CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 11/02/2026, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2347/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6321/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-816 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-816 TEFA 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2530/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conclude come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto e depositato nei confronti del Comune di Napoli e di Napoli Obiettivo Valore Srl, concessionario per la riscossione dei tributi, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 175399/816, relativo a omessa dichiarazione TARI per gli anni d'imposta 2021
e 2022, per un importo complessivo di euro 941,00, afferente all'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1 n. 31, eccependo l'illegittimità della pretesa tributaria per carenza del presupposto impositivo e difetto di motivazione.
Il ricorrente ha eccepito:
Carenza del presupposto soggettivo ed oggettivo: Il ricorrente ha dedotto di non occupare l'immobile oggetto di accertamento, evidenziando di avere la propria residenza anagrafica nel Comune di Ischia (NA) e il proprio domicilio lavorativo a Bergamo, dove versa regolarmente la TARI.
Inesistenza della produzione di rifiuti: L'immobile di Indirizzo_1 risulterebbe vuoto e non abitato. In merito ai consumi elettrici rilevati dall'Ufficio, il ricorrente ha prodotto una dichiarazione asseverata a firma di tecnico abilitato, dimostrando che il contatore, sebbene intestato al ricorrente, alimenta in realtà le utenze condominiali (luci viale, citofono) di una palazzina interamente posseduta dalla famiglia Ricorrente_1, e non l'abitazione specifica.
Vizi formali dell'atto: La nullità per carenza di motivazione, la violazione della L. 160/2019 e il difetto di potere impositivo/sottoscrizione in capo alla società Società_1 S.r.l.. Si costituivano in giudizio la Municipia S.p.A. e la Napoli Obiettivo Valore S.r.l., contestando integralmente il ricorso e chiedendone il rigetto. Le parti resistenti hanno rilevato che:
Il ricorrente non aveva mai presentato la dichiarazione TARI per l'immobile in questione, configurandosi l'ipotesi di omessa dichiarazione.
Vi era prova dell'attivazione di utenze elettriche e dell'esistenza di un contratto di locazione intestato al ricorrente, elementi che farebbero presumere la detenzione e l'occupazione dell'immobile ai sensi del
Regolamento Comunale.
L'onere della prova per ottenere l'esclusione dalla tassazione grava sul contribuente.
All'udienza dell'08/10/2025 la causa veniva rinviata per tentare una definizione bonaria. Non essendosi perfezionato l'accordo, la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla successiva udienza di discussione, la decisione è stata riservata e, successivamente la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione centrale verte sulla sussistenza del presupposto impositivo della TARI, ovvero il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sebbene la presenza di utenze attive costituisca una presunzione semplice di occupazione dell'immobile, tale presunzione ammette la prova contraria da parte del contribuente.
Nel caso di specie, il Giudicante ritiene che il ricorrente abbia fornito prova idonea e sufficiente a superare la presunzione dell'Ufficio.
In primo luogo, risulta documentalmente provato tramite certificato anagrafico che il ricorrente, negli anni oggetto di accertamento, era residente nel Comune di Ischia e non nell'immobile accertato. Inoltre, è stato documentato il pagamento della tassa rifiuti per il domicilio lavorativo in Bergamo, corroborando la tesi di una mancata occupazione stabile dell'appartamento napoletano.
In secondo luogo, e in maniera dirimente, le deduzioni dell'Ufficio basate sui consumi elettrici sono state puntualmente smentite dalla documentazione tecnica prodotta da parte ricorrente. La "Dichiarazione
Asseverata" redatta dal tecnico del ricorrente, (perito industriale), corredata da documentazione fotografica, attesta inequivocabilmente che il contatore identificato con matricola 05790991 (POD IT001E81478182), pur se formalmente intestato al ricorrente, alimenta l'impianto di illuminazione condominiale, il viale d'ingresso, il citofono e i servizi ausiliari dell'intero stabile. Il tecnico ha certificato che “il cavo che parte dal contatore in oggetto arriva nel quadro condominiale” e che l'alimentazione serve per “illuminare tutto il condominio ed il viale in caso di necessità”.
Tale circostanza tecnica priva di fondamento la tesi dell'Ufficio secondo cui i consumi rilevati fossero indice di abitazione dell'unità immobiliare. È verosimile, come sostenuto dalla difesa del ricorrente nelle memorie illustrative, che i modesti consumi rilevati siano riferibili esclusivamente alle utenze comuni (luci esterne, viali, ecc.) e non a un uso domestico abitativo.
Venendo meno l'elemento indiziario principale (i consumi elettrici abitativi) e stante la prova della residenza altrove, si deve concludere per l'assenza del presupposto impositivo legato alla produzione di rifiuti nell'immobile di Indirizzo_1, che risulta di fatto non utilizzato a fini abitativi nel periodo contestato.
