarazione, trattandosi soltanto di omessi versamenti delle imposte;
dichiara prescritta l'obbligazione tributaria per l'anno 2018, sia per l'imposta che per le sanzioni;
dichiara dovute le imposte per gli altri anni indicati nell'avviso di accertamento;
riduce le sanzioni a quelle previste per il caso di omesso versamento;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Roma 21.1.2026 Il Presidente rel.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 957/2025 depositato il 12/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401423433 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 514/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società denominata in epigrafe ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto, notificatole da Roma
Capitale in data 17.10.2024, con il quale sul presupposto della omessa dichiarazione per un immobile sito in Indirizzo_1, vengono richieste le imposte dovute a titolo di TARI per il periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2023 ed irrogate le relative sanzioni.
A fondamento del ricorso con il quale ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento o in subordine la riduzione dell'importo dovuto ha posto i motivi appresso esaminati. Ha prodotto documentazione per provare le circostanze allegate.
Roma Capitale si è costituita in giudizio soltanto in data 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce in primo luogo il difetto del presupposto dell'avviso di accertamento, cioè l'omissione di dichiarazione di inizio attività e quindi del servizio di raccolta dei rifiuti, sostenendo di avere effettuato la dichiarazione in data 4.12.2017 a mezzo fax, modalità prevista nel modulo predisposto da AMA ROMA.
Donde a dire della ricorrente anche la decadenza dalla potestà impositiva, essendo decorsi al momento della notificazione dell'avviso di accertamento, 17.10.2024, oltre cinque anni rispetto all'annualità 2018.
Il motivo è fondato soltanto in parte.
Effettivamente la documentazione prodotta prova la circostanza allegata dalla ricorrente, cosicché non può essere ravvisata una omissione di dichiarazione. Ma è tuttavia pacifico, e comunque la ricorrente non ha provato il contrario, che essa non ha mai pagato per il periodo indicato nell'avviso di accertamento, le imposte che avrebbe dovuto versare. Non si tratta dunque di omissione di dichiarazione, così come prospettato dalla resistente, ma certamente di omissione di versamenti, senza che essa possa argomentare di non avere mai ricevuto avvisi bonari perché comunque, anche in una prospettiva di leale collaborazione tra contribuente ed ente impositore, avrebbe potuto attivarsi per provvedere.
L'obbligazione tributaria deriva infatti dalla sussistenza del presupposto impositivo e non già dall'avere o meno ricevuto un avviso bonario.
°°°
Con il secondo motivo la ricorrente deduce l'estinzione della obbligazione relativamente all'anno 2018 per prescrizione quinquennale.
Il motivo è fondato.
Allorché è stato notificato l'avviso di accertamento la prescrizione per l'anno 2018, pure tenendo conto della sospensione prevista dalla legislazione emergenziale, era comunque maturata. Per tale anno non è quindi dovuta né l'imposta né le sanzioni.
°°°
Con il terzo motivo la ricorrente eccepisce la decadenza dal potere di riscossione ex art. 1, comma 163, legge 2006/296, essendo trascorsi più di tre anni dal momento in cui i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati.
Il motivo non è fondato.
La decadenza eccepita attiene infatti alla potestà di riscossione e non di accertamento e decorre dal momento in cui diviene definitivo l'avviso di accertamento, situazione ovviamente non configurabile nel caso in esame, anche perché l'accertamento non è definitivo essendo oggetto del presente ricorso. Questo invero il testo dell'art. 1, comma 163: “163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. “
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto in conformità alle considerazioni sopra svolte.
L'esito del giudizio rende equa la totale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
In parziale accoglimento del ricorso, esclude l'ipotesi di omessa dichiarazione, trattandosi soltanto di omessi versamenti delle imposte;
dichiara prescritta l'obbligazione tributaria per l'anno 2018, sia per l'imposta che per le sanzioni;
dichiara dovute le imposte per gli altri anni indicati nell'avviso di accertamento;
riduce le sanzioni a quelle previste per il caso di omesso versamento;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Roma 21.1.2026 Il Presidente rel.