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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, Dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2963 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente a [...]
CC D'RC (FR) in Via Fraioli 71 (c.f. ), in proprio e C.F._1 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale della minore
, residente a [...] (c.f. Persona_1
); , residente a [...] ), rappresentati e difesi, C.F._3 dall'Avv. Paola Stracqualursi (c.f. ), giusta procura alle C.F._4 liti allegata alla comparsa di intervento volontario e versata nel fascicolo telematico di parte, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Ceprano
(FR) in Via Caragno n. 11.
-Attori/intervenuti-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, P.IVA , con sede a Bologna (BO) in Via Stalingrado 45, P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv.
Fernando Ciavardini (c.f. ) e dell'Avv. Luca Ciavardini C.F._5
(c.f. ), giusta procura alle liti da intendersi posta a C.F._6 margine della comparsa di costituzione e risposta, allegata al fascicolo telematico di causa, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Latina (LT) in C.so della Repubblica n. 283.
-Convenuta-
1 NONCHE'
, in atti identificato. Controparte_2
-Convenuta/contumace-
Oggetto: Risarcimento danni da perdita rapporto parentale a seguito di sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la SI.ra conveniva in giudizio innanzi Parte_3
l'intestato Tribunale di Frosinone la e il SI. Controparte_1 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da perdita del CP_2 rapporto parentale, in conseguenza del sinistro avvenuto in data 30.01.2015 a
Ceprano (FR) a seguito del quale decedeva la SI.ra sorella Persona_2 dell'attrice.
In particolare, argomentava l'attrice che, a seguito del sinistro verificatosi per responsabilità del convenuto, SI. , la SI.ra Controparte_2 R_
, stanti le gravi lesioni fisiche subite, veniva dapprima trasportata presso
[...] il Policlinico Umberto I di Roma, successivamente oramai in stato comatoso la stessa veniva trasportata in struttura a lungadegenza presso la clinica San
Raffaele di Cassino.
In data 17.01.2019, dopo circa quattro anni dal sinistro, la SI.ra R_
decedeva presso l'Ospedale di Cassino con la diagnosi terminale di
[...]
“Shock settico in paziente con polmonite dx, versamento pleurico bil, calcolosi renale a stampo rene sn, coliciste in paziente in stato vegetativo e tracheostomico”.
Per l'attrice la morte della sorella sarebbe stata diretta conseguenza degli esiti traumatici derivanti dal sinistro, tuttavia, la compagnia assicurativa
[...]
negava in sede stragiudiziale il risarcimento dei danni. Controparte_1
Sul punto, argomentava l'attrice che la compagnia convenuta avrebbe erroneamente negato ogni risarcimento in virtù di un contratto di rinuncia al risarcimento sottoscritta dalla stessa attrice.
Tuttavia, tale rinuncia non avrebbe riguardato il danno da perdita del rapporto parentale ma solo il danno derivante dalle lesioni gravissime patite dalla in conseguenza del sinistro. Persona_2
2 Per tali ragioni l'attrice decideva di agire con il presente giudizio chiedendo il risarcimento del danno da perdita parentale nella misura di € 127.487,10, o nella diversa somma maggiore e/o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'assenza, Controparte_1 nell'atto di citazione, della descrizione della dinamica del sinistro che avrebbe causato il decesso della SI.ra . Persona_2
Eccepiva, inoltre, l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della negoziazione assistita, nonché la nullità della domanda dal momento che dalla lettura dell'atto di citazione non era desumibile la causa del decesso della SI.ra , avvenuta circa 4 anni dopo il sinistro. Persona_2
La compagnia contestava, altresì, la carenza di prova circa il rapporto parentale tra l'attrice e la defunta , nonché, l'esistenza di un accordo per il Persona_2 quale, a fronte dell'erogazione di un risarcimento di € 150.000,00 l'attrice avrebbe sottoscritto la rinuncia alla pretesa risarcitoria.
Sulla scorta di tali eccezioni e contestazioni la compagnia convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
All'udienza del 24.05.2022 veniva concesso termine per l'espletamento della negoziazione assistista.
All'udienza del 31.01.2023 veniva dichiarata la contumacia del convenuto e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma Controparte_2 cpc, per il deposito delle memorie ivi disciplinate.
Le richieste istruttorie delle parti, contenute nelle predette memorie, risultavano essere del tutto irrilevanti ai fini del giudizio, per le ragioni di seguito spiegate.
Nel corso del giudizio decedeva l'attrice, SI.ra e la causa Parte_3 veniva proseguita dagli eredi SIg.ri , in proprio e nella Parte_1 qualità di genitore della minore figlia , e Persona_1 Parte_2
All'udienza del 18.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, veniva trattenuta in decisione.