L'accoglimento del ricorso nel merito per insussistenza del presupposto impositivo assorbe le ulteriori eccezioni formali e procedurali sollevate (vizi di notifica, difetto di potere di firma, ecc.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento esecutivo n. 175399/816. Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 300,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6321/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-816 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175399-816 TEFA 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2530/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conclude come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto e depositato nei confronti del Comune di Napoli e di Napoli Obiettivo Valore Srl, concessionario per la riscossione dei tributi, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 175399/816, relativo a omessa dichiarazione TARI per gli anni d'imposta 2021
e 2022, per un importo complessivo di euro 941,00, afferente all'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1 n. 31, eccependo l'illegittimità della pretesa tributaria per carenza del presupposto impositivo e difetto di motivazione.
Il ricorrente ha eccepito:
Carenza del presupposto soggettivo ed oggettivo: Il ricorrente ha dedotto di non occupare l'immobile oggetto di accertamento, evidenziando di avere la propria residenza anagrafica nel Comune di Ischia (NA) e il proprio domicilio lavorativo a Bergamo, dove versa regolarmente la TARI.
Inesistenza della produzione di rifiuti: L'immobile di Indirizzo_1 risulterebbe vuoto e non abitato. In merito ai consumi elettrici rilevati dall'Ufficio, il ricorrente ha prodotto una dichiarazione asseverata a firma di tecnico abilitato, dimostrando che il contatore, sebbene intestato al ricorrente, alimenta in realtà le utenze condominiali (luci viale, citofono) di una palazzina interamente posseduta dalla famiglia Ricorrente_1, e non l'abitazione specifica.
Vizi formali dell'atto: La nullità per carenza di motivazione, la violazione della L. 160/2019 e il difetto di potere impositivo/sottoscrizione in capo alla società Società_1 S.r.l.. Si costituivano in giudizio la Municipia S.p.A. e la Napoli Obiettivo Valore S.r.l., contestando integralmente il ricorso e chiedendone il rigetto. Le parti resistenti hanno rilevato che:
Il ricorrente non aveva mai presentato la dichiarazione TARI per l'immobile in questione, configurandosi l'ipotesi di omessa dichiarazione.
Vi era prova dell'attivazione di utenze elettriche e dell'esistenza di un contratto di locazione intestato al ricorrente, elementi che farebbero presumere la detenzione e l'occupazione dell'immobile ai sensi del
Regolamento Comunale.
L'onere della prova per ottenere l'esclusione dalla tassazione grava sul contribuente.
All'udienza dell'08/10/2025 la causa veniva rinviata per tentare una definizione bonaria. Non essendosi perfezionato l'accordo, la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla successiva udienza di discussione, la decisione è stata riservata e, successivamente la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione centrale verte sulla sussistenza del presupposto impositivo della TARI, ovvero il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sebbene la presenza di utenze attive costituisca una presunzione semplice di occupazione dell'immobile, tale presunzione ammette la prova contraria da parte del contribuente.
Nel caso di specie, il Giudicante ritiene che il ricorrente abbia fornito prova idonea e sufficiente a superare la presunzione dell'Ufficio.
In primo luogo, risulta documentalmente provato tramite certificato anagrafico che il ricorrente, negli anni oggetto di accertamento, era residente nel Comune di Ischia e non nell'immobile accertato. Inoltre, è stato documentato il pagamento della tassa rifiuti per il domicilio lavorativo in Bergamo, corroborando la tesi di una mancata occupazione stabile dell'appartamento napoletano.
In secondo luogo, e in maniera dirimente, le deduzioni dell'Ufficio basate sui consumi elettrici sono state puntualmente smentite dalla documentazione tecnica prodotta da parte ricorrente. La "Dichiarazione
Asseverata" redatta dal tecnico del ricorrente, (perito industriale), corredata da documentazione fotografica, attesta inequivocabilmente che il contatore identificato con matricola 05790991 (POD IT001E81478182), pur se formalmente intestato al ricorrente, alimenta l'impianto di illuminazione condominiale, il viale d'ingresso, il citofono e i servizi ausiliari dell'intero stabile. Il tecnico ha certificato che “il cavo che parte dal contatore in oggetto arriva nel quadro condominiale” e che l'alimentazione serve per “illuminare tutto il condominio ed il viale in caso di necessità”.
Tale circostanza tecnica priva di fondamento la tesi dell'Ufficio secondo cui i consumi rilevati fossero indice di abitazione dell'unità immobiliare. È verosimile, come sostenuto dalla difesa del ricorrente nelle memorie illustrative, che i modesti consumi rilevati siano riferibili esclusivamente alle utenze comuni (luci esterne, viali, ecc.) e non a un uso domestico abitativo.
Venendo meno l'elemento indiziario principale (i consumi elettrici abitativi) e stante la prova della residenza altrove, si deve concludere per l'assenza del presupposto impositivo legato alla produzione di rifiuti nell'immobile di Indirizzo_1, che risulta di fatto non utilizzato a fini abitativi nel periodo contestato.
L'accoglimento del ricorso nel merito per insussistenza del presupposto impositivo assorbe le ulteriori eccezioni formali e procedurali sollevate (vizi di notifica, difetto di potere di firma, ecc.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento esecutivo n. 175399/816. Condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 300,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.