La domanda di parte attrice è rimasta sfornita di ogni allegazione probatoria.
3 Preliminarmente deve osservarsi che il rapporto di parentela tra le sorelle SI.ra e la SI.ra veniva inequivocabilmente Parte_3 Persona_2 provato dall'attrice, mediante allegazione documentalmente e ciò sin dall'introduzione del giudizio, pertanto, del tutto infondata è risultata sul punto l'eccezione spiegata da parte convenuta.
Deve altresì osservarsi che, nonostante le deduzioni e contestazioni sollevate dalla compagnia convenuta, in atti non si rinviene alcun documento che attesti l'avvenuta erogazione da parte della Compagnia assicurativa di un importo a titolo di risarcimento del danno in favore della SI.ra . Parte_3
Ferme tali premesse, la disamina della presunta rinuncia al risarcimento della
SI.ra appare superflua dal momento che la domanda Parte_3 attorea è rimasta sfornita di ogni prova a sostegno, sia in termini di prova della responsabilità del convenuto (ancorchè contumace) nella causazione del sinistro, che del nesso di causalità tra le lesioni patite dalla ed il decesso Persona_2 della stessa avvenuto diversi anni dopo il sinistro de quo.
Partendo dal primo aspetto, deve rilevarsi che parte attrice era onerata di fornire le indicazioni e prove attestanti la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro.
Contrariamente a ciò, parte attrice, sin dall'atto introduttivo di giudizio, ha omesso di indicare la dinamica del sinistro e gli elementi dai quali emergerebbe la responsabilità di parte convenuta nella causazione dell'evento.
La compagnia assicurativa, costituendosi aveva contestato tale omissione, nonostante ciò, l'attrice anche in sede di memoria ex art. 183 n. 1 cpc non forniva indicazioni circa l'esatta dinamica del sinistro stradale in questione.
Pertanto, in assenza della ricostruzione della dinamica con la quale si sarebbe verificato il sinistro, questo Tribunale è impossibilitato nell'effettuare il necessario giudizio prognostico ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità (esclusiva o concorsuale) nella determinazione dell'evento.
Ferma tale omissione, di per sé sufficiente ai fini del rigetto della richiesta risarcitoria, anche sotto il profilo del nesso eziologico tra le lesioni patite dalla
SI.ra ed il decesso della stessa, avvenuto dopo circa 4 anni R_ dall'incidente stradale, la domanda non può ritenersi provata.
In tal senso, stante la difesa spiegata da parte convenuta la quale, sebbene non abbia contestato la perizia di parte allegata da parte attrice, nella comparsa di 4 costituzione eccepiva comunque che non era “stata data la piena prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'intervenuto decesso della signora R_
e il sinistro risalente a 4 anni prima”, parte attrice avrebbe dovuto
[...] superare tali contestazioni chiedendo una Ctu medico legale, volta a provare la correlazione tra le lesioni e il decesso.
Consulenza tecnica d'ufficio che tuttavia non veniva richiesta da parte attrice, pertanto, la sola consulenza allegata dall'attrice - quale atto di parte – non può considerarsi prova della sussistenza del nesso eziologico, ciò anche alla luce delle contestazioni svolte dalla compagnia convenuta.
Alla stregua di quanto sovra motivato deve collegarsi la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, con particolare riferimento alle richieste istruttorie di parte attrice, in quanto la sola prova per testimoni articolata era chiaramente volta a dimostrare lo stretto legame affettivo intercorso tra le sorelle , mentre nessuna richiesta veniva avanzata al fine di dimostrare R_
l'eventuale responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, né venivano avanzate richieste istruttorie collegate alla dimostrazione del nesso eziologico intercorrente tra lesioni subite dalla a seguito del sinistro e R_
l'exitus della stessa.
Posto ciò, si è ritenuto irrilevante ed ininfluente, ai fini della decisione della controversia, l'accertamento del legame affettivo intercorso in vita tra le sorelle
, dal momento che la domanda difettava a monte dei presupposti (prova R_ della responsabilità e nesso eziologico tra lesioni e decesso) preminenti e centrali rispetto ad ogni ulteriore accertamento di merito della controversia.
In ragione della qualità delle parti e considerato che gli attori sono intervenuti nel presente giudizio a seguito del decesso della loro dante causa, si reputa opportuna la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M
Rigetta la domanda attorea.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Frosinone, 5/02/25 Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
5 Alla redazione della presente sentenza ha contribuito l' nella Controparte_3 persona del dott. Gianluca Fratarcangeli.
